Art. 3. Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((10))
La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((10))
La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.