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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1319/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia - Via Menniti Ippolito, 16 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2852/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 03020219001948731000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019505968000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130020670900001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024581731000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015205084001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015920982000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007827642000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008933130001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025655473001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 2852/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro. La pronuncia impugnata aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente volto all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020219001948731000 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, relative a diritti camerali per le annualità dal 2010 al 2014. I primi giudici avevano ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, rilevando che l'Ente della Riscossione avesse fornito idonea prova della regolare notifica di tutte le cartelle presupposte (avvenute tra il 2014 e il 2016 tramite raccomandata diretta, procedura ex art. 140 c.p.c. e deposito telematico presso la CCIAA), con conseguente inammissibilità delle eccezioni formali e rigetto dell'eccezione di prescrizione, stante la presenza di atti interruttivi validamente notificati.
L'appellante affida il gravame a diversi motivi di censura, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti. In particolare, deduce l'inesistenza giuridica delle notifiche e dei titoli esecutivi, eccependo che l'Agente della Riscossione si sarebbe limitato a produrre semplici fotocopie ed estratti di ruolo privi di valore probatorio a fronte di specifico disconoscimento, senza depositare gli originali delle cartelle. Contesta, inoltre, la regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) e di quelle effettuate telematicamente per "irreperibilità", sostenendo la conseguente prescrizione quinquennale del credito azionato. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando memoria con la quale ha contestato puntualmente le avverse deduzioni, evidenziando la correttezza dell'operato del Giudice di prime cure nel ritenere valido il materiale probatorio versato in atti, idoneo a dimostrare il perfezionamento delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali. La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene di dover condividere l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado, in quanto supportato da un quadro probatorio documentale esaustivo e conforme ai principi di diritto enucleati dalla
Suprema Corte in materia. Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza relativa alla mancata produzione degli originali delle cartelle di pagamento e all'asserita inefficacia probatoria delle copie prodotte. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'Agente della Riscossione non ha l'onere di produrre in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella di pagamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo accompagnato dalla relata di notifica o dall'avviso di ricevimento, documenti idonei a provare sia il credito che la regolare notificazione dello stesso. Inoltre, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dal contribuente si palesa generico e privo di quella specificità richiesta dall'art. 2719 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale impone di indicare puntualmente gli aspetti per i quali la copia differirebbe dall'originale, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Nel merito della validità delle notifiche, dall'esame degli atti di causa emerge che l'Ente della Riscossione ha fornito prova adeguata del perfezionamento del procedimento notificatorio per tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata. Specificamente, per la cartella n. 03020130019505968000 risulta la consegna diretta a mezzo raccomandata A/R in data 01/04/2014. Per le cartelle notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(come la n. 03020130020670900001 e quelle del 2015), la documentazione prodotta in primo grado attesta il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa, adempimenti che perfezionano la procedura legale tipica in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Quanto alle cartelle notificate nel 2016 (nn. 03020150015205084001, 03020150015920982000,
03020160007827642000 e 03020160008933130001), è corretta la statuizione che ne ha ravvisato la validità ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. In presenza di irreperibilità del destinatario e mancato funzionamento/inesistenza della PEC, la notifica si perfeziona mediante deposito telematico presso la
Camera di Commercio e pubblicazione del relativo avviso, come puntualmente documentato dall'Ufficio.
Accertata la regolare notifica degli atti presupposti, ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Le cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, costituiscono titolo valido. Inoltre, il termine prescrizionale quinquennale non risulta essere maturato tra la notifica delle cartelle (avvenuta tra il 2014 e il 2016) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2021), stante la presenza di validi atti interruttivi intermedi. In particolare, risulta agli atti la notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 03020169002582840000) in data 26/04/2016 e di un pignoramento presso terzi nel maggio 2016, oltre ad ulteriori atti successivi, che hanno validamente interrotto il decorso del termine, anche considerando i periodi di sospensione legale della riscossione intervenuti ex lege (inclusa la normativa emergenziale COVID-19).
Le argomentazioni dell'appellante non appaiono dunque idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che merita integrale conferma.
La Corte ritiene che la complessità della ricostruzione fattuale riguardante le molteplici notifiche e la natura delle questioni trattate costituiscano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1319/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia - Via Menniti Ippolito, 16 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2852/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 03020219001948731000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019505968000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130020670900001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024581731000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015205084001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015920982000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007827642000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160008933130001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025655473001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 2852/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro. La pronuncia impugnata aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente volto all'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020219001948731000 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, relative a diritti camerali per le annualità dal 2010 al 2014. I primi giudici avevano ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, rilevando che l'Ente della Riscossione avesse fornito idonea prova della regolare notifica di tutte le cartelle presupposte (avvenute tra il 2014 e il 2016 tramite raccomandata diretta, procedura ex art. 140 c.p.c. e deposito telematico presso la CCIAA), con conseguente inammissibilità delle eccezioni formali e rigetto dell'eccezione di prescrizione, stante la presenza di atti interruttivi validamente notificati.
L'appellante affida il gravame a diversi motivi di censura, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti. In particolare, deduce l'inesistenza giuridica delle notifiche e dei titoli esecutivi, eccependo che l'Agente della Riscossione si sarebbe limitato a produrre semplici fotocopie ed estratti di ruolo privi di valore probatorio a fronte di specifico disconoscimento, senza depositare gli originali delle cartelle. Contesta, inoltre, la regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) e di quelle effettuate telematicamente per "irreperibilità", sostenendo la conseguente prescrizione quinquennale del credito azionato. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando memoria con la quale ha contestato puntualmente le avverse deduzioni, evidenziando la correttezza dell'operato del Giudice di prime cure nel ritenere valido il materiale probatorio versato in atti, idoneo a dimostrare il perfezionamento delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali. La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene di dover condividere l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado, in quanto supportato da un quadro probatorio documentale esaustivo e conforme ai principi di diritto enucleati dalla
Suprema Corte in materia. Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza relativa alla mancata produzione degli originali delle cartelle di pagamento e all'asserita inefficacia probatoria delle copie prodotte. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'Agente della Riscossione non ha l'onere di produrre in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella di pagamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo accompagnato dalla relata di notifica o dall'avviso di ricevimento, documenti idonei a provare sia il credito che la regolare notificazione dello stesso. Inoltre, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dal contribuente si palesa generico e privo di quella specificità richiesta dall'art. 2719 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale impone di indicare puntualmente gli aspetti per i quali la copia differirebbe dall'originale, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Nel merito della validità delle notifiche, dall'esame degli atti di causa emerge che l'Ente della Riscossione ha fornito prova adeguata del perfezionamento del procedimento notificatorio per tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata. Specificamente, per la cartella n. 03020130019505968000 risulta la consegna diretta a mezzo raccomandata A/R in data 01/04/2014. Per le cartelle notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(come la n. 03020130020670900001 e quelle del 2015), la documentazione prodotta in primo grado attesta il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa, adempimenti che perfezionano la procedura legale tipica in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Quanto alle cartelle notificate nel 2016 (nn. 03020150015205084001, 03020150015920982000,
03020160007827642000 e 03020160008933130001), è corretta la statuizione che ne ha ravvisato la validità ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. In presenza di irreperibilità del destinatario e mancato funzionamento/inesistenza della PEC, la notifica si perfeziona mediante deposito telematico presso la
Camera di Commercio e pubblicazione del relativo avviso, come puntualmente documentato dall'Ufficio.
Accertata la regolare notifica degli atti presupposti, ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Le cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione nei termini, costituiscono titolo valido. Inoltre, il termine prescrizionale quinquennale non risulta essere maturato tra la notifica delle cartelle (avvenuta tra il 2014 e il 2016) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2021), stante la presenza di validi atti interruttivi intermedi. In particolare, risulta agli atti la notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 03020169002582840000) in data 26/04/2016 e di un pignoramento presso terzi nel maggio 2016, oltre ad ulteriori atti successivi, che hanno validamente interrotto il decorso del termine, anche considerando i periodi di sospensione legale della riscossione intervenuti ex lege (inclusa la normativa emergenziale COVID-19).
Le argomentazioni dell'appellante non appaiono dunque idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che merita integrale conferma.
La Corte ritiene che la complessità della ricostruzione fattuale riguardante le molteplici notifiche e la natura delle questioni trattate costituiscano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.