Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 101
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea valutazione della prova della notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che l'Agente della Riscossione non sia obbligato a produrre gli originali delle cartelle, essendo sufficiente l'estratto di ruolo con la relata di notifica. Il disconoscimento delle copie da parte del contribuente è considerato generico. La Corte conferma la validità delle notifiche effettuate tramite raccomandata A/R, ex art. 140 c.p.c. (con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio raccomandata informativa) e tramite deposito telematico presso la Camera di Commercio in caso di irreperibilità e mancato funzionamento della PEC, come documentato.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Accertata la regolare notifica degli atti presupposti, la Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale non sia maturato tra la notifica delle cartelle (2014-2016) e l'intimazione di pagamento (2021), data la presenza di validi atti interruttivi intermedi (precedente intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi nel 2016) e i periodi di sospensione legale della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 101
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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