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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3101/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lauri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(P.Iva in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del CDA ing. con sede legale in Airola (BN) 82011, alla Via CP_2
Caracciano SC, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Orsini n.42, presso lo studio legale associato Castellano (e mail:
e rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Email_1
Castellano (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso al Tribunale di Benevento quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.7.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la società
[...] per l'annullamento del licenziamento disciplinare Controparte_1
intimatogli e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui all'art. 18 L. 300/70; spese rifuse.
Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
2.
Parte ricorrente ha lavorato, con la qualifica di operaio - livello H del CCNL applicato (Gomma e Plastica – ind.), alle dipendenze della società CP_1
con alle sue dipendenze ben oltre 15 dipendenti, dal 8.11.2013 al
[...]
5.6.2025, giorno di cessazione del rapporto di lavoro risoltosi con licenziamento per giusta causa.
Per quanto di interesse in data 3.6.2025 la società resistente procedeva alla seguente contestazione disciplinare:
“OGGETTO: Contestazione disciplinare con contestuale provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva e aziendale, Le contestiamo quanto segue.
La scrivente Società si è rivolta, ad una azienda specializzata nelle investigazioni private (True srl), legalmente riconosciuta e munita di autorizzazione Prefettizia prot. nr.22866/13B/P.A, al fine di verificare il compimento di attività lavorative espletate nel corso della fruizione dei giorni di . Parte_2
L'attività investigativa è stata condotta, pertanto, con lo scopo di verificare se
Lei, in costanza del rapporto di lavoro con la scrivente Società, ponga in essere
2 condotte in violazione dell'obbligo di diligenza (sancito dall'art. 2104 cod. civ.) e del dovere di fedeltà (sancito dall'art. 2015 cod. civ.) e se le medesime condotte integrino anche una violazione della normativa sulla fruizione del trattamento di
Cassa Integrazione e della relativa indennità che prevede espressamente la comunicazione sia all'INPS che al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa.
Nel dettaglio, le giornate oggetto di sorveglianza sono state:
- martedì 18.03.2025;
- mercoledì 19.03.2025;
- giovedì 20.03.2025;
- mercoledì 26.03.2025;
Ebbene, dalle indagini eseguite nelle già menzionate giornate (corroborate da ampio riscontro fotografico) è risultato che Lei ha effettivamente violato tutti i predetti obblighi espletando altra attività lavorativa nel corso della mattinata
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00) omettendo, come detto, le previste comunicazioni.
Di seguito Le riportiamo, quindi, gli esiti dell'attività istruttoria ed investigativa posta in essere per ogni singola giornata. martedì 18 marzo 2025.
Gli investigatori si sono appostati alle ore 06:30 presso il domicilio indicato loro dal committente, ovvero in IA al Viale Servi di Maria no 15 ove lei ha la sua residenza.
Alle ore 8: 15 gli investigatori la notavano uscire dalla sua abitazione a bordo di una Fiat 500 L di colore nero, per dirigersi in via del Feudo al civico 81 dove entrava nell'autocarrozzeria quando erano le ore 8:26. CP_3
Una volta parcheggiata l'auto gli investigatori attendevano una ventina di minuti
e poi entravano nel locale, ove riuscivano a vederla mentre effettuava delle riparazioni vicino ad un'auto.
3 Di poi lei restava nell'autocarrozzeria sino alle ore 13:00 quando usciva alla guida dell'auto Fiat 500 L e si fermava nei pressi del Municipio di IA, dove scendeva dalla vettura per recarsi all'interno di un supermercato di fronte al
Municipio stesso. Dopo pochi minuti, riprendeva la vettura dirigendosi presso la sua abitazione. Alle ore 15:10 circa usciva di casa una donna a bordo della medesima auto Fiat 500 L nera insieme ad una ragazzina, mentre lei rimaneva in casa almeno sino alle 19:00 quando gli investigatori interrompevano il servizio di osservazione.
mercoledì 19 marzo 2025.
Gli investigatori iniziavano il servizio di osservazione alle ore 07:30 in IA al viale Dei Servi di Maria no 15.
Alle ore 8:20 circa gli investigatori la vedevano uscire a bordo della sua Fiat
500 L di colore nero, e come nella precedente giornata, si portava direttamente in Via del Feudo, 81 presso l'autocarrozzeria dove entrava alle ore alle CP_3
ore 8:27 ed usciva alle ore 13:09 dopo aver lavorato per tutta la mattinata. Di poi raggiungeva la sua abitazione verso le ore 13:16. Anche in questa giornata gli investigatori come detto, riuscivano ad entrare nella autocarrozzeria per constatare senza dubbio alcuno che lei lavorava come carrozziere intento alla riparazione di un'auto.
Nel pomeriggio, dopo il suo rientro a casa gli investigatori non notavano più alcuna attività degna di essere segnalata.
giovedì 20 marzo 2025.
Gli investigatori iniziavano il servizio di osservazione alle ore 07:00 in IA al Viale Dei Servi di Maria n. 15. Alle ore 08:13 lei usciva, come di consuetudine, di casa per giungere alle ore 8:20 presso la solita autocarrozzeria in via Feudo dove restava a lavorare sempre come carrozziere per tutta la CP_3
mattina ovvero sino alle 13:10 quando faceva ritorno direttamente presso la sua abitazione. Come nei giorni precedenti, nulla di rilevante accadeva sino alle
4 18:00 quando gli investigatori decidevano di interrompere il servizio di osservazione.
mercoledì 26 marzo 2025.
Dopo aver interrotto per qualche giorno l'osservazione, gli investigatori riprendevano, su nostro invito, la attività di sorveglianza al fine di verificare se lei continuasse a lavorare in maniera part time e continuativa per conto della autocarrozzeria CP_3
Ed infatti anche in tale occasione la vedevano uscire puntuale di casa verso le ore 8.00 per recarsi direttamente presso il suo datore di lavoro quando CP_3
erano le 8.17 circa.
Qui anche in tale occasione lei restava a lavorare per tutta la mattina ovvero sino alle ore 13.12 quando uscito dalla autocarrozzeria si recava direttamente presso la sua abitazione. Dopo tale orario null'altro ci veniva segnalato dagli investigatori.
Dalla predetta attività investigativa privata, risulta pertanto, senza dubbio alcuno, che Lei ha utilizzato abitualmente i giorni di godimento della
[...]
in modo fraudolento, in violazione degli obblighi di diligenza e Parte_2
fedeltà succitati lavorando (part time dalle ore 8.00 alle ore 13.00) presso altra attività commerciale ovvero la Autocarrozzeria Fucci Sita in Via del Feudo n.
81.
Si tratta di condotte, sia singolarmente che complessivamente valutate, di estrema gravità ed idonee a far venir meno il vincolo di fiducia posto alla base di ogni rapporto di lavoro.
La violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, costituiscono, invero, fatti disciplinarmente rilevanti a prescindere dall'utilizzo fraudolento — della
[...]
da lei usufruita senza preventiva comunicazione al datore di lavoro Parte_2
ed all'INPS di espletamento di altra attività lavorativa.
5 Tale Sua illegittima condotta arreca danni patrimoniali non solo all'INPS
(peraltro la Sua condotta è anche penalmente rilevante), ma, anche patrimoniali
e non, alla scrivente Società percependo un indennizzo non dovuto per svolgere invece attività personali a fine di lucro.
Pertanto, Le contestiamo formalmente quanto sin qui dedotto e prima di valutare disciplinarmente il Suo comportamento, attenderemo di esaminare le Sue eventuali giustificazioni che vorrà presentare, come previsto dall'art. 7 della legge 300/70, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente.
Al contempo, attesa la gravità dei fatti contestati, Le comunichiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio con efficacia immediata e per tutta la durata del presente procedimento disciplinare.”.
Nonostante le giustificazioni, con comunicazione del 16.6.25 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
Alla luce del motivo di recesso il licenziamento de quo va qualificato disciplinare.
L'identificazione della fattispecie licenziamento disciplinare è frutto dell'elaborazione della giurisprudenza che dopo un lungo dibattito è giunta, con la pronuncia a sezioni unite (Cass. n.4823 del 18.06.1987), ad accogliere la tesi cd ontologica, (rifiutando quella cd formalistica che ravvisava la natura disciplinare dell'atto di recesso solo in presenza di un'espressa previsione della contrattazione collettiva), secondo la quale il licenziamento ha natura disciplinare ogni qualvolta sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore, anche in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso da parte della contrattazione collettiva.
Il licenziamento disciplinare, così definito, copre l'area del recesso per giustificato motivo soggettivo e quella del recesso per giusta causa- ovvero il licenziamento fondato su un grave inadempimento o su un comportamento
6 colpevole del lavoratore restando escluse solo le ipotesi in cui la giusta causa si concreta in fatti non attinenti alla condotta del lavoratore.
Da ciò consegue che l'ambito di applicazione dell'art. 7 St. Lav. deve essere circoscritto alle ipotesi in cui sussistano sia la violazione di un obbligo contrattuale - condotta inadempiente - sia l'imputabilità della stessa a volontà o a colpa. Pertanto, ritiene questo giudice che al licenziamento intimato al ricorrente vada riconosciuta la natura di licenziamento disciplinare poichè la condotta del lavoratore attiene in senso ampio e la diligenza usata nello svolgimento della prestazione, nonché l'osservanza delle direttive impartite dal datore ed al rapporto di fiducia. Dall'affermata natura disciplinare segue l'applicazione delle garanzie procedimentali di cui ai commi 2 e 5 dell'art.7 Legge n.300/1970 (nella specie delle garanzie della previa contestazione dell'addebito e del diritto di difesa).
3.
Nel caso di specie, l'osservanza di tali disposizioni risulta essere stata garantita al ricorrente con conseguente rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente.
In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, poiché il difetto di tempestività della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a pensare che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del
2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Il criterio dell'immediatezza, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è
7 complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 1248 del 2016; n. 15649 del 2010;
Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n.
1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003). In particolare, la sentenza n. 1248 del
2016 ha confermato la decisione di appello che aveva giudicato "tempestiva una contestazione disciplinare intimata dopo il tempo ragionevolmente necessario per valutare la sistematicità e dolosità di un insieme di atti che, solo globalmente considerati, potevano costituire un'ipotesi di "abuso del diritto da parte del lavoratore il quale, allo scopo di esercitare una pressione diretta ad ottenere un trasferimento, operava continue istanze, ricorsi e domande".
Nel caso di specie deve escludersi la violazione del requisito di tempestività della contestazione disciplinare in base al rilievo che la relazione investigativa è stata consegnata il 19 maggio 2025, come risulta dal relativo verbale di consegna in atti e dunque un mese prima dell'invio della contestazione disciplinare.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa alle modalità della contestazione disciplinare e all'omessa allegazione della relazione investigativa.
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione (v. Cass. n. 8293 del 2019; n. 19023 del
2018; Cass. n. 26678 del 2017).
La violazione del principio in esame non si verifica, invece, nel caso opposto in cui, a fronte della contestazione di plurime e autonome condotte di rilievo il disciplinare, che "anche singolarmente considerate" costituiscono, secondo la prospettazione datoriale, una gravissima violazione dei doveri di diligenza e
8 fedeltà, il giudice prenda in esame solo alcune di esse, connotate da maggiore gravità, e le reputi esaustive ai fini della integrazione della giusta causa di recesso (v. Cass. n. 7712 del 2023 in motivazione), non ravvisandosi in tal caso alcuna compressione del diritto di difesa. Parimenti, è stata esclusa la violazione del principio in esame nell'ipotesi in cui "il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito" (Cass. n. 11540 del
2020).
Si è aggiunto che "la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali
è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro" (Cass. n. 3079 del 2020; n. 10853 del 2019).
Da ultimo la Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1998 ha ribadito che in tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Inoltre, il datore di lavoro, se non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, può tuttavia dedurre circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti.
Il datore di lavoro non è nemmeno tenuto a consegnare al dipendente i documenti utilizzati per l'elevazione della contestazione disciplinare il requisito della
9 specificità della contestazione disciplinare, funzionale all'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, impone che il datore di lavoro descriva dettagliatamente i fatti ascritti al dipendente, ma non anche che egli indichi le fonti di prova o consegni i documenti al lavoratore incolpato. La contestazione deve invece contenere solo una dettagliata descrizione del fatto contestato, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta al dipendente di comprendere quali addebiti gli vengono mossi, in modo da potersi difendere (v. Tribunale Venezia sez. lav., 26/09/2023,
n.560).
4.
Venendo ai fatti contestati ovvero l'aver ritenuto il datore che il lavoratore, in cassa integrazione svolgesse altra attività lavorativa senza darne comunicazione si osserva in via generale che in base al disposto dell'art. 8, comma 4, del D.L. n.
86 del 1988, convertito dalla L. n. 160 del 1988, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro, autonomo o subordinato, presso altri datori di lavoro, a condizione che l'ente previdenziale sia preventivamente informato, e purché non si tratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sussistendo, in tale ipotesi, una incompatibilità assoluta (v. Cass. n. 3116 del
2021, in motivazione;
v. Corte Cost., sentenza n. 195 del 1995, secondo cui "il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento"; v. anche
Circolare Inps n. 130 del 2010).
Deve ribadirsi, in diritto, che la collocazione in cassa integrazione straordinaria a zero ore determina la sospensione del rapporto di lavoro nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell'Inps.
10 Il rapporto di lavoro, continua, però, a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilità, ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale;
il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.
La cassa integrazione guadagni straordinaria presuppone, infatti, la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro (v. Corte Cost. n. 256 del 2019; Corte Cost. n. 184 del 2000; Cass. n.
Cass. 25838 del 2022; n. 4171 del 2002; da ultimo, v. Cass. n. 34750 del 2023 in motivazione). Tutto il regime della cassa integrazione mira proprio a consentire all'imprenditore di evitare il licenziamento collettivo, conservando — entro certi limiti temporali - il rapporto con i lavoratori non utilizzati, o utilizzati solo parzialmente, i quali beneficiano dell'integrazione salariale per il tempo non lavorato (v. Cass. n. 772 del 2005, Cassazione civile sez. lav., 12/02/2024, (ud.
14/12/2023, dep. 12/02/2024), n.3880).
Nel caso di specie, è stato contestato al lavoratore di avere celato l'esistenza di altro rapporto di lavoro con il chiaro intento di lucrare compensi e trattamenti non dovuti ledendo in modo irreversibile il rapporto fiduciario.
La decisione di recesso è basata sulla condotta contestata di aver svolto attività lavorativa part time dalle 8 alle 13 presso l'autocarrozzeria utilizzando CP_3
Part abitualmente i giorni di godimento della in modo fraudolento, oltre a non aver comunicato il rapporto di lavoro presso terzi allo scopo di lucrare trattamenti non dovuti con violazione dei doveri di fedeltà e correttezza.
11 In diritto si osserva che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (Cass. n. 12786/2019, n. 6498/2012, n. 5095/2011).
Sul piano del metodo, in questa ricostruzione e valutazione il giudice deve partire dalla contestazione disciplinare e verificarne la tenuta all'esito dell'accertamento, ossia verificare se la condotta come accertata rimanga connotata da un disvalore tale da integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c.; al riguardo questa Corte ha affermato che la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n.
14042/2024, n. 7029/2023, n. 12789/2022, n. n. 13534/2019).
12 Inoltre, in tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva e individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti a integrare il dirimente requisito della maggiore gravità (in termini, Cass. n. 17306/2024; v. anche Cass.
n. 8621/2020, Cassazione civile sez. lav., 21/07/2025, (ud. 23/04/2025, dep.
21/07/2025), n.20341).
Ciò posto, dalla documentazione in atti non risulta provato che il ricorrente durante la CIG abbia svolto attività lavorativa presso terzi. Nulla viene dedotto circa gli elementi sintomatici di un rapporto di subordinazione o comunque dello svolgimento di vera e propria attività lavorativa del ricorrente presso terzi idonea a configurare la condotta contestata.
Dalla relazione investigativa risulta, infatti, soltanto che il ricorrente nei giorni oggetto di sorveglianza (martedì 18.03.2025, mercoledì 19.03.2025, giovedì
20.03.2025, mercoledì 26.03.2025) si sia recato presso autocarrozzeria Fucci ove vi rimaneva per l'intera mattinata (dalle 8.20 alle 13.00 circa).
Nulla viene dedotto circa l'attività svolta dal ricorrente e le relative mansioni, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero se eseguisse ordini da parte del titolare, se dovesse rispettare dei tempi, se collaborasse con altri dipendenti, se l'attività di riparazione auto venisse svolta per tutta la mattinata.
Gli stessi investigatori hanno riferito di essere riusciti ad intrattenersi nell'officina per circa 20 minuti vedendo il ricorrente in due occasioni riparare auto. Nulla viene specificato, però, nella relazione in ordine all'attività in concreto svolta e all'auto oggetto della riparazione.
L'osservazione effettuata, peraltro per pochi giorni, unitamente alle fotografie depositate in atti, non è, a parere della scrivente sufficiente (in mancanza di altri
13 elementi) a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della autocarrozzeria così come contestato. CP_3
Le fotografie ritraggono il ricorrente alla guida della sua auto quando esce di casa e imbocca la traversa dell'autocarrozzeria per poi parcheggiare nelle vicinanze della stessa;
solo in una occasione vi sono foto che ritraggono il ricorrente all'interno dell'autocarrozzeria accanto a due persone e ad un forno, ma non ha abiti da lavoro (necessari per chi lavora in officina) o attrezzi da lavoro o comunque non è intento a lavorare.
A tal fine non può venire in soccorso la prova per testi, richiesta da parte resistente, ma non ammessa in quanto, oltre ad essere generica (non vengono indicati capi di prova relativi allo svolgimento della presunta attività lavorativa, ma vi è un richiamo generico a tutti i punti della parte in fatto della memoria), sarebbe al più meramente confermativa della relazione investigativa non contestata dal ricorrente, il quale infatti non ha negato di essersi intrattenuto presso l'autocarrozzeria del CP_3
Ciò che quest'ultimo contesta è la conclusione cui è giunta la società datrice non potendosi configurare alcun rapporto di lavoro, poiché egli si intratteneva lì collaborando anche nelle riparazioni, ma a titolo gratuito ed amicale.
In sostanza, fondamentale è l'assenza di deduzione e prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa per conto del circostanza dedotta solo CP_3 genericamente da parte resistente e da ritenersi non provata per l'ovvia ragione che nessuno degli investigatori era presente all'interno dell'officina durante la permanenza del ricorrente, se non in due occasioni e per un tempo brevissimo
(una ventina di minuti circa).
L'osservazione infatti è avvenuta principalmente all'esterno.
Il fatto, dunque, non può ritenersi sussistente, né nella sua materialità nè, a maggior ragione, nella sua rilevanza disciplinare.
5.
14 All'accertamento di insussistenza del fatto addebitato al lavoratore consegue ai sensi dell'art. 18, quarto e quinto comma, legge n. 300/1970, l'applicazione della tutela reintegratoria (Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23180).
Ai fini della c.d. tutela reale della reintegrazione del lavoratore, invero, non è sufficiente che sia ritenuto insussistente il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa addotti dal datore di lavoro ma è necessario che si accerti l'insussistenza del fatto, materiale e giuridico, oppure che sia previsto come punibile con una sanzione conservativa. (Cassazione civile sez. lav., 06/03/2025,
n.5940).
Ne consegue l'ordine alla società convenuta di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro reintegrando in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna della stessa società al pagamento di tutte le retribuzioni, maturate e maturande, dalla data del recesso a quella dell'effettivo ripristino del rapporto e/o reintegra in servizio, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.004,68 ed in ogni caso fino ad un massimo di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore dello indeterminabile della causa e potendosi collocare sui valori previsti per la bassa complessità.
7.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del recesso a quella dell'effettivo
15 ripristino del rapporto sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.004,68 ed in ogni caso fino ad un massimo di 12 mensilità, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna la società al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5077,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
16
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3101/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lauri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(P.Iva in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del CDA ing. con sede legale in Airola (BN) 82011, alla Via CP_2
Caracciano SC, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Orsini n.42, presso lo studio legale associato Castellano (e mail:
e rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Email_1
Castellano (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso al Tribunale di Benevento quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.7.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la società
[...] per l'annullamento del licenziamento disciplinare Controparte_1
intimatogli e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui all'art. 18 L. 300/70; spese rifuse.
Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
2.
Parte ricorrente ha lavorato, con la qualifica di operaio - livello H del CCNL applicato (Gomma e Plastica – ind.), alle dipendenze della società CP_1
con alle sue dipendenze ben oltre 15 dipendenti, dal 8.11.2013 al
[...]
5.6.2025, giorno di cessazione del rapporto di lavoro risoltosi con licenziamento per giusta causa.
Per quanto di interesse in data 3.6.2025 la società resistente procedeva alla seguente contestazione disciplinare:
“OGGETTO: Contestazione disciplinare con contestuale provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva e aziendale, Le contestiamo quanto segue.
La scrivente Società si è rivolta, ad una azienda specializzata nelle investigazioni private (True srl), legalmente riconosciuta e munita di autorizzazione Prefettizia prot. nr.22866/13B/P.A, al fine di verificare il compimento di attività lavorative espletate nel corso della fruizione dei giorni di . Parte_2
L'attività investigativa è stata condotta, pertanto, con lo scopo di verificare se
Lei, in costanza del rapporto di lavoro con la scrivente Società, ponga in essere
2 condotte in violazione dell'obbligo di diligenza (sancito dall'art. 2104 cod. civ.) e del dovere di fedeltà (sancito dall'art. 2015 cod. civ.) e se le medesime condotte integrino anche una violazione della normativa sulla fruizione del trattamento di
Cassa Integrazione e della relativa indennità che prevede espressamente la comunicazione sia all'INPS che al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa.
Nel dettaglio, le giornate oggetto di sorveglianza sono state:
- martedì 18.03.2025;
- mercoledì 19.03.2025;
- giovedì 20.03.2025;
- mercoledì 26.03.2025;
Ebbene, dalle indagini eseguite nelle già menzionate giornate (corroborate da ampio riscontro fotografico) è risultato che Lei ha effettivamente violato tutti i predetti obblighi espletando altra attività lavorativa nel corso della mattinata
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00) omettendo, come detto, le previste comunicazioni.
Di seguito Le riportiamo, quindi, gli esiti dell'attività istruttoria ed investigativa posta in essere per ogni singola giornata. martedì 18 marzo 2025.
Gli investigatori si sono appostati alle ore 06:30 presso il domicilio indicato loro dal committente, ovvero in IA al Viale Servi di Maria no 15 ove lei ha la sua residenza.
Alle ore 8: 15 gli investigatori la notavano uscire dalla sua abitazione a bordo di una Fiat 500 L di colore nero, per dirigersi in via del Feudo al civico 81 dove entrava nell'autocarrozzeria quando erano le ore 8:26. CP_3
Una volta parcheggiata l'auto gli investigatori attendevano una ventina di minuti
e poi entravano nel locale, ove riuscivano a vederla mentre effettuava delle riparazioni vicino ad un'auto.
3 Di poi lei restava nell'autocarrozzeria sino alle ore 13:00 quando usciva alla guida dell'auto Fiat 500 L e si fermava nei pressi del Municipio di IA, dove scendeva dalla vettura per recarsi all'interno di un supermercato di fronte al
Municipio stesso. Dopo pochi minuti, riprendeva la vettura dirigendosi presso la sua abitazione. Alle ore 15:10 circa usciva di casa una donna a bordo della medesima auto Fiat 500 L nera insieme ad una ragazzina, mentre lei rimaneva in casa almeno sino alle 19:00 quando gli investigatori interrompevano il servizio di osservazione.
mercoledì 19 marzo 2025.
Gli investigatori iniziavano il servizio di osservazione alle ore 07:30 in IA al viale Dei Servi di Maria no 15.
Alle ore 8:20 circa gli investigatori la vedevano uscire a bordo della sua Fiat
500 L di colore nero, e come nella precedente giornata, si portava direttamente in Via del Feudo, 81 presso l'autocarrozzeria dove entrava alle ore alle CP_3
ore 8:27 ed usciva alle ore 13:09 dopo aver lavorato per tutta la mattinata. Di poi raggiungeva la sua abitazione verso le ore 13:16. Anche in questa giornata gli investigatori come detto, riuscivano ad entrare nella autocarrozzeria per constatare senza dubbio alcuno che lei lavorava come carrozziere intento alla riparazione di un'auto.
Nel pomeriggio, dopo il suo rientro a casa gli investigatori non notavano più alcuna attività degna di essere segnalata.
giovedì 20 marzo 2025.
Gli investigatori iniziavano il servizio di osservazione alle ore 07:00 in IA al Viale Dei Servi di Maria n. 15. Alle ore 08:13 lei usciva, come di consuetudine, di casa per giungere alle ore 8:20 presso la solita autocarrozzeria in via Feudo dove restava a lavorare sempre come carrozziere per tutta la CP_3
mattina ovvero sino alle 13:10 quando faceva ritorno direttamente presso la sua abitazione. Come nei giorni precedenti, nulla di rilevante accadeva sino alle
4 18:00 quando gli investigatori decidevano di interrompere il servizio di osservazione.
mercoledì 26 marzo 2025.
Dopo aver interrotto per qualche giorno l'osservazione, gli investigatori riprendevano, su nostro invito, la attività di sorveglianza al fine di verificare se lei continuasse a lavorare in maniera part time e continuativa per conto della autocarrozzeria CP_3
Ed infatti anche in tale occasione la vedevano uscire puntuale di casa verso le ore 8.00 per recarsi direttamente presso il suo datore di lavoro quando CP_3
erano le 8.17 circa.
Qui anche in tale occasione lei restava a lavorare per tutta la mattina ovvero sino alle ore 13.12 quando uscito dalla autocarrozzeria si recava direttamente presso la sua abitazione. Dopo tale orario null'altro ci veniva segnalato dagli investigatori.
Dalla predetta attività investigativa privata, risulta pertanto, senza dubbio alcuno, che Lei ha utilizzato abitualmente i giorni di godimento della
[...]
in modo fraudolento, in violazione degli obblighi di diligenza e Parte_2
fedeltà succitati lavorando (part time dalle ore 8.00 alle ore 13.00) presso altra attività commerciale ovvero la Autocarrozzeria Fucci Sita in Via del Feudo n.
81.
Si tratta di condotte, sia singolarmente che complessivamente valutate, di estrema gravità ed idonee a far venir meno il vincolo di fiducia posto alla base di ogni rapporto di lavoro.
La violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, costituiscono, invero, fatti disciplinarmente rilevanti a prescindere dall'utilizzo fraudolento — della
[...]
da lei usufruita senza preventiva comunicazione al datore di lavoro Parte_2
ed all'INPS di espletamento di altra attività lavorativa.
5 Tale Sua illegittima condotta arreca danni patrimoniali non solo all'INPS
(peraltro la Sua condotta è anche penalmente rilevante), ma, anche patrimoniali
e non, alla scrivente Società percependo un indennizzo non dovuto per svolgere invece attività personali a fine di lucro.
Pertanto, Le contestiamo formalmente quanto sin qui dedotto e prima di valutare disciplinarmente il Suo comportamento, attenderemo di esaminare le Sue eventuali giustificazioni che vorrà presentare, come previsto dall'art. 7 della legge 300/70, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente.
Al contempo, attesa la gravità dei fatti contestati, Le comunichiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio con efficacia immediata e per tutta la durata del presente procedimento disciplinare.”.
Nonostante le giustificazioni, con comunicazione del 16.6.25 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
Alla luce del motivo di recesso il licenziamento de quo va qualificato disciplinare.
L'identificazione della fattispecie licenziamento disciplinare è frutto dell'elaborazione della giurisprudenza che dopo un lungo dibattito è giunta, con la pronuncia a sezioni unite (Cass. n.4823 del 18.06.1987), ad accogliere la tesi cd ontologica, (rifiutando quella cd formalistica che ravvisava la natura disciplinare dell'atto di recesso solo in presenza di un'espressa previsione della contrattazione collettiva), secondo la quale il licenziamento ha natura disciplinare ogni qualvolta sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore, anche in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso da parte della contrattazione collettiva.
Il licenziamento disciplinare, così definito, copre l'area del recesso per giustificato motivo soggettivo e quella del recesso per giusta causa- ovvero il licenziamento fondato su un grave inadempimento o su un comportamento
6 colpevole del lavoratore restando escluse solo le ipotesi in cui la giusta causa si concreta in fatti non attinenti alla condotta del lavoratore.
Da ciò consegue che l'ambito di applicazione dell'art. 7 St. Lav. deve essere circoscritto alle ipotesi in cui sussistano sia la violazione di un obbligo contrattuale - condotta inadempiente - sia l'imputabilità della stessa a volontà o a colpa. Pertanto, ritiene questo giudice che al licenziamento intimato al ricorrente vada riconosciuta la natura di licenziamento disciplinare poichè la condotta del lavoratore attiene in senso ampio e la diligenza usata nello svolgimento della prestazione, nonché l'osservanza delle direttive impartite dal datore ed al rapporto di fiducia. Dall'affermata natura disciplinare segue l'applicazione delle garanzie procedimentali di cui ai commi 2 e 5 dell'art.7 Legge n.300/1970 (nella specie delle garanzie della previa contestazione dell'addebito e del diritto di difesa).
3.
Nel caso di specie, l'osservanza di tali disposizioni risulta essere stata garantita al ricorrente con conseguente rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente.
In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, poiché il difetto di tempestività della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a pensare che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del
2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Il criterio dell'immediatezza, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è
7 complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 1248 del 2016; n. 15649 del 2010;
Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n.
1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003). In particolare, la sentenza n. 1248 del
2016 ha confermato la decisione di appello che aveva giudicato "tempestiva una contestazione disciplinare intimata dopo il tempo ragionevolmente necessario per valutare la sistematicità e dolosità di un insieme di atti che, solo globalmente considerati, potevano costituire un'ipotesi di "abuso del diritto da parte del lavoratore il quale, allo scopo di esercitare una pressione diretta ad ottenere un trasferimento, operava continue istanze, ricorsi e domande".
Nel caso di specie deve escludersi la violazione del requisito di tempestività della contestazione disciplinare in base al rilievo che la relazione investigativa è stata consegnata il 19 maggio 2025, come risulta dal relativo verbale di consegna in atti e dunque un mese prima dell'invio della contestazione disciplinare.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa alle modalità della contestazione disciplinare e all'omessa allegazione della relazione investigativa.
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione (v. Cass. n. 8293 del 2019; n. 19023 del
2018; Cass. n. 26678 del 2017).
La violazione del principio in esame non si verifica, invece, nel caso opposto in cui, a fronte della contestazione di plurime e autonome condotte di rilievo il disciplinare, che "anche singolarmente considerate" costituiscono, secondo la prospettazione datoriale, una gravissima violazione dei doveri di diligenza e
8 fedeltà, il giudice prenda in esame solo alcune di esse, connotate da maggiore gravità, e le reputi esaustive ai fini della integrazione della giusta causa di recesso (v. Cass. n. 7712 del 2023 in motivazione), non ravvisandosi in tal caso alcuna compressione del diritto di difesa. Parimenti, è stata esclusa la violazione del principio in esame nell'ipotesi in cui "il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito" (Cass. n. 11540 del
2020).
Si è aggiunto che "la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali
è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro" (Cass. n. 3079 del 2020; n. 10853 del 2019).
Da ultimo la Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1998 ha ribadito che in tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Inoltre, il datore di lavoro, se non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, può tuttavia dedurre circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti.
Il datore di lavoro non è nemmeno tenuto a consegnare al dipendente i documenti utilizzati per l'elevazione della contestazione disciplinare il requisito della
9 specificità della contestazione disciplinare, funzionale all'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, impone che il datore di lavoro descriva dettagliatamente i fatti ascritti al dipendente, ma non anche che egli indichi le fonti di prova o consegni i documenti al lavoratore incolpato. La contestazione deve invece contenere solo una dettagliata descrizione del fatto contestato, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta al dipendente di comprendere quali addebiti gli vengono mossi, in modo da potersi difendere (v. Tribunale Venezia sez. lav., 26/09/2023,
n.560).
4.
Venendo ai fatti contestati ovvero l'aver ritenuto il datore che il lavoratore, in cassa integrazione svolgesse altra attività lavorativa senza darne comunicazione si osserva in via generale che in base al disposto dell'art. 8, comma 4, del D.L. n.
86 del 1988, convertito dalla L. n. 160 del 1988, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro, autonomo o subordinato, presso altri datori di lavoro, a condizione che l'ente previdenziale sia preventivamente informato, e purché non si tratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sussistendo, in tale ipotesi, una incompatibilità assoluta (v. Cass. n. 3116 del
2021, in motivazione;
v. Corte Cost., sentenza n. 195 del 1995, secondo cui "il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento"; v. anche
Circolare Inps n. 130 del 2010).
Deve ribadirsi, in diritto, che la collocazione in cassa integrazione straordinaria a zero ore determina la sospensione del rapporto di lavoro nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell'Inps.
10 Il rapporto di lavoro, continua, però, a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilità, ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale;
il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.
La cassa integrazione guadagni straordinaria presuppone, infatti, la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro (v. Corte Cost. n. 256 del 2019; Corte Cost. n. 184 del 2000; Cass. n.
Cass. 25838 del 2022; n. 4171 del 2002; da ultimo, v. Cass. n. 34750 del 2023 in motivazione). Tutto il regime della cassa integrazione mira proprio a consentire all'imprenditore di evitare il licenziamento collettivo, conservando — entro certi limiti temporali - il rapporto con i lavoratori non utilizzati, o utilizzati solo parzialmente, i quali beneficiano dell'integrazione salariale per il tempo non lavorato (v. Cass. n. 772 del 2005, Cassazione civile sez. lav., 12/02/2024, (ud.
14/12/2023, dep. 12/02/2024), n.3880).
Nel caso di specie, è stato contestato al lavoratore di avere celato l'esistenza di altro rapporto di lavoro con il chiaro intento di lucrare compensi e trattamenti non dovuti ledendo in modo irreversibile il rapporto fiduciario.
La decisione di recesso è basata sulla condotta contestata di aver svolto attività lavorativa part time dalle 8 alle 13 presso l'autocarrozzeria utilizzando CP_3
Part abitualmente i giorni di godimento della in modo fraudolento, oltre a non aver comunicato il rapporto di lavoro presso terzi allo scopo di lucrare trattamenti non dovuti con violazione dei doveri di fedeltà e correttezza.
11 In diritto si osserva che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (Cass. n. 12786/2019, n. 6498/2012, n. 5095/2011).
Sul piano del metodo, in questa ricostruzione e valutazione il giudice deve partire dalla contestazione disciplinare e verificarne la tenuta all'esito dell'accertamento, ossia verificare se la condotta come accertata rimanga connotata da un disvalore tale da integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c.; al riguardo questa Corte ha affermato che la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n.
14042/2024, n. 7029/2023, n. 12789/2022, n. n. 13534/2019).
12 Inoltre, in tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva e individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti a integrare il dirimente requisito della maggiore gravità (in termini, Cass. n. 17306/2024; v. anche Cass.
n. 8621/2020, Cassazione civile sez. lav., 21/07/2025, (ud. 23/04/2025, dep.
21/07/2025), n.20341).
Ciò posto, dalla documentazione in atti non risulta provato che il ricorrente durante la CIG abbia svolto attività lavorativa presso terzi. Nulla viene dedotto circa gli elementi sintomatici di un rapporto di subordinazione o comunque dello svolgimento di vera e propria attività lavorativa del ricorrente presso terzi idonea a configurare la condotta contestata.
Dalla relazione investigativa risulta, infatti, soltanto che il ricorrente nei giorni oggetto di sorveglianza (martedì 18.03.2025, mercoledì 19.03.2025, giovedì
20.03.2025, mercoledì 26.03.2025) si sia recato presso autocarrozzeria Fucci ove vi rimaneva per l'intera mattinata (dalle 8.20 alle 13.00 circa).
Nulla viene dedotto circa l'attività svolta dal ricorrente e le relative mansioni, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero se eseguisse ordini da parte del titolare, se dovesse rispettare dei tempi, se collaborasse con altri dipendenti, se l'attività di riparazione auto venisse svolta per tutta la mattinata.
Gli stessi investigatori hanno riferito di essere riusciti ad intrattenersi nell'officina per circa 20 minuti vedendo il ricorrente in due occasioni riparare auto. Nulla viene specificato, però, nella relazione in ordine all'attività in concreto svolta e all'auto oggetto della riparazione.
L'osservazione effettuata, peraltro per pochi giorni, unitamente alle fotografie depositate in atti, non è, a parere della scrivente sufficiente (in mancanza di altri
13 elementi) a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della autocarrozzeria così come contestato. CP_3
Le fotografie ritraggono il ricorrente alla guida della sua auto quando esce di casa e imbocca la traversa dell'autocarrozzeria per poi parcheggiare nelle vicinanze della stessa;
solo in una occasione vi sono foto che ritraggono il ricorrente all'interno dell'autocarrozzeria accanto a due persone e ad un forno, ma non ha abiti da lavoro (necessari per chi lavora in officina) o attrezzi da lavoro o comunque non è intento a lavorare.
A tal fine non può venire in soccorso la prova per testi, richiesta da parte resistente, ma non ammessa in quanto, oltre ad essere generica (non vengono indicati capi di prova relativi allo svolgimento della presunta attività lavorativa, ma vi è un richiamo generico a tutti i punti della parte in fatto della memoria), sarebbe al più meramente confermativa della relazione investigativa non contestata dal ricorrente, il quale infatti non ha negato di essersi intrattenuto presso l'autocarrozzeria del CP_3
Ciò che quest'ultimo contesta è la conclusione cui è giunta la società datrice non potendosi configurare alcun rapporto di lavoro, poiché egli si intratteneva lì collaborando anche nelle riparazioni, ma a titolo gratuito ed amicale.
In sostanza, fondamentale è l'assenza di deduzione e prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa per conto del circostanza dedotta solo CP_3 genericamente da parte resistente e da ritenersi non provata per l'ovvia ragione che nessuno degli investigatori era presente all'interno dell'officina durante la permanenza del ricorrente, se non in due occasioni e per un tempo brevissimo
(una ventina di minuti circa).
L'osservazione infatti è avvenuta principalmente all'esterno.
Il fatto, dunque, non può ritenersi sussistente, né nella sua materialità nè, a maggior ragione, nella sua rilevanza disciplinare.
5.
14 All'accertamento di insussistenza del fatto addebitato al lavoratore consegue ai sensi dell'art. 18, quarto e quinto comma, legge n. 300/1970, l'applicazione della tutela reintegratoria (Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23180).
Ai fini della c.d. tutela reale della reintegrazione del lavoratore, invero, non è sufficiente che sia ritenuto insussistente il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa addotti dal datore di lavoro ma è necessario che si accerti l'insussistenza del fatto, materiale e giuridico, oppure che sia previsto come punibile con una sanzione conservativa. (Cassazione civile sez. lav., 06/03/2025,
n.5940).
Ne consegue l'ordine alla società convenuta di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro reintegrando in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna della stessa società al pagamento di tutte le retribuzioni, maturate e maturande, dalla data del recesso a quella dell'effettivo ripristino del rapporto e/o reintegra in servizio, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.004,68 ed in ogni caso fino ad un massimo di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore dello indeterminabile della causa e potendosi collocare sui valori previsti per la bassa complessità.
7.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del recesso a quella dell'effettivo
15 ripristino del rapporto sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.004,68 ed in ogni caso fino ad un massimo di 12 mensilità, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna la società al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5077,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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