TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10625 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa NA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31508 del ruolo degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione il 23.6.2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Ettore Franceschini Parte_1
n. 37, presso lo studio dell'Avv. Carlo Renda del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTORE
CONTRO
quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. 209/05 per CP_1 la liquidazione sinistri a carico del Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano ed elettivamente
[...] domiciliata in Roma alla Via A. Fusco n° 104, presso lo studio del suo procuratore
Avv. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale Controparte_3 alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
E
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro- CP_4 tempore, dott. con sede legale in Trento, rappresentata e difesa, CP_5
Pagina 1 di 11 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. FABIO TONELLI e dall'Avv. ANDREA
GIRARDI ed elettivamente domiciliata presso in Via Controparte_6
Brennero n.139 - Trento, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, allegato al fascicolo informatico.
E
Controparte_7
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma quale impresa designata ai sensi CP_1 dell'art. 286 del D.Lgs. 209/05 per la liquidazione sinistri a carico del
[...]
, al fine di ottenere la sua Controparte_2 condanna al risarcimento delle lesioni personali subite nell'incidente stradale verificatosi in data 30.6.2021 alle ore 13.00 circa, mentre si trovava a percorrere il
G.R.A. di Roma in carreggiata interna, al km. 37,800, con direzione di marcia dallo svincolo La Rustica allo svincolo Casilina, alla guida dello scooter Honda SH 300, tg.
DW55228, di proprietà del sig. , complessivamente quantificate in Parte_2
€ 42.068,35, oltre a quella eventualmente dovuta per la personalizzazione del danno alla salute, o quella somma diversa accertata in corso di causa.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva di aver perso il controllo del motoveicolo da lui condotto, cadendo rovinosamente a terra, a causa dell'impatto con una trave di legno caduta da un autocarro che lo precedeva il quale, non accortosi di nulla, proseguiva nella marcia, impedendo così la sua identificazione.
In conseguenza della mancata individuazione del veicolo, presunto responsabile del sinistro, il citava la convenuta quale impresa designata alla Pt_1 CP_1 gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio in qualità di impresa designata dal FGVS, la CP_1 quale, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
eccependo, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva ed, in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e/o del conducente del veicolo autocarro di targato DA 530 SP assicurato per la r.c.a. da ex CP_7 CP_7 CP_4 artt. 2054 c.c. - 164 CdS, identificato, secondo le risultanze del rapporto di Polizia
Stradale, dalle dichiarazioni di un teste da questa escusso, e/o dell'Ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.. La domanda veniva contestata anche sull'ammontare del risarcimento dovuto dal quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere detratta la somma già versata dall' . CP_8
L'attore, quindi, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la società proprietaria Controparte_7 dell'autocarro targato DA 530 SP, e la , quale società assicuratrice per CP_4 la RCA dello stesso, allo scopo di accertare l'eventuale responsabilità del conducente del predetto autocarro.
Mentre la società rimaneva contumace la Parte_3 CP_9 si costituiva in giudizio, eccependo e deducendo la propria carenza di
[...] legittimazione passiva, attesa la totale estraneità dell'autocarro di proprietà della targato DA 530 SP, nella causazione del sinistro del 30.6.2021; Controparte_7 chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
in via subordinata, chiedeva volersi accertare il prevalente concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'incidente per cui è causa, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno eventualmente spettante all'attore, oltre la decurtazione, dall'ammontare dell'eventuale risarcimento accordato, di quanto corrisposto e/o da corrispondere dagli
Enti Previdenziali alla medesima parte attrice;
rigettando, in ogni caso, ogni domanda volta al risarcimento del danno morale e del danno da personalizzazione con condanna della parte attrice alle spese competenze ed onorari.
La causa, istruita con produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza figurata del 23.6.2021.
e precisavano le conclusioni riportandosi a quelle CP_1 CP_4 rassegnate nei propri scritti difensivi, mentre parte attrice, negli scritti conclusivi,
Pagina 3 di 11 rimodulando le proprie richieste, in via principale, formulava una richiesta di condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore n.q. di impresa CP_1 designata dalla Consap - Fondo di Garanzia Vittime per la strada Regione Lazio, al pagamento in suo favore dell'importo di €. 18.645,08, o della diversa somma ritenuta di giustizia, decurtata della somma di €. 9.506,86, già erogata dall' oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 30/6/2021, data del sinistro e interessi moratori, ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 30/3/2022, data di proposizione della domanda giudiziale e rinunciava ad ogni domanda relativa alla personalizzazione del danno;
in subordine, chiedeva la condanna dei chiamati in causa, Controparte_7
e in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle somme sopra
[...] CP_4 indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è provata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro appare acclarata sin dalla relazione dell'incidente redatta dagli agenti della Polizia di Stato -Sottosezione Polizia Stradale -, dalla quale si evince come gli stessi, intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti, sulla base delle informazioni assunte e degli accertamenti svolti, prendevano subito atto che, sul luogo dell'incidente veniva localizzata una “trave in legno, posizionata trasversalmente rispetto l'asse stradale”; i verbalizzanti acquisivano quindi gli estremi di un testimone che aveva assistito al sinistro e che aveva soccorso il sig. e di un altro Pt_1 testimone che, pur non avendo assistito all'incidente, aveva informato telefonicamente gli agenti della presenza di un camion fermo, poco più avanti dal luogo dell'incidente, dal quale avrebbe potuto essere caduta la trave in legno con la quale aveva impattato il motociclo condotto dal sig. Pt_1
In esito ai rilievi eseguiti e riportati nello schizzo planimetrico allegato al verbale, gli operanti, dopo avere individuato l'area dell'incidente nella carreggiata interna dell'A90, in prossimità della progressiva chilometrica 37,800, in un tratto rettilineo, rinvenivano la trave di legno posizionata a cavallo tra la prima e la seconda corsia di marcia, il a terra ed il veicolo da lui condotto “a circa 100 metri di distanza, Pt_1 in avanti, dalla zona d'urto adagiato sul manto stradale sulla fiancata destra a cavallo tra la 1° corsia e la corsia di decelerazione per l'uscita Casilina”.
Pagina 4 di 11 Tali dati oggettivi trovano collegamento nella ricostruzione dei fatti riferita ai verbalizzanti dall'attore pochi giorni dopo l'incidente. Quest'ultimo forniva, infatti, una descrizione della dinamica del sinistro pienamente coerente con i rilievi della
Polizia locale, avendo dichiarato che, mentre percorreva il G.R.A. in carreggiata interna con direzione da “Svincolo La Rustica” a ”, giunto al Km Persona_1
37,800, mentre si spostava dalla prima alla seconda corsia di marcia, si avvedeva di un furgone che, posizionato davanti a lui, percorrendo lo stesso tratto di strada, perdeva una trave di legno;
non riuscendo ad evitarla, a seguito dell'impatto, cadeva a terra non ricordando altro.
Lo svolgimento dei fatti veniva confermato anche dal teste il quale, Testimone_1 nell'immediatezza dell'evento, dichiarava agli agenti accertatori che si trovava a percorrere, con la sua moto, lo stesso tratto di strada, preceduto dal motoveicolo del quando: ”....notavo davanti a me una moto che…...investiva una trave di Pt_1 legno posta in senso trasversale, occupando quasi per intero la prima corsia di marcia, rispetto al normale senso di circolazione. Subito dopo l'impatto il motociclista sbalzava ….. più avanti, rovinando a terra…”.
Lo stesso teste, escusso in giudizio, aggiungeva alcune circostanze non riportate nel verbale di Polizia, ma non per questo meno attendibili, egli precisava che: “La trave era appena caduta da un autocarro che, a sua volta, precedeva lo scooter condotta dal , e il cui conducente, non essendosi accordo di nulla, ha proseguito la Pt_1 marcia;
ho proprio visto il travetto cadere, e, se non fosse stato per la gravità dell'impatto a cui avevo appena assistito, avrei proseguito per raggiungere il camion
e informare il conducente che stava perdendo il carico causando pericolo per gli altri automobilisti”; “nell'immediatezza, ho dichiarato alla Polizia che avevo chiaramente visto la trave cadere dal camion, specificando che, per tale motivo dalla prima corsia in cui procedevo mi sono spostato a cavallo fra la prima e la seconda corsia, rischiando anche di essere investito da un'autovettura che sopraggiungeva su quest'ultima, ma l'agente non ha verbalizzato per intero quanto gli avevo dettagliatamente riferito”.
Appare, quindi, chiaro che il motociclista durante la marcia si sia trovato Pt_1 improvvisamente in presenza di un ostacolo impossibile da evitare, e che l'impatto con questo abbia provocato l'inevitabile rovinosa caduta dal mezzo a due ruote. A tale proposito, nessuna contestazione può essere mossa al il quale, anche a causa Pt_1
Pagina 5 di 11 del traffico intenso, aveva “un'andatura di 60/70 km all'ora al massimo”, come riferito dallo stesso teste Tes_1
Da quanto si legge nel verbale della Polizia, nonché dalle dichiarazioni concordanti del danneggiato e del teste, emerge che la trave a terra non possa essere riconducibile ad un ramo di un albero, come vorrebbe sostenere la convenuta , e che CP_4 la stessa trave sia caduta da un mezzo di dimensioni superiori ad un'auto. In particolare, il danneggiato, ha identificato tale mezzo in un furgone che aveva il cassone aperto, mentre il teste in maniera più precisa, riferiva che: “Si trattava Tes_1 di un cassonato di media grandezza privo di sponde sul quale erano caricate delle travi”. Ora poiché la differenza tra autocarro e furgone risiede prevalentemente nel peso e nella destinazione d'uso, caratteristiche note non a tutti ma in particolare a chi opera nel settore degli autotrasporti, appare del tutto giustificabile che il Pt_1 abbia erroneamente definito il mezzo da cui è caduta la trave un furgone anziché un autocarro.
Le dichiarazioni sino ad ora riportate coincidono con quelle rilasciate anche dall'altro teste che, come dichiarato sia agli agenti sia in sede Testimone_2 giudiziale, non sarebbe stato testimone oculare del sinistro, ma, percorrendo in auto la strada su cui si è verificato l'incidente, avrebbe visto la trave a terra ed una persona riversa sull'asfalto. Egli avrebbe identificato il veicolo da cui sarebbe caduta la trave con l'autocarro targato DA 530 SP, di proprietà di . e comunicato Controparte_7 immediatamente tali dati alla Polizia mediante una telefonata, dati che avrebbe poi confermato in una pec inviata alla sezione di Polizia Stradale di Settebagni, nella quale si legge: “…il giorno 30.6.2021 alle ore 13.00 circa, percorrendo il G.R.A. ….notavo un incidente di uno scooter con un ragazzo a terra. Poco prima sulla carreggiata c'era un travetto di legno quadrato..….Andando più avanti notavo un camion marca Renault targato DA530SP fermo all'altezza dello svincolo Romanina che trasportava un traliccio di ferro poggiato su dei travetti simili a quello che era a terra all'altezza dell'incidente. Il suddetto camion poco dopo ha ripreso la marcia uscendo dallo svincolo Appia/Roma centro”. A queste dichiarazioni si aggiungono alcune ulteriori precisazioni rilasciate dal teste durante la prova giudiziale, coincidenti, per altro, con quelle del e dell'altro teste, che identificherebbero il carico del mezzo: “…il Pt_1 camion non aveva né le sponde laterali né quella posteriore, e il cassone non era coperto da alcun telone, tanto, è vero che si poteva agevolmente vedere cosa stava trasportando; preciso poi che, nella parte finale del trave, vi era dello spazio libero,
Pagina 6 di 11 che mi ha fatto presumere fosse quello occupato dal travetto che era caduto;
il camion
è poi ripartito e ha preso lo svincolo per Appia - Roma Centro”.
I documenti di trasporto depositati dalla terza chiamata , nei quali si CP_4 legge che il mezzo di titolarità della il giorno del sinistro di cui Controparte_7
è causa, trasportava materiale da carpenteria, non solo confermerebbero quanto riferito dal (traliccio di ferro), ma non escluderebbero che sul mezzo vi fosse altro Tes_2 materiale, quali le travi in legno, magari posizionate proprio al fine di bloccare gli elementi in ferro.
Anche la mancata risposta all'interrogatorio formale del sig. Controparte_7 proprietario dell'autocarro, il quale non ha ritenuto, evidentemente, dover chiarire la sua posizione, non può che essere inserita tra gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel processo ed essere valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Dalle risultanze istruttorie emerge, quindi, l'esistenza di un concorso di cause nella determinazione dell'evento di danno, che escluderebbero la pretesa responsabilità della causazione del sinistro stradale ad opera di un conducente di un veicolo non identificato.
In tale contesto, la valutazione del giudice del merito non deve limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ma deve compiere una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria ed il suo ragionamento non può basarsi sull'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale. In punto di diritto, deve seguirsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità” (Cass. 7/11/2024 n.
28722).
Alla luce di quanto sino ad ora chiarito l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da eve ritenersi fondata. CP_1
Pagina 7 di 11 Nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
, il danneggiato, oltre a fornire prova delle modalità del sinistro nonché CP_2 dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, deve provare che il sinistro è avvenuto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti, Cass. n. 10540/2023; e, tra le più risalenti, Cass. n. 109762/1992) il principio secondo il quale, “in tema di intervento del Controparte_2
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire
[...] il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cassazione civile sez. III, 15/04/2025).
Ora, l'individuazione di un veicolo che ha provocato il sinistro di cui è causa, determina il venir meno di una delle condizioni richieste per la risarcibilità del danno da parte del FGVS. Conseguentemente, l' deve essere estromessa dal CP_1 giudizio.
Tanto premesso, in ordine all'an debeatur, deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla CTU espletata, condivisibile e coerente è emerso che “in tema di nesso causale tra evento e diagnosi ... risultano soddisfatti i criteri medico-legali di giudizio”
e che il signor in occasione dell'evento, ha subito postumi Parte_1 permanenti con conseguente danno biologico da invalidità permanente pari al 7%, preceduto da un periodo di ITT di giorni 40 e di ITP al 50% di giorni 20. Lo stesso consulente ha riconosciuto spese mediche per € 1.236,85.
Pertanto, considerata la tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 D.Lgs.
209/2005, aggiornata al D.M. 16.7.2024, devono essere liquidate le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica sulla scorta dell'entità delle lesioni, dei postumi e dell'età del danneggiato
(anni 41 all'epoca dell'infortunio), € 10.646,23;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea assoluta € 2.209,60;
Pagina 8 di 11 - a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea al 50%
€ 552,40;
- a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute € 1.236,00; per un totale di € 14.644,08.
Aderendo alle conclusioni del CTU nulla può essere liquidato per l'intervento di rinosettoplastica, non ritenuto necessario a motivo della completa stabilizzazione degli esiti ed in assenza di documentati deficit respiratori.
Inoltre, all'importo di € 14.644,08, così come sopra dettagliato, dovrà essere detratta, la sola somma di €. 9.506,86, già corrisposta dall' a titolo di indennizzo CP_8 per il danno biologico, in quanto dal danno non patrimoniale riconosciuto in sede civile deve detrarsi solo il valore capitale della somma corrisposta dall' a titolo di CP_8 danno biologico, escludendosi la detrazione della somma relativa al ristoro del danno patrimoniale, quale appunto quella riconosciuta per l'indennità giornaliera corrispondente ad una quota della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo di assenza dal lavoro (cfr Cass. Civ. 17407/2016; Cass.
26973/2017).
Conseguentemente, anche tenuto anche conto della rinuncia esplicitata dall'attore in sede di conclusioni alla richiesta di personalizzazione del danno, per il ristoro dei danni subiti dovrà essere liquidata in favore del la residua somma di € Pt_1
5.137,37.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Inoltre, poiché la pronuncia di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta
Pagina 9 di 11 contro tale soggetto, esaurendo nei confronti di quest'ultimo la materia del contendere, deve anche contenere il regolamento delle spese del relativo rapporto processuale, al quale si provvede come in dispositivo.
Le spese di giudizio fra l'attore e e CP_4 Controparte_7 ivi compresa la CTU, seguono la soccombenza della convenuta e
[...] sono liquidate come da DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dell'effettivo valore della causa e della non particolare rilevanza giuridica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- estromette quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. CP_1
209/05 per la liquidazione sinistri a carico del Controparte_2
dal giudizio;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e la CP_4 in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di €
5.137,37, oltre al lucro cessante determinato secondo i criteri di cui alla parte motiva,
e agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna, in solido tra loro, la in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore e la n persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura di legge;
- dichiara altresì i terzi chiamati convenuti, tenuti a rifondere, in solido, alla parte attrice quanto da questa anticipato per le spese di CTU medico legale, liquidate a titolo di acconto in € 650,00, comprensive di spese ed onorari oltre IVA;
- condanna parte attrice a rifondere in favore quale impresa CP_1 designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. 209/05 per la liquidazione sinistri a carico del le spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura di legge.
Pagina 10 di 11 Roma 15 luglio 2025
Il giudice
NA AT
Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa NA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31508 del ruolo degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione il 23.6.2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Ettore Franceschini Parte_1
n. 37, presso lo studio dell'Avv. Carlo Renda del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTORE
CONTRO
quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. 209/05 per CP_1 la liquidazione sinistri a carico del Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano ed elettivamente
[...] domiciliata in Roma alla Via A. Fusco n° 104, presso lo studio del suo procuratore
Avv. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale Controparte_3 alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
E
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro- CP_4 tempore, dott. con sede legale in Trento, rappresentata e difesa, CP_5
Pagina 1 di 11 unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. FABIO TONELLI e dall'Avv. ANDREA
GIRARDI ed elettivamente domiciliata presso in Via Controparte_6
Brennero n.139 - Trento, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, allegato al fascicolo informatico.
E
Controparte_7
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma quale impresa designata ai sensi CP_1 dell'art. 286 del D.Lgs. 209/05 per la liquidazione sinistri a carico del
[...]
, al fine di ottenere la sua Controparte_2 condanna al risarcimento delle lesioni personali subite nell'incidente stradale verificatosi in data 30.6.2021 alle ore 13.00 circa, mentre si trovava a percorrere il
G.R.A. di Roma in carreggiata interna, al km. 37,800, con direzione di marcia dallo svincolo La Rustica allo svincolo Casilina, alla guida dello scooter Honda SH 300, tg.
DW55228, di proprietà del sig. , complessivamente quantificate in Parte_2
€ 42.068,35, oltre a quella eventualmente dovuta per la personalizzazione del danno alla salute, o quella somma diversa accertata in corso di causa.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva di aver perso il controllo del motoveicolo da lui condotto, cadendo rovinosamente a terra, a causa dell'impatto con una trave di legno caduta da un autocarro che lo precedeva il quale, non accortosi di nulla, proseguiva nella marcia, impedendo così la sua identificazione.
In conseguenza della mancata individuazione del veicolo, presunto responsabile del sinistro, il citava la convenuta quale impresa designata alla Pt_1 CP_1 gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio in qualità di impresa designata dal FGVS, la CP_1 quale, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
eccependo, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva ed, in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e/o del conducente del veicolo autocarro di targato DA 530 SP assicurato per la r.c.a. da ex CP_7 CP_7 CP_4 artt. 2054 c.c. - 164 CdS, identificato, secondo le risultanze del rapporto di Polizia
Stradale, dalle dichiarazioni di un teste da questa escusso, e/o dell'Ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.. La domanda veniva contestata anche sull'ammontare del risarcimento dovuto dal quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere detratta la somma già versata dall' . CP_8
L'attore, quindi, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la società proprietaria Controparte_7 dell'autocarro targato DA 530 SP, e la , quale società assicuratrice per CP_4 la RCA dello stesso, allo scopo di accertare l'eventuale responsabilità del conducente del predetto autocarro.
Mentre la società rimaneva contumace la Parte_3 CP_9 si costituiva in giudizio, eccependo e deducendo la propria carenza di
[...] legittimazione passiva, attesa la totale estraneità dell'autocarro di proprietà della targato DA 530 SP, nella causazione del sinistro del 30.6.2021; Controparte_7 chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
in via subordinata, chiedeva volersi accertare il prevalente concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'incidente per cui è causa, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno eventualmente spettante all'attore, oltre la decurtazione, dall'ammontare dell'eventuale risarcimento accordato, di quanto corrisposto e/o da corrispondere dagli
Enti Previdenziali alla medesima parte attrice;
rigettando, in ogni caso, ogni domanda volta al risarcimento del danno morale e del danno da personalizzazione con condanna della parte attrice alle spese competenze ed onorari.
La causa, istruita con produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza figurata del 23.6.2021.
e precisavano le conclusioni riportandosi a quelle CP_1 CP_4 rassegnate nei propri scritti difensivi, mentre parte attrice, negli scritti conclusivi,
Pagina 3 di 11 rimodulando le proprie richieste, in via principale, formulava una richiesta di condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore n.q. di impresa CP_1 designata dalla Consap - Fondo di Garanzia Vittime per la strada Regione Lazio, al pagamento in suo favore dell'importo di €. 18.645,08, o della diversa somma ritenuta di giustizia, decurtata della somma di €. 9.506,86, già erogata dall' oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 30/6/2021, data del sinistro e interessi moratori, ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 30/3/2022, data di proposizione della domanda giudiziale e rinunciava ad ogni domanda relativa alla personalizzazione del danno;
in subordine, chiedeva la condanna dei chiamati in causa, Controparte_7
e in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle somme sopra
[...] CP_4 indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è provata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro appare acclarata sin dalla relazione dell'incidente redatta dagli agenti della Polizia di Stato -Sottosezione Polizia Stradale -, dalla quale si evince come gli stessi, intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti, sulla base delle informazioni assunte e degli accertamenti svolti, prendevano subito atto che, sul luogo dell'incidente veniva localizzata una “trave in legno, posizionata trasversalmente rispetto l'asse stradale”; i verbalizzanti acquisivano quindi gli estremi di un testimone che aveva assistito al sinistro e che aveva soccorso il sig. e di un altro Pt_1 testimone che, pur non avendo assistito all'incidente, aveva informato telefonicamente gli agenti della presenza di un camion fermo, poco più avanti dal luogo dell'incidente, dal quale avrebbe potuto essere caduta la trave in legno con la quale aveva impattato il motociclo condotto dal sig. Pt_1
In esito ai rilievi eseguiti e riportati nello schizzo planimetrico allegato al verbale, gli operanti, dopo avere individuato l'area dell'incidente nella carreggiata interna dell'A90, in prossimità della progressiva chilometrica 37,800, in un tratto rettilineo, rinvenivano la trave di legno posizionata a cavallo tra la prima e la seconda corsia di marcia, il a terra ed il veicolo da lui condotto “a circa 100 metri di distanza, Pt_1 in avanti, dalla zona d'urto adagiato sul manto stradale sulla fiancata destra a cavallo tra la 1° corsia e la corsia di decelerazione per l'uscita Casilina”.
Pagina 4 di 11 Tali dati oggettivi trovano collegamento nella ricostruzione dei fatti riferita ai verbalizzanti dall'attore pochi giorni dopo l'incidente. Quest'ultimo forniva, infatti, una descrizione della dinamica del sinistro pienamente coerente con i rilievi della
Polizia locale, avendo dichiarato che, mentre percorreva il G.R.A. in carreggiata interna con direzione da “Svincolo La Rustica” a ”, giunto al Km Persona_1
37,800, mentre si spostava dalla prima alla seconda corsia di marcia, si avvedeva di un furgone che, posizionato davanti a lui, percorrendo lo stesso tratto di strada, perdeva una trave di legno;
non riuscendo ad evitarla, a seguito dell'impatto, cadeva a terra non ricordando altro.
Lo svolgimento dei fatti veniva confermato anche dal teste il quale, Testimone_1 nell'immediatezza dell'evento, dichiarava agli agenti accertatori che si trovava a percorrere, con la sua moto, lo stesso tratto di strada, preceduto dal motoveicolo del quando: ”....notavo davanti a me una moto che…...investiva una trave di Pt_1 legno posta in senso trasversale, occupando quasi per intero la prima corsia di marcia, rispetto al normale senso di circolazione. Subito dopo l'impatto il motociclista sbalzava ….. più avanti, rovinando a terra…”.
Lo stesso teste, escusso in giudizio, aggiungeva alcune circostanze non riportate nel verbale di Polizia, ma non per questo meno attendibili, egli precisava che: “La trave era appena caduta da un autocarro che, a sua volta, precedeva lo scooter condotta dal , e il cui conducente, non essendosi accordo di nulla, ha proseguito la Pt_1 marcia;
ho proprio visto il travetto cadere, e, se non fosse stato per la gravità dell'impatto a cui avevo appena assistito, avrei proseguito per raggiungere il camion
e informare il conducente che stava perdendo il carico causando pericolo per gli altri automobilisti”; “nell'immediatezza, ho dichiarato alla Polizia che avevo chiaramente visto la trave cadere dal camion, specificando che, per tale motivo dalla prima corsia in cui procedevo mi sono spostato a cavallo fra la prima e la seconda corsia, rischiando anche di essere investito da un'autovettura che sopraggiungeva su quest'ultima, ma l'agente non ha verbalizzato per intero quanto gli avevo dettagliatamente riferito”.
Appare, quindi, chiaro che il motociclista durante la marcia si sia trovato Pt_1 improvvisamente in presenza di un ostacolo impossibile da evitare, e che l'impatto con questo abbia provocato l'inevitabile rovinosa caduta dal mezzo a due ruote. A tale proposito, nessuna contestazione può essere mossa al il quale, anche a causa Pt_1
Pagina 5 di 11 del traffico intenso, aveva “un'andatura di 60/70 km all'ora al massimo”, come riferito dallo stesso teste Tes_1
Da quanto si legge nel verbale della Polizia, nonché dalle dichiarazioni concordanti del danneggiato e del teste, emerge che la trave a terra non possa essere riconducibile ad un ramo di un albero, come vorrebbe sostenere la convenuta , e che CP_4 la stessa trave sia caduta da un mezzo di dimensioni superiori ad un'auto. In particolare, il danneggiato, ha identificato tale mezzo in un furgone che aveva il cassone aperto, mentre il teste in maniera più precisa, riferiva che: “Si trattava Tes_1 di un cassonato di media grandezza privo di sponde sul quale erano caricate delle travi”. Ora poiché la differenza tra autocarro e furgone risiede prevalentemente nel peso e nella destinazione d'uso, caratteristiche note non a tutti ma in particolare a chi opera nel settore degli autotrasporti, appare del tutto giustificabile che il Pt_1 abbia erroneamente definito il mezzo da cui è caduta la trave un furgone anziché un autocarro.
Le dichiarazioni sino ad ora riportate coincidono con quelle rilasciate anche dall'altro teste che, come dichiarato sia agli agenti sia in sede Testimone_2 giudiziale, non sarebbe stato testimone oculare del sinistro, ma, percorrendo in auto la strada su cui si è verificato l'incidente, avrebbe visto la trave a terra ed una persona riversa sull'asfalto. Egli avrebbe identificato il veicolo da cui sarebbe caduta la trave con l'autocarro targato DA 530 SP, di proprietà di . e comunicato Controparte_7 immediatamente tali dati alla Polizia mediante una telefonata, dati che avrebbe poi confermato in una pec inviata alla sezione di Polizia Stradale di Settebagni, nella quale si legge: “…il giorno 30.6.2021 alle ore 13.00 circa, percorrendo il G.R.A. ….notavo un incidente di uno scooter con un ragazzo a terra. Poco prima sulla carreggiata c'era un travetto di legno quadrato..….Andando più avanti notavo un camion marca Renault targato DA530SP fermo all'altezza dello svincolo Romanina che trasportava un traliccio di ferro poggiato su dei travetti simili a quello che era a terra all'altezza dell'incidente. Il suddetto camion poco dopo ha ripreso la marcia uscendo dallo svincolo Appia/Roma centro”. A queste dichiarazioni si aggiungono alcune ulteriori precisazioni rilasciate dal teste durante la prova giudiziale, coincidenti, per altro, con quelle del e dell'altro teste, che identificherebbero il carico del mezzo: “…il Pt_1 camion non aveva né le sponde laterali né quella posteriore, e il cassone non era coperto da alcun telone, tanto, è vero che si poteva agevolmente vedere cosa stava trasportando; preciso poi che, nella parte finale del trave, vi era dello spazio libero,
Pagina 6 di 11 che mi ha fatto presumere fosse quello occupato dal travetto che era caduto;
il camion
è poi ripartito e ha preso lo svincolo per Appia - Roma Centro”.
I documenti di trasporto depositati dalla terza chiamata , nei quali si CP_4 legge che il mezzo di titolarità della il giorno del sinistro di cui Controparte_7
è causa, trasportava materiale da carpenteria, non solo confermerebbero quanto riferito dal (traliccio di ferro), ma non escluderebbero che sul mezzo vi fosse altro Tes_2 materiale, quali le travi in legno, magari posizionate proprio al fine di bloccare gli elementi in ferro.
Anche la mancata risposta all'interrogatorio formale del sig. Controparte_7 proprietario dell'autocarro, il quale non ha ritenuto, evidentemente, dover chiarire la sua posizione, non può che essere inserita tra gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel processo ed essere valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Dalle risultanze istruttorie emerge, quindi, l'esistenza di un concorso di cause nella determinazione dell'evento di danno, che escluderebbero la pretesa responsabilità della causazione del sinistro stradale ad opera di un conducente di un veicolo non identificato.
In tale contesto, la valutazione del giudice del merito non deve limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ma deve compiere una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria ed il suo ragionamento non può basarsi sull'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale. In punto di diritto, deve seguirsi il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità” (Cass. 7/11/2024 n.
28722).
Alla luce di quanto sino ad ora chiarito l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da eve ritenersi fondata. CP_1
Pagina 7 di 11 Nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
, il danneggiato, oltre a fornire prova delle modalità del sinistro nonché CP_2 dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, deve provare che il sinistro è avvenuto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. E' consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti, Cass. n. 10540/2023; e, tra le più risalenti, Cass. n. 109762/1992) il principio secondo il quale, “in tema di intervento del Controparte_2
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire
[...] il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cassazione civile sez. III, 15/04/2025).
Ora, l'individuazione di un veicolo che ha provocato il sinistro di cui è causa, determina il venir meno di una delle condizioni richieste per la risarcibilità del danno da parte del FGVS. Conseguentemente, l' deve essere estromessa dal CP_1 giudizio.
Tanto premesso, in ordine all'an debeatur, deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla CTU espletata, condivisibile e coerente è emerso che “in tema di nesso causale tra evento e diagnosi ... risultano soddisfatti i criteri medico-legali di giudizio”
e che il signor in occasione dell'evento, ha subito postumi Parte_1 permanenti con conseguente danno biologico da invalidità permanente pari al 7%, preceduto da un periodo di ITT di giorni 40 e di ITP al 50% di giorni 20. Lo stesso consulente ha riconosciuto spese mediche per € 1.236,85.
Pertanto, considerata la tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 D.Lgs.
209/2005, aggiornata al D.M. 16.7.2024, devono essere liquidate le seguenti somme:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica sulla scorta dell'entità delle lesioni, dei postumi e dell'età del danneggiato
(anni 41 all'epoca dell'infortunio), € 10.646,23;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea assoluta € 2.209,60;
Pagina 8 di 11 - a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea al 50%
€ 552,40;
- a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute € 1.236,00; per un totale di € 14.644,08.
Aderendo alle conclusioni del CTU nulla può essere liquidato per l'intervento di rinosettoplastica, non ritenuto necessario a motivo della completa stabilizzazione degli esiti ed in assenza di documentati deficit respiratori.
Inoltre, all'importo di € 14.644,08, così come sopra dettagliato, dovrà essere detratta, la sola somma di €. 9.506,86, già corrisposta dall' a titolo di indennizzo CP_8 per il danno biologico, in quanto dal danno non patrimoniale riconosciuto in sede civile deve detrarsi solo il valore capitale della somma corrisposta dall' a titolo di CP_8 danno biologico, escludendosi la detrazione della somma relativa al ristoro del danno patrimoniale, quale appunto quella riconosciuta per l'indennità giornaliera corrispondente ad una quota della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo di assenza dal lavoro (cfr Cass. Civ. 17407/2016; Cass.
26973/2017).
Conseguentemente, anche tenuto anche conto della rinuncia esplicitata dall'attore in sede di conclusioni alla richiesta di personalizzazione del danno, per il ristoro dei danni subiti dovrà essere liquidata in favore del la residua somma di € Pt_1
5.137,37.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Inoltre, poiché la pronuncia di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta
Pagina 9 di 11 contro tale soggetto, esaurendo nei confronti di quest'ultimo la materia del contendere, deve anche contenere il regolamento delle spese del relativo rapporto processuale, al quale si provvede come in dispositivo.
Le spese di giudizio fra l'attore e e CP_4 Controparte_7 ivi compresa la CTU, seguono la soccombenza della convenuta e
[...] sono liquidate come da DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dell'effettivo valore della causa e della non particolare rilevanza giuridica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- estromette quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. CP_1
209/05 per la liquidazione sinistri a carico del Controparte_2
dal giudizio;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e la CP_4 in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di €
5.137,37, oltre al lucro cessante determinato secondo i criteri di cui alla parte motiva,
e agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna, in solido tra loro, la in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore e la n persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura di legge;
- dichiara altresì i terzi chiamati convenuti, tenuti a rifondere, in solido, alla parte attrice quanto da questa anticipato per le spese di CTU medico legale, liquidate a titolo di acconto in € 650,00, comprensive di spese ed onorari oltre IVA;
- condanna parte attrice a rifondere in favore quale impresa CP_1 designata ai sensi dell'art.286 del D.Lgs. 209/05 per la liquidazione sinistri a carico del le spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura di legge.
Pagina 10 di 11 Roma 15 luglio 2025
Il giudice
NA AT
Pagina 11 di 11