Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza può accogliere la richiesta di affidamento in prova terapeutico soltanto se il programma di recupero, anche per le modalità con le quali deve essere svolto, risulta idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2010, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
ཟླ་༥
0 1 3 62/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/11/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVESTRI
- Presidente - SENTENZA N. 2649/10
- Consigliere - Dott. ENZO IANNELLI REGISTRO GENERALE- Consigliere + Dott. ANGELA TARDIO N. 14954/2010
Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LI CE N. IL 21/05/1975
avverso l'ordinanza n. 2830/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 02/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG, Batt. There ch est II rigetto del riconto
Udit i difensor Avv.;
N.14954/10 (1234)
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza proposta da LI VI, libero in sospensione pena, intesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.p.r. 309/90, con riferimento alla pena detentiva residua di mesi 5 e giorni 26 di reclusione, che doveva essere ancora da lui espiata per più violazione obblighi sorveglianza speciale di p.s.
2.Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, nei confronti del richiedente, la competente ASL, dove il medesimo svolgeva un programma ambulatoriale, siccome affetto da problemi di alcool-dipendenza, programma consistente nell'effettuazione di analisi a cadenza settimanale e di colloqui di carattere psichico-diagnostico, medico-clinico e sociale, non aveva riscontrato uno stato attuale di abuso o dipendenza dall'alcool e da sostanze psicotrope, come poteva desumersi dalle analisi tossicologiche espletate;
inoltre il programma meramente ambulatoriale non era stato ritenuto idoneo a contribuire al recupero psicofisico del reo ed a contenere la sua proclività criminosa, conformemente a quanto emerso dalle note estese dal D.D.P. dell'ASL di competenza e dalle informazioni rese dal commissariato di polizia competente per territorio.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari ricorre per cassazione LI VI per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, nel respingere la sua istanza intesa ad ottenere l'affidamento in prova ex art. 94 del d.p.r. 309/90, aveva fatto riferimento solo al suo grado di pericolosità, senza valutare l'idoneità della misura alternativa richiesta a conseguire l'obiettivo di proseguire il percorso riabilitativo da lui intrapreso presso il SERT di Barletta fin dal 2002, onde superare la sua condizione di alcooldipendenza;
non era stato inoltre tenuto presente che la necessità di un idoneo programma di recupero poteva avere riguardo anche alla sua dipendenza psichica dall'alcol; inoltre nessuna necessità cautelare era emersa tale da imporre il suo trasferimento in carcere, essendo sua ferma intenzione affrancarsi dalla dipendenza dall'alcool.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da LI VI è infondato.
2.L'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, che gli ha negato il beneficio dell'affidamento terapeutico, di cui all'art. 94 del d.p.r. 309/90 appare adeguato ed incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, per avere esso fatto riferimento alla inadeguatezza del programma di recupero, peraltro meramente ambulatoriale, nonché alla gravità dei suoi precedenti penali.
Il provvedimento impugnato ha in particolare sottolineato come la competente
ASL non avesse accertato la sussistenza di una attuale situazione di abuso o dipendenza da alcol lo e da sostanze psicotrope e che, comunque, il programma
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Q indicato dal ricorrente non avesse serie possibilità di perseguire il suo recupero psicofisico e di contenerne la proclività criminosa.
E' infatti noto che, ai sensi dell'art. 94 quarto comma del d.p.r. 309/90, il
Tribunale di Sorveglianza in tanto può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero, anche per le modalità con cui esso deve essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati (cfr. Cass. 1^, 10.5.06 n. 18517, rv. 233728); il che nella specie non è stato possibile riscontrare.
È poi del tutto generico, privo di ogni supporto documentale e non conforme al principio di autosufficienza del ricorso innanzi a questa Corte il riferimento fatto dal ricorrente all'attuale sussistenza di una sua dipendenza psichica dall'alcol, che sarebbe stata tuttora vigente, pur avendo egli superato la fase della dipendenza fisica dalla medesima sostanza.
3.Il ricorso proposto da LI VI va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2010
f. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Co . Vrenely DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
19 GEN. 2011
IL CANCELLIE
Stefant
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