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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 544/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dagli avv.ti Giuseppe D'Acunti e Antonello Rivellese, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio di quest'ultimo in Sala Consilina (SA), alla via G. Mezzacapo n. 95
ATTORE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ); ( ; C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
( ); CP_4 C.F._5 Controparte_5
( , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Renivaldo La- C.F._6 greca, elettivamente domiciliati in Montesano Sulla Marcellana (SA), alla via Dante Alighieri -
“domus argillae”
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni da illecito penale.
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6.4.2018, conveniva in- Parte_1 nanzi all'intestato Tribunale, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e al fine di sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento di CP_4 Controparte_5
1
tutti i danni subiti ex art. 2043 c.c. a seguito dell'aggressione consumatasi in data 8.08.2012 ad ope- ra dei convenuti, nel fienile di sua proprietà in Montesano Sulla Marcellana (SA), all'esito della quale egli riportava “ferita escoriata in regione frontale dx con emorragia intracranica post- traumatica” e veniva trasportato con il 118 presso il nosocomio di Polla e poi di Vallo Della Luca- nia.
L'attore premetteva che tra la sua famiglia e i convenuti i rapporti erano da tempo molto tesi a causa di una servitù di passaggio, per la quale erano stati instaurati anche altri procedimenti civili (RGN
996/2010 Tribunale di Lagonegro), culminati poi violentemente nell'evento occorso nella serata dell'8 agosto del 2012.
Di seguito, deduceva che a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Montesano e dalla Com- pagnia di Sala Consilina, veniva incardinato presso il Tribunale di Lagonegro procedimento penale
(R.G.N.R. 1007/2012), all'esito – con sentenza n. 35/2016 - del quale i convenuti imputati nel detto procedimento, dopo aver optato per il rito abbreviato, venivano “dichiarati colpevoli del reato di rissa aggravata loro ascritto e, esclusa la contestata circostanza aggravante dei futili motivi, con- cesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 588 co. 2
c.p., applicata la diminuente del rito, li condanna, ciascuno, alla pena di euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali…” confermata poi in sede di appello con pronuncia n.
415/2017 e passata in giudicato.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore, dolendosi dei gravi danni subiti in seguito all'aggressione dell'8.08.2012, chiedeva al Tribunale adito “accertata la responsabilità penale per i fatti ascritti agli odierni convenuti, condannare gli stessi in solido fra loro al risarcimento dei danni tutti subiti
(materiale, fisici, biologici ed esistenziali) dal sig. , quantificati in € 25.000,00 o Parte_1 nella maggiore o minore somma che emergerà a seguito dell'istruttoria; con vittoria di spese com- petenze tutte di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2018 si costituivano in giudizio CP_6
, , , , i quali
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5 contestavano tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito.
In particolare, deducevano di non aver assunto dei comportamenti rissosi, ma di aver agito esclusi- vamente per legittima difesa avverso l'aggressione intrapresa da CP_8 Parte_1
e iniziata in un primo momento nei confronti dei soli e Parte_2 Controparte_5 [...]
e continuata, poi, in danno di e CP_3 Controparte_2 Controparte_7 CP_6
, quest'ultimo autore del colpo inferto a dopo essere stato dallo stesso
[...] Parte_1 colpito.
2
Pertanto, chiedevano in via principale di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata;
in via subordinata nella scongiurata ipotesi di accoglimento della domanda, imputare la responsabilità per le lesioni subite al solo convenuto in corresponsabilità con l'attore. Controparte_1
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, a mezzo testi e mediante il conferimento di incarico al c.t.u..
Nelle more del presente procedimento veniva pronunciata dal Tribunale penale di Lagonegro la sen- tenza n. 154/2020, con la quale l'attore in concorso con la moglie Parte_1 CP_9
[... e la mamma, venivano condannati per i reati di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. Parte_2
e 61, n°1, c.p. nonché per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, e 612 c.p. con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, la quale in data 25.09.2024 dichiarava il non doversi procedere nei confronti degli imputati per inter- venuta prescrizione del reato loro ascritto.
All'udienza del 21.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trat- tenuta in decisione.
2. In via preliminare giova chiarire in termini generali che, alla luce dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ha efficacia di giudicato quanto all'accerta- mento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno pro- mosso nei confronti del condannato.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'acca- dimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di cau- salità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svol- gimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale — e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione stori- co-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'ac- certamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla no- zione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen.. Questa Corte ha in particolare precisato, con riguardo alla questione qui in esame relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché una concausa può bensì ridurre la re-
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sponsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. —
l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque in- vocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. Sez. III,
n. 15392/2018). Rappresenta, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quel- lo secondo cui il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile;
infatti, l'art. 651
c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile
(cfr Cass. n. 12115/2016; Cass. n. 16391/2009).
Alla luce dei principi sopra enucleati, per quanto di rilievo nel presente giudizio, in considerazione delle difese ed eccezioni sollevate in giudizio, deve concludersi che: - gli elementi oggettivi accerta- ti nella sentenza penale passata in giudicato non possono essere diversamente ricostruiti dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria;
- non può essere accolta l'eccezione di legittima difesa, già va- lutata nel processo penale e ritenuta correttamente incompatibile con il reato di rissa;
- non rileva, al fine di escludere l'efficacia di giudicato della sentenza penale nei confronti del condannato, la cir- costanza che il danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale.
In definitiva, la sentenza penale di condanna n. 35/2016 emessa dal GUP del Tribunale di Lagone- gro, all'esito del giudizio abbreviato prescelto, poi sostanzialmente confermata dalla Corte
d'Appello di Potenza con sentenza n. 415/2017, nella presente sede civile, ai sensi dell'art. 651, comma 2 c.p.p., è dotata di efficacia di giudicato in relazione alla sussistenza dei fatti occorsi nella serata dell'8.08.2012 e della loro illiceità penale. Più in particolare deve ritenersi accertato con effi- cacia di giudicato che nella serata dell'8.08.2012, presso il fienile di proprietà dell'odierno attore, sito in Montesano Sulla Marcellana, si consumava una rissa che si concretizzava in una violenta colluttazione tra gruppi contrapposti di persone (in numero complessivamente superiore a tre) con l'intento reciproco di offendersi vicendevolmente e di difendersi dall'altrui violenza all'esito della quale alcuni dei soggetti coinvolti nella rissa riportavano plurime lesioni personali e, in particolare,
l'odierno attore riportava gravi lesioni e segnatamente “ferita escoriata in regione frontale dx” con
“emorragia intracranica post traumatica”.
Come è dato leggere nella citata sentenza penale del Tribunale di Lagonegro n. 35/2016, “a poco rileva il dato che la lite abbia avuto origine dalla aggressione posta in essere dalla Persona_1
” (moglie dell'odierno attore) “…e che gli imputati fossero animati dal solo intento di prestare
[...] aiuto al loro congiunto atteso che anche i medesimi hanno poi preso parte attiva alla colluttazione
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con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volontà di so- praffazione e ritorsione.
Invero, i predetti imputati non si sono limitati a resistere all'altrui violenza, ma lungi dal limitarsi a neutralizzare l'aggressione subita dal loro familiare ( ), hanno posto in essere Parte_3 iniziative offensive a danno della controparte.
E tanto è dimostrato dal numero di soggetti intervenuti, dalla durata della litee, dall'uso di vari mezzi contundenti, dalla natura e gravità delle lesioni cagionate al Parte_1
Non è configurabile, secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, la causa di giustifica- zione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongo- no con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (…)”.
3. Tutto ciò premesso in ordine all'efficacia di giudicato della richiamata sentenza penale n.
35/2016 del Tribunale di Lagonegro in ordine alla sussistenza del fatto (da intendersi nella triparti- zione condotta, nesso causale ed evento), alla sua illiceità penale ed alla sua commissione da parte dei condannati odierni convenuti, è possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione ai profili di competenza del giudice civile, non Parte_1 esaminati nella sopra indicata sentenza penale passata in giudicato e, segnatamente, in relazione ai danni patiti dall'attore e al nesso di causalità con la condotta osservata dagli odierni convenuti, già condannati in sede penale.
L'attore, nello specifico, ha dedotto di aver subito la violenza di che, in occasio- Controparte_1 ne della rissa sopra descritta, “lo brandì con un grosso bastone, colpendolo al cranio mentre gli altri convenuti continuavano a dargli calci e pugni” e di aver riportato “ferita escoriata in regione fronta- le dx con emorragia intracranica post-traumatica” (pag. 2 atto di citazione”).
I convenuti hanno ammesso che effettivamente colpì, nel corso della rissa, con Controparte_1 una bastonata alla testa, l'attore che per l'effetto cadde rovinosamente a terra.
I danni riportati dall'attore hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni della teste
[...]
, escussa all'udienza del 10.02.2020, la quale ha riferito: “Io lavoro al 118 di Teggia- Testimone_1 no e all'epoca dei fatti di cui mi dà lettura lavoravo presso l'ASL di Padula. Ricordo che fu attivata una richiesta di soccorso dalla centrale di Vallo della Lucania e andammo, io, in qualità di infer- miere, oltre il medico e l'autista ci recammo presso la zona di Montesano e nella campagna in par- ticolare nel fienile trovammo l'attore esanime a terra”. ADR. “L'attore aveva una ferita alla testa lo abbiamo quindi medicato alla testa e lo abbiamo portato all'Ospedale di Polla”. Allo stesso mo- do, la teste , escussa alla medesima udienza, ha dichiarato: “Ricordo che quando Controparte_3 io sono arrivata ho visto nell'autombulanza davanti la casa di mio zio e di mio Parte_1
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fratello. Ricordo che sembrava morto aveva sangue alla testa. Era steso sulla barella. Prima è sta- ta trasportato a Polla e poi da lì a Vallo della Lucania. Non ricordo quanto tempo è stato in ospe- dale ma parecchi giorni. Preciso che è stata in coma almeno fino al 13 agosto 2012 data in cui è nato mio nipote e ricordo che era ancora in coma”. Pt_1
L'utilizzo del bastone di legno per il colpo inferto all'attore risulta comprovato anche dal sequestro da parte della polizia giudiziaria sui luoghi di causa, nel corso di una perquisizione, di “uno spezzo- ne di legno lungo cm 100, con circonferenza media di cm 7, da una parte a mo' di forcella sul qua- le nella parte inferiore sono presenti tracce di sostanza verosimilmente ematica” (all. n. 7 prod. convenuti).
Deve quindi dirsi provato che l'attore sia stato colpito alla testa da , come dallo Controparte_1 stesso ammesso, e abbia riportato una ferita escoriata in regione frontale dx con emorragia intracra- nica post-traumatica, come si evince dalla cartella clinica dell'Ospedale di Vallo della Lucania ove venne ricoverato subito l'aggressione e sottoposto ad intervento chirurgico (all. n. 4 prod. attorea).
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , nella relazione peritale depositata il Persona_2
21.06.2022, le cui conclusioni il Tribunale intende condividere in ragione dell'esaustività degli ac- certamenti compiuti, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria versata in atti e aver proce- duto all'anamnesi del paziente, ha accertato in primo luogo il rapporto di causalità sussistente tra il
“trauma cranico con ematoma epidurale fronto-temporo-parietale destro” riportato dall'attore e il colpo inflitto con il bastone da . Controparte_1
Ed invero, a pag. 5 dell'elaborato peritale, l'ausiliario del giudice ha relazionato che “..il quadro clinico scaturito risulta compatibile con il trauma subito dalla parte attrice: il colpo inflitto col ba- stone sul capo del medesimo ha determinato una lesione da trauma sia visibile che intracranica, in quanto il cranio non è stato in grado di poter assorbire e contenere la trasmissione dell'elevata quantità di energia scaricata alle strutture ossee contenitive, da ciò la lipotimia e la caduta al suolo della parte attrice. Inoltre secondarie risultano anche le contusioni multiple verificatesi. Nel caso in esame, i classici criteri di giudizio medico-legale in merito alla causalità materiale, ovvero il cri- terio di possibilità scientifica (idoneità lesiva), il criterio topografico, quelli cronologico e di conti- nuità fenomenica e via dicendo, risultano soddisfatti e dunque il nesso causale tra l'incidente e la lesione riportata è presente”.
Da tutto quanto sopra riportato deve quindi dirsi provato che, in occasione della rissa che ha coin- volto i convenuti e già accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato, il convenuto Per- ruolo colpì con un bastone l'attore causandogli un “trauma cranico con ematoma epidura- CP_1 le fronto-temporo-parietale destro”. Il convenuto va quindi condannato in via Controparte_1 esclusiva per i danni fisici subiti dall'attore. Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che nella condotta
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tenuta dall'attore, che ha attivamente partecipato alla rissa, va ravvisato, come eccepito dai conve- nuti, un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c..
Sul punto il Tribunale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità se- condo cui “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua mate- rialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non pre- clude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggian- te ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” (cfr ex plurimus Cass. n. 15392/2018; in termini analoghi cfr
Cass. n. 11117/2015: “In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimen- to del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto nella sentenza pe- nale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato”).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza penale n. 35/2016 del Tribunale di Lagone- gro passata in giudicato che ha partecipato alla rissa, che è stata proprio provoca- Parte_1 ta dal comportamento aggressivo della moglie dell'attore, nei confronti degli odier- CP_8 ni convenuti e poi alimentata dal fattivo contributo dell'attore che poi è stato condannato, per i me- desimi fatti, per il reato di rissa aggravata con la sentenza n. 154/2020 del Tribunale di Lagonegro poi riformata in grado di appello con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò non toglie che la sentenza di condanna nei confronti di
[...] emessa in primo grado possa essere qui valorizzata come prova atipica per dimo- CP_10 strare che l'attore ha partecipato attivamente alla rissa che, non solo ha avuto luogo proprio nel fie- nile di sua proprietà ma è stata provocata proprio da sua moglie, la quale vi ha preso Per_3 parte con particolare acredine insieme con il figlio, all'epoca minorenne, che Persona_4 avrebbe, in particolare, chiuso la porta del fienile onde evitare la fuga dei vicini odierni convenuti.
Il teste , escusso all'udienza del 10.02.2020, ha dichiarato in merito di aver visto Testimone_2
l'attore entrare nel fienile da una seconda porta con un bastone “e poi ha chiuso Parte_2
l'altra porta incitando a picchiarli”. Pt_1
Per i motivi esposti e, in particolare, la genesi della rissa e il ruolo fortemente attivo tenuto dell'attore si ritiene che debba essere riconosciuto un concorso colposo in capo all'attore, ex art. 1227 co 1 c.c., nella causazione del danno nella misura del 50%.
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Con riguardo, invece, agli altri convenuti, , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
e , che pur hanno partecipato attivamente alla rissa per cui è causa per la
[...] Controparte_5 quale sono stati condannati per il delitto p. e p. dall'art. 588 co 2 c.p. con la suddetta sentenza pena- le n. 35/2016 del Tribunale di Lagonegro, non è emerso in giudizio che essi abbiano causato danni fisici all'attore.
4. Accertata pertanto la sola responsabilità di per i danni fisici riportati dall'attore Controparte_1
e il concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. dell'attore nella misura del 50%, occorre quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo sopra descritto.
L'ausiliare del giudice nell'elaborato peritale già indicato ha quantificato nella misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito (c.d. danno biologi- co permanente) ed ha stimato in n. 55 giorni di inabilità temporanea, ripartiti in: 1) 15 giorni di ina- bilità temporanea totale (ITT); 2) 20 giorni al 75% di inabilità temporanea (ITP); 3) 20 giorni al
50% di inabilità temporanea (ITP), con esclusione di spese mediche attuali e future.
Questo Giudice ritiene di condividere le risultanze cui è pervenuto il CTU, in quanto fondate su cor- retti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
Per quantificare tali voci di danno, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. facendo ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella ver- sione da ultimo aggiornata. Con queste tabelle, così come nella versione precedente, è stata propo- sta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi ri- svolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conse- guente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in pas- sato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 46) e di Parte_1 una percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro pari al 7 %, il danno bio- logico subito dall'istante per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, può esse- re liquidato nell'importo complessivo di euro 11.338,00 mentre il danno per la sofferenza soggetti- va interiore patita in euro 2.834,00, per un totale di euro 14.172,00 già rivalutato all'attualità. Non sono stati forniti elementi per una personalizzazione del danno.
Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea. Orbene, le citate tabelle del Tribu- nale di Milano prevedono una forbice che va da un minimo di euro 115,00 e un valore massimo ot-
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tenuto aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circo- stanze personalizzanti del caso concreto. Nel caso di specie non si ritengono sussistenti margini per un aumento personalizzato stante l'assenza di comprovate peculiarità. Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno da inabilità temporanea totale in euro 1.725,00, quanto al danno da inabilità temporanea parziale al 75% di quindici giorni, in euro 1.725,00, quanto al danno da inabili- tà temporanea parziale al 50% di venti giorni, in euro 1.150,00, per un totale di euro 4.600,00 a tito- lo di danno biologico temporaneo.
Il danno non patrimoniale patito da ammonta pertanto a complessivi euro Parte_1
18.772,00, importo che va decurtato della metà in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 co.1
c.c..
In conclusione, la domanda dell'attore va accolta nei soli confronti del convenuto Controparte_1 il quale va condannato ad un risarcimento del danno pari ad euro 9.386,00.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr.
Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recen- te) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accesso- ri nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarci- mento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e rico- nosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempi- mento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in con- creto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indi- ce medio.
Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.662,04 (importo corrispondente a quello risul-
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tante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, all'8.08.2012, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 8.08.2013 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La domanda di parte attrice va invece rigettata nei confronti degli altri convenuti.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte attrice sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ivi incluse le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezio- ne, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei confronti di e, per l'effetto, lo condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di euro 9.386,00 oltre interes- Parte_1 si al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.662,04 e quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.08.2013 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
e ;
[...] Controparte_5
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 3.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dagli avv.ti Giuseppe D'Acunti e Antonello Rivellese, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio di quest'ultimo in Sala Consilina (SA), alla via G. Mezzacapo n. 95
ATTORE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ); ( ; C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
( ); CP_4 C.F._5 Controparte_5
( , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Renivaldo La- C.F._6 greca, elettivamente domiciliati in Montesano Sulla Marcellana (SA), alla via Dante Alighieri -
“domus argillae”
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni da illecito penale.
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6.4.2018, conveniva in- Parte_1 nanzi all'intestato Tribunale, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e al fine di sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento di CP_4 Controparte_5
1
tutti i danni subiti ex art. 2043 c.c. a seguito dell'aggressione consumatasi in data 8.08.2012 ad ope- ra dei convenuti, nel fienile di sua proprietà in Montesano Sulla Marcellana (SA), all'esito della quale egli riportava “ferita escoriata in regione frontale dx con emorragia intracranica post- traumatica” e veniva trasportato con il 118 presso il nosocomio di Polla e poi di Vallo Della Luca- nia.
L'attore premetteva che tra la sua famiglia e i convenuti i rapporti erano da tempo molto tesi a causa di una servitù di passaggio, per la quale erano stati instaurati anche altri procedimenti civili (RGN
996/2010 Tribunale di Lagonegro), culminati poi violentemente nell'evento occorso nella serata dell'8 agosto del 2012.
Di seguito, deduceva che a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Montesano e dalla Com- pagnia di Sala Consilina, veniva incardinato presso il Tribunale di Lagonegro procedimento penale
(R.G.N.R. 1007/2012), all'esito – con sentenza n. 35/2016 - del quale i convenuti imputati nel detto procedimento, dopo aver optato per il rito abbreviato, venivano “dichiarati colpevoli del reato di rissa aggravata loro ascritto e, esclusa la contestata circostanza aggravante dei futili motivi, con- cesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 588 co. 2
c.p., applicata la diminuente del rito, li condanna, ciascuno, alla pena di euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali…” confermata poi in sede di appello con pronuncia n.
415/2017 e passata in giudicato.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore, dolendosi dei gravi danni subiti in seguito all'aggressione dell'8.08.2012, chiedeva al Tribunale adito “accertata la responsabilità penale per i fatti ascritti agli odierni convenuti, condannare gli stessi in solido fra loro al risarcimento dei danni tutti subiti
(materiale, fisici, biologici ed esistenziali) dal sig. , quantificati in € 25.000,00 o Parte_1 nella maggiore o minore somma che emergerà a seguito dell'istruttoria; con vittoria di spese com- petenze tutte di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2018 si costituivano in giudizio CP_6
, , , , i quali
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5 contestavano tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito.
In particolare, deducevano di non aver assunto dei comportamenti rissosi, ma di aver agito esclusi- vamente per legittima difesa avverso l'aggressione intrapresa da CP_8 Parte_1
e iniziata in un primo momento nei confronti dei soli e Parte_2 Controparte_5 [...]
e continuata, poi, in danno di e CP_3 Controparte_2 Controparte_7 CP_6
, quest'ultimo autore del colpo inferto a dopo essere stato dallo stesso
[...] Parte_1 colpito.
2
Pertanto, chiedevano in via principale di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata;
in via subordinata nella scongiurata ipotesi di accoglimento della domanda, imputare la responsabilità per le lesioni subite al solo convenuto in corresponsabilità con l'attore. Controparte_1
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, a mezzo testi e mediante il conferimento di incarico al c.t.u..
Nelle more del presente procedimento veniva pronunciata dal Tribunale penale di Lagonegro la sen- tenza n. 154/2020, con la quale l'attore in concorso con la moglie Parte_1 CP_9
[... e la mamma, venivano condannati per i reati di cui agli artt. 588, comma 2, c.p. Parte_2
e 61, n°1, c.p. nonché per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, e 612 c.p. con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, la quale in data 25.09.2024 dichiarava il non doversi procedere nei confronti degli imputati per inter- venuta prescrizione del reato loro ascritto.
All'udienza del 21.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trat- tenuta in decisione.
2. In via preliminare giova chiarire in termini generali che, alla luce dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, ha efficacia di giudicato quanto all'accerta- mento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno pro- mosso nei confronti del condannato.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, “per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'acca- dimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di cau- salità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svol- gimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale — e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione stori- co-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'ac- certamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla no- zione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen.. Questa Corte ha in particolare precisato, con riguardo alla questione qui in esame relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che — poiché una concausa può bensì ridurre la re-
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sponsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ., ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. —
l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque in- vocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. Sez. III,
n. 15392/2018). Rappresenta, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quel- lo secondo cui il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile;
infatti, l'art. 651
c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile
(cfr Cass. n. 12115/2016; Cass. n. 16391/2009).
Alla luce dei principi sopra enucleati, per quanto di rilievo nel presente giudizio, in considerazione delle difese ed eccezioni sollevate in giudizio, deve concludersi che: - gli elementi oggettivi accerta- ti nella sentenza penale passata in giudicato non possono essere diversamente ricostruiti dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria;
- non può essere accolta l'eccezione di legittima difesa, già va- lutata nel processo penale e ritenuta correttamente incompatibile con il reato di rissa;
- non rileva, al fine di escludere l'efficacia di giudicato della sentenza penale nei confronti del condannato, la cir- costanza che il danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale.
In definitiva, la sentenza penale di condanna n. 35/2016 emessa dal GUP del Tribunale di Lagone- gro, all'esito del giudizio abbreviato prescelto, poi sostanzialmente confermata dalla Corte
d'Appello di Potenza con sentenza n. 415/2017, nella presente sede civile, ai sensi dell'art. 651, comma 2 c.p.p., è dotata di efficacia di giudicato in relazione alla sussistenza dei fatti occorsi nella serata dell'8.08.2012 e della loro illiceità penale. Più in particolare deve ritenersi accertato con effi- cacia di giudicato che nella serata dell'8.08.2012, presso il fienile di proprietà dell'odierno attore, sito in Montesano Sulla Marcellana, si consumava una rissa che si concretizzava in una violenta colluttazione tra gruppi contrapposti di persone (in numero complessivamente superiore a tre) con l'intento reciproco di offendersi vicendevolmente e di difendersi dall'altrui violenza all'esito della quale alcuni dei soggetti coinvolti nella rissa riportavano plurime lesioni personali e, in particolare,
l'odierno attore riportava gravi lesioni e segnatamente “ferita escoriata in regione frontale dx” con
“emorragia intracranica post traumatica”.
Come è dato leggere nella citata sentenza penale del Tribunale di Lagonegro n. 35/2016, “a poco rileva il dato che la lite abbia avuto origine dalla aggressione posta in essere dalla Persona_1
” (moglie dell'odierno attore) “…e che gli imputati fossero animati dal solo intento di prestare
[...] aiuto al loro congiunto atteso che anche i medesimi hanno poi preso parte attiva alla colluttazione
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con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volontà di so- praffazione e ritorsione.
Invero, i predetti imputati non si sono limitati a resistere all'altrui violenza, ma lungi dal limitarsi a neutralizzare l'aggressione subita dal loro familiare ( ), hanno posto in essere Parte_3 iniziative offensive a danno della controparte.
E tanto è dimostrato dal numero di soggetti intervenuti, dalla durata della litee, dall'uso di vari mezzi contundenti, dalla natura e gravità delle lesioni cagionate al Parte_1
Non è configurabile, secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, la causa di giustifica- zione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongo- no con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (…)”.
3. Tutto ciò premesso in ordine all'efficacia di giudicato della richiamata sentenza penale n.
35/2016 del Tribunale di Lagonegro in ordine alla sussistenza del fatto (da intendersi nella triparti- zione condotta, nesso causale ed evento), alla sua illiceità penale ed alla sua commissione da parte dei condannati odierni convenuti, è possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione ai profili di competenza del giudice civile, non Parte_1 esaminati nella sopra indicata sentenza penale passata in giudicato e, segnatamente, in relazione ai danni patiti dall'attore e al nesso di causalità con la condotta osservata dagli odierni convenuti, già condannati in sede penale.
L'attore, nello specifico, ha dedotto di aver subito la violenza di che, in occasio- Controparte_1 ne della rissa sopra descritta, “lo brandì con un grosso bastone, colpendolo al cranio mentre gli altri convenuti continuavano a dargli calci e pugni” e di aver riportato “ferita escoriata in regione fronta- le dx con emorragia intracranica post-traumatica” (pag. 2 atto di citazione”).
I convenuti hanno ammesso che effettivamente colpì, nel corso della rissa, con Controparte_1 una bastonata alla testa, l'attore che per l'effetto cadde rovinosamente a terra.
I danni riportati dall'attore hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni della teste
[...]
, escussa all'udienza del 10.02.2020, la quale ha riferito: “Io lavoro al 118 di Teggia- Testimone_1 no e all'epoca dei fatti di cui mi dà lettura lavoravo presso l'ASL di Padula. Ricordo che fu attivata una richiesta di soccorso dalla centrale di Vallo della Lucania e andammo, io, in qualità di infer- miere, oltre il medico e l'autista ci recammo presso la zona di Montesano e nella campagna in par- ticolare nel fienile trovammo l'attore esanime a terra”. ADR. “L'attore aveva una ferita alla testa lo abbiamo quindi medicato alla testa e lo abbiamo portato all'Ospedale di Polla”. Allo stesso mo- do, la teste , escussa alla medesima udienza, ha dichiarato: “Ricordo che quando Controparte_3 io sono arrivata ho visto nell'autombulanza davanti la casa di mio zio e di mio Parte_1
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fratello. Ricordo che sembrava morto aveva sangue alla testa. Era steso sulla barella. Prima è sta- ta trasportato a Polla e poi da lì a Vallo della Lucania. Non ricordo quanto tempo è stato in ospe- dale ma parecchi giorni. Preciso che è stata in coma almeno fino al 13 agosto 2012 data in cui è nato mio nipote e ricordo che era ancora in coma”. Pt_1
L'utilizzo del bastone di legno per il colpo inferto all'attore risulta comprovato anche dal sequestro da parte della polizia giudiziaria sui luoghi di causa, nel corso di una perquisizione, di “uno spezzo- ne di legno lungo cm 100, con circonferenza media di cm 7, da una parte a mo' di forcella sul qua- le nella parte inferiore sono presenti tracce di sostanza verosimilmente ematica” (all. n. 7 prod. convenuti).
Deve quindi dirsi provato che l'attore sia stato colpito alla testa da , come dallo Controparte_1 stesso ammesso, e abbia riportato una ferita escoriata in regione frontale dx con emorragia intracra- nica post-traumatica, come si evince dalla cartella clinica dell'Ospedale di Vallo della Lucania ove venne ricoverato subito l'aggressione e sottoposto ad intervento chirurgico (all. n. 4 prod. attorea).
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , nella relazione peritale depositata il Persona_2
21.06.2022, le cui conclusioni il Tribunale intende condividere in ragione dell'esaustività degli ac- certamenti compiuti, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria versata in atti e aver proce- duto all'anamnesi del paziente, ha accertato in primo luogo il rapporto di causalità sussistente tra il
“trauma cranico con ematoma epidurale fronto-temporo-parietale destro” riportato dall'attore e il colpo inflitto con il bastone da . Controparte_1
Ed invero, a pag. 5 dell'elaborato peritale, l'ausiliario del giudice ha relazionato che “..il quadro clinico scaturito risulta compatibile con il trauma subito dalla parte attrice: il colpo inflitto col ba- stone sul capo del medesimo ha determinato una lesione da trauma sia visibile che intracranica, in quanto il cranio non è stato in grado di poter assorbire e contenere la trasmissione dell'elevata quantità di energia scaricata alle strutture ossee contenitive, da ciò la lipotimia e la caduta al suolo della parte attrice. Inoltre secondarie risultano anche le contusioni multiple verificatesi. Nel caso in esame, i classici criteri di giudizio medico-legale in merito alla causalità materiale, ovvero il cri- terio di possibilità scientifica (idoneità lesiva), il criterio topografico, quelli cronologico e di conti- nuità fenomenica e via dicendo, risultano soddisfatti e dunque il nesso causale tra l'incidente e la lesione riportata è presente”.
Da tutto quanto sopra riportato deve quindi dirsi provato che, in occasione della rissa che ha coin- volto i convenuti e già accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato, il convenuto Per- ruolo colpì con un bastone l'attore causandogli un “trauma cranico con ematoma epidura- CP_1 le fronto-temporo-parietale destro”. Il convenuto va quindi condannato in via Controparte_1 esclusiva per i danni fisici subiti dall'attore. Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che nella condotta
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tenuta dall'attore, che ha attivamente partecipato alla rissa, va ravvisato, come eccepito dai conve- nuti, un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c..
Sul punto il Tribunale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità se- condo cui “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua mate- rialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non pre- clude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggian- te ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” (cfr ex plurimus Cass. n. 15392/2018; in termini analoghi cfr
Cass. n. 11117/2015: “In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimen- to del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto nella sentenza pe- nale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato”).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza penale n. 35/2016 del Tribunale di Lagone- gro passata in giudicato che ha partecipato alla rissa, che è stata proprio provoca- Parte_1 ta dal comportamento aggressivo della moglie dell'attore, nei confronti degli odier- CP_8 ni convenuti e poi alimentata dal fattivo contributo dell'attore che poi è stato condannato, per i me- desimi fatti, per il reato di rissa aggravata con la sentenza n. 154/2020 del Tribunale di Lagonegro poi riformata in grado di appello con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò non toglie che la sentenza di condanna nei confronti di
[...] emessa in primo grado possa essere qui valorizzata come prova atipica per dimo- CP_10 strare che l'attore ha partecipato attivamente alla rissa che, non solo ha avuto luogo proprio nel fie- nile di sua proprietà ma è stata provocata proprio da sua moglie, la quale vi ha preso Per_3 parte con particolare acredine insieme con il figlio, all'epoca minorenne, che Persona_4 avrebbe, in particolare, chiuso la porta del fienile onde evitare la fuga dei vicini odierni convenuti.
Il teste , escusso all'udienza del 10.02.2020, ha dichiarato in merito di aver visto Testimone_2
l'attore entrare nel fienile da una seconda porta con un bastone “e poi ha chiuso Parte_2
l'altra porta incitando a picchiarli”. Pt_1
Per i motivi esposti e, in particolare, la genesi della rissa e il ruolo fortemente attivo tenuto dell'attore si ritiene che debba essere riconosciuto un concorso colposo in capo all'attore, ex art. 1227 co 1 c.c., nella causazione del danno nella misura del 50%.
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Con riguardo, invece, agli altri convenuti, , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
e , che pur hanno partecipato attivamente alla rissa per cui è causa per la
[...] Controparte_5 quale sono stati condannati per il delitto p. e p. dall'art. 588 co 2 c.p. con la suddetta sentenza pena- le n. 35/2016 del Tribunale di Lagonegro, non è emerso in giudizio che essi abbiano causato danni fisici all'attore.
4. Accertata pertanto la sola responsabilità di per i danni fisici riportati dall'attore Controparte_1
e il concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. dell'attore nella misura del 50%, occorre quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento lesivo sopra descritto.
L'ausiliare del giudice nell'elaborato peritale già indicato ha quantificato nella misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito (c.d. danno biologi- co permanente) ed ha stimato in n. 55 giorni di inabilità temporanea, ripartiti in: 1) 15 giorni di ina- bilità temporanea totale (ITT); 2) 20 giorni al 75% di inabilità temporanea (ITP); 3) 20 giorni al
50% di inabilità temporanea (ITP), con esclusione di spese mediche attuali e future.
Questo Giudice ritiene di condividere le risultanze cui è pervenuto il CTU, in quanto fondate su cor- retti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
Per quantificare tali voci di danno, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. facendo ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella ver- sione da ultimo aggiornata. Con queste tabelle, così come nella versione precedente, è stata propo- sta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi ri- svolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conse- guente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in pas- sato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 46) e di Parte_1 una percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro pari al 7 %, il danno bio- logico subito dall'istante per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, può esse- re liquidato nell'importo complessivo di euro 11.338,00 mentre il danno per la sofferenza soggetti- va interiore patita in euro 2.834,00, per un totale di euro 14.172,00 già rivalutato all'attualità. Non sono stati forniti elementi per una personalizzazione del danno.
Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea. Orbene, le citate tabelle del Tribu- nale di Milano prevedono una forbice che va da un minimo di euro 115,00 e un valore massimo ot-
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tenuto aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circo- stanze personalizzanti del caso concreto. Nel caso di specie non si ritengono sussistenti margini per un aumento personalizzato stante l'assenza di comprovate peculiarità. Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno da inabilità temporanea totale in euro 1.725,00, quanto al danno da inabilità temporanea parziale al 75% di quindici giorni, in euro 1.725,00, quanto al danno da inabili- tà temporanea parziale al 50% di venti giorni, in euro 1.150,00, per un totale di euro 4.600,00 a tito- lo di danno biologico temporaneo.
Il danno non patrimoniale patito da ammonta pertanto a complessivi euro Parte_1
18.772,00, importo che va decurtato della metà in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 co.1
c.c..
In conclusione, la domanda dell'attore va accolta nei soli confronti del convenuto Controparte_1 il quale va condannato ad un risarcimento del danno pari ad euro 9.386,00.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr.
Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recen- te) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accesso- ri nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarci- mento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e rico- nosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempi- mento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in con- creto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indi- ce medio.
Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.662,04 (importo corrispondente a quello risul-
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tante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, all'8.08.2012, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 8.08.2013 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La domanda di parte attrice va invece rigettata nei confronti degli altri convenuti.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
5. In considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte attrice sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ivi incluse le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezio- ne, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei confronti di e, per l'effetto, lo condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di euro 9.386,00 oltre interes- Parte_1 si al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.662,04 e quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.08.2013 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
e ;
[...] Controparte_5
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 3.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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