TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_1 C.F._1
BIANCO ENZO elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 2 PORDENONE presso lo studio dell'avv. DEL BIANCO ENZO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GENNARIONE FABIO elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N.13 81041 BELLONA presso lo studio dell'avv. GENNARIONE FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentire accertare, Controparte_1 in suo favore, l'intervenuta usucapione dei terreni e fabbricati meglio indicati ed identificati in narrativa.
Ha dedotto, in fatto, di aver posseduto da oltre vent'anni i beni in oggetto, provvedendo alla coltivazione degli stessi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti di cui all'art 1058 c.c., con conseguente fondatezza della domanda proposta.
Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda attorea.
pagina 1 di 6 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti,
l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione pagina 2 di 6 acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, nel suo assai scarno atto introduttivo, pretende di far valere le proprie pretese nei confronti di oltre 37 beni immobili, aventi caratteristiche tutte diverse, alcuni essendo boachi, altri prati, altri ancora terreni coltivabili e, infine, altri, consistendo in fabbricati senza minimamente indicare alcuna specifica e concreta condotta univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto che sia conforme alle specifiche caratteristiche di tutti i 37 beni elencati e specificamente riferiti a ciascuno di essi.
Tale difetto assoluto di allegazione, invero, si pone in pieno contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove statuisce che “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità i potere di fatto corrispondente all'eservizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondoo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e ale utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (C.
25922/2005).
Orbene parte attrice, con riferimento ai terreni (aventi caratteristiche distinte come sopra indicato) si è limitata a riferire di aver indistintamente coltivato gli stessi, circostanza questa del tutto insufficiente a dare prova dell'esercizio di un possesso svolto uti dominus, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'attività di coltivazione del fondo non costituisce di per sè attività pagina 3 di 6 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ove non accompagnate da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (così Cass. n. 17376/18; conformi Cass. n.
18215/13), potendo tale relazione materiale con la res essere espressione anche di una relazione di detenzione qualificata del bene.
Tali elementi indiziari ulteriori difettano nel caso di specie, tenuto conto che, a tal fine, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa
l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce, già sul piano assertivo, alcun ulteriore elemento indiziario di tal genere, omettendo del tutto di riferire in cosa tale coltivazione sia consistita, quali siano stati i prodotti coltivati e con quale intensità quotidianamente sia stata effettuata tale attività, nonché per quale estensione di terreno si sia esplicata e, dunque, in quali zone.
Tali carenze sono ancora più gravi se si considera che tale comportamento coinvolgerebbe un numero elevato di terreni, aventi peraltro caratteristiche diverse e dislocati, altresì, in Comuni distinti.
Orbene, appare evidente, che il solo generico riferimento alla
“coltivazione” del terreno, non accompagnata da qualsivoglia riferimento alla sua concreta attuazione e specificazione nel corso degli anni, è di per sé insufficiente a ritenere esclusa l'esistenza di una mera tolleranza ad opera dei proprietari formali del bene in questione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento ai fabbricati su cui parte attrice intende estendere le proprie pretese, la domanda attorea si appalesa del tutto carente sul piano assertivo, atteso che parte attrice non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
pagina 4 di 6 In questo contesto è del tutto insufficiente la circostanza, peraltro anch'essa genericamente allegato, di aver concesso beni e fabbricati, così genericamente indicati, in locazione, percependone i canoni, atteso che “il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può essere ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, poiché il contratto di lavazione può essere stipulato anche da soggetti diverso dal proprietario, purché abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro di ritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (C.
19196/2005).
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede l' immobile per cui è causa “ da oltre venti anni".
Tale difetto assoluto di allegazione, già di per sé sufficiente a ritenere destituita del benché minimo fondamento logico e giuridico la domanda proposta, non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che, pure volendo prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
In particolare, i capitoli di prova articolati appaiono ex se, insuscettibili di provare il corpus atteso che i testimoni indicati da parte attrice sono chiamati ad esprimersi genericamente su un
“possesso” o su un “godimento” del bene in questione da parte dell'odierno attore sui terreni e beni genericamente indicati senza alcun riferimento a specifiche attività comportamentali asseritamente compiute da parte attrice nel tempo necessario ad usucapire il bene, necessarie ad escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso svolto uti dominus.
pagina 5 di 6 I capitoli testimoniali, in definitiva, si caratterizzano per l'estrema genericità in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore con il bene contesto, che non consentono di rilevare neanche l'esistenza del necessario animus possidendi.
Inoltre, gli stessi non consentono di sopperire alle carenze allegatorie sopra indicate in relazione alla data precisa di inizio dell'allegato possesso uti dominus, tale da rendere incerto se possa ritenersi effettivamente maturato il possesso utile ad usucapionem.
Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza della domanda proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 2540,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 998/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_1 C.F._1
BIANCO ENZO elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 2 PORDENONE presso lo studio dell'avv. DEL BIANCO ENZO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GENNARIONE FABIO elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N.13 81041 BELLONA presso lo studio dell'avv. GENNARIONE FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentire accertare, Controparte_1 in suo favore, l'intervenuta usucapione dei terreni e fabbricati meglio indicati ed identificati in narrativa.
Ha dedotto, in fatto, di aver posseduto da oltre vent'anni i beni in oggetto, provvedendo alla coltivazione degli stessi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti di cui all'art 1058 c.c., con conseguente fondatezza della domanda proposta.
Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda attorea.
pagina 1 di 6 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti,
l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione pagina 2 di 6 acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, nel suo assai scarno atto introduttivo, pretende di far valere le proprie pretese nei confronti di oltre 37 beni immobili, aventi caratteristiche tutte diverse, alcuni essendo boachi, altri prati, altri ancora terreni coltivabili e, infine, altri, consistendo in fabbricati senza minimamente indicare alcuna specifica e concreta condotta univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto che sia conforme alle specifiche caratteristiche di tutti i 37 beni elencati e specificamente riferiti a ciascuno di essi.
Tale difetto assoluto di allegazione, invero, si pone in pieno contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove statuisce che “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità i potere di fatto corrispondente all'eservizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondoo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e ale utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (C.
25922/2005).
Orbene parte attrice, con riferimento ai terreni (aventi caratteristiche distinte come sopra indicato) si è limitata a riferire di aver indistintamente coltivato gli stessi, circostanza questa del tutto insufficiente a dare prova dell'esercizio di un possesso svolto uti dominus, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'attività di coltivazione del fondo non costituisce di per sè attività pagina 3 di 6 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ove non accompagnate da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (così Cass. n. 17376/18; conformi Cass. n.
18215/13), potendo tale relazione materiale con la res essere espressione anche di una relazione di detenzione qualificata del bene.
Tali elementi indiziari ulteriori difettano nel caso di specie, tenuto conto che, a tal fine, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa
l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce, già sul piano assertivo, alcun ulteriore elemento indiziario di tal genere, omettendo del tutto di riferire in cosa tale coltivazione sia consistita, quali siano stati i prodotti coltivati e con quale intensità quotidianamente sia stata effettuata tale attività, nonché per quale estensione di terreno si sia esplicata e, dunque, in quali zone.
Tali carenze sono ancora più gravi se si considera che tale comportamento coinvolgerebbe un numero elevato di terreni, aventi peraltro caratteristiche diverse e dislocati, altresì, in Comuni distinti.
Orbene, appare evidente, che il solo generico riferimento alla
“coltivazione” del terreno, non accompagnata da qualsivoglia riferimento alla sua concreta attuazione e specificazione nel corso degli anni, è di per sé insufficiente a ritenere esclusa l'esistenza di una mera tolleranza ad opera dei proprietari formali del bene in questione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento ai fabbricati su cui parte attrice intende estendere le proprie pretese, la domanda attorea si appalesa del tutto carente sul piano assertivo, atteso che parte attrice non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
pagina 4 di 6 In questo contesto è del tutto insufficiente la circostanza, peraltro anch'essa genericamente allegato, di aver concesso beni e fabbricati, così genericamente indicati, in locazione, percependone i canoni, atteso che “il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può essere ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, poiché il contratto di lavazione può essere stipulato anche da soggetti diverso dal proprietario, purché abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro di ritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (C.
19196/2005).
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede l' immobile per cui è causa “ da oltre venti anni".
Tale difetto assoluto di allegazione, già di per sé sufficiente a ritenere destituita del benché minimo fondamento logico e giuridico la domanda proposta, non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che, pure volendo prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
In particolare, i capitoli di prova articolati appaiono ex se, insuscettibili di provare il corpus atteso che i testimoni indicati da parte attrice sono chiamati ad esprimersi genericamente su un
“possesso” o su un “godimento” del bene in questione da parte dell'odierno attore sui terreni e beni genericamente indicati senza alcun riferimento a specifiche attività comportamentali asseritamente compiute da parte attrice nel tempo necessario ad usucapire il bene, necessarie ad escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso svolto uti dominus.
pagina 5 di 6 I capitoli testimoniali, in definitiva, si caratterizzano per l'estrema genericità in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore con il bene contesto, che non consentono di rilevare neanche l'esistenza del necessario animus possidendi.
Inoltre, gli stessi non consentono di sopperire alle carenze allegatorie sopra indicate in relazione alla data precisa di inizio dell'allegato possesso uti dominus, tale da rendere incerto se possa ritenersi effettivamente maturato il possesso utile ad usucapionem.
Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza della domanda proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 2540,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6