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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 15/01/2024 al n. 86/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 15/01/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. ANNECHINI Parte_1 C.F._1
SARA e dall'avv. MAZZUCATO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in
VIA ALBERE 29A 37138 VERONA presso lo studio dell'avv. ANNECHINI
SARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuta/contumace
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 29/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la Parte_1
separazione personale dei coniugi, prendendo atto del già intervenuto
allontanamento della moglie e comunque autorizzando i coniugi a vivere
separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale
e che nulla è reciprocamente dovuto;
3) Assegnarsi in proprietà esclusiva al signor il veicolo tg. FT068NV; Pt_1
4) In subordine, accertarsi l'esclusiva proprietà dello stesso in capo al sig.
Parte_1
In ogni caso
5) Con vittoria di spese, competenze e oneri tutti del presente procedimento
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione,
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigasio (VR),
alle stesse condizioni richieste per la separazione personale.
Con vittoria di spese, competenze e oneri tutti del presente procedimento”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
VIGASIO in data 04/08/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Predetto Comune al Numero 7 Parte I serie Ufficio 1) formulava le conclusioni indicate in epigrafe con rinuncia alla domanda di addebito in relazione alle quali la domanda va accolta.
Va infatti evidenziato come dall'unione non siano nati figli e che le parti siano economicamente indipendenti.
Inoltre, la scelta della parte convenuta di non costituirsi, impedisce al Tribunale
di effettuare una diversa ricostruzione in fatto per esempio in punto di autosufficienza economica della parte convenuta.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e che dalla sentenza di separazione non è più ripresa la convivenza e non si è avuta riconciliazione, va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte e quindi la sola fase istruttoria e decisionale considerato che le altre fasi sono già state liquidate nella sentenza parziale per separazione, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza.
pagina 3 di 4 Per tale ragione gli importi liquidabili vanno compensati tra le parti al 50% così
che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 2.355,50 applicando i valori minimi, va liquidato in complessivi euro 1.177,75.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIGASIO (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al Numero 7
Parte I serie Ufficio 1) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Condanna (C.F. ) a Controparte_1 C.F._2
rifondere a (C.F. ) le spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente procedimento che si liquidano in € 1.177,75 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso nella Camera di Consiglio via Teams, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 15/01/2024 al n. 86/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 15/01/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. ANNECHINI Parte_1 C.F._1
SARA e dall'avv. MAZZUCATO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in
VIA ALBERE 29A 37138 VERONA presso lo studio dell'avv. ANNECHINI
SARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuta/contumace
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 29/04/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la Parte_1
separazione personale dei coniugi, prendendo atto del già intervenuto
allontanamento della moglie e comunque autorizzando i coniugi a vivere
separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale
e che nulla è reciprocamente dovuto;
3) Assegnarsi in proprietà esclusiva al signor il veicolo tg. FT068NV; Pt_1
4) In subordine, accertarsi l'esclusiva proprietà dello stesso in capo al sig.
Parte_1
In ogni caso
5) Con vittoria di spese, competenze e oneri tutti del presente procedimento
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
riconciliare a seguito della separazione,
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigasio (VR),
alle stesse condizioni richieste per la separazione personale.
Con vittoria di spese, competenze e oneri tutti del presente procedimento”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
VIGASIO in data 04/08/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Predetto Comune al Numero 7 Parte I serie Ufficio 1) formulava le conclusioni indicate in epigrafe con rinuncia alla domanda di addebito in relazione alle quali la domanda va accolta.
Va infatti evidenziato come dall'unione non siano nati figli e che le parti siano economicamente indipendenti.
Inoltre, la scelta della parte convenuta di non costituirsi, impedisce al Tribunale
di effettuare una diversa ricostruzione in fatto per esempio in punto di autosufficienza economica della parte convenuta.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e che dalla sentenza di separazione non è più ripresa la convivenza e non si è avuta riconciliazione, va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte e quindi la sola fase istruttoria e decisionale considerato che le altre fasi sono già state liquidate nella sentenza parziale per separazione, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza.
pagina 3 di 4 Per tale ragione gli importi liquidabili vanno compensati tra le parti al 50% così
che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 2.355,50 applicando i valori minimi, va liquidato in complessivi euro 1.177,75.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIGASIO (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al Numero 7
Parte I serie Ufficio 1) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Condanna (C.F. ) a Controparte_1 C.F._2
rifondere a (C.F. ) le spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente procedimento che si liquidano in € 1.177,75 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014,
C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso nella Camera di Consiglio via Teams, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4