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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303-2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 13.15, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Compare parte ricorrente assistita dall'Avv. POLITI, il quale dichiara che il convenuto ha effettuato sporadici versamenti in favore del minore (€200 ad ottobre, €150 a novembre, €200 a gennaio)
La ricorrente rappresenta che il padre non vede la minore da marzo;
chiama la minore in videochiamata ogni 20/25 giorni.
L'Avv. POLITI insiste nelle istanze istruttorie e chiede che vengano effettuati accertamenti sui redditi del convenuto tramite polizia tributaria
Il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
La ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo tuttavia nell'affido superesclusivo in luogo dell'affido esclusivo.
Il Tribunale
pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. MATTEO POLITI Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per CP_1 cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e del contegno di disinteresse del padre nei confronti della minore, risultando solo sporadici contatti telefonici e sporadiche contribuzioni di denaro in suo favore;
tenuto, altresì, conto dei plurimi episodi di violenza del padre nei confronti della ricorrente, cui ha assistito anche la minore;
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, sussistendo una valida rete di supporto;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia, nel superiore ed esclusivo interesse della minore, di stabilire che il padre dovrà farsi parte diligente per incontrare la figlia minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso deve essere quantificato nella misura di
€250 mensili, alla luce dell'entità delle somme sino ad oggi versate dal padre, che possono considerarsi indici sintomaci di una sua capacità reddituale, confermata anche dalle pregresse esperienze lavorative, come riferite dalla madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie come previsto dall'ultimo Protocollo del Tribunale di Lucca;
;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, in forma protetta presso lo Spazio
Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 250, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3 - pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna a rimborsare a e spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
Verbale chiuso alle ore 14.00
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 13.15, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Compare parte ricorrente assistita dall'Avv. POLITI, il quale dichiara che il convenuto ha effettuato sporadici versamenti in favore del minore (€200 ad ottobre, €150 a novembre, €200 a gennaio)
La ricorrente rappresenta che il padre non vede la minore da marzo;
chiama la minore in videochiamata ogni 20/25 giorni.
L'Avv. POLITI insiste nelle istanze istruttorie e chiede che vengano effettuati accertamenti sui redditi del convenuto tramite polizia tributaria
Il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
La ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo tuttavia nell'affido superesclusivo in luogo dell'affido esclusivo.
Il Tribunale
pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. MATTEO POLITI Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per CP_1 cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e del contegno di disinteresse del padre nei confronti della minore, risultando solo sporadici contatti telefonici e sporadiche contribuzioni di denaro in suo favore;
tenuto, altresì, conto dei plurimi episodi di violenza del padre nei confronti della ricorrente, cui ha assistito anche la minore;
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, sussistendo una valida rete di supporto;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia, nel superiore ed esclusivo interesse della minore, di stabilire che il padre dovrà farsi parte diligente per incontrare la figlia minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso deve essere quantificato nella misura di
€250 mensili, alla luce dell'entità delle somme sino ad oggi versate dal padre, che possono considerarsi indici sintomaci di una sua capacità reddituale, confermata anche dalle pregresse esperienze lavorative, come riferite dalla madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie come previsto dall'ultimo Protocollo del Tribunale di Lucca;
;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, in forma protetta presso lo Spazio
Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 250, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3 - pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna a rimborsare a e spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
Verbale chiuso alle ore 14.00
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