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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/10/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 591/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 591/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del CO (NA) residente a[...], elettivamente domiciliato in VE (AQ), alla Via Sabotino, 49, presso lo studio dell'Avv. Franco
Paolini
e
(cod. fisc.: , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/08/1958 e quivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Luco dei Marsi (AQ), alla Via A. Torlonia, 241, presso lo studio all'Avv. Michela Palma
(domicilio telematico ex art. 16 sexies D.L. 179/2012: ove si Email_1 dichiara di voler ricevere gli avvisi di legge);
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 06.08.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.
2. La sig.ra vivrà nell'alloggio Ater – edilizia residenziale pubblica, sita in CP_1
LA (AQ), alla Via Muricelle, 157, ove con ella vivono entrambi i figli;
il sig. ha Parte_1 già trasferito la sua residenza in VE (AQ), alla Via Don Minzoni, 59.
3. I ricorrenti, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e i beni mobili in comunione e dichiarano fin da subito di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. I coniugi si danno atto di essere entrambi titolari di un proprio reddito per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento. Al riguardo si evidenzia che la sig.ra si mantiene svolgendo lavori occasionali (in particolare: assistenza agli anziani).
5. I coniugi danno atto di aver definito prima d'ora ogni altro rapporto economico tra di loro quivi non menzionato.
6. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano, riservandosi di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e artt. 710 e 711, 5° comma c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 06.08.2025
e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1
il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in LA (AQ) in data 13/09/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n.
7 - Parte I - Serie - Anno 2014, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dal matrimonio nascevano due figli: e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 15 ottobre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle
2 condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Controparte_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“4. I coniugi si danno atto di essere entrambi titolari di un proprio reddito per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento. “
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di LA (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
2014, numero 7, parte I.
3 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 591/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del CO (NA) residente a[...], elettivamente domiciliato in VE (AQ), alla Via Sabotino, 49, presso lo studio dell'Avv. Franco
Paolini
e
(cod. fisc.: , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/08/1958 e quivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Luco dei Marsi (AQ), alla Via A. Torlonia, 241, presso lo studio all'Avv. Michela Palma
(domicilio telematico ex art. 16 sexies D.L. 179/2012: ove si Email_1 dichiara di voler ricevere gli avvisi di legge);
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 06.08.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.
2. La sig.ra vivrà nell'alloggio Ater – edilizia residenziale pubblica, sita in CP_1
LA (AQ), alla Via Muricelle, 157, ove con ella vivono entrambi i figli;
il sig. ha Parte_1 già trasferito la sua residenza in VE (AQ), alla Via Don Minzoni, 59.
3. I ricorrenti, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e i beni mobili in comunione e dichiarano fin da subito di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. I coniugi si danno atto di essere entrambi titolari di un proprio reddito per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento. Al riguardo si evidenzia che la sig.ra si mantiene svolgendo lavori occasionali (in particolare: assistenza agli anziani).
5. I coniugi danno atto di aver definito prima d'ora ogni altro rapporto economico tra di loro quivi non menzionato.
6. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano, riservandosi di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi dell'art. 155 ter cod. civ. e artt. 710 e 711, 5° comma c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 06.08.2025
e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1
il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in LA (AQ) in data 13/09/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n.
7 - Parte I - Serie - Anno 2014, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dal matrimonio nascevano due figli: e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 15 ottobre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle
2 condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Controparte_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“4. I coniugi si danno atto di essere entrambi titolari di un proprio reddito per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento. “
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di LA (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno
2014, numero 7, parte I.
3 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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