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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies, comma 3, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio degli avv.ti Terenzio Cento e Michelino C.F._2
Occhionero, elettivamente domiciliati in Lanciano, alla via Fabio Filzi n. 2, presso lo studio dell'avv.
Cento,
- Ricorrenti
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Rachelina Martelli, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Imbaro, alla via Piane n. 83, presso lo studio del difensore,
- Resistente
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: all'udienza del 27 marzo 2025 parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni riportandosi, rispettivamente, al ricorso introduttivo ed alla comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di accertare e dichiarare, ai sensi
[...] dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26 gennaio 2022, per inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannare la predetta al pagamento, ai sensi degli artt. 1453 e 1226 c.c., della somma di 163.413,29 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in loro favore, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, gli attori hanno rappresentato di essere proprietari di un immobile sito in Fossacesia, alla via Traversa di Via Oriente n. 19 (identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4 Part. 816 sub. 73), e di aver stipulato un contratto di appalto, sottoscritto in data 26 marzo 2022, con il quale avevano affidato alla l'esecuzione, presso detto immobile, di alcuni lavori di Controparte_1
“Ristrutturazione edilizia mediante manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione con efficientamento energetico in conformità al D.L. 34/2020 e L. 77/2020” - Superbonus 110%”, nonché di “Ristrutturazione Edilizia Mediante Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione –
Bonus Facciate 60%”.
Gli attori hanno rappresentato che il contratto prevedeva, all'art. 3, rubricato “corrispettivo”, la cessione del credito fiscale e l'applicazione dello sconto in fattura dell'importo complessivo di
132.709,29 euro (di cui 92.556,96 euro per Ecobonus 110%, 6.495,93 euro per Bonus Facciate 60% e
33.656,40 euro per spese tecniche), mentre, all'art. 4, fissava la data di inizio lavori all'1 aprile 2022 ed il termine dei lavori entro il 31 dicembre 2022.
Gli attori hanno rappresentato che, sebbene il di Fossacesia, per il tramite del responsabile, CP_2 avesse comunicato, in data 29 marzo 2022, la conclusione del procedimento istruttorio e l'esecuzione degli ulteriori adempimenti burocratici con esito positivo, la società appaltatrice non aveva mai iniziato i lavori, neppure con l'allestimento del cantiere.
Sicché, gli attori hanno esposto che, con nota inviata via PEC dal proprio legale, in data 11 gennaio
2023, avevano intimato alla ditta appaltatrice di adempiere a quanto contrattualmente previsto.
Tuttavia, con PEC del 26 gennaio 2023, la ditta appaltatrice rappresentava l'impossibilità di adempiere al contratto, stante il blocco del sistema di cessione del credito e, conseguentemente, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, stante la mancata disponibilità, da parte degli attori, a procedere al deposito dell'anticipo delle spese.
pagina 2 di 8 Tuttavia, gli attori hanno precisato che, a giustificazione del proprio inadempimento, controparte allegava unicamente una “presunta mancanza di liquidità” non condivisibile, atteso che nel contratto non era prevista nessuna condizione, né sospensiva, né risolutiva, tantomeno le parti avevano deciso di risolvere consensualmente il contratto, come erroneamente indicato da controparte nella sopra richiamata mail del 26 gennaio 2023. Ciò, neppure con riferimento all'asserita estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, a seguito della mancanza di liquidità da parte dell'appaltatore, causata dal blocco della cessione del credito, in quanto il contratto era stato sottoscritto in data 26 gennaio 2022, in piena vigenza del d.l. n. 157/2021 (primo Decreto Antifrodi), che aveva introdotto misure urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta. Il c.d. blocco della cessione dei crediti, quindi, era già in essere, per cui la società appaltatrice, alla data di sottoscrizione del contratto, conosceva la situazione e l'evoluzione della normativa in materia, quindi l'asserita carenza di liquidità rappresentava conseguenza diretta del comportamento negligente della stessa. Peraltro, gli attori hanno riferito che, per far fronte alla carenza di liquidità delle imprese costruttrici, il successivo d.l. n. 50/2022 offriva la possibilità alle stesse di richiedere un “prestito ponte” relativamente ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2022.
Gli attori hanno, infine, rappresentato che, in data 7 febbraio 2023, avevano nuovamente invitato la ditta ad iniziare i lavori, ma tale invito era rimasto senza esito, con grave danno in capo ai committenti,
i quali, non potevano ristrutturare la propria abitazione perdendo totalmente i benefici fiscali, nonché la possibilità di ottenere le agevolazioni, stante la modifica della normativa in materia.
2. Si è costituito in giudizio quale rappresentante legale p.t. della Controparte_3 Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inefficacia del contratto di appalto del 26 marzo 2022,
[...] predisposto dall'ing. incaricato dai committenti, atteso che tutte le clausole del contratto, Persona_1
eccetto la n. 1) e la n. 19), risultavano vessatorie in quanto doppiamente sottoscritte in blocco e senza specificazione della rubrica di ogni singolo articolo.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che, a seguito del blocco della cessione dei crediti, avrebbe dovuto anticipare spese e costi di cui, come società, non disponeva. Pertanto, stante l'impossibilità di realizzare a proprie spese l'opera, parte convenuta ha riferito di aver rappresentato immediatamente la circostanza ai ricorrenti, proponendo agli stessi, quale unica soluzione alternativa, di anticipare la somma necessaria allo svolgimento delle opere commissionate fino allo sblocco del sistema della cessione dei crediti.
pagina 3 di 8 Parte convenuta ha quindi dedotto l'avvenuta risoluzione del contratto per volontà di entrambe le parti, in quanto gli odierni ricorrenti avevano diffidato la all'esecuzione dei lavori Controparte_1
commissionati soltanto con nota del 10 gennaio 2023, quando oramai la prestazione oggetto del contratto in discorso era già divenuta oggettivamente impossibile, atteso che, per usufruire del bonifico del super bonus, era necessario aver realizzato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Tale ultima circostanza veniva intesa dal convenuto quale comportamento concludente idoneo a dimostrare la manifestazione inequivocabile della volontà degli attori di risolvere il contratto di appalto o quantomeno una manifestazione di volontà di non voler dar seguito alle statuizioni intervenute tra le parti. Ne conseguiva l'assenza di responsabilità in capo alla sia in ragione Controparte_1 dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla ditta convenuta. Inoltre, la ha rilevato Controparte_1
che le parti avevano concluso il contratto alla luce di una condizione inespressa secondo la quale l'appaltatore avrebbe dovuto monetizzare ex ante il credito.
In merito al danno, parte convenuta ha dedotto l'eccessiva quantificazione dello stesso e comunque infondata, in quanto non teneva in debita considerazione la sussistenza di altri benefici fiscali a cui i ricorrenti avrebbero potuto accedere, con la conseguenza che il quantum indicato dai ricorrenti, oltre ad essere eccessivo, non poteva comunque essere riconosciuto, atteso che andrebbe eventualmente accordata soltanto la differenza tra la detraibilità massima (110%) e quella ancora possibile (es. misura
Superbonus 90%), riconoscendo, quindi, al più, il delta del 10%.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, con ordinanza del 3 ottobre
2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, viste le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, oltre che alla luce della documentazione in atti - ha fissato udienza per la discussione, all'esito della quale ha preso la causa in decisione e riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa la preliminare eccezione di inefficacia delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., sollevata dalla società convenuta. Invero, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema
pagina 4 di 8 sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (così, ex multis, Cass.,sez. 6 - 2, 28 settembre 2020, n. 20461; in senso conforme: Cass., sez. 6 - 3, 10 luglio
2013, n. 17073; Cass., sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3184; Cass., sez. III, 24 marzo 2023, n. 4241). Ciò, con l'ulteriore precisazione che, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti (così, Cass., sez. 6 - 3, 7 dicembre 2011, n. 26333).
Muovendo dalle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, deve quindi escludersi, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per l'invocabilità dell'art. 1341, comma 2,
c.c. e della tutela ivi apprestata, non essendo sufficiente la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale, come allegata dalla parte convenuta, trattandosi di circostanza da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass., sez. I,
23 maggio 2006, n. 12153).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti che seguono.
Al riguardo è opportuno ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
pagina 5 di 8 costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie risulta assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, atteso che questi ultimi hanno prodotto il contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 26 gennaio 2022 (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), in forza del quale i lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto iniziare in data 1 aprile 2022 e terminare in data 31 dicembre 2022. Gli attori hanno, altresì, documentato di aver sollecitato l'appaltatore ad iniziare i lavori di ristrutturazione, ancorché poco tempo dopo il termine da ultimo indicato;
segnatamente, in data 11 gennaio 2023 inviavano la sopracitata PEC, con la quale intimavano all'appaltatrice di adempiere a quanto contrattualmente previsto (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).
Risulta quindi documentato, oltre che incontestato, che i pattuiti lavori di ristrutturazione edilizia non vennero, non solo, terminati, ma neanche iniziati dall'appaltatrice (con mail del 26 gennaio 2023 la società appaltatrice adduceva la propria impossibilità ad adempiere al contratto, stante il blocco del sistema di cessione del credito, dunque confermando la mancata esecuzione dei lavori, cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo). Si reputa, quindi, che tale condotta integri un inadempimento di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c., non avendo l'appaltatrice nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto. Sicché, alla luce dell'inadempimento dell'appaltatore, il contratto deve essere risolto per inadempimento allo stesso imputabile ex art. 1453
c.c.
Peraltro, si reputa che la circostanza di aver assunto obbligazioni eccedenti le proprie capacità, in assenza di risorse economiche adeguate, non integra certamente un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile allo stesso appaltatore, sussistente qualora la causa obiettiva sia estranea alla volontà dell'obbligato, non già a fronte di circostanza che rende più oneroso l'adempimento.
Invero, la società convenuta non può imputare ad altri la scelta di aver assunto obbligazioni in misura eccedente le proprie capacità, facendo unicamente affidamento sulla possibilità di utilizzare i crediti ceduti in tempi compatibili con la scadenza dei propri debiti.
pagina 6 di 8 Né può essere utilmente invocabile l'istituto della presupposizione, come pure prospettato dalla resistente. Invero, al riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40279, di seguito citata, e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui: Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; Cass., 24 agosto 2020, n. 17615; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. III, 28 gennaio 2025, n. 1995) secondo cui una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale nelle clausole contrattuali – può assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, sì da integrare la fattispecie della c.d. presupposizione, quando la stessa possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.
In altri termini, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento.
Nel caso di specie, si reputa che la cessione dei crediti fiscali da parte del committente e la conseguente “monetizzazione” degli stessi, da parte della società appaltatrice, non possa essere assurta a presupposto comune e determinante della volontà negoziale delle parti in causa, stante l'insussistenza, sotto alcuno dei profili indicati come indispensabili dalla giurisprudenza di legittimità, degli estremi per la configurabilità della presupposizione. Invero, parte opponente non ha dedotto elementi da cui desumere che detta circostanza fosse comune alle parti contraenti e che le stesse abbiano voluto farlo assurgere a fatto condizionante l'efficacia del contratto di concessione.
La domanda risarcitoria avanzata dagli attori non può, invece, trovare accoglimento.
Invero, poste le allegazioni di parte ricorrente, si osserva che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina ex se la configurabilità di un danno, il committente restando pagina 7 di 8 onerato della prova – non assolta nel caso di specie - circa l'impossibilità di reperire altre imprese alle quali affidare la tempestiva esecuzione dei lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini nel tempo fissati dal legislatore, nonché in ordine alla sussistenza di nesso causale tra l'inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese in grado di eseguire tempestivamente i lavori in discorso in modo da fruire delle previste agevolazioni. In ogni caso, si reputa non possa essere condivisa la quantificazione del danno operata dagli attori anche in punto di lucro cessante ovvero di mancato incremento di valore dell'immobile, in quanto fondata su un supposto valore percentuale.
5. Quanto alle spese del giudizio, si reputa che il complessivo esito del giudizio ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per quanto in motivazione;
- spese compensate.
Lanciano, 21 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies, comma 3, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio degli avv.ti Terenzio Cento e Michelino C.F._2
Occhionero, elettivamente domiciliati in Lanciano, alla via Fabio Filzi n. 2, presso lo studio dell'avv.
Cento,
- Ricorrenti
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Rachelina Martelli, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Imbaro, alla via Piane n. 83, presso lo studio del difensore,
- Resistente
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: all'udienza del 27 marzo 2025 parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni riportandosi, rispettivamente, al ricorso introduttivo ed alla comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di accertare e dichiarare, ai sensi
[...] dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26 gennaio 2022, per inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannare la predetta al pagamento, ai sensi degli artt. 1453 e 1226 c.c., della somma di 163.413,29 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in loro favore, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, gli attori hanno rappresentato di essere proprietari di un immobile sito in Fossacesia, alla via Traversa di Via Oriente n. 19 (identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4 Part. 816 sub. 73), e di aver stipulato un contratto di appalto, sottoscritto in data 26 marzo 2022, con il quale avevano affidato alla l'esecuzione, presso detto immobile, di alcuni lavori di Controparte_1
“Ristrutturazione edilizia mediante manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione con efficientamento energetico in conformità al D.L. 34/2020 e L. 77/2020” - Superbonus 110%”, nonché di “Ristrutturazione Edilizia Mediante Manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione –
Bonus Facciate 60%”.
Gli attori hanno rappresentato che il contratto prevedeva, all'art. 3, rubricato “corrispettivo”, la cessione del credito fiscale e l'applicazione dello sconto in fattura dell'importo complessivo di
132.709,29 euro (di cui 92.556,96 euro per Ecobonus 110%, 6.495,93 euro per Bonus Facciate 60% e
33.656,40 euro per spese tecniche), mentre, all'art. 4, fissava la data di inizio lavori all'1 aprile 2022 ed il termine dei lavori entro il 31 dicembre 2022.
Gli attori hanno rappresentato che, sebbene il di Fossacesia, per il tramite del responsabile, CP_2 avesse comunicato, in data 29 marzo 2022, la conclusione del procedimento istruttorio e l'esecuzione degli ulteriori adempimenti burocratici con esito positivo, la società appaltatrice non aveva mai iniziato i lavori, neppure con l'allestimento del cantiere.
Sicché, gli attori hanno esposto che, con nota inviata via PEC dal proprio legale, in data 11 gennaio
2023, avevano intimato alla ditta appaltatrice di adempiere a quanto contrattualmente previsto.
Tuttavia, con PEC del 26 gennaio 2023, la ditta appaltatrice rappresentava l'impossibilità di adempiere al contratto, stante il blocco del sistema di cessione del credito e, conseguentemente, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, stante la mancata disponibilità, da parte degli attori, a procedere al deposito dell'anticipo delle spese.
pagina 2 di 8 Tuttavia, gli attori hanno precisato che, a giustificazione del proprio inadempimento, controparte allegava unicamente una “presunta mancanza di liquidità” non condivisibile, atteso che nel contratto non era prevista nessuna condizione, né sospensiva, né risolutiva, tantomeno le parti avevano deciso di risolvere consensualmente il contratto, come erroneamente indicato da controparte nella sopra richiamata mail del 26 gennaio 2023. Ciò, neppure con riferimento all'asserita estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta, a seguito della mancanza di liquidità da parte dell'appaltatore, causata dal blocco della cessione del credito, in quanto il contratto era stato sottoscritto in data 26 gennaio 2022, in piena vigenza del d.l. n. 157/2021 (primo Decreto Antifrodi), che aveva introdotto misure urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta. Il c.d. blocco della cessione dei crediti, quindi, era già in essere, per cui la società appaltatrice, alla data di sottoscrizione del contratto, conosceva la situazione e l'evoluzione della normativa in materia, quindi l'asserita carenza di liquidità rappresentava conseguenza diretta del comportamento negligente della stessa. Peraltro, gli attori hanno riferito che, per far fronte alla carenza di liquidità delle imprese costruttrici, il successivo d.l. n. 50/2022 offriva la possibilità alle stesse di richiedere un “prestito ponte” relativamente ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2022.
Gli attori hanno, infine, rappresentato che, in data 7 febbraio 2023, avevano nuovamente invitato la ditta ad iniziare i lavori, ma tale invito era rimasto senza esito, con grave danno in capo ai committenti,
i quali, non potevano ristrutturare la propria abitazione perdendo totalmente i benefici fiscali, nonché la possibilità di ottenere le agevolazioni, stante la modifica della normativa in materia.
2. Si è costituito in giudizio quale rappresentante legale p.t. della Controparte_3 Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inefficacia del contratto di appalto del 26 marzo 2022,
[...] predisposto dall'ing. incaricato dai committenti, atteso che tutte le clausole del contratto, Persona_1
eccetto la n. 1) e la n. 19), risultavano vessatorie in quanto doppiamente sottoscritte in blocco e senza specificazione della rubrica di ogni singolo articolo.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che, a seguito del blocco della cessione dei crediti, avrebbe dovuto anticipare spese e costi di cui, come società, non disponeva. Pertanto, stante l'impossibilità di realizzare a proprie spese l'opera, parte convenuta ha riferito di aver rappresentato immediatamente la circostanza ai ricorrenti, proponendo agli stessi, quale unica soluzione alternativa, di anticipare la somma necessaria allo svolgimento delle opere commissionate fino allo sblocco del sistema della cessione dei crediti.
pagina 3 di 8 Parte convenuta ha quindi dedotto l'avvenuta risoluzione del contratto per volontà di entrambe le parti, in quanto gli odierni ricorrenti avevano diffidato la all'esecuzione dei lavori Controparte_1
commissionati soltanto con nota del 10 gennaio 2023, quando oramai la prestazione oggetto del contratto in discorso era già divenuta oggettivamente impossibile, atteso che, per usufruire del bonifico del super bonus, era necessario aver realizzato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Tale ultima circostanza veniva intesa dal convenuto quale comportamento concludente idoneo a dimostrare la manifestazione inequivocabile della volontà degli attori di risolvere il contratto di appalto o quantomeno una manifestazione di volontà di non voler dar seguito alle statuizioni intervenute tra le parti. Ne conseguiva l'assenza di responsabilità in capo alla sia in ragione Controparte_1 dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla ditta convenuta. Inoltre, la ha rilevato Controparte_1
che le parti avevano concluso il contratto alla luce di una condizione inespressa secondo la quale l'appaltatore avrebbe dovuto monetizzare ex ante il credito.
In merito al danno, parte convenuta ha dedotto l'eccessiva quantificazione dello stesso e comunque infondata, in quanto non teneva in debita considerazione la sussistenza di altri benefici fiscali a cui i ricorrenti avrebbero potuto accedere, con la conseguenza che il quantum indicato dai ricorrenti, oltre ad essere eccessivo, non poteva comunque essere riconosciuto, atteso che andrebbe eventualmente accordata soltanto la differenza tra la detraibilità massima (110%) e quella ancora possibile (es. misura
Superbonus 90%), riconoscendo, quindi, al più, il delta del 10%.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, con ordinanza del 3 ottobre
2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, viste le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione - in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, oltre che alla luce della documentazione in atti - ha fissato udienza per la discussione, all'esito della quale ha preso la causa in decisione e riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa la preliminare eccezione di inefficacia delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., sollevata dalla società convenuta. Invero, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema
pagina 4 di 8 sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (così, ex multis, Cass.,sez. 6 - 2, 28 settembre 2020, n. 20461; in senso conforme: Cass., sez. 6 - 3, 10 luglio
2013, n. 17073; Cass., sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3184; Cass., sez. III, 24 marzo 2023, n. 4241). Ciò, con l'ulteriore precisazione che, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti (così, Cass., sez. 6 - 3, 7 dicembre 2011, n. 26333).
Muovendo dalle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, deve quindi escludersi, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per l'invocabilità dell'art. 1341, comma 2,
c.c. e della tutela ivi apprestata, non essendo sufficiente la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale, come allegata dalla parte convenuta, trattandosi di circostanza da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass., sez. I,
23 maggio 2006, n. 12153).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti che seguono.
Al riguardo è opportuno ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
pagina 5 di 8 costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie risulta assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, atteso che questi ultimi hanno prodotto il contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 26 gennaio 2022 (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), in forza del quale i lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto iniziare in data 1 aprile 2022 e terminare in data 31 dicembre 2022. Gli attori hanno, altresì, documentato di aver sollecitato l'appaltatore ad iniziare i lavori di ristrutturazione, ancorché poco tempo dopo il termine da ultimo indicato;
segnatamente, in data 11 gennaio 2023 inviavano la sopracitata PEC, con la quale intimavano all'appaltatrice di adempiere a quanto contrattualmente previsto (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo).
Risulta quindi documentato, oltre che incontestato, che i pattuiti lavori di ristrutturazione edilizia non vennero, non solo, terminati, ma neanche iniziati dall'appaltatrice (con mail del 26 gennaio 2023 la società appaltatrice adduceva la propria impossibilità ad adempiere al contratto, stante il blocco del sistema di cessione del credito, dunque confermando la mancata esecuzione dei lavori, cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo). Si reputa, quindi, che tale condotta integri un inadempimento di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c., non avendo l'appaltatrice nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto. Sicché, alla luce dell'inadempimento dell'appaltatore, il contratto deve essere risolto per inadempimento allo stesso imputabile ex art. 1453
c.c.
Peraltro, si reputa che la circostanza di aver assunto obbligazioni eccedenti le proprie capacità, in assenza di risorse economiche adeguate, non integra certamente un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile allo stesso appaltatore, sussistente qualora la causa obiettiva sia estranea alla volontà dell'obbligato, non già a fronte di circostanza che rende più oneroso l'adempimento.
Invero, la società convenuta non può imputare ad altri la scelta di aver assunto obbligazioni in misura eccedente le proprie capacità, facendo unicamente affidamento sulla possibilità di utilizzare i crediti ceduti in tempi compatibili con la scadenza dei propri debiti.
pagina 6 di 8 Né può essere utilmente invocabile l'istituto della presupposizione, come pure prospettato dalla resistente. Invero, al riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40279, di seguito citata, e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui: Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; Cass., 24 agosto 2020, n. 17615; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. III, 28 gennaio 2025, n. 1995) secondo cui una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale nelle clausole contrattuali – può assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, sì da integrare la fattispecie della c.d. presupposizione, quando la stessa possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine:
a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);
c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.
In altri termini, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento.
Nel caso di specie, si reputa che la cessione dei crediti fiscali da parte del committente e la conseguente “monetizzazione” degli stessi, da parte della società appaltatrice, non possa essere assurta a presupposto comune e determinante della volontà negoziale delle parti in causa, stante l'insussistenza, sotto alcuno dei profili indicati come indispensabili dalla giurisprudenza di legittimità, degli estremi per la configurabilità della presupposizione. Invero, parte opponente non ha dedotto elementi da cui desumere che detta circostanza fosse comune alle parti contraenti e che le stesse abbiano voluto farlo assurgere a fatto condizionante l'efficacia del contratto di concessione.
La domanda risarcitoria avanzata dagli attori non può, invece, trovare accoglimento.
Invero, poste le allegazioni di parte ricorrente, si osserva che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina ex se la configurabilità di un danno, il committente restando pagina 7 di 8 onerato della prova – non assolta nel caso di specie - circa l'impossibilità di reperire altre imprese alle quali affidare la tempestiva esecuzione dei lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini nel tempo fissati dal legislatore, nonché in ordine alla sussistenza di nesso causale tra l'inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese in grado di eseguire tempestivamente i lavori in discorso in modo da fruire delle previste agevolazioni. In ogni caso, si reputa non possa essere condivisa la quantificazione del danno operata dagli attori anche in punto di lucro cessante ovvero di mancato incremento di valore dell'immobile, in quanto fondata su un supposto valore percentuale.
5. Quanto alle spese del giudizio, si reputa che il complessivo esito del giudizio ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per quanto in motivazione;
- spese compensate.
Lanciano, 21 luglio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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