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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Gloria Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2425/2024 R.G. promossa con atto di citazione depositato il
16.5.2024
DA
(C.F. ) residente in [...], Salita Muggia Parte_1 C.F._1
Vecchia 20/F rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Nicolaou (C.F ) C.F._2
per comunicazioni/notificazioni fax 0403499135 pec: Email_1
Attore contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._3
(C.F. ) residente in [...] CP_2 C.F._4
(C.F. residente in [...] CP_3 C.F._5
(C.F. ) residente in [...] CP_4 C.F._6
tutti in qualità di legittimi eredi della signora nt. a Taranto il 5.1.1922 e Persona_1
deceduta a Trieste il 11.11.1992 Convenuti contumaci
oggetto: acquisto per usucapione di terreno sito in Cologna, identificato in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, al Catasto Terreni foglio 8, p.c.n. 1306/1 e 1306/2.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese e gli onorari di causa previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, accertato che i signori e CP_1 CP_3 CP_4 Pt_2
[..
[...] sono i legittimi eredi della signora nt. a Taranto il 5.1.1922 e deceduta
[...] Persona_1
a Trieste il 11.11.1992, accertare e dichiarare ex art. 1158 c.c. l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del signor del terreno tavolarmente iscritto sub P.T.713 Parte_1
del c.t. 1 di Cologna, già p.c.n. 383 e 384 ora catastalmente iscritta sub p.c.n. 1306/1 e
1306/2.
Fatto e Diritto
1.Con atto di citazione dd. 7 maggio 2024 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio i sigg. , , e chiedendo che fosse accertato e CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Cologna, identificato tavolarmente in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, e al catasto terreni in Foglio
8, particella 1306/1 e 1306/2, intestato a nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a Trieste l'11 novembre 1992, terreno che la stessa aveva acquistato il 29 maggio
1969.
L'attore ha allegato di aver posseduto il terreno a pastini in via esclusiva, pacifica, pubblica e continuativa per oltre trent'anni, sin dalla morte della signora avvenuta nel Per_1
1992, curandone la manutenzione e utilizzandolo per attività agricole e ricreative, senza mai ricevere contestazioni da parte degli altri eredi;
ha precisato che nessuno si era occupato della successione di per cui il terreno risultava ancora tavolarmente a lei Persona_1
intestato; che non si era sposata e non aveva figli, per cui chiamati all'eredità Persona_1
erano stati i suoi fratelli ( , , , e ) e, per Per_2 Per_3 CP_5 CP_6 Pt_1
rappresentazione, essendo gli stessi tutti deceduti, i loro figli rispettivamente (figlio Per_4
di e a propria volta deceduto senza lasciare eredi), e (figli di Per_2 CP_1 CP_2
), e (figli di ), mentre e (figlio di ) erano Per_3 Pt_1 CP_4 CP_5 Pt_1 Per_5 CP_6
deceduti senza lasciare eredi.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver provveduto, prima di procedere giudizialmente, a presentare domanda di mediazione nei confronti di detti eredi (rectius chiamati all'eredità) che si era conclusa con esito negativo per la loro mancata comparizione.
A sostegno delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto documentazione tavolare, catastale e fotografica, le dichiarazioni di cinque persone e le dichiarazioni di non opposizione di due dei convenuti e oltre al certificato storico CP_1 CP_2
2 anagrafico di e i certificati storici di famiglia dei fratelli;
ha chiesto di essere Persona_1
ammesso a provare per testi il suo possesso.
2. I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 13 marzo 2025, nel corso della quale il giudice ha ammesso due dei testi proposti dall'attore, che liberamente interrogato, ha dichiarato: la zia
visto che non gli avevo mai chiesto niente ha voluto farmi questo regalo, e mi ha Per_1
detto “il terreno è tuo fanne quello che vuoi”; ma non ha scritto nulla, e neppure ha fatto testamento;
comunque da allora (cioè dal 1991) io ho usato sempre il terreno come se fosse solo mio;
la recinzione già c'era e le chiavi me le ha date mia zia;
nessuno ha protestato e la sua volontà è stata rispettata;
mia zia è morta nel 1992. Per_1
I testi ( e ), escussi all'udienza del 4 giugno 2025 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato il possesso continuativo, la cura e la costante manutenzione del terreno, usato anche per fare feste e picnic.
3. Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze acquisite, risulta provato che il sig. ha esercitato sul terreno un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e Parte_1 ultraventennale, con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
I Convenuti, legittimamente individuati come coloro che, subentrati per rappresentazione ai fratelli della titolare, avrebbero potuto vantare un diritto sul terreno in forza della successione apertasi in morte di , sono rimasti estranei al godimento Persona_1
di detto bene e due di loro hanno voluto far pervenire all'attore la loro espressa non opposizione all'acquisto per usucapione (vds doc.19).
4.Così provata, la domanda dell'attore va accolta.
L'usucapione è un modo di acquisto della propreità a titolo originario che si realizza mediante il possesso uti dominus protratto per venti anni: il possesso è stato accertato in questa causa;
pertanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 1158 cod.civ. per dichiarare in capo a l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno (rectius dei terreni) Parte_1
in esame.
4. La mancata opposizione dei convenuti, tutti parenti dell'attore essendo lo stesso figlio di (nipote ex fratre della titolare), consente di non provvedere sulle spese. CP_4
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 2425/2024 così provvede:
1.dichiara che è divenuto proprietario per usucapione del terreno sito in Parte_1
Cologna, identificato in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, e al catasto terreni del Comune di Trieste sub Foglio 8, particelle 1306/1 e 1306/2, intestati a Persona_1
2. autorizza l'attore a chiedere l'intavolazione del diritto di proprietà di detti beni al proprio nome;
3.nulla per le spese.
Trieste, 3 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Gloria Carlesso
4
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Gloria Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2425/2024 R.G. promossa con atto di citazione depositato il
16.5.2024
DA
(C.F. ) residente in [...], Salita Muggia Parte_1 C.F._1
Vecchia 20/F rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Nicolaou (C.F ) C.F._2
per comunicazioni/notificazioni fax 0403499135 pec: Email_1
Attore contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._3
(C.F. ) residente in [...] CP_2 C.F._4
(C.F. residente in [...] CP_3 C.F._5
(C.F. ) residente in [...] CP_4 C.F._6
tutti in qualità di legittimi eredi della signora nt. a Taranto il 5.1.1922 e Persona_1
deceduta a Trieste il 11.11.1992 Convenuti contumaci
oggetto: acquisto per usucapione di terreno sito in Cologna, identificato in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, al Catasto Terreni foglio 8, p.c.n. 1306/1 e 1306/2.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, rifuse le spese e gli onorari di causa previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, accertato che i signori e CP_1 CP_3 CP_4 Pt_2
[..
[...] sono i legittimi eredi della signora nt. a Taranto il 5.1.1922 e deceduta
[...] Persona_1
a Trieste il 11.11.1992, accertare e dichiarare ex art. 1158 c.c. l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del signor del terreno tavolarmente iscritto sub P.T.713 Parte_1
del c.t. 1 di Cologna, già p.c.n. 383 e 384 ora catastalmente iscritta sub p.c.n. 1306/1 e
1306/2.
Fatto e Diritto
1.Con atto di citazione dd. 7 maggio 2024 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio i sigg. , , e chiedendo che fosse accertato e CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Cologna, identificato tavolarmente in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, e al catasto terreni in Foglio
8, particella 1306/1 e 1306/2, intestato a nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta a Trieste l'11 novembre 1992, terreno che la stessa aveva acquistato il 29 maggio
1969.
L'attore ha allegato di aver posseduto il terreno a pastini in via esclusiva, pacifica, pubblica e continuativa per oltre trent'anni, sin dalla morte della signora avvenuta nel Per_1
1992, curandone la manutenzione e utilizzandolo per attività agricole e ricreative, senza mai ricevere contestazioni da parte degli altri eredi;
ha precisato che nessuno si era occupato della successione di per cui il terreno risultava ancora tavolarmente a lei Persona_1
intestato; che non si era sposata e non aveva figli, per cui chiamati all'eredità Persona_1
erano stati i suoi fratelli ( , , , e ) e, per Per_2 Per_3 CP_5 CP_6 Pt_1
rappresentazione, essendo gli stessi tutti deceduti, i loro figli rispettivamente (figlio Per_4
di e a propria volta deceduto senza lasciare eredi), e (figli di Per_2 CP_1 CP_2
), e (figli di ), mentre e (figlio di ) erano Per_3 Pt_1 CP_4 CP_5 Pt_1 Per_5 CP_6
deceduti senza lasciare eredi.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver provveduto, prima di procedere giudizialmente, a presentare domanda di mediazione nei confronti di detti eredi (rectius chiamati all'eredità) che si era conclusa con esito negativo per la loro mancata comparizione.
A sostegno delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto documentazione tavolare, catastale e fotografica, le dichiarazioni di cinque persone e le dichiarazioni di non opposizione di due dei convenuti e oltre al certificato storico CP_1 CP_2
2 anagrafico di e i certificati storici di famiglia dei fratelli;
ha chiesto di essere Persona_1
ammesso a provare per testi il suo possesso.
2. I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 13 marzo 2025, nel corso della quale il giudice ha ammesso due dei testi proposti dall'attore, che liberamente interrogato, ha dichiarato: la zia
visto che non gli avevo mai chiesto niente ha voluto farmi questo regalo, e mi ha Per_1
detto “il terreno è tuo fanne quello che vuoi”; ma non ha scritto nulla, e neppure ha fatto testamento;
comunque da allora (cioè dal 1991) io ho usato sempre il terreno come se fosse solo mio;
la recinzione già c'era e le chiavi me le ha date mia zia;
nessuno ha protestato e la sua volontà è stata rispettata;
mia zia è morta nel 1992. Per_1
I testi ( e ), escussi all'udienza del 4 giugno 2025 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato il possesso continuativo, la cura e la costante manutenzione del terreno, usato anche per fare feste e picnic.
3. Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze acquisite, risulta provato che il sig. ha esercitato sul terreno un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e Parte_1 ultraventennale, con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
I Convenuti, legittimamente individuati come coloro che, subentrati per rappresentazione ai fratelli della titolare, avrebbero potuto vantare un diritto sul terreno in forza della successione apertasi in morte di , sono rimasti estranei al godimento Persona_1
di detto bene e due di loro hanno voluto far pervenire all'attore la loro espressa non opposizione all'acquisto per usucapione (vds doc.19).
4.Così provata, la domanda dell'attore va accolta.
L'usucapione è un modo di acquisto della propreità a titolo originario che si realizza mediante il possesso uti dominus protratto per venti anni: il possesso è stato accertato in questa causa;
pertanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 1158 cod.civ. per dichiarare in capo a l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno (rectius dei terreni) Parte_1
in esame.
4. La mancata opposizione dei convenuti, tutti parenti dell'attore essendo lo stesso figlio di (nipote ex fratre della titolare), consente di non provvedere sulle spese. CP_4
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 2425/2024 così provvede:
1.dichiara che è divenuto proprietario per usucapione del terreno sito in Parte_1
Cologna, identificato in P.T. 713 del c.t. 1 di Cologna, p.c.n. 383 e 384, e al catasto terreni del Comune di Trieste sub Foglio 8, particelle 1306/1 e 1306/2, intestati a Persona_1
2. autorizza l'attore a chiedere l'intavolazione del diritto di proprietà di detti beni al proprio nome;
3.nulla per le spese.
Trieste, 3 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Gloria Carlesso
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