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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6933/2025 promossa con ricorso congiunto in data 27.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Claudio Catucci e dell'Avv. Elena Margoni che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] in data [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Claudio Catucci e dell'Avv. Elena Margoni che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a NO (MI) in [...]_2 11.10.1979 (Codice Fiscale: .) e , nata a [...]_3 Parte_1 in data 27.06.1986 (Codice Fiscale: ) ed ordinare al Comune di Muggiò CodiceFiscale_4 (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato al n. 16 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2011
- Comune di Muggiò (MB), precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi sopra individuati alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11) viene assegnata alla moglie, signora , con tutti gli arredi che la compongono, affinché ci Parte_1 abiti con il figlio , ancora minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
3) il signor dichiara di aver già asportato prima d'ora tutti i propri effetti personali Parte_2 dall'abitazione familiare e che provvederà altresì a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla scadenza del termine assegnato dall'intestato Tribunale per il deposito delle note scritte;
4) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 prevalente di quest'ultimo presso la casa coniugale sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, ove abiterà unitamente alla mamma, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
5) per quanto concerne l'esercizio del diritto / dovere di visita da parte del Padre nei confronti del figlio minore , viene stabilito quanto segue: Per_1
a) il padre terrà con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18:30 del venerdì, fino alle ore 21:00 Per_1 della domenica, riaccompagnando quest'ultimo presso la residenza della madre, dopo cena, ed avendo cura, se necessario, che questi abbia regolarmente svolto i compiti scolastici;
b) al padre viene riconosciuta altresì la facoltà di trascorrere con il figlio due giorni alla Per_1 settimana (da concordare con la mamma sulla base degli impegni di studio e/o sportivi del figlio) dal pomeriggio/sera del giorno precedente, con pernottamento presso l'abitazione del padre, e con impegno di quest'ultimo a riaccompagnare a scuola il figlio, avendo cura che lo stesso abbia svolto gli eventuali compiti scolastici assegnati a quest'ultimo;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 nel periodo compreso tra giugno e settembre, di ogni anno;
i genitori concorderanno, tra loro, entro e non oltre il termine del 30 maggio di ogni singolo anno, i quindici giorni, del mese di agosto di rispettiva competenza;
d) il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore le seguenti festività: la Per_1 settimana di Natale (a partire dal 22.12 al 30.12), quella di Capodanno (a partire dal 30.12 al 7.01), e le vacanze pasquali, così come i rispettivi compleanni e/o ogni altra festività del calendario;
e) fermo restando quanto sopra esposto, il sig. , si impegna altresì a rendersi Parte_2 disponibile (in alternanza con la ed in accordo con la stessa) ad accompagnare il Parte_1 figlio agli allenamenti sportivi di scherma e/o di qualsiasi altra attività sportiva che Per_1 quest'ultimo dovesse intraprendere in futuro, eventualmente facendo coincidere, se possibile, tali giornate con quelle per le quali già previsto l'esercizio del diritto di visita settimanale con pernottamento, oppure, in caso contrario, andando a prendere il figlio dall'abitazione della madre e riaccompagnando quest'ultimo presso la predetta abitazione al termine degli allenamenti;
f) fermo restando quanto sopra esposto, i genitori potranno naturalmente decidere, di comune accordo, di ampliare l'esercizio del diritto / dovere di visita sopra indicato, prevedendo che il Padre possa trascorrere del tempo con il figlio anche in giorni rispetto a quelli sopra indicati, Per_1 eventualmente anche trattenendosi presso la casa coniugale, il tutto previo accordo con la sig.ra ; Parte_1
6) Il signor si obbliga a versare a favore della signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo economico per il mantenimento del figlio – ancora minorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente – e sino all'indipendenza economica dello stesso, la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
Le parti concordano altresì sul fatto che gli assegni familiari spettanti per legge ai coniugi, saranno percepiti, nella misura del 100%, in via esclusiva, dalla sig.ra , e ciò a far data Parte_1 dall'omologa della presente separazione dei coniugi.
7) le spese straordinarie da sostenersi nell'esclusivo interesse del figlio , saranno a carico di Per_1 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Condivise concernenti le Spese Straordinarie per i figli approvate dal Tribunale di Monza in data 07.05.2018, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte nel presente atto, con la precisazione tuttavia che le parti sono concordi nell'includere tra le predette spese straordinarie (da ripartirsi quindi al 50% tra i genitori) sia le spese sportive di relative all'attività di scherma Per_1 e/o ogni altra attività sportiva che quest'ultimo, previo accordo dei genitori, andrà a svolgere in futuro;
sia le spese di inizio anno relative al corredo scolastico di quest'ultimo (acquisto dei libri di testo, spese di iscrizione e quant'altro);
8) i coniugi, allo stato, si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a chiedere, l'uno nei confronti dell'altro, la corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o di concorso al mantenimento;
9) il conto corrente cointestato n. 73020635 acceso presso la banca Controparte_1 con l'intera giacenza presente alla data del deposito del presente ricorso, resterà di esclusiva pertinenza della sig.ra (con conseguente impegno del signor a far Parte_1 Parte_2 rimuovere, se consentito dalla la propria intestazione dal conto corrente medesimo entro il CP_2 termine di 15 giorni a far data dal dall'omologa della presente separazione), restando inteso fin d'ora tra le parti quanto sul predetto conto corrente bancario continueranno ad essere addebitate le rate del mutuo ipotecario stipulato in data 2.03.2009. Resta inteso tra le parti che nell'ipotesi in cui non fosse possibile, per motivi tecnici, procedere alla rimozione dell'intestazione del solo sig.
, il predetto conto corrente verrà chiuso, e le rate residuo del mutuo verranno Parte_2 addebitate sul nuovo conto corrente che sarà appositamente acceso dalla sola sig.ra Parte_1 presso l'istituto bancario di suo gradimento;
10) il sig. , con la sottoscrizione del presente ricorso dichiara di impegnarsi ed Parte_2 obbligarsi, così come si impegna e si obbliga, a trasferire – mediante separato atto notarile – a favore della sig.ra la propria quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) dell'unità Parte_1 immobiliare adibita ad ex casa coniugale sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, costituita da un appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, con annesso un vano cantina al piano interrato, nonché un vano ad uso autorimessa privata sempre al piano interrato, della consistenza di circa metri quadrati tredici, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune di NE come segue:
- Foglio 8, Particella 99, Sub. 102, Via Gabriele D'Annunzio n. 9, Piano T-S1, Z.C. U, Categoria A/3, Classe 4, Vani 4, con Rendita Catastale di Euro 340,86 relativamente all'appartamento ed al vano cantina;
- Foglio 8, Particella 113, Sub. 106, Via Gabriele D'Annunzio n. 9, Piano S1, Z.C. U, Categoria C/6, Classe 5, mq. 13, con Rendita Catastale di Euro 42,30, relativamente al vano Autorimessa;
il tutto a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a complessivi Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00), il tutto entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le parti si danno reciproco atto che nella determinazione del corrispettivo le stesse hanno tenuto conto, oltre che dell'attuale valore della quota oggetto di cessione, anche e soprattutto del periodo durante il quale la sig.ra ha provveduto, in via esclusiva, al pagamento della rata Parte_1 di mutuo cointestato.
Contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) della predetta unità immobiliare da parte del sig. a favore della Parte_2 sig.ra , quest'ultima provvederà altresì, mediante separato atto notarile, ad Parte_1 accollarsi interamente il mutuo residuo (mutuo ipotecario stipulato in data 2.03.2009 a rogito del Notaio Dott. di Sesto San Giovanni - Rep. 26464 – Racc. 14043 - della durata di 30 Persona_2 anni ed avente attualmente una rata mensile di Euro 570,00 ed una scadenza prevista per l'anno 2039) con conseguente “liberazione” dello stesso sig. da ogni obbligo di rimborso Parte_2 del mutuo predetto.
Le parti si danno espresso e reciproco atto che, in occasione della predetta vendita della quota di comproprietà dell'immobile del sig. , a favore della sig.ra , tutti gli Parte_2 Parte_1 arredi e/o suppellettili presenti all'interno del predetto immobile, devono considerarsi definitivamente trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, alla sig.ra . Parte_1
Il corrispettivo della compravendita (Euro 24.000,00) verrà corrisposto dalla sig.ra al sig. Pt_1
, in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento Parte_2 della proprietà, mediante assegno circolare intestato a quest'ultimo.
Entrambi gli atti notarili di cui sopra (compravendita immobiliare e accollo di mutuo) verranno stipulati a rogito del Notaio Dott. di Sesto San Giovanni mentre, per quanto riguarda Persona_2 le spese notarili, le parti concordano fin d'ora che tutte le spese di stipula dell'atto notarile di compravendita della quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) dell'unità immobiliare di NE, Via G. D'Annunzio n. 9 saranno ad esclusivo ed integrale carico della sig.ra Parte_1
, e ciò anche nell'ipotesi in cui le stesse siano previste, per legge, uso e/o consuetudine, a
[...] carico di entrambe le parti, mentre tutte le spese notarili relative alla stipula dell'atto di accollo del mutuo residuo saranno ad esclusivo carico del sig. , e ciò, anche nell'ipotesi in cui le Parte_2 stesse siano previste, per legge, uso e/o consuetudine, a carico di entrambe le parti.
11) le parti si danno espresso e reciproco atto che gli accordi economici di cui al presente ricorso congiunto per la separazione dei coniugi, costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
12) Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che tutte le ulteriori questioni sono già state definite tra le stesse alla data di sottoscrizione del presente accordo;
13) I coniugi si danno infine reciproco assenso, anche relativamente al figlio minore Persona_3 al rilascio ed al rinnovo del passaporto nonché di tutti gli altri documenti per i quali è richiesto il consenso dell'altro coniuge;
14) Le spese legali del presente procedimento si intendono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Muggiò (MB) in data e 11.6.2011 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con note scritte depositate in data 16.12.2025 per l'udienza del 17.12.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6933/2025 promossa con ricorso congiunto in data 27.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Claudio Catucci e dell'Avv. Elena Margoni che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] in data [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Claudio Catucci e dell'Avv. Elena Margoni che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a NO (MI) in [...]_2 11.10.1979 (Codice Fiscale: .) e , nata a [...]_3 Parte_1 in data 27.06.1986 (Codice Fiscale: ) ed ordinare al Comune di Muggiò CodiceFiscale_4 (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato al n. 16 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2011
- Comune di Muggiò (MB), precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi sopra individuati alle seguenti condizioni 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11) viene assegnata alla moglie, signora , con tutti gli arredi che la compongono, affinché ci Parte_1 abiti con il figlio , ancora minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
3) il signor dichiara di aver già asportato prima d'ora tutti i propri effetti personali Parte_2 dall'abitazione familiare e che provvederà altresì a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla scadenza del termine assegnato dall'intestato Tribunale per il deposito delle note scritte;
4) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 prevalente di quest'ultimo presso la casa coniugale sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, ove abiterà unitamente alla mamma, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
5) per quanto concerne l'esercizio del diritto / dovere di visita da parte del Padre nei confronti del figlio minore , viene stabilito quanto segue: Per_1
a) il padre terrà con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18:30 del venerdì, fino alle ore 21:00 Per_1 della domenica, riaccompagnando quest'ultimo presso la residenza della madre, dopo cena, ed avendo cura, se necessario, che questi abbia regolarmente svolto i compiti scolastici;
b) al padre viene riconosciuta altresì la facoltà di trascorrere con il figlio due giorni alla Per_1 settimana (da concordare con la mamma sulla base degli impegni di studio e/o sportivi del figlio) dal pomeriggio/sera del giorno precedente, con pernottamento presso l'abitazione del padre, e con impegno di quest'ultimo a riaccompagnare a scuola il figlio, avendo cura che lo stesso abbia svolto gli eventuali compiti scolastici assegnati a quest'ultimo;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 nel periodo compreso tra giugno e settembre, di ogni anno;
i genitori concorderanno, tra loro, entro e non oltre il termine del 30 maggio di ogni singolo anno, i quindici giorni, del mese di agosto di rispettiva competenza;
d) il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore le seguenti festività: la Per_1 settimana di Natale (a partire dal 22.12 al 30.12), quella di Capodanno (a partire dal 30.12 al 7.01), e le vacanze pasquali, così come i rispettivi compleanni e/o ogni altra festività del calendario;
e) fermo restando quanto sopra esposto, il sig. , si impegna altresì a rendersi Parte_2 disponibile (in alternanza con la ed in accordo con la stessa) ad accompagnare il Parte_1 figlio agli allenamenti sportivi di scherma e/o di qualsiasi altra attività sportiva che Per_1 quest'ultimo dovesse intraprendere in futuro, eventualmente facendo coincidere, se possibile, tali giornate con quelle per le quali già previsto l'esercizio del diritto di visita settimanale con pernottamento, oppure, in caso contrario, andando a prendere il figlio dall'abitazione della madre e riaccompagnando quest'ultimo presso la predetta abitazione al termine degli allenamenti;
f) fermo restando quanto sopra esposto, i genitori potranno naturalmente decidere, di comune accordo, di ampliare l'esercizio del diritto / dovere di visita sopra indicato, prevedendo che il Padre possa trascorrere del tempo con il figlio anche in giorni rispetto a quelli sopra indicati, Per_1 eventualmente anche trattenendosi presso la casa coniugale, il tutto previo accordo con la sig.ra ; Parte_1
6) Il signor si obbliga a versare a favore della signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo economico per il mantenimento del figlio – ancora minorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente – e sino all'indipendenza economica dello stesso, la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò a far data dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
Le parti concordano altresì sul fatto che gli assegni familiari spettanti per legge ai coniugi, saranno percepiti, nella misura del 100%, in via esclusiva, dalla sig.ra , e ciò a far data Parte_1 dall'omologa della presente separazione dei coniugi.
7) le spese straordinarie da sostenersi nell'esclusivo interesse del figlio , saranno a carico di Per_1 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Condivise concernenti le Spese Straordinarie per i figli approvate dal Tribunale di Monza in data 07.05.2018, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte nel presente atto, con la precisazione tuttavia che le parti sono concordi nell'includere tra le predette spese straordinarie (da ripartirsi quindi al 50% tra i genitori) sia le spese sportive di relative all'attività di scherma Per_1 e/o ogni altra attività sportiva che quest'ultimo, previo accordo dei genitori, andrà a svolgere in futuro;
sia le spese di inizio anno relative al corredo scolastico di quest'ultimo (acquisto dei libri di testo, spese di iscrizione e quant'altro);
8) i coniugi, allo stato, si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a chiedere, l'uno nei confronti dell'altro, la corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o di concorso al mantenimento;
9) il conto corrente cointestato n. 73020635 acceso presso la banca Controparte_1 con l'intera giacenza presente alla data del deposito del presente ricorso, resterà di esclusiva pertinenza della sig.ra (con conseguente impegno del signor a far Parte_1 Parte_2 rimuovere, se consentito dalla la propria intestazione dal conto corrente medesimo entro il CP_2 termine di 15 giorni a far data dal dall'omologa della presente separazione), restando inteso fin d'ora tra le parti quanto sul predetto conto corrente bancario continueranno ad essere addebitate le rate del mutuo ipotecario stipulato in data 2.03.2009. Resta inteso tra le parti che nell'ipotesi in cui non fosse possibile, per motivi tecnici, procedere alla rimozione dell'intestazione del solo sig.
, il predetto conto corrente verrà chiuso, e le rate residuo del mutuo verranno Parte_2 addebitate sul nuovo conto corrente che sarà appositamente acceso dalla sola sig.ra Parte_1 presso l'istituto bancario di suo gradimento;
10) il sig. , con la sottoscrizione del presente ricorso dichiara di impegnarsi ed Parte_2 obbligarsi, così come si impegna e si obbliga, a trasferire – mediante separato atto notarile – a favore della sig.ra la propria quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) dell'unità Parte_1 immobiliare adibita ad ex casa coniugale sita in 20851 NE (MB) Via G. D'Annunzio n. 9, costituita da un appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, con annesso un vano cantina al piano interrato, nonché un vano ad uso autorimessa privata sempre al piano interrato, della consistenza di circa metri quadrati tredici, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune di NE come segue:
- Foglio 8, Particella 99, Sub. 102, Via Gabriele D'Annunzio n. 9, Piano T-S1, Z.C. U, Categoria A/3, Classe 4, Vani 4, con Rendita Catastale di Euro 340,86 relativamente all'appartamento ed al vano cantina;
- Foglio 8, Particella 113, Sub. 106, Via Gabriele D'Annunzio n. 9, Piano S1, Z.C. U, Categoria C/6, Classe 5, mq. 13, con Rendita Catastale di Euro 42,30, relativamente al vano Autorimessa;
il tutto a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a complessivi Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00), il tutto entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le parti si danno reciproco atto che nella determinazione del corrispettivo le stesse hanno tenuto conto, oltre che dell'attuale valore della quota oggetto di cessione, anche e soprattutto del periodo durante il quale la sig.ra ha provveduto, in via esclusiva, al pagamento della rata Parte_1 di mutuo cointestato.
Contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) della predetta unità immobiliare da parte del sig. a favore della Parte_2 sig.ra , quest'ultima provvederà altresì, mediante separato atto notarile, ad Parte_1 accollarsi interamente il mutuo residuo (mutuo ipotecario stipulato in data 2.03.2009 a rogito del Notaio Dott. di Sesto San Giovanni - Rep. 26464 – Racc. 14043 - della durata di 30 Persona_2 anni ed avente attualmente una rata mensile di Euro 570,00 ed una scadenza prevista per l'anno 2039) con conseguente “liberazione” dello stesso sig. da ogni obbligo di rimborso Parte_2 del mutuo predetto.
Le parti si danno espresso e reciproco atto che, in occasione della predetta vendita della quota di comproprietà dell'immobile del sig. , a favore della sig.ra , tutti gli Parte_2 Parte_1 arredi e/o suppellettili presenti all'interno del predetto immobile, devono considerarsi definitivamente trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, alla sig.ra . Parte_1
Il corrispettivo della compravendita (Euro 24.000,00) verrà corrisposto dalla sig.ra al sig. Pt_1
, in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento Parte_2 della proprietà, mediante assegno circolare intestato a quest'ultimo.
Entrambi gli atti notarili di cui sopra (compravendita immobiliare e accollo di mutuo) verranno stipulati a rogito del Notaio Dott. di Sesto San Giovanni mentre, per quanto riguarda Persona_2 le spese notarili, le parti concordano fin d'ora che tutte le spese di stipula dell'atto notarile di compravendita della quota di comproprietà (pari al 50% dell'intero) dell'unità immobiliare di NE, Via G. D'Annunzio n. 9 saranno ad esclusivo ed integrale carico della sig.ra Parte_1
, e ciò anche nell'ipotesi in cui le stesse siano previste, per legge, uso e/o consuetudine, a
[...] carico di entrambe le parti, mentre tutte le spese notarili relative alla stipula dell'atto di accollo del mutuo residuo saranno ad esclusivo carico del sig. , e ciò, anche nell'ipotesi in cui le Parte_2 stesse siano previste, per legge, uso e/o consuetudine, a carico di entrambe le parti.
11) le parti si danno espresso e reciproco atto che gli accordi economici di cui al presente ricorso congiunto per la separazione dei coniugi, costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
12) Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che tutte le ulteriori questioni sono già state definite tra le stesse alla data di sottoscrizione del presente accordo;
13) I coniugi si danno infine reciproco assenso, anche relativamente al figlio minore Persona_3 al rilascio ed al rinnovo del passaporto nonché di tutti gli altri documenti per i quali è richiesto il consenso dell'altro coniuge;
14) Le spese legali del presente procedimento si intendono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Muggiò (MB) in data e 11.6.2011 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con note scritte depositate in data 16.12.2025 per l'udienza del 17.12.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi