Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
Il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizzza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.
Commentari • 5
- 1. Tribunale di Nola - 1597/21 - GM Giusi Piscitelli - Maltrattamenti in famiglia - AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 06/09/2021, (ud. 12/07/2021, dep. 06/09/2021), n.1597 Giudice: Giusi Piscitelli Reato: 572 c.p. Esito: Condanna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il giudice, dott.ssa Giusi Piscitelli, all'udienza del 12.7.2021 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: (...) nato a Saviano il (...), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dal difensore di fiducia avv.to (...) del foro di Nola. Libero (con divieto di avvicinamento ed obbligo di allontanamento dalla casa familiare)- presente. IMPUTATO A) Del …
Leggi di più… - 2. Tribunale di Nola - 1567/21 - GM Raffaele Muzzica - Maltrattamenti - Condanna e assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 19/08/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 19/08/2021), n.1567 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 572, 56, 629 e 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza dell'8/7/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a San Giuseppe Vesuviano il (...), residente ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla via (...) (domicilio eletto in sede dì interrogatorio di convalida il 26/3/2021) - detenuto in …
Leggi di più… - 3. Maltrattamenti in famiglia: presupposti e casi di esclusioneIlaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2020
- 4. Niente maltrattamenti senza abitualità (Cass. 5258/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 5. Il marito che ostenta il proprio tradimento alla moglie rischia la condanna penale di maltrattamenti in famigliaArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2003, n. 6541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6541 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2048
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 011180/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
nel procedimento a carico di:
IG AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 10/02/2003 del Tribunale di Palmi - sez. Cinquefrondi;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero Dr. Mura A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
IG AN, l'8/2/2003, veniva tratto in arresto dai Carabinieri per il delitto di maltrattamenti in danno della moglie. Il Tribunale di Palmi - sezione distaccata Cinquefrondi -, con ordinanza 10/2/2003, non convalidava l'arresto, non ravvisando, nella condotta del predetto, gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p., ma piuttosto quelli dell'ingiuria e della minaccia, reati per i quali non era consentito l'arresto.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale, deducendo la violazione di legge, sotto il profilo che il comportamento tenuto, l'8/2/03, dal IG ai danni della moglie non andava valutato isolatamente, ma apprezzato quale ulteriore espressione di una condotta di maltrattamenti che si protraeva da tempo e in relazione alla quale, alcuni giorni prima, il IG aveva subito altro arresto e condanna in primo grado (sentenza 7/2/03 del Tribunale di Palmi). Il ricorso non è fondato.
Ed invero, il IG, con la sentenza di condanna 7/2/2003 emessa a suo carico, è stato ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti in danno della moglie, commesso fino a quella data. Il termine "maltrattamenti", sotto il profilo concettuale, presuppone una molteplicità di atti, cioè una condotta abituale che si estrinseca in più atti lesivi realizzati in tempi successivi. Il disvalore penale è ravvisato nella reiterata aggressione all'altrui personalità, che subisce gli effetti negativi di un regime di vita in cui "le sofferenze, i triboli, le lesioni dell'integrità fisica o psichica debbono essere ripercossi sulla personalità della vittima, incidendo negativamente sui valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana".
Il dolo del reato in esame è unitario e programmatico, nel senso che funge da elemento unificatore della pluralità dei vari atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza "nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va, via via, realizzando o confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere già altre volte" (Cass. Sez. 6^, Faranda). Ciò posto, va rilevato che il nuovo fatto commesso, l'8/2/03, dall'indagato e concretizzatosi in ingiurie e minacce in danno della moglie non può semplicisticamente ritenersi, in difetto di elementi oggettivi di giudizio, quale sicura espressione di una nuova condotta di maltrattamenti. Occorrerebbe dimostrare che tale nuovo fatto sia connesso e cementato in maniera inscindibile da una volontà unitaria e persistente ai fatti pregressi, sì da perdere la propria connotazione particolare e da assumere il significato di elemento costitutivo della condotta integrante un nuovo reato di maltrattamenti. Non v'è prova che le ingiurie e le minacce rivolte dal IG alla moglie, dopo la condanna del primo per il delitto di maltrattamenti commesso fino a qualche giorno prima, si siano poste in rapporto di diretta ed immediata continuità con la condotta pregressa e abbiano esaltato, in una sorta di gradualità progressiva e con effetti unificatori, la coscienza e volontà dell'agente di continuare a sottoporre, secondo le abitudini, a sofferenze la vittima. Mancano nella condotta ascritta all'indagato quelle connotazioni esterne idonee a delineare, quanto meno, l'elemento soggettivo dei maltrattamenti. In tesi, secondo il P.M ricorrente, si sarebbe in presenza di una nuova condotta di maltrattamenti allo stadio iniziale. È agevole, però, obiettare che il nesso soggettivo tra i diversi atti di maltrattamento deve proiettarsi dal presente al passato, come consapevolezza delle preesistenti condotte a cui si aggiunge un nuovo "cattivo trattamento". È necessario cioè dimostrare che l'agente, consapevole della sofferenza a cui è già stata sottoposta la vittima, voglia l'ulteriore patimento cagionato dal nuovo fatto lesivo, che va ad inserirsi, quasi senza soluzione di continuità, in un sistema fatto di vessazioni: si ignorano le ragioni che indussero il IG ad ingiuriare e minacciare la moglie l'8/2/03 ed il contesto in cui tale nuovo evento si verificò, sicché lo stesso non può che essere apprezzato in sè e al di fuori del più ampio perimetro dei maltrattamenti.
I delitti di ingiuria e di minaccia non consentono l'arresto e correttamente, pertanto, il giudice a quo non lo ha convalidato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004