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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 30/09/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.03), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Lorenzo De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Avezzana n. 31, giusta procura in atti attore
E
C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Iacopo Squillante e domiciliata digitalmente all'indirizzo
, Email_1 convenuto
Oggetto: onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.9.2025 da intendersi completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'avv. ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adìto, ogni diversa e contraria istanza o eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, liquidare il compenso professionale dovuto al ricorrente in ragione dell'espletata attività professionale di cui in narrativa e per l'effetto condannare la CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli la somma di
[...]
€ 33.755,28, inclusi accessori di legge, ovvero l'eventuale altra maggiore o minore somma che sarà all'esito ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì della rinuncia al mandato e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
A supporto della propria domanda l'attore ha dedotto:
- di aver prestato assistenza legale giudiziale alla dal novembre 2021 e Controparte_1 sino al 10.07.2024, tuttavia, alla data di rinuncia al mandato, la è risultata CP_1 morosa nel pagamento degli onorari dovuti per l'attività espletata in suo favore;
- l'assistenza legale ha riguardato il giudizio davanti al Tribunale di Terni concernente l'opposizione ex art. 619 c.p.c. all'esecuzione mobiliare NRGE 568/2021, promosso per conto della nei confronti del creditore procedente Controparte_1 Parte_2 assistenza che ha riguardato sia la fase sommaria del procedimento, conclusasi con ordinanza in data 29.04.2022, sia il giudizio di merito (NRG 1526/2022), nell'ambito del quale il valore delle opere pignorate è stato stimato in € 1.961.000,00, promosso per vedere accertata la legittimità delle donazioni in precedenza disposte dal Sig. Controparte_2
in favore dell'omonima e conseguentemente dichiarata l'inefficacia
[...] CP_1 dell'eseguito pignoramento mobiliare sulle opere di proprietà del terzo, l'assistenza si è protratta fino alla fase decisoria del giudizio avvenuta con sentenza n. 137 del 20.02.2024;
- i compensi tabellari ex DM n. 147/2022 maturati per il giudizio di opposizione di terzo
(NRGE 568/2021) determinati in base al minor valore dell'esecuzione, nello scaglione da
260.001,00 a € 520.000,00, anziché a quello dei beni controversi, sono i seguenti: Fase di studio della controversia € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.206,00 Compenso tabellare ex art. 4, comma 5, DM 55/14 € 11.088,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare) € 1.663,20 Cassa Avvocati (4%) € 510,05
Totale imponibile € 13.261,25 Iva 22% su imponibile € 2.917,48 TOT dovuto € 16.178,72;
- Compenso tabellare ex DM n. 147/2022 per il giudizio di merito (NRG 1526/2022) determinato in base al minor valore dell'esecuzione, nello scaglione da 260.001,00 a €
520.000,00, anziché a quello dei beni controversi: Fase di studio della controversia € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio € 2.338,00 Fase decisionale € 6.164,00 Compenso tabellare ex art. 4, comma 5, DM 55/14 € 12.046,00 Spese generali (15% sul compenso tabellare) € 1.806,90 Cassa Avvocati (4%) € 554,12 Totale imponibile € 14.407,02 Iva 22% su imponibile € 3.169,54 TOT dovuto € 17.576,56;
- nonostante i ripetuti solleciti, nulla è stato corrisposto dalla Controparte_1
Con decreto dell'11.3.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione al 12.6.2025.
Il decreto, unitamente al ricorso introduttivo, è stato notificato alla convenuta che si è costituita con comparsa depositata il 5.5.2025 in cui ha dedotto:
- di aver contattato, nel novembre del 2021, l'avv. esponendo che la Parte_1 [...] aveva pignorato presso il proprio studio di artista alcuni modelli preparatori di Parte_2 sculture e di dipinti ai quali stava lavorando (esecuzione mobiliare n. 568/2021 RGE,
[...]
c/ G.E. Dott. ; Parte_2 Controparte_2 Testimone_1
- L'avv. ha prospettato la proposizione un'opposizione di terzo ex art. 619 cpc da Parte_1 parte della donataria di varie opere d'arte del Maestro, non ancora Controparte_1 legalmente riconosciuta, non sono stati preventivati gli oneri di tale azione, ma è stato rappresentato che le possibilità di successo erano molto scarse, considerata l'inopponibilità al creditore procedente di una donazione in favore di un soggetto privo di soggettività giuridica, precisando che avrebbe chiesto il pagamento di una parcella piena solo nel caso di accoglimento del ricorso, mentre nel più probabile caso di rigetto il costo sarebbe stato minimo;
- È stata proposta opposizione di terzo ex art. 619 cpc nell'interesse della Controparte_1 contro la suddetta esecuzione mobiliare (1526/2022 RGE), il ricorso ha avuto un esito negativo e l'opposizione è stata respinta con sentenza di questo Tribunale n. 137/2024 ed è stata disposta una gravosa condanna alle spese di lite nei confronti della creditrice procedente opposta;
- Conclusosi il procedimento ed il mandato professionale, la ha chiesto all'avv. CP_1 di indicargli il compenso dovutogli ricevendo, con sorpresa, un'elevatissima Parte_1 parcella di 38 mila euro;
- Alla parcella ha fatto seguito l'inoltro alla di un invito a stipulare una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, tuttavia, dopo due giorni, prima ancora che la potesse aderire all'invito, è stato introdotto il presente procedimento;
CP_1
- Pur non contestando il diritto dell'avv. a ricevere il compenso, la richiesta Parte_1 formulata risulta eccessiva in considerazione del fatto che il procedimento deve essere considerato unico (non due distinti giudizi), inoltre, deve tenersi conto del fatto che non è stato consegnato un preventivo scritto dei costi e degli oneri delle prestazioni come prescritto dall'art. 9, co. 4, l.
4.8.2017 n. 124 (preventivo scritto ed analitico reso ancor più necessario dal fatto che il di nazionalità iraniana, non ha una piena Controparte_2 padronanza della lingua italiana), la mancata consegna di un preventivo scritto deve indirizzare la liquidazione giudiziale sui valori minimi di tariffa;
- La procedura di opposizione di terzo non ha comportato l'espletamento di attività istruttoria, essendosi trattato di una causa meramente documentale, nell'ambito della procedura esecutiva n. 568/2021 RGE è stata espletata una CTU per la stima dei beni staggiti, ma l'avv. non ha partecipato alle relative operazioni, essendosi soltanto limitato a Parte_1 nominare quale CTP l'esperto indicatogli dalla inoltre, la procedura di CP_1 opposizione di terzo ha involto un'unica questione di fatto e di diritto (l'opponibilità o meno al creditore procedente di una donazione eseguita dal debitore esecutato in favore di una fondazione priva di riconoscimento giuridico) la cui soluzione risultava agevole per cui la
“difficoltà dell'affare” trattato è stata minima;
- il ricorrente non ha presenziato personalmente a nessuna delle udienze di trattazione, essendosi sempre avvalso di sostituti processuali, come emerge dai verbali di udienza;
- lo scaglione di parametro applicabile in una procedura di opposizione di terzo ex art. 619 cpc è pari al valore dei beni controversi (art. 17, co. 2, cpc), nel corso della procedura esecutiva n. 568/2021 RGE il valore dei beni pignorati è stato stimato da una consulenza tecnica nel presupposto che gli stessi fossero opere d'arte compiute e firmate dall'autore e dallo stesso riconosciute, e come tali commerciabili, tuttavia, questi beni non sono firmati dall'autore trattandosi di semplici modelli preparatori incompiuti, non destinati alla vendita e non riconosciuti quali proprie opere d'arte, come tali non destinabili alla vendita e privi di valore commerciale, pertanto, non può dunque farsi riferimento allo scaglione di valore corrispondente al credito azionato nella procedura espropriativa (da euro 260.001 ad euro
520.000), quanto piuttosto al valore dei beni controversi che, non essendo apprezzabili quali opere d'arte compiute con riferimento alle quotazioni dell'artista, possono essere ritenuti di valore indeterminabile, per cui il compenso liquidabile dovrebbe essere il seguente: Valore indeterminabile di complessità bassa Minimi di parametro Riduzione ex art. 4 DM 55/2014
Fase di studio della controversia 851,00 + Fase introduttiva del giudizio 602,00 + Fase di trattazione 903,00 + Fase decisionale 1.453,00 + Compenso tabellare 3.809,00 - Riduzione ex art. 4, co. 4 parametri forensi 1.142,70= Compenso totale 2.666,30 + Rimborso spese generali (15% sul compenso totale) 399,95 = Ipotesi di compenso liquidabile 3.066,25. All'udienza del 12.6.2025, parte convenuta ha espresso la volontà di saldare, anche banco judicis,
l'importo riconosciuto nella comparsa di costituzione. Il giudice, preso atto del rifiuto di parte attrice e considerata la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 30.9.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 30.9.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre ricordare che l'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 sull'Ordinamento della Professione Forense prevede che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Pertanto, in base al principio di trasparenza, l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Nel preventivo scritto, quindi, l'avvocato deve indicare quali saranno i compensi della sua prestazione, eventuali spese che si dovranno sostenere per trasferte, nonché le spese vive previste per la causa, come marche da bollo, contributo unificato, richiesta copie etc.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i preventivi tra avvocato e cliente "debbono essere pattuiti per iscritto a pena di nullità" quindi un preventivo verbale non ha valore (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/12/2023, n. 34301).
Il preventivo deve essere scritto e contenuto in un documento firmato dall'avvocato e dal cliente per accettazione, per cui in caso di contrasto sull'esistenza o meno di un preventivo, la Cassazione ha stabilito che, "nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art.
13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale;
poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 del codice civile, grava sul professionista il correlato onere probatorio" (Corte di Cassazione Civile sez. III, 11/12/2023, n. 34412).
Ai sensi dell'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 il preventivo scritto deve indicare i prevedibili costi della sua prestazione dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua fine e, dunque, deve essere fatto dall'avvocato ed accettato dal cliente prima del conferimento dell'incarico collocandosi nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale dell'avvocato, vale a dire durante le trattative tra avvocato e cliente.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, manchi un preventivo scritto, l'avvocato potrà chiedere al cliente il compenso per l'incarico che ha svolto a suo favore ma, in caso di contestazione dell'importo da parte del cliente, l'avvocato dovrà provare il lavoro svolto e la congruità dell'importo richiesto.
Inoltre, se l'avvocato non ha predisposto un preventivo scritto e il cliente non l'ha accettato, il giudice è tenuto a determinare il compenso con una rigorosa applicazione dei parametri stabiliti dal
D. M. 55/2014, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. VI,
13/04/2018, n. 9242).
Applicando tali principi al caso concreto, quindi, la determinazione dell'onorario del difensore deve essere effettuata valutando i seguenti elementi: l'assenza del preventivo scritto, la concreta attività processuale svolta (come risulta dalla documentazione versata in atti), la sostanziale unitarietà del procedimento (tale da non consentire un'autonoma liquidazione della fase sommaria) e la non particolare complessità dell'affare trattato (sussistendo una sola questione controversa sia in fatto che in diritto).
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, si ritiene equo che il compenso da corrispondere all'attore debba essere calcolato in applicazione dei valori minimi del DM 55/2014 considerato il valore della controversia calcolato in base al valore dell'esecuzione, scaglione da 260.001,00 a €
520.000,00, e non a quello dei beni controversi trattandosi di beni peculiari (opere artistiche incompiute).
Per tutti i motivi che precedono, parte convenuta deve essere condannata al pagamento favore di parte attrice della somma di € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA, oltre agli interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo (v. sul punto Cass.
2954/2016, Cass. 2431/2011 e Cass. 11777/05).
Le spese di lite del presente procedimento, considerata la condotta di parte convenuta che ha sostanzialmente aderito alla domanda attrice (disquisendo solo il quantum) ed ha anche offerto il pagamento banco judicis dell'onorario professionale, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...] - accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA, il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- spese compensate.
Terni, 30.9.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 30/09/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.03), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Lorenzo De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Avezzana n. 31, giusta procura in atti attore
E
C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Iacopo Squillante e domiciliata digitalmente all'indirizzo
, Email_1 convenuto
Oggetto: onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.9.2025 da intendersi completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'avv. ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adìto, ogni diversa e contraria istanza o eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, liquidare il compenso professionale dovuto al ricorrente in ragione dell'espletata attività professionale di cui in narrativa e per l'effetto condannare la CP_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondergli la somma di
[...]
€ 33.755,28, inclusi accessori di legge, ovvero l'eventuale altra maggiore o minore somma che sarà all'esito ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì della rinuncia al mandato e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
A supporto della propria domanda l'attore ha dedotto:
- di aver prestato assistenza legale giudiziale alla dal novembre 2021 e Controparte_1 sino al 10.07.2024, tuttavia, alla data di rinuncia al mandato, la è risultata CP_1 morosa nel pagamento degli onorari dovuti per l'attività espletata in suo favore;
- l'assistenza legale ha riguardato il giudizio davanti al Tribunale di Terni concernente l'opposizione ex art. 619 c.p.c. all'esecuzione mobiliare NRGE 568/2021, promosso per conto della nei confronti del creditore procedente Controparte_1 Parte_2 assistenza che ha riguardato sia la fase sommaria del procedimento, conclusasi con ordinanza in data 29.04.2022, sia il giudizio di merito (NRG 1526/2022), nell'ambito del quale il valore delle opere pignorate è stato stimato in € 1.961.000,00, promosso per vedere accertata la legittimità delle donazioni in precedenza disposte dal Sig. Controparte_2
in favore dell'omonima e conseguentemente dichiarata l'inefficacia
[...] CP_1 dell'eseguito pignoramento mobiliare sulle opere di proprietà del terzo, l'assistenza si è protratta fino alla fase decisoria del giudizio avvenuta con sentenza n. 137 del 20.02.2024;
- i compensi tabellari ex DM n. 147/2022 maturati per il giudizio di opposizione di terzo
(NRGE 568/2021) determinati in base al minor valore dell'esecuzione, nello scaglione da
260.001,00 a € 520.000,00, anziché a quello dei beni controversi, sono i seguenti: Fase di studio della controversia € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.206,00 Compenso tabellare ex art. 4, comma 5, DM 55/14 € 11.088,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare) € 1.663,20 Cassa Avvocati (4%) € 510,05
Totale imponibile € 13.261,25 Iva 22% su imponibile € 2.917,48 TOT dovuto € 16.178,72;
- Compenso tabellare ex DM n. 147/2022 per il giudizio di merito (NRG 1526/2022) determinato in base al minor valore dell'esecuzione, nello scaglione da 260.001,00 a €
520.000,00, anziché a quello dei beni controversi: Fase di studio della controversia € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio € 2.338,00 Fase decisionale € 6.164,00 Compenso tabellare ex art. 4, comma 5, DM 55/14 € 12.046,00 Spese generali (15% sul compenso tabellare) € 1.806,90 Cassa Avvocati (4%) € 554,12 Totale imponibile € 14.407,02 Iva 22% su imponibile € 3.169,54 TOT dovuto € 17.576,56;
- nonostante i ripetuti solleciti, nulla è stato corrisposto dalla Controparte_1
Con decreto dell'11.3.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione al 12.6.2025.
Il decreto, unitamente al ricorso introduttivo, è stato notificato alla convenuta che si è costituita con comparsa depositata il 5.5.2025 in cui ha dedotto:
- di aver contattato, nel novembre del 2021, l'avv. esponendo che la Parte_1 [...] aveva pignorato presso il proprio studio di artista alcuni modelli preparatori di Parte_2 sculture e di dipinti ai quali stava lavorando (esecuzione mobiliare n. 568/2021 RGE,
[...]
c/ G.E. Dott. ; Parte_2 Controparte_2 Testimone_1
- L'avv. ha prospettato la proposizione un'opposizione di terzo ex art. 619 cpc da Parte_1 parte della donataria di varie opere d'arte del Maestro, non ancora Controparte_1 legalmente riconosciuta, non sono stati preventivati gli oneri di tale azione, ma è stato rappresentato che le possibilità di successo erano molto scarse, considerata l'inopponibilità al creditore procedente di una donazione in favore di un soggetto privo di soggettività giuridica, precisando che avrebbe chiesto il pagamento di una parcella piena solo nel caso di accoglimento del ricorso, mentre nel più probabile caso di rigetto il costo sarebbe stato minimo;
- È stata proposta opposizione di terzo ex art. 619 cpc nell'interesse della Controparte_1 contro la suddetta esecuzione mobiliare (1526/2022 RGE), il ricorso ha avuto un esito negativo e l'opposizione è stata respinta con sentenza di questo Tribunale n. 137/2024 ed è stata disposta una gravosa condanna alle spese di lite nei confronti della creditrice procedente opposta;
- Conclusosi il procedimento ed il mandato professionale, la ha chiesto all'avv. CP_1 di indicargli il compenso dovutogli ricevendo, con sorpresa, un'elevatissima Parte_1 parcella di 38 mila euro;
- Alla parcella ha fatto seguito l'inoltro alla di un invito a stipulare una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, tuttavia, dopo due giorni, prima ancora che la potesse aderire all'invito, è stato introdotto il presente procedimento;
CP_1
- Pur non contestando il diritto dell'avv. a ricevere il compenso, la richiesta Parte_1 formulata risulta eccessiva in considerazione del fatto che il procedimento deve essere considerato unico (non due distinti giudizi), inoltre, deve tenersi conto del fatto che non è stato consegnato un preventivo scritto dei costi e degli oneri delle prestazioni come prescritto dall'art. 9, co. 4, l.
4.8.2017 n. 124 (preventivo scritto ed analitico reso ancor più necessario dal fatto che il di nazionalità iraniana, non ha una piena Controparte_2 padronanza della lingua italiana), la mancata consegna di un preventivo scritto deve indirizzare la liquidazione giudiziale sui valori minimi di tariffa;
- La procedura di opposizione di terzo non ha comportato l'espletamento di attività istruttoria, essendosi trattato di una causa meramente documentale, nell'ambito della procedura esecutiva n. 568/2021 RGE è stata espletata una CTU per la stima dei beni staggiti, ma l'avv. non ha partecipato alle relative operazioni, essendosi soltanto limitato a Parte_1 nominare quale CTP l'esperto indicatogli dalla inoltre, la procedura di CP_1 opposizione di terzo ha involto un'unica questione di fatto e di diritto (l'opponibilità o meno al creditore procedente di una donazione eseguita dal debitore esecutato in favore di una fondazione priva di riconoscimento giuridico) la cui soluzione risultava agevole per cui la
“difficoltà dell'affare” trattato è stata minima;
- il ricorrente non ha presenziato personalmente a nessuna delle udienze di trattazione, essendosi sempre avvalso di sostituti processuali, come emerge dai verbali di udienza;
- lo scaglione di parametro applicabile in una procedura di opposizione di terzo ex art. 619 cpc è pari al valore dei beni controversi (art. 17, co. 2, cpc), nel corso della procedura esecutiva n. 568/2021 RGE il valore dei beni pignorati è stato stimato da una consulenza tecnica nel presupposto che gli stessi fossero opere d'arte compiute e firmate dall'autore e dallo stesso riconosciute, e come tali commerciabili, tuttavia, questi beni non sono firmati dall'autore trattandosi di semplici modelli preparatori incompiuti, non destinati alla vendita e non riconosciuti quali proprie opere d'arte, come tali non destinabili alla vendita e privi di valore commerciale, pertanto, non può dunque farsi riferimento allo scaglione di valore corrispondente al credito azionato nella procedura espropriativa (da euro 260.001 ad euro
520.000), quanto piuttosto al valore dei beni controversi che, non essendo apprezzabili quali opere d'arte compiute con riferimento alle quotazioni dell'artista, possono essere ritenuti di valore indeterminabile, per cui il compenso liquidabile dovrebbe essere il seguente: Valore indeterminabile di complessità bassa Minimi di parametro Riduzione ex art. 4 DM 55/2014
Fase di studio della controversia 851,00 + Fase introduttiva del giudizio 602,00 + Fase di trattazione 903,00 + Fase decisionale 1.453,00 + Compenso tabellare 3.809,00 - Riduzione ex art. 4, co. 4 parametri forensi 1.142,70= Compenso totale 2.666,30 + Rimborso spese generali (15% sul compenso totale) 399,95 = Ipotesi di compenso liquidabile 3.066,25. All'udienza del 12.6.2025, parte convenuta ha espresso la volontà di saldare, anche banco judicis,
l'importo riconosciuto nella comparsa di costituzione. Il giudice, preso atto del rifiuto di parte attrice e considerata la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 30.9.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 30.9.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre ricordare che l'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 sull'Ordinamento della Professione Forense prevede che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Pertanto, in base al principio di trasparenza, l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Nel preventivo scritto, quindi, l'avvocato deve indicare quali saranno i compensi della sua prestazione, eventuali spese che si dovranno sostenere per trasferte, nonché le spese vive previste per la causa, come marche da bollo, contributo unificato, richiesta copie etc.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i preventivi tra avvocato e cliente "debbono essere pattuiti per iscritto a pena di nullità" quindi un preventivo verbale non ha valore (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/12/2023, n. 34301).
Il preventivo deve essere scritto e contenuto in un documento firmato dall'avvocato e dal cliente per accettazione, per cui in caso di contrasto sull'esistenza o meno di un preventivo, la Cassazione ha stabilito che, "nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art.
13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale;
poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 del codice civile, grava sul professionista il correlato onere probatorio" (Corte di Cassazione Civile sez. III, 11/12/2023, n. 34412).
Ai sensi dell'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012 il preventivo scritto deve indicare i prevedibili costi della sua prestazione dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua fine e, dunque, deve essere fatto dall'avvocato ed accettato dal cliente prima del conferimento dell'incarico collocandosi nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale dell'avvocato, vale a dire durante le trattative tra avvocato e cliente.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, manchi un preventivo scritto, l'avvocato potrà chiedere al cliente il compenso per l'incarico che ha svolto a suo favore ma, in caso di contestazione dell'importo da parte del cliente, l'avvocato dovrà provare il lavoro svolto e la congruità dell'importo richiesto.
Inoltre, se l'avvocato non ha predisposto un preventivo scritto e il cliente non l'ha accettato, il giudice è tenuto a determinare il compenso con una rigorosa applicazione dei parametri stabiliti dal
D. M. 55/2014, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. VI,
13/04/2018, n. 9242).
Applicando tali principi al caso concreto, quindi, la determinazione dell'onorario del difensore deve essere effettuata valutando i seguenti elementi: l'assenza del preventivo scritto, la concreta attività processuale svolta (come risulta dalla documentazione versata in atti), la sostanziale unitarietà del procedimento (tale da non consentire un'autonoma liquidazione della fase sommaria) e la non particolare complessità dell'affare trattato (sussistendo una sola questione controversa sia in fatto che in diritto).
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, si ritiene equo che il compenso da corrispondere all'attore debba essere calcolato in applicazione dei valori minimi del DM 55/2014 considerato il valore della controversia calcolato in base al valore dell'esecuzione, scaglione da 260.001,00 a €
520.000,00, e non a quello dei beni controversi trattandosi di beni peculiari (opere artistiche incompiute).
Per tutti i motivi che precedono, parte convenuta deve essere condannata al pagamento favore di parte attrice della somma di € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA, oltre agli interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo (v. sul punto Cass.
2954/2016, Cass. 2431/2011 e Cass. 11777/05).
Le spese di lite del presente procedimento, considerata la condotta di parte convenuta che ha sostanzialmente aderito alla domanda attrice (disquisendo solo il quantum) ed ha anche offerto il pagamento banco judicis dell'onorario professionale, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'AVV. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...] - accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA, il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- spese compensate.
Terni, 30.9.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)