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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5155/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 97103880585
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 225837 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'atto di pignoramento n. 25299711 notificato in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione Area s.r.l. per l'importo di € 2.673,12 a titolo di IMU
2015 sul presupposto di avviso di accertamento n. 10765/25 emesso dal comune di Merì. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica dell'atto presupposto, impignorabilità delle somme.
Si costituiva Area s.r.l. chiedendo la riunione al procedimento avviato in relazione all'intimazione n. 225837; eccepiva difetto di legittimazione passiva.
Con successiva memoria Area s.r.l. comunicava di avere annullato l'atto di pignoramento su richiesta dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, indipendentemente dall'avvenuto annullamento in autotutela ed indipendentemente dall'ammissibilità delle eccezioni relative alla procedura esecutiva, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Nella specie la ricorrente ha sostenuto l'omessa notifica dell'atto presupposto al pignoramento, consistente nell'avviso di accertamento emesso dal comune di Merì. Tuttavia non ha notificato il ricorso a tale ente.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In ragione dell'annullamento in autotutela, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5155/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 97103880585
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 225837 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'atto di pignoramento n. 25299711 notificato in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione Area s.r.l. per l'importo di € 2.673,12 a titolo di IMU
2015 sul presupposto di avviso di accertamento n. 10765/25 emesso dal comune di Merì. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica dell'atto presupposto, impignorabilità delle somme.
Si costituiva Area s.r.l. chiedendo la riunione al procedimento avviato in relazione all'intimazione n. 225837; eccepiva difetto di legittimazione passiva.
Con successiva memoria Area s.r.l. comunicava di avere annullato l'atto di pignoramento su richiesta dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, indipendentemente dall'avvenuto annullamento in autotutela ed indipendentemente dall'ammissibilità delle eccezioni relative alla procedura esecutiva, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Nella specie la ricorrente ha sostenuto l'omessa notifica dell'atto presupposto al pignoramento, consistente nell'avviso di accertamento emesso dal comune di Merì. Tuttavia non ha notificato il ricorso a tale ente.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In ragione dell'annullamento in autotutela, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.