Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1062
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica del ricorso all'ente impositore

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, in quanto il ricorso non è stato proposto nei confronti di entrambi i soggetti (agente della riscossione ed ente impositore) quando si eccepiscono vizi relativi all'atto presupposto. La mancata notifica al Comune di Merì determina una decadenza insanabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1062
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1062
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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