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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2023 R.G., riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025, introdotta da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Carmelo Orlandino (C.F.: ) e C.F._2 [...]
(C.F. ; Parte_2 C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall' avv. Nicola Pepe (C.F. ; C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1048/2023 del Tribunale di
Brindisi pubblicata il 04.07.2023.
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE 1.- Con citazione ritualmente notificata, , odierno Controparte_1 appellato, conveniva in giudizio , deducendo: -di essere Parte_1 proprietario dell'immobile urbano sito in Carovigno alla Via Vito ZO
AL n. 53 e 57, identificato in Catasto al foglio 49 – p.lla 433 sub a, confinante con immobile di proprietà della convenuta - che le due Pt_1 abitazioni, seppure confinanti e risalenti ad epoche differenti, hanno due murature a confine in aderenza, ma in alcun punto collegate tra di loro in quanto non si rileva alcun segno lapideo o innesto tra le stesse;
- che in data
2 aprile 1986 veniva rilasciata concessione edilizia al padre per CP_1 una costruzione al piano terra e, successivamente, nel 1999, altra concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso al piano terra e costruzione al primo piano;
- che, nel 2014, la realizzava una Pt_1 costruzione al 2° piano, e, in particolare, una trave che grava sulla muratura di proprietà esclusiva di e che, addirittura, sporge all'interno CP_1 della proprietà di quest'ultimo.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Brindisi: - “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dell'attore in relazione al muro di confine ed in aderenza alla proprietà della convenuta, sul quale muro grava la trave illegittimamente appoggiata dalla medesima convenuta;
- accertare e dichiarare che la trave realizzata senza alcun titolo dalla sig.ra Parte_1 in ampliamento della proprietà della stessa grava sulla muratura di proprietà esclusiva del sig. e sporge all'interno dell'immobile di Controparte_1 proprietà dello stesso;
- per lo effetto condannare la sig.ra alla Parte_1 demolizione della suddetta trave nella parte in cui si trova illegittimamente edificata sull'immobile di proprietà dell'attore e all'interno di esso e alla rimessa in pristino dello stato quo ante, ovvero autorizzare l'attore ad eseguire le predette opere di demolizione e rimessa in ripristino a spese del convenuto, oltre che al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, patito
e patiendo dall'attore a causa di tale illegittima invasione di proprietà che si quantifica in una somma non inferiore ad € 10.000,00 o di quella che sarà ritenuta di giustizia anche secondo criteri equitativi;
- condannare comunque, parte convenuta, al pagamento delle spese, onorari e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. pag. 2/13 Costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione dei fatti e Pt_1 chiariva che: - nel 1968, padre costruiva per primo sul confine CP_1 un manufatto, solo al piano terra, realizzando un muro di 40 cm circa (un doppio muro); LO padre, con concessione del 1980, realizzava “…la costruzione di locali garages e negozio al piano terra e costruzione abitazione al primo piano”, e, con successive concessioni edilizie, realizzava il secondo piano quale volume tecnico, sopraelevando la muratura su quella esistente al piano terra e per l'intero spessore, intonacandola dalla parte di
[...]
LO e convenivano di rendere CP_1 CP_2 Controparte_3 comune il muro confinante, tanto che LO lasciava degli sporti CP_2 pendenti nella proprietà dell'attore; nel 1999, Controparte_3 realizzava il primo piano utilizzando il muro di confine costruito da
[...]
, innestandovi la propria costruzione negli sporti lasciati dallo stesso Per_1
e pendenti nella proprietà nel 2014 , CP_2 CP_1 Parte_1 subentrata ai genitori, ampliava la lavanderia al 2° piano già esistente, realizzando un'altra stanza e un bagno.
Pertanto, la chiedeva il rigetto della domanda, rivendicando la Pt_1 proprietà esclusiva del muro posto al confine al secondo piano e precisando che la trave indicata da costituiva, in realtà, un pezzo di tufo CP_1 attaccato con calcestruzzo alla muratura sopraelevata. Specificava, inoltre, che l'attore non aveva provato la proprietà esclusiva del muro divisorio. Con domanda riconvenzionale, chiedeva la comunione forzosa del muro posto sul confine tra le due proprietà, per tutta l'altezza e per l'estensione di tutta la proprietà, chiedendo che osse condannato al pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 1.638,00, quale indennità di medianza.
2.- Il Tribunale, istruita la causa tramite interrogatorio formale, prova testimoniale e C.T.U., con sentenza n. 1048/2023, aderendo alle conclusioni del c.t.u., accoglieva la domanda. Accertava che la convenuta aveva illegittimamente apposto la trave sul muro in adiacenza di proprietà dell'attore e la condannava alla reintegrazione del preesistente stato, con rimozione della trave nella parte gravante sul muro di proprietà CP_1
e ripristino del muro di come preesistente. Condannava la CP_1 Pt_1
pag. 3/13 al risarcimento del danno, quantificato in € 599,38, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, con il quale, sulla Pt_1 base dei motivi che di seguito saranno esaminati, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda e, in subordine, di dichiarare la comunione forzosa del muro posto sul confine tra le due proprietà, per tutta la sua altezza e la relativa estensione, con condanna del al pagamento in suo favore di € 1.638,00, quale indennità di CP_1 medianza. Ove necessario, disporsi il rinnovo della CTU.
Si è costituito in giudizio il quale contesta la fondatezza CP_1 dell'appello e rileva, in primo luogo, che la avrebbe costruito in modo Pt_1 del tutto arbitrario la trave gravante sul muro di sua proprietà esclusiva e che, in base alle risultanze della C.T.U., è stato accertato che “i due edifici sono costruiti in aderenza con propria muratura di confine. Tale muratura di confine ha uno spessore uguale per entrambi ed è pari 25 cm, con una tolleranza di circa un centimetro per parte”. Tale conclusione è riferita a tutti i piani delle rispettive proprietà ed è ulteriormente confermata dal fatto che
“sia il limite del solaio di che il limite di posa del muretto CP_1
d'attico, sono in perfetta linea con il punto di adiacenza delle due recinzioni del giardino e quindi sin dalla costruzione del piano terra e fino al lastrico solare, i due proprietari hanno sempre rispettato e riconosciuto come limite di confine proprio il punto in cui le due murature sono in adiacenza”, motivo per cui non sono applicabili al caso di specie gli artt. 880 e 874 c.c. e la trave apposta dalla comporta una lesione illegittima della proprietà Pt_1 dell'appellato.
Prive di rilievo sarebbero le dichiarazioni testimoniali rese sul punto, in quanto nulla aggiungono alle risultanze della ctu, e inammissibili le contestazioni alla ctu mosse dell'appellante, perchè nuove.
Si oppone alla richiesta di rinnovo della ctu e ritiene, poi, corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, rilevata la lesione della proprietà dell'appellato, correttamente ha disposto la condanna della Pt_1
pag. 4/13 alla demolizione della trave, con rimessa in pristino del muro e risarcimento del danno.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
3.1. -Con il primo motivo di appello, censura la sentenza del Pt_1
Tribunale nella parte in cui ha stabilito che avrebbe costruito CP_1 per primo. Deduce, in proposito, che dalle prove orali, dalla CTU, nonché dai titoli abilitativi, emerge che il padre dell'appellato ha costruito per primo soltanto al piano terra, mentre, successivamente, LO padre ha costruito al piano terra e, in sopraelevazione, al primo e al secondo piano, collegando la propria costruzione sul muro posto al confine tra le due proprietà.
Dopodiché, ha costruito al primo piano, innestando la muratura CP_1 negli sporti ivi esistenti e lasciati da Tanto si evince anche dalla Pt_1 documentazione fotografica, in cui si vede che il primo piano dalla parte di
“è costruito in blocchi in alveolater rossi che si innestano nei CP_1 conci di tufo precedentemente realizzati al primo piano da (…) Persona_1 ed al secondo piano in continuità sul muro di confine, dall'attuale appellante
(…), in sopraelevazione (quindi le due costruzioni hanno “altezze ineguali”)”.
Tale rappresentazione dei tempi e delle modalità di costruzione dei due fabbricati è diversa rispetto a quella prospettata dall'appellato e accolta dal
Tribunale, e assume rilievo per la valutazione della presunzione di comunione ex art. 880 c.c. .
3.2. - Con il secondo motivo, lamenta l'assenza di prova in ordine alla proprietà esclusiva del muro in capo al con conseguente CP_1 violazione dell'art. 880 c.c.. Il Tribunale si sarebbe limitato a recepire sul punto le risultanze della ctu e la proprietà esclusiva del muro sarebbe stata dedotta dalle misurazioni effettuate in loco, senza un esame dei titoli di provenienza dei terreni confinanti.
La prova della proprietà esclusiva del muro è di difficile soluzione, poiché può essere fornita con il titolo di provenienza, ragione per cui il legislatore ha previsto, nell'art.880 cc, la presunzione della comunione del pag. 5/13 muro divisorio, con la conseguenza che non si può invocare la consulenza tecnica per assolvere a detto onere probatorio.
Inoltre, poiché la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro, bensì con il muro comune in tutta la sua espansione ed ampiezza, la comunione del muro divisorio va intesa nel senso che ciascuno dei confinanti è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro e del suolo ad esso sottostante in ogni sua parte. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto rigettare la domanda, perché sfornita di prova in ordine alla proprietà esclusiva del muro in capo all'appellato.
Nel caso di specie, dunque, sussiste la presunzione di comunione, poiché il muro divisorio è destinato a dividere due immobili aventi la stessa natura, sino al punto in cui le due abitazioni hanno uguale altezza. Ne consegue che, in base all'art. 880 cc, il muro posto sul confine è comune sino al primo piano, mentre quello realizzato al secondo piano è di proprietà esclusiva della Pt_1
Il Tribunale non ha valutato tale circostanza anche a causa della errata ricostruzione dei fatti e ha riprodotto le conclusioni della ctu, senza verificare che l'appellato avesse fornito la prova della proprietà esclusiva del muro.
3.3. - Con il terzo motivo, sostiene che la trave per cui è causa altro Pt_1 non sarebbe che un pezzo di tufo attaccato al muro. Anche il consulente d'ufficio ha identificato il pezzo di tufo come “elemento costruttivo A)” attaccato alla facciata mediante collante cementizio che sporge all'interno dell'immobile di proprietà di ma ha, poi, effettuato i propri CP_1 rilievi sul c.d. “elemento costruttivo B)”, vale a dire una trave. Tale operazione – deduce l'appellante – sarebbe del tutto arbitraria e avrebbe indotto il primo giudice a pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda, indicando “… la trave oggetto di doglianza, individuata nella perizia quale elemento costruttivo B …”.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si aderisse a quanto statuito dal ctu, il muro è in comune sino al primo piano, poiché le abitazioni hanno uguale altezza, mentre dal secondo piano il muro è di proprietà esclusiva pag. 6/13 della che ha sopraelevato per primo. La presunta trave è stata, dunque, Pt_1 innestata su un muro di proprietà esclusiva dell'appellante. Solo in caso di futura sopraelevazione da parte del il muro diverrebbe comune CP_1
e la trave non potrebbe, in ogni caso, essere arretrata se non previo passaggio di altra trave che ne determini la staticità dell'edificio.
Arretramento che non potrà essere comunque superiore a 5 cm.
Inoltre, anche qualora detto muro dovesse intendersi comune,
l'appellante può esercitare il proprio diritto in comproprietà in virtù di quanto previsto dall'art. 884 c.c. .
L'appellante lamenta, altresì, che non avrebbe provato il CP_1 pregiudizio arrecato dalla trave alla sua proprietà e contesta la consulenza tecnica suoi seguenti punti: - il metodo di misurazione utilizzato per stabilire il confine tra le proprietà; il fatto che non sarebbe chiaro se le due costruzioni siano in appoggio o in aderenza, anche in considerazione della diversa epoca di costruzione delle due proprietà.
Denuncia, poi, l'errore del Tribunale nella parte in cui, facendo proprie le conclusioni del ctu, afferma che “la trave per cui è causa ha una estensione che interessa anche l'intero spessore della muratura di proprietà di
[...]
”, nonché nella parte in cui ritiene non provata, da parte Controparte_1 della la proprietà esclusiva del muro su cui insiste la trave. Pt_1
Infine, censura la sentenza nel punto in cui ordina la rimozione della trave nella parte gravante sul muro adiacente di con Controparte_1 ripristino dello status quo ante. Ciò significherebbe mettere in grave pericolo la staticità dell'intero immobile. Si duole anche della condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellato e del rigetto della domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la comunione forzosa del muro.
***
4. Il primo motivo di gravame risulta fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto pacifico che ad edificare per primo sia stato il
[...]
e, nell'affermare ciò, si è basato su un esame parziale dei titoli e CP_1 sulle dichiarazioni dei testi e Persona_2 Persona_3
pag. 7/13 Una corretta ricostruzione dei fatti richiede, invece, l'esame completo di tutti i titoli abilitativi e deve tenere conto dei differenti livelli di costruzione delle due abitazioni.
E' incontestato e anche documentato che il primo a costruire al piano terra fu il padre, giusta autorizzazione del 12.1.1968. CP_1
Successivamente, , padre dell'appellante, costruì dei locali Persona_1 garages e un negozio al piano terra e una abitazione al primo piano
(concessione edilizia del 22.8.1980, poi rinnovata il 30.5.1987 e seguita da una concessione edilizia in sanatoria del 19.9.1994). In data 4.8.1999,
[...] padre ottenne una concessione edilizia relativa ad ampliamento, CP_1 modifiche interne e cambio destinazione d'uso al piano terra ed edificazione al primo piano. Infine, nel 2014, effettuò l'ampliamento dei vani tecnici Pt_1 al secondo piano, realizzando anche una stanza e un bagno. Nel 2018, ottenne permesso di costruire in sanatoria per gli interventi del 2014.
Dall'esame cronologico dei titoli, dunque, risulta che ha CP_1 costruito per primo al solo piano terra, mentre LO padre ha sopraelevato al primo e al secondo piano, innalzando la muratura già esistente. A conferma di ciò, dalla documentazione fotografica e, in particolare, dalle foto nn. 22 e
24 allegate alla ctu, si evince che il nel costruire il primo piano, CP_1 ha innestato la muratura negli sporti esistenti e lasciati da Pt_1
Tale differente ricostruzione dei fatti, dunque, comporta una serie di conseguenze anche sul piano giuridico, non potendosi concordare con quanto sostenuto dal giudice di prime cure che ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 877 c.c. e, in adesione alle risultanze tecniche, ha accolto la tesi della costruzione in aderenza. Dall'esame delle citate foto, infatti, appare di difficile configurazione la suddetta tesi.
Peraltro, l'appellato si è limitato ad affermare, in primo luogo, che la ricostruzione prospettata dall'appellante appare “assurda”, senza articolare specifiche contestazioni in merito, e, in secondo luogo, a ribadire che, in base a quanto statuito dal ctu, i due edifici sono stati costruiti in aderenza con propria muratura di confine e tale conclusione è stata ritenuta valida dal
Tribunale per tutti i piani.
pag. 8/13 Invece, in virtù dell'esame di tutti i titoli abilitativi e della documentazione fotografica in atti, si deve porre alla base del giudizio la ricostruzione dei fatti per come esposta nel presente motivo.
5. - Il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.
Il primo giudice ha affermato che la posizione delle parti circa la comunanza del muro di confine resta conflittuale e, al contempo, sulla scorta delle sole misurazioni a filo eseguite dal ctu e senza valutazione dei titoli di provenienza, ha ritenuto di dover escludere la tesi della costruzione in appoggio prospettata dalla convenuta, odierna appellante, ritenendo implicitamente provata la proprietà esclusiva del muro di confine in capo al
CP_1
Prima di procedere con l'esame circa l'onere della prova sulla proprietà esclusiva del muro, occorre sgombrare il campo da due equivoci di fondo.
In primo luogo, il muro in oggetto è un muro divisorio che separa due immobili omogenei, deputati a civile abitazione.
In secondo luogo, la linea di confine non può identificarsi con la linea mediana del muro, bensì deve farsi coincidere con il muro comune in tutta la sua ampiezza ed espansione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità tanto ha stabilito: “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, infatti, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza (Cass., n. 3393 del 1988; Cass., n. 340 del 1980): conseguentemente le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. n. 26941/2016).
Tanto chiarito, con riferimento alla prova della proprietà esclusiva del muro, posta a fondamento della domanda attorea, è necessario rilevare quanto segue. Il Tribunale nulla ha detto al riguardo, e, come già osservato, ha affermato che resta conflittuale la posizione delle parti circa la comunanza del muro. Ne consegue, quindi, che, in assenza di prova circa la proprietà esclusiva del muro di confine, lo stesso deve ritenersi comune, in pag. 9/13 applicazione della presunzione ex art. 880, comma 1, c.c. . Tale presunzione ha carattere relativo e può essere vinta soltanto ove uno dei due confinanti dimostri che il muro è stato costruito per intero sulla propria area, oppure ove la proprietà esclusiva risulti da un titolo di acquisto (Cfr. Cass. nn.
6034/1999; n. 50/2014).
Nel caso di specie, il al fine di dare prova della proprietà CP_1 esclusiva del muro, ha prodotto un documento denominato “Trascrizione per donazione” relativo all'atto ricevuto dal dottor e Persona_4 concernente la donazione effettuata in favore del edesimo dai CP_1 genitori di questo.
La predetta donazione ha ad oggetto la nuda proprietà del garage a piano terra di circa mq. 27 di via Dottor Vito ZO AL n. 53, con relativo vano scala per accedere ai lastrici solari, confinante con detta via, proprietà e proprietà , riportato al NCEU di detto Persona_1 Parte_3
Comune alla partita 5242, foglio 49, mappale 433 sub.3, via Dottor
ZO AL n.53 e il lastrico solare sovrastante la casa al piano terra di via Dottor Vito ZO AL n. 53, di circa mq. 106,00, confinante con proprietà , proprietà e detta via, riportato al NCEU Persona_1 Parte_3 di detto Comune alla partita 5242, foglio 49, mappale 433 sub.5, via Dottor
ZO AL n.53.
Da tale atto, tuttavia, non è possibile trarre la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio per due ordini di motivi: - la nota di trascrizione di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, in questo caso la donazione, non attiene alla prova del diritto di proprietà, ma è tesa, secondo l'art. 2644 c.c., a risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti da uno stesso titolare (Cfr. Cass. n. 13895/2024); - in ogni caso, dalla descrizione dei beni donati non è possibile evincere un riferimento specifico al muro divisorio.
Non si può, dunque, ritenere raggiunta la prova dell'esclusiva proprietà del muro da parte del e, di conseguenza, può ritenersi operante la CP_1 presunzione di comunione ex art. 880, comma 1, c.c., con la precisazione che la detta presunzione opera sino alla parte in cui i due edifici hanno altezze eguali.
pag. 10/13 Nel caso che ci riguarda, dunque, poiché i due immobili hanno la stessa altezza fino al primo piano, il muro è comune fino a tale altezza, mentre, a partire dal secondo piano appartiene esclusivamente alla Ciò trova Pt_1 conferma anche nella circostanza per cui la stessa come si evince Pt_1 dall'esame dei titoli abilitativi, è l'unica ad aver sopraelevato al secondo piano.
L'art. 885 c.c. prevede, infatti, che ogni comproprietario può innalzare il muro comune e sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraelevata. La giurisprudenza di legittimità tanto ha chiarito sul punto: “L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente -anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro - la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato
(Cass. 3926/1988; Cass. 237/1997; Cass.8000/2018)” (Cass. n. 12958/2025).
Ne consegue, quindi, che il muro divisorio tra i due immobili in questione risulta comune fino al primo piano, avendo i due immobili altezze ineguali e, a partire dal secondo piano, lo stesso risulta appartenere all'appellante che ha sopraelevato, dando luogo ad una proprietà separata.
Per tali motivi, dunque, non risulta provata, da parte del la CP_1 proprietà esclusiva del muro, circostanza posta a fondamento della domanda tesa alla rimozione della presunta trave che sarebbe stata illegittimamente edificata sulla sua proprietà.
Tanto porta, inoltre, all'assorbimento del terzo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale circa la corretta individuazione della trave oggetto del giudizio. Accertato che il muro
è comune fino al primo piano e appartiene in via esclusiva alla a partire Pt_1
pag. 11/13 dal secondo piano, il posizionamento della trave non appare connotato da illegittimità.
6. Quanto al regolamento delle spese dell'intero giudizio, occorre rilevare che le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e vengono liquidate in considerazione della complessità medio-bassa della controversia, facendo riferimento allo scaglione da 26.001 a 52.000 euro.
L'appellato è tenuto a restituire alla le somme ricevute sulla base Pt_1 della sentenza di primo grado nell'importo di euro 4.500, come risultanti dalla copia dei versamenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni dell'appellante in data 16.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.1048/2023 del Tribunale di Brindisi del 4.7.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con l'atto di citazione;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado in favore di , liquidate in complessivi Parte_1 euro 4.000 per il primo grado e in complessivi euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, al rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione ai procuratori costituiti;
3) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme da questa versate a titolo di spese legali e pari ad euro
4.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
4) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di . Controparte_1
Lecce, 2 dicembre 2025
pag. 12/13 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 894/2023 R.G., riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025, introdotta da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Carmelo Orlandino (C.F.: ) e C.F._2 [...]
(C.F. ; Parte_2 C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall' avv. Nicola Pepe (C.F. ; C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1048/2023 del Tribunale di
Brindisi pubblicata il 04.07.2023.
All'udienza del 4 Novembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE 1.- Con citazione ritualmente notificata, , odierno Controparte_1 appellato, conveniva in giudizio , deducendo: -di essere Parte_1 proprietario dell'immobile urbano sito in Carovigno alla Via Vito ZO
AL n. 53 e 57, identificato in Catasto al foglio 49 – p.lla 433 sub a, confinante con immobile di proprietà della convenuta - che le due Pt_1 abitazioni, seppure confinanti e risalenti ad epoche differenti, hanno due murature a confine in aderenza, ma in alcun punto collegate tra di loro in quanto non si rileva alcun segno lapideo o innesto tra le stesse;
- che in data
2 aprile 1986 veniva rilasciata concessione edilizia al padre per CP_1 una costruzione al piano terra e, successivamente, nel 1999, altra concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso al piano terra e costruzione al primo piano;
- che, nel 2014, la realizzava una Pt_1 costruzione al 2° piano, e, in particolare, una trave che grava sulla muratura di proprietà esclusiva di e che, addirittura, sporge all'interno CP_1 della proprietà di quest'ultimo.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Brindisi: - “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dell'attore in relazione al muro di confine ed in aderenza alla proprietà della convenuta, sul quale muro grava la trave illegittimamente appoggiata dalla medesima convenuta;
- accertare e dichiarare che la trave realizzata senza alcun titolo dalla sig.ra Parte_1 in ampliamento della proprietà della stessa grava sulla muratura di proprietà esclusiva del sig. e sporge all'interno dell'immobile di Controparte_1 proprietà dello stesso;
- per lo effetto condannare la sig.ra alla Parte_1 demolizione della suddetta trave nella parte in cui si trova illegittimamente edificata sull'immobile di proprietà dell'attore e all'interno di esso e alla rimessa in pristino dello stato quo ante, ovvero autorizzare l'attore ad eseguire le predette opere di demolizione e rimessa in ripristino a spese del convenuto, oltre che al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, patito
e patiendo dall'attore a causa di tale illegittima invasione di proprietà che si quantifica in una somma non inferiore ad € 10.000,00 o di quella che sarà ritenuta di giustizia anche secondo criteri equitativi;
- condannare comunque, parte convenuta, al pagamento delle spese, onorari e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. pag. 2/13 Costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione dei fatti e Pt_1 chiariva che: - nel 1968, padre costruiva per primo sul confine CP_1 un manufatto, solo al piano terra, realizzando un muro di 40 cm circa (un doppio muro); LO padre, con concessione del 1980, realizzava “…la costruzione di locali garages e negozio al piano terra e costruzione abitazione al primo piano”, e, con successive concessioni edilizie, realizzava il secondo piano quale volume tecnico, sopraelevando la muratura su quella esistente al piano terra e per l'intero spessore, intonacandola dalla parte di
[...]
LO e convenivano di rendere CP_1 CP_2 Controparte_3 comune il muro confinante, tanto che LO lasciava degli sporti CP_2 pendenti nella proprietà dell'attore; nel 1999, Controparte_3 realizzava il primo piano utilizzando il muro di confine costruito da
[...]
, innestandovi la propria costruzione negli sporti lasciati dallo stesso Per_1
e pendenti nella proprietà nel 2014 , CP_2 CP_1 Parte_1 subentrata ai genitori, ampliava la lavanderia al 2° piano già esistente, realizzando un'altra stanza e un bagno.
Pertanto, la chiedeva il rigetto della domanda, rivendicando la Pt_1 proprietà esclusiva del muro posto al confine al secondo piano e precisando che la trave indicata da costituiva, in realtà, un pezzo di tufo CP_1 attaccato con calcestruzzo alla muratura sopraelevata. Specificava, inoltre, che l'attore non aveva provato la proprietà esclusiva del muro divisorio. Con domanda riconvenzionale, chiedeva la comunione forzosa del muro posto sul confine tra le due proprietà, per tutta l'altezza e per l'estensione di tutta la proprietà, chiedendo che osse condannato al pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 1.638,00, quale indennità di medianza.
2.- Il Tribunale, istruita la causa tramite interrogatorio formale, prova testimoniale e C.T.U., con sentenza n. 1048/2023, aderendo alle conclusioni del c.t.u., accoglieva la domanda. Accertava che la convenuta aveva illegittimamente apposto la trave sul muro in adiacenza di proprietà dell'attore e la condannava alla reintegrazione del preesistente stato, con rimozione della trave nella parte gravante sul muro di proprietà CP_1
e ripristino del muro di come preesistente. Condannava la CP_1 Pt_1
pag. 3/13 al risarcimento del danno, quantificato in € 599,38, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, con il quale, sulla Pt_1 base dei motivi che di seguito saranno esaminati, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda e, in subordine, di dichiarare la comunione forzosa del muro posto sul confine tra le due proprietà, per tutta la sua altezza e la relativa estensione, con condanna del al pagamento in suo favore di € 1.638,00, quale indennità di CP_1 medianza. Ove necessario, disporsi il rinnovo della CTU.
Si è costituito in giudizio il quale contesta la fondatezza CP_1 dell'appello e rileva, in primo luogo, che la avrebbe costruito in modo Pt_1 del tutto arbitrario la trave gravante sul muro di sua proprietà esclusiva e che, in base alle risultanze della C.T.U., è stato accertato che “i due edifici sono costruiti in aderenza con propria muratura di confine. Tale muratura di confine ha uno spessore uguale per entrambi ed è pari 25 cm, con una tolleranza di circa un centimetro per parte”. Tale conclusione è riferita a tutti i piani delle rispettive proprietà ed è ulteriormente confermata dal fatto che
“sia il limite del solaio di che il limite di posa del muretto CP_1
d'attico, sono in perfetta linea con il punto di adiacenza delle due recinzioni del giardino e quindi sin dalla costruzione del piano terra e fino al lastrico solare, i due proprietari hanno sempre rispettato e riconosciuto come limite di confine proprio il punto in cui le due murature sono in adiacenza”, motivo per cui non sono applicabili al caso di specie gli artt. 880 e 874 c.c. e la trave apposta dalla comporta una lesione illegittima della proprietà Pt_1 dell'appellato.
Prive di rilievo sarebbero le dichiarazioni testimoniali rese sul punto, in quanto nulla aggiungono alle risultanze della ctu, e inammissibili le contestazioni alla ctu mosse dell'appellante, perchè nuove.
Si oppone alla richiesta di rinnovo della ctu e ritiene, poi, corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, rilevata la lesione della proprietà dell'appellato, correttamente ha disposto la condanna della Pt_1
pag. 4/13 alla demolizione della trave, con rimessa in pristino del muro e risarcimento del danno.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
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3.1. -Con il primo motivo di appello, censura la sentenza del Pt_1
Tribunale nella parte in cui ha stabilito che avrebbe costruito CP_1 per primo. Deduce, in proposito, che dalle prove orali, dalla CTU, nonché dai titoli abilitativi, emerge che il padre dell'appellato ha costruito per primo soltanto al piano terra, mentre, successivamente, LO padre ha costruito al piano terra e, in sopraelevazione, al primo e al secondo piano, collegando la propria costruzione sul muro posto al confine tra le due proprietà.
Dopodiché, ha costruito al primo piano, innestando la muratura CP_1 negli sporti ivi esistenti e lasciati da Tanto si evince anche dalla Pt_1 documentazione fotografica, in cui si vede che il primo piano dalla parte di
“è costruito in blocchi in alveolater rossi che si innestano nei CP_1 conci di tufo precedentemente realizzati al primo piano da (…) Persona_1 ed al secondo piano in continuità sul muro di confine, dall'attuale appellante
(…), in sopraelevazione (quindi le due costruzioni hanno “altezze ineguali”)”.
Tale rappresentazione dei tempi e delle modalità di costruzione dei due fabbricati è diversa rispetto a quella prospettata dall'appellato e accolta dal
Tribunale, e assume rilievo per la valutazione della presunzione di comunione ex art. 880 c.c. .
3.2. - Con il secondo motivo, lamenta l'assenza di prova in ordine alla proprietà esclusiva del muro in capo al con conseguente CP_1 violazione dell'art. 880 c.c.. Il Tribunale si sarebbe limitato a recepire sul punto le risultanze della ctu e la proprietà esclusiva del muro sarebbe stata dedotta dalle misurazioni effettuate in loco, senza un esame dei titoli di provenienza dei terreni confinanti.
La prova della proprietà esclusiva del muro è di difficile soluzione, poiché può essere fornita con il titolo di provenienza, ragione per cui il legislatore ha previsto, nell'art.880 cc, la presunzione della comunione del pag. 5/13 muro divisorio, con la conseguenza che non si può invocare la consulenza tecnica per assolvere a detto onere probatorio.
Inoltre, poiché la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro, bensì con il muro comune in tutta la sua espansione ed ampiezza, la comunione del muro divisorio va intesa nel senso che ciascuno dei confinanti è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro e del suolo ad esso sottostante in ogni sua parte. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto rigettare la domanda, perché sfornita di prova in ordine alla proprietà esclusiva del muro in capo all'appellato.
Nel caso di specie, dunque, sussiste la presunzione di comunione, poiché il muro divisorio è destinato a dividere due immobili aventi la stessa natura, sino al punto in cui le due abitazioni hanno uguale altezza. Ne consegue che, in base all'art. 880 cc, il muro posto sul confine è comune sino al primo piano, mentre quello realizzato al secondo piano è di proprietà esclusiva della Pt_1
Il Tribunale non ha valutato tale circostanza anche a causa della errata ricostruzione dei fatti e ha riprodotto le conclusioni della ctu, senza verificare che l'appellato avesse fornito la prova della proprietà esclusiva del muro.
3.3. - Con il terzo motivo, sostiene che la trave per cui è causa altro Pt_1 non sarebbe che un pezzo di tufo attaccato al muro. Anche il consulente d'ufficio ha identificato il pezzo di tufo come “elemento costruttivo A)” attaccato alla facciata mediante collante cementizio che sporge all'interno dell'immobile di proprietà di ma ha, poi, effettuato i propri CP_1 rilievi sul c.d. “elemento costruttivo B)”, vale a dire una trave. Tale operazione – deduce l'appellante – sarebbe del tutto arbitraria e avrebbe indotto il primo giudice a pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti della domanda, indicando “… la trave oggetto di doglianza, individuata nella perizia quale elemento costruttivo B …”.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si aderisse a quanto statuito dal ctu, il muro è in comune sino al primo piano, poiché le abitazioni hanno uguale altezza, mentre dal secondo piano il muro è di proprietà esclusiva pag. 6/13 della che ha sopraelevato per primo. La presunta trave è stata, dunque, Pt_1 innestata su un muro di proprietà esclusiva dell'appellante. Solo in caso di futura sopraelevazione da parte del il muro diverrebbe comune CP_1
e la trave non potrebbe, in ogni caso, essere arretrata se non previo passaggio di altra trave che ne determini la staticità dell'edificio.
Arretramento che non potrà essere comunque superiore a 5 cm.
Inoltre, anche qualora detto muro dovesse intendersi comune,
l'appellante può esercitare il proprio diritto in comproprietà in virtù di quanto previsto dall'art. 884 c.c. .
L'appellante lamenta, altresì, che non avrebbe provato il CP_1 pregiudizio arrecato dalla trave alla sua proprietà e contesta la consulenza tecnica suoi seguenti punti: - il metodo di misurazione utilizzato per stabilire il confine tra le proprietà; il fatto che non sarebbe chiaro se le due costruzioni siano in appoggio o in aderenza, anche in considerazione della diversa epoca di costruzione delle due proprietà.
Denuncia, poi, l'errore del Tribunale nella parte in cui, facendo proprie le conclusioni del ctu, afferma che “la trave per cui è causa ha una estensione che interessa anche l'intero spessore della muratura di proprietà di
[...]
”, nonché nella parte in cui ritiene non provata, da parte Controparte_1 della la proprietà esclusiva del muro su cui insiste la trave. Pt_1
Infine, censura la sentenza nel punto in cui ordina la rimozione della trave nella parte gravante sul muro adiacente di con Controparte_1 ripristino dello status quo ante. Ciò significherebbe mettere in grave pericolo la staticità dell'intero immobile. Si duole anche della condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellato e del rigetto della domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la comunione forzosa del muro.
***
4. Il primo motivo di gravame risulta fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto pacifico che ad edificare per primo sia stato il
[...]
e, nell'affermare ciò, si è basato su un esame parziale dei titoli e CP_1 sulle dichiarazioni dei testi e Persona_2 Persona_3
pag. 7/13 Una corretta ricostruzione dei fatti richiede, invece, l'esame completo di tutti i titoli abilitativi e deve tenere conto dei differenti livelli di costruzione delle due abitazioni.
E' incontestato e anche documentato che il primo a costruire al piano terra fu il padre, giusta autorizzazione del 12.1.1968. CP_1
Successivamente, , padre dell'appellante, costruì dei locali Persona_1 garages e un negozio al piano terra e una abitazione al primo piano
(concessione edilizia del 22.8.1980, poi rinnovata il 30.5.1987 e seguita da una concessione edilizia in sanatoria del 19.9.1994). In data 4.8.1999,
[...] padre ottenne una concessione edilizia relativa ad ampliamento, CP_1 modifiche interne e cambio destinazione d'uso al piano terra ed edificazione al primo piano. Infine, nel 2014, effettuò l'ampliamento dei vani tecnici Pt_1 al secondo piano, realizzando anche una stanza e un bagno. Nel 2018, ottenne permesso di costruire in sanatoria per gli interventi del 2014.
Dall'esame cronologico dei titoli, dunque, risulta che ha CP_1 costruito per primo al solo piano terra, mentre LO padre ha sopraelevato al primo e al secondo piano, innalzando la muratura già esistente. A conferma di ciò, dalla documentazione fotografica e, in particolare, dalle foto nn. 22 e
24 allegate alla ctu, si evince che il nel costruire il primo piano, CP_1 ha innestato la muratura negli sporti esistenti e lasciati da Pt_1
Tale differente ricostruzione dei fatti, dunque, comporta una serie di conseguenze anche sul piano giuridico, non potendosi concordare con quanto sostenuto dal giudice di prime cure che ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 877 c.c. e, in adesione alle risultanze tecniche, ha accolto la tesi della costruzione in aderenza. Dall'esame delle citate foto, infatti, appare di difficile configurazione la suddetta tesi.
Peraltro, l'appellato si è limitato ad affermare, in primo luogo, che la ricostruzione prospettata dall'appellante appare “assurda”, senza articolare specifiche contestazioni in merito, e, in secondo luogo, a ribadire che, in base a quanto statuito dal ctu, i due edifici sono stati costruiti in aderenza con propria muratura di confine e tale conclusione è stata ritenuta valida dal
Tribunale per tutti i piani.
pag. 8/13 Invece, in virtù dell'esame di tutti i titoli abilitativi e della documentazione fotografica in atti, si deve porre alla base del giudizio la ricostruzione dei fatti per come esposta nel presente motivo.
5. - Il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.
Il primo giudice ha affermato che la posizione delle parti circa la comunanza del muro di confine resta conflittuale e, al contempo, sulla scorta delle sole misurazioni a filo eseguite dal ctu e senza valutazione dei titoli di provenienza, ha ritenuto di dover escludere la tesi della costruzione in appoggio prospettata dalla convenuta, odierna appellante, ritenendo implicitamente provata la proprietà esclusiva del muro di confine in capo al
CP_1
Prima di procedere con l'esame circa l'onere della prova sulla proprietà esclusiva del muro, occorre sgombrare il campo da due equivoci di fondo.
In primo luogo, il muro in oggetto è un muro divisorio che separa due immobili omogenei, deputati a civile abitazione.
In secondo luogo, la linea di confine non può identificarsi con la linea mediana del muro, bensì deve farsi coincidere con il muro comune in tutta la sua ampiezza ed espansione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità tanto ha stabilito: “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, infatti, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza (Cass., n. 3393 del 1988; Cass., n. 340 del 1980): conseguentemente le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. n. 26941/2016).
Tanto chiarito, con riferimento alla prova della proprietà esclusiva del muro, posta a fondamento della domanda attorea, è necessario rilevare quanto segue. Il Tribunale nulla ha detto al riguardo, e, come già osservato, ha affermato che resta conflittuale la posizione delle parti circa la comunanza del muro. Ne consegue, quindi, che, in assenza di prova circa la proprietà esclusiva del muro di confine, lo stesso deve ritenersi comune, in pag. 9/13 applicazione della presunzione ex art. 880, comma 1, c.c. . Tale presunzione ha carattere relativo e può essere vinta soltanto ove uno dei due confinanti dimostri che il muro è stato costruito per intero sulla propria area, oppure ove la proprietà esclusiva risulti da un titolo di acquisto (Cfr. Cass. nn.
6034/1999; n. 50/2014).
Nel caso di specie, il al fine di dare prova della proprietà CP_1 esclusiva del muro, ha prodotto un documento denominato “Trascrizione per donazione” relativo all'atto ricevuto dal dottor e Persona_4 concernente la donazione effettuata in favore del edesimo dai CP_1 genitori di questo.
La predetta donazione ha ad oggetto la nuda proprietà del garage a piano terra di circa mq. 27 di via Dottor Vito ZO AL n. 53, con relativo vano scala per accedere ai lastrici solari, confinante con detta via, proprietà e proprietà , riportato al NCEU di detto Persona_1 Parte_3
Comune alla partita 5242, foglio 49, mappale 433 sub.3, via Dottor
ZO AL n.53 e il lastrico solare sovrastante la casa al piano terra di via Dottor Vito ZO AL n. 53, di circa mq. 106,00, confinante con proprietà , proprietà e detta via, riportato al NCEU Persona_1 Parte_3 di detto Comune alla partita 5242, foglio 49, mappale 433 sub.5, via Dottor
ZO AL n.53.
Da tale atto, tuttavia, non è possibile trarre la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio per due ordini di motivi: - la nota di trascrizione di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, in questo caso la donazione, non attiene alla prova del diritto di proprietà, ma è tesa, secondo l'art. 2644 c.c., a risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti da uno stesso titolare (Cfr. Cass. n. 13895/2024); - in ogni caso, dalla descrizione dei beni donati non è possibile evincere un riferimento specifico al muro divisorio.
Non si può, dunque, ritenere raggiunta la prova dell'esclusiva proprietà del muro da parte del e, di conseguenza, può ritenersi operante la CP_1 presunzione di comunione ex art. 880, comma 1, c.c., con la precisazione che la detta presunzione opera sino alla parte in cui i due edifici hanno altezze eguali.
pag. 10/13 Nel caso che ci riguarda, dunque, poiché i due immobili hanno la stessa altezza fino al primo piano, il muro è comune fino a tale altezza, mentre, a partire dal secondo piano appartiene esclusivamente alla Ciò trova Pt_1 conferma anche nella circostanza per cui la stessa come si evince Pt_1 dall'esame dei titoli abilitativi, è l'unica ad aver sopraelevato al secondo piano.
L'art. 885 c.c. prevede, infatti, che ogni comproprietario può innalzare il muro comune e sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraelevata. La giurisprudenza di legittimità tanto ha chiarito sul punto: “L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente -anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro - la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato
(Cass. 3926/1988; Cass. 237/1997; Cass.8000/2018)” (Cass. n. 12958/2025).
Ne consegue, quindi, che il muro divisorio tra i due immobili in questione risulta comune fino al primo piano, avendo i due immobili altezze ineguali e, a partire dal secondo piano, lo stesso risulta appartenere all'appellante che ha sopraelevato, dando luogo ad una proprietà separata.
Per tali motivi, dunque, non risulta provata, da parte del la CP_1 proprietà esclusiva del muro, circostanza posta a fondamento della domanda tesa alla rimozione della presunta trave che sarebbe stata illegittimamente edificata sulla sua proprietà.
Tanto porta, inoltre, all'assorbimento del terzo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale circa la corretta individuazione della trave oggetto del giudizio. Accertato che il muro
è comune fino al primo piano e appartiene in via esclusiva alla a partire Pt_1
pag. 11/13 dal secondo piano, il posizionamento della trave non appare connotato da illegittimità.
6. Quanto al regolamento delle spese dell'intero giudizio, occorre rilevare che le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e vengono liquidate in considerazione della complessità medio-bassa della controversia, facendo riferimento allo scaglione da 26.001 a 52.000 euro.
L'appellato è tenuto a restituire alla le somme ricevute sulla base Pt_1 della sentenza di primo grado nell'importo di euro 4.500, come risultanti dalla copia dei versamenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni dell'appellante in data 16.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n.1048/2023 del Tribunale di Brindisi del 4.7.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con l'atto di citazione;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado in favore di , liquidate in complessivi Parte_1 euro 4.000 per il primo grado e in complessivi euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi gli importi, al rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione ai procuratori costituiti;
3) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme da questa versate a titolo di spese legali e pari ad euro
4.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
4) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di . Controparte_1
Lecce, 2 dicembre 2025
pag. 12/13 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
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