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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5188 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/7/2021 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 5188 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 11.390,00 a titolo di IMU 2015 con riferimento ad una pluralità di immobili.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1607/22 del 6/7/2022 mediante la quale si riteneva la regolarità della notifica dell'atto impugnato, la regolarità della sottoscrizione, la sussistenza di potere, l'insussistenza di decadenza o prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 riproponendo pedissequamente alcune delle eccezioni formulate con il ricorso originario (difetto di motivazione, errata determinazione della base imponibile, prescrizione,
Si costituiva il comune di Messina eccependo inammissibilità dell'appello, regolarità, legittimità e tempestività dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Palesemente insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'atto specifica in tutti i dettagli il fondamento della pretesa e gli elementi di calcolo.
L'eccezione di errata determinazione della base imponibile con riferimento al fabbricato di cui al n. 115930
è priva di qualsivoglia fondamento. L'appellante si duole che l'amministrazione abbia preso a riferimento la rendita catastale, piuttosto che in asserito, apoditticamente affermato e, peraltro, neppure determinato valore commerciale del bene. L'eccezione non merita alcuna considerazione, dal momento che per legge la base imponibile ai fini IMU è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile.
Parimenti infondata è l'eccezione di “prescrizione”. Non si verte, infatti, in materia di prescrizione del credito, bensì, trattandosi di atto di accertamento, in materia di decadenza. Nella specie l'atto è stato notificato direttamente a mezzo posta raccomandata, ricevuta dal destinatario in data 4/2/2021, spedita in data
14/12/2020, come risulta dalla copia dell'avviso in atti.
Come è noto, per il notificante, gli effetti della notifica si perfezionano con la consegna dell'atto all'agente notificatore.
In particolare, per effetto delle diverse pronunce della Corte Costituzionale (ed in particolare, della sentenza
477/02), risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il mittente deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, tanto che la notifica venga operata a mezzo posta, quanto che la notifica venga operata a mezzo ufficiale giudiziario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti
(cfr. C. Cost. 28/2004).
Coerentemente, a seguito della novella del 2005, l'art. 149 c.p.c. prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Deve ritenersi che il principio della scissione degli effetti tra notificante e notificato abbia portata generale, con conseguente applicazione non solo con riferimento agli atti giudiziari, ma con riferimento a qualunque atto ed all'intero genere delle partecipazioni comunicative, da intendersi come comunicazioni che prevedano la necessaria cooperazione di soggetti terzi rispetto a notificante e notificato, con conseguente distonia tra l'attività del notificante e la conoscenza, anche solo legale, del destinatario, ed in particolare con riferimento agli atti di un procedimento amministrativo, non ostando la recettizietà dei medesimi (cfr. Cass. SS.UU.
17/5/2017, 12332, con particolare riferimento agli atti amministrativi sanzionatori;
Cass. I, 14/2/2019, 4519).
Parallelamente il testo dell'art. 60 D.P.R. 600/73, in materia di notifica degli avvisi e degli atti inerenti all'accertamento dei tributi, prevede che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Discende che anche con riferimento agli atti amministrativi mediante i quali si procede ad accertamento tributario trova applicazione il principio generale della scissione degli effetti tra notificante e notificato, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr.
Cass. SS.UU. 17/12/2021, 40543).
Discende che l'avviso è stato emesso e notificato, per il notificante, entro i termini decadenziali.
Peraltro, l'eccezione è doppiamente infondata. Infatti, ai sensi dell'art. 67 c. 1 d.l. 18/2020, «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», sospensione applicabile indistintamente a tutte le attività di liquidazione ed accertamento, dunque anche quelle svolte dagli enti locali.
Consegue che i termini decadenziali relativi ad attività di liquidazione o accertamento soggette al periodo di sospensione sono necessariamente differiti per il periodo di tempo corrispondente, pari a giorni 85.
Tale sospensione opera per tutte le attività di accertamento e liquidazione i cui termini erano in corso alla data del 8 marzo 2020, senza che il legislatore abbia operato alcun tipo di selezione con riferimento al periodo di imposta: la norma, infatti, inequivocabilmente, si riferisce, senza alcuna specificazione o distinzione, a tutte le attività di accertamento e liquidazione. Discende che un tentativo di circoscrivere l'effetto sospensivo ad uno specifico periodo di imposta o ad una specifica data di maturazione della decadenza, appare, come minimo, arbitrario e apodittico, oltre che irragionevole ed in contrasto con il tenore letterale della norma. Del resto, anche da un punto di vista logico, è evidente che la norma si è limitata a prendere atto di una condizione di impossibilità oggettiva di svolgere le attività di accertamento, con conseguente accumulo di ritardi, determinati da fatti indipendenti dalla volontà degli uffici, su tutte, indistintamente, le attività in corso, indipendentemente dal periodo fiscale cui si riferiscono.
Discende che per le attività di accertamento in esame, inerenti a periodi anteriori al 2020, dunque con termini in corso alla data del 8/3/2020, trova applicazione la sospensione di cui alla norma in questione. Consegue che, quand'anche la notifica fosse stata perfezionata in data 4/2/2021 anche per il notificante, l'atto sarebbe comunque tempestivo.
Incomprensibile è l'eccezione relativa alla “illegittimità” delle sanzioni, le quali sono correttamente applicate e determinate in relazione al (peraltro incontestato) omesso versamento del tributo. Non si comprende, poi, in cosa consisterebbe l'incertezza normativa lamentata dall'appellante.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della palese infondatezza delle eccezioni, vanno liquidate in € 3.100,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5188 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/7/2021 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 5188 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 11.390,00 a titolo di IMU 2015 con riferimento ad una pluralità di immobili.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1607/22 del 6/7/2022 mediante la quale si riteneva la regolarità della notifica dell'atto impugnato, la regolarità della sottoscrizione, la sussistenza di potere, l'insussistenza di decadenza o prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 riproponendo pedissequamente alcune delle eccezioni formulate con il ricorso originario (difetto di motivazione, errata determinazione della base imponibile, prescrizione,
Si costituiva il comune di Messina eccependo inammissibilità dell'appello, regolarità, legittimità e tempestività dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Palesemente insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'atto specifica in tutti i dettagli il fondamento della pretesa e gli elementi di calcolo.
L'eccezione di errata determinazione della base imponibile con riferimento al fabbricato di cui al n. 115930
è priva di qualsivoglia fondamento. L'appellante si duole che l'amministrazione abbia preso a riferimento la rendita catastale, piuttosto che in asserito, apoditticamente affermato e, peraltro, neppure determinato valore commerciale del bene. L'eccezione non merita alcuna considerazione, dal momento che per legge la base imponibile ai fini IMU è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile.
Parimenti infondata è l'eccezione di “prescrizione”. Non si verte, infatti, in materia di prescrizione del credito, bensì, trattandosi di atto di accertamento, in materia di decadenza. Nella specie l'atto è stato notificato direttamente a mezzo posta raccomandata, ricevuta dal destinatario in data 4/2/2021, spedita in data
14/12/2020, come risulta dalla copia dell'avviso in atti.
Come è noto, per il notificante, gli effetti della notifica si perfezionano con la consegna dell'atto all'agente notificatore.
In particolare, per effetto delle diverse pronunce della Corte Costituzionale (ed in particolare, della sentenza
477/02), risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il mittente deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, tanto che la notifica venga operata a mezzo posta, quanto che la notifica venga operata a mezzo ufficiale giudiziario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti
(cfr. C. Cost. 28/2004).
Coerentemente, a seguito della novella del 2005, l'art. 149 c.p.c. prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Deve ritenersi che il principio della scissione degli effetti tra notificante e notificato abbia portata generale, con conseguente applicazione non solo con riferimento agli atti giudiziari, ma con riferimento a qualunque atto ed all'intero genere delle partecipazioni comunicative, da intendersi come comunicazioni che prevedano la necessaria cooperazione di soggetti terzi rispetto a notificante e notificato, con conseguente distonia tra l'attività del notificante e la conoscenza, anche solo legale, del destinatario, ed in particolare con riferimento agli atti di un procedimento amministrativo, non ostando la recettizietà dei medesimi (cfr. Cass. SS.UU.
17/5/2017, 12332, con particolare riferimento agli atti amministrativi sanzionatori;
Cass. I, 14/2/2019, 4519).
Parallelamente il testo dell'art. 60 D.P.R. 600/73, in materia di notifica degli avvisi e degli atti inerenti all'accertamento dei tributi, prevede che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Discende che anche con riferimento agli atti amministrativi mediante i quali si procede ad accertamento tributario trova applicazione il principio generale della scissione degli effetti tra notificante e notificato, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr.
Cass. SS.UU. 17/12/2021, 40543).
Discende che l'avviso è stato emesso e notificato, per il notificante, entro i termini decadenziali.
Peraltro, l'eccezione è doppiamente infondata. Infatti, ai sensi dell'art. 67 c. 1 d.l. 18/2020, «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», sospensione applicabile indistintamente a tutte le attività di liquidazione ed accertamento, dunque anche quelle svolte dagli enti locali.
Consegue che i termini decadenziali relativi ad attività di liquidazione o accertamento soggette al periodo di sospensione sono necessariamente differiti per il periodo di tempo corrispondente, pari a giorni 85.
Tale sospensione opera per tutte le attività di accertamento e liquidazione i cui termini erano in corso alla data del 8 marzo 2020, senza che il legislatore abbia operato alcun tipo di selezione con riferimento al periodo di imposta: la norma, infatti, inequivocabilmente, si riferisce, senza alcuna specificazione o distinzione, a tutte le attività di accertamento e liquidazione. Discende che un tentativo di circoscrivere l'effetto sospensivo ad uno specifico periodo di imposta o ad una specifica data di maturazione della decadenza, appare, come minimo, arbitrario e apodittico, oltre che irragionevole ed in contrasto con il tenore letterale della norma. Del resto, anche da un punto di vista logico, è evidente che la norma si è limitata a prendere atto di una condizione di impossibilità oggettiva di svolgere le attività di accertamento, con conseguente accumulo di ritardi, determinati da fatti indipendenti dalla volontà degli uffici, su tutte, indistintamente, le attività in corso, indipendentemente dal periodo fiscale cui si riferiscono.
Discende che per le attività di accertamento in esame, inerenti a periodi anteriori al 2020, dunque con termini in corso alla data del 8/3/2020, trova applicazione la sospensione di cui alla norma in questione. Consegue che, quand'anche la notifica fosse stata perfezionata in data 4/2/2021 anche per il notificante, l'atto sarebbe comunque tempestivo.
Incomprensibile è l'eccezione relativa alla “illegittimità” delle sanzioni, le quali sono correttamente applicate e determinate in relazione al (peraltro incontestato) omesso versamento del tributo. Non si comprende, poi, in cosa consisterebbe l'incertezza normativa lamentata dall'appellante.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della palese infondatezza delle eccezioni, vanno liquidate in € 3.100,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.100,00 oltre accessori di legge.