Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
7271 /0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL OPOL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Accertamento patto di SEZIONE TERZA CIVILE prelazione e risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19820/98 Dott. Angelo GIULIANO Dott. UI Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 16758 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 2578 Ud. 26/01/01 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ZZ LL, ZZ RO, elettivamente dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 3000 domiciliati in ROMA V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 143, 29 MAG. 2001 presso lo studio dell'avvocato CHIARA GELSUMINO, che li IL CANCELLIERD difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FERRARIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti -
contro
ZZ DI, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 MARIA TERESA COSENTINO, giusta delega in atti;
168 controricorrente
contro
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che lo difende unitamente all'avvocato MARIA TERESA COSENTINO, giusta delega in atti;
controricorrente nonché
contro
RI LB, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che lo difende unitamente all'avvocato GABRIELE ZAMOLO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 769/98 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa ,11/03/1998'ב depositata il 20/03/98; RG.2364/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIOVANNI FERRARIO;
дег udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo, l'assorbimento del 5° ed il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nell'aprile-maggio 2 1989 ZZ LO e ZZ IE convenivano davanti al Tribunale di Milano ZZ IN, ES UI e NI RI esponendo che: essi istanti avevano venduto in data 11.10.1971 al fratello IN un apparta- mento al primo piano dell'immobile di loro proprietà sito in Bresso, via Toselli 45; l'acquirente si era contrattualmente obbligato, nel caso di alienazione del bene, a preferire, a parità di condizioni, i fratelli LO e IE ad ogni terzo acquirente;
in data 7.1.1988 essi stessi istanti avevano ricevuto una let- tera raccomandata a firma geometra ES con la qua- le erano stati invitati a comunicare l'eventuale eser- cizio del loro diritto di prelazione a fronte di un'offerta di acquisto dell'appartamento di L. 65.000.000 formulata da terzi;
pur avendo tempestiva- mente informato il geom. ES, con raccomandata del 16.1.1988, della loro volontà di esercitare la prela- zione dopo aver visionato l'offerta, essi non avevano ricevuto alcuna risposta;
successivamente erano venuti a conoscenza che l'immobile era stato venduto dal fra- tello a NI RI con rogito in data 2.6.1988. Sulla base di tali premesse chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, previo accertamen- to della violazione del patto di prelazione. I convenuti si costituivano, contestando il fonda- 3 mento di ogni avversa domanda. ZZ IN chiedeva autorizzato alla chiamata in causa di anche di essere ER NO, l'offerente con il quale gli attori avevano avviato una trattativa, per essere dallo stesso manlevato. Chiamato in causa, quest'ultimo assumeva la sua estraneità all'intera vicenda, essendosi egli limi- tato a stipulare il preliminare ed a rivendere subito dopo il bene, sempre con compromesso, al NI. Con sentenza del 21.3.1994 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto tra gli attori ed il NI e rigettava ogni domanda attrice. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 20.3.1996. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ZZ LO e ZZ IE, affidando l'impugnazione a cinque motivi. Hanno resistito con rispettivi controricorsi Z- zo IN, ES UI e ER NO. I ricorrenti hanno pure depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia "violazione delle re- gole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. C.C. nella ricostruzione del contenuto della clausola inse- rita al punto 3 art. 2 dell'a tto pubblico di compra- vendita in data 11.10.1971 e falsa applicazione della 4 normativa sulla prelazione volontaria". I ricorrenti lamentano che il loro fratello ZZ IN non li ab- bia interpellati prima di porre sul mercato l'immobile che intendeva vendere, giusta quanto stabilito nella richiamata clausola, e sostengono che il diritto di prelazione di cui erano titolari non era affatto limi- tato all'ipotesi di parità di condizioni offerte. In questa prospettiva col secondo motivo, denun- ciando omessa e/o insufficiente motivazione circa le ragioni del rigetto della doglianza di merito posta a base del primo motivo d'appello", i ricorrenti lamenta- no che i giudici di merito non abbiano tenuto conto delle ragioni della prevista prelazione (finalità con- den servatrice della stessa, trattandosi -con riferimento all'atto 11.10.1971- di una compravendita tra fratelli, conclusa а prezzo simbolico e allo scopo di sopperire ad esigenze di natura familiare). I due motivi, da esaminare, per le connessioni esi- stenti, in un unico contesto, non possono trovare acco- glimento. L'impugnata sentenza, dopo aver ricordato che l'art. 2 punto 3 dell'atto di compravendita [tra i fra- telli ZZ] 11.10.1971 recita testualmente che "qualora l'acquirente [ZZ IN] intendesse in fu- turo alienare l'appartamento acquistato [da ZZ 5 raccomandata con LO e IE] dovrà darne, a mezzo comunicazione ai due venditori ricevuta di ritorno, [cioè ZZ LO e IE], i quali avranno diritto di prelazione nell'acquisto (diritto che peraltro dovrà essere esercitato, sotto pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta)", ha dato atto della osservanza di tale prescrizione da parte di Ca- puzzo IN, che intendeva alienare l'immobile a suo tempo alienatogli [dai fratelli], evidenziando che lo stesso, in base al contenuto della riferita pattuizione, si era obbligato a preferire i detti fratelli ZZ LO e IE a parità di condizioni. Tale ultima affermazione è fatta -ora- oggetto di critica da parte ricorrente, ma essa non coglie nel se- gno, giacchè il patto di prelazione presuppone -in as- senza di condizioni contrarie- solo l'obbligo di prefe- rire a parità di condizioni l'altra parte nella conclu- sione di un eventuale contratto di alienazione del bene che ne è l'oggetto, nel senso, quindi, che il patto li- mita solo le modalità di esercizio del potere di alie- nazione del soggetto vincolato. Conclusione, questa, che peraltro non risulta nega- tivamente influenzata dalla pretesa assimilazione del patto di prelazione al contratto preliminare, posto che nella prelazione vi è solo la previsione di un contrat- 6 nella cui stipulazione il beneficiario ha diritto to, essere preferito ad altri. Il patto di prelazione di come rileva parte controricorrente- in sostanza non con- tiene una promessa а contrarre ma semplicemente un ob- bligo a preferire, a parità di condizioni ancora inde- terminate, il promissario come contraente di un futuro contratto se e quando il promittente lo vorrà conclude- re. E', dunque, da escludere, in ragione del significa- to dato con incensurabile apprezzamento dai giudici di merito alla clausola [né essa contenendo ulteriori e diverse proposizioni], che ZZ IN dovesse infor- dem mare ed interpellare i prelazionari ZZ LO e "1IE 'senza rivolgersi preventivamente al mercato ed evitando comunque di iniziare trattative con i terzi". Sotto poi altro profilo, implicitamente assorbiti risultano i motivi che spinsero i fratelli ZZ а prevedere il diritto di prelazione in caso di vendita (sostanziantisi in ragioni di conservazione del patri- monio familiare), dal momento che gli stessi non si SO- no tradotti in clausola contrattuale e, per questo, non sono divenuti giuridicamente rilevanti. Col terzo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione delle norme che governano l'istituto della prelazione volontaria per ciò che attiene al contenuto 7 degli obblighi da essa derivanti in capo alla parte concedente", dolendosi i ricorrenti che essi, quali prelazionari, “mai hanno avuto la possibilità di cono- scere le condizioni da pareggiare ai fini del concreto esercizio del loro diritto". Questa censura va del pari disattesa. Risulta dalla sentenza impugnata che gli odierni ricorrenti vennero posti a conoscenza dell'esistenza di una offerta di acquisto dell'appartamento in oggetto al prezzo di L. 65.000.000, con lettera raccomandata del 7.1.1988, a tal riguardo soggiungendo la Corte territo- Alc riale che la clausola che imponeva la relativa comuni- cazione non prevedeva che questa dovesse necessariamen- te provenire da ZZ IN e non potesse invece esse- re effettuata da altri in suo nome e per suo conto, né -aggiungeva ancora- che venissero specificati il nome dell'offerente e le modalità di pagamento del corri- spettivo, traendone quindi la conclusione della idonei- tà della comunicazione stessa a consentire l'accettazione della proposta. La valutazione così espressa dai giudici di merito, oltre che essere sufficientemente e logicamente motiva- ta, appare immune da vizi di diritto, giacchè in questo caso la denuntiatio al prelazionario costituiva l'unica positiva prestazione dovuta dal promittente. 8 Col quarto mezzo si denuncia 'omessa e/o insuffi- ciente motivazione in ordine al giudizio di esclusione della denunziata illiceità del comportamento tenuto nella vicenda dalle parti convenute", mentre l'ES e l'ER sono tenuti, secondo i ricorrenti, a ri- spondere (ex art. 2043 c.c.) del danno loro arrecato per aver violato, mediante il loro comportamento doloso o colposo, il precetto di non turbare l'attuazione di un rapporto obbligatorio inter alios. La censura è da disattendere attesa la sua generi- cità, rilevandosi al contempo che la Corte di merito ha coerentemente considerato che il rigetto delle domande formulate nei confronti di ZZ IN comportava la reiezione anche delle domande proposte nei riguardi дет dell'ES e dell'ER, non senza evidenziare l'efficacia meramente obbligatoria del patto di prela- zione che, per questo, espone il solo promittente ina- dempiente alla responsabilità per danni nei confronti del promissario. Col quinto, ed ultimo, motivo si denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione del capo della sentenza concernente il regolamento sulle spese di giudizio", contestando i ricorrenti, atteso che gli appellati [controricorrenti] erano risultati soccombenti rispetto alle loro quattro eccezioni pro- 9 cessuali, la misura in cui sono state liquidate le spe- se, escludendo la Corte d'appello perfino ogni ipotesi di compensazione. Anche questa censura va disattesa, avendo la Corte motivato l'onere delle spese a carico degli odierni ri- correnti in quanto "prevalentemente soccombenti" rientrando nel potere discrezionale del giudice di me- rito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. 60000 Conclusivamente il ricorso va rigettato, conseguen- Злове done la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in favore di cia- scuno dei controricorrenti come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in L. 176.000 in favore di ER NO e L. 220.000 ciascuno in favore di ZZ IN e ES UI oltre onorari liquidati in L.
2.500.000 per ciascuno dei controricorrenti. Così deciso, il 26.1.2001. IL✓RESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fonato Calabre IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 29 MAG. 2001. E IL CANCELLIER. R P Giovanni Giambat 10