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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa in data 12/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2426/2015R.g.
Tra
n.18/01/1949 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Spasari Domenico
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Distilo Antonino
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 26/11/2015, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando seguenti conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 23.11.2016 al 28.10.2020, 14.12.2022, 17.05.2023,
13.03.2024, 19.06.2024, 22.01.2025, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in 1 oggetto alle udienze del 02.12.2020, 19.01.2022, e all'udienza del
09.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va rilevato che nella fattispecie in esame non trova applicazione la normativa contenuta nella L. n. 241 del 1990. Nei confronti degli atti adottati in regime di diritto privato non possono essere invocate le fattispecie di illegittimità tipiche del provvedimento amministrativo, individuate nelle figure dell'eccesso di potere, della violazione di legge ecc., in quanto strettamente connesse all'esercizio di un potere diretto al perseguimento di un interesse pubblico, al fine di procedere alla disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art.5 L.
2248\1865. Nel caso di specie il ricorrente in epigrafe, in quanto medico del SSN in regime di convenzionamento, è legato all'azienda da un rapporto di parasubordinazione di carattere privatistico. Pertanto, "I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo". (Cass. civ., S.U.,
21 ottobre 2005, n. 20344; nello stesso senso, S.U., 4 agosto 1995, n. 8547, Cass. 8 aprile
2008, n. 9142). La natura privatistica di tale attività della pubblica amministrazione esclude l'operatività della disciplina prevista dalla L.241\90 che presuppone il carattere pubblicistico dell'azione amministrativa, in quanto le norme procedimentali introdotte perseguono la finalità di consentire una migliore realizzazione dell'interesse pubblico attraverso la sua comparazione con l'interesse privato favorendo la partecipazione dell'interessato al procedimento di formazione dell'atto. Laddove, come nel caso di specie, non si è in presenza di un atto amministrativo in senso proprio ed in assenza di una specifica disposizione contrattuale, deve escludersi la sussistenza in capo alla P.A. di un obbligo di comunicazione
Pag. 2 di 5 del procedimento. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, in una fattispecie del tutto analoga, a quella sub iudice ha al riguardo, con argomentazioni condivise dal giudicante, statuito che 'In tema di medici convenzionati con il non sono applicabili CP_2 le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, che riguardano i procedimenti strumentali all'emanazione da parte della P.A., in posizione di preminenza, di provvedimenti autoritativi idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari e non investono il rapporto di para-subordinazione di natura privatistica tra medici convenzionati e le che si svolge su un piano di parità, con esclusione di Pt_2 ogni potere di supremazia dell'amministrazione al di fuori di quello di sorveglianza. Ne consegue che, ove l'amministrazione abbia avviato il procedimento per il recupero di crediti indebitamente erogati ai sanitari, non è dovuta la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241'. (Cfr. Cass. n. 13235 del 9 giugno 2009). Venendo alla disamina delle censure di merito è infondata l'asserita violazione del comma 11 dell'art. 42 dell'ACN di categoria. Tale disposizione prevede che 'l'Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato, in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca completo della causa e della decorrenza della revoca medesima'.
La previsione, tuttavia, non prevede una sanzione nelle ipotesi di mancata ottemperanza della stessa. Comunque, in ogni caso, il tabulato allegato alla comunicazione indirizzata al ricorrente risulta essere rispettoso delle disposizioni di tale norma in quanto, pur nella sua schematicità, in esso è indicata la data del decesso del paziente che, pertanto, coincide con la data in cui la revoca ha effetto. È, quindi, soddisfatto sia il requisito della indicazione della causa della revoca che quello della decorrenza. Inoltre, è indicato il numero delle quote mensili di cui è richiesta la ripetizione per cui può desumersi anche la durata dell'indebito e la quantificazione delle relative somme oggetto di ripetizione. Il ricorrente lamenta che l'amministrazione non avrebbe provveduto tempestivamente, come era tenuta, a comunicare loro l'avvenuto decesso degli assistiti. Come evidenziato il rapporto di lavoro dei medici convenzionati è un rapporto di lavoro parasubordinato regolato dai principi propri del diritto privato, e perciò a prescindere da ogni vizio formale degli atti, è sempre onere delle parti dimostrare in giudizio i fondamenti in fatto ed in diritto delle proprie richieste. Nel caso in esame non vi è contestazione in ordine alla circostanza che gli assistiti indicati nel tabulato Parte comunicato dall' fossero effettivamente deceduti alla data riportata e che i relativi compensi erogati al medico convenzionato siano stati corrisposti per il numero di mensilità indicato e di conseguenza di non avere svolto alcuna prestazione assistenziale nei confronti di Contr questi ultimi. L'art. 42 b dell' prevede che "la revoca da operarsi da parte dell'assistito ha
Pag. 3 di 5 effetto dal giorno dei decesso" e che "l'azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento". Tale disposizione prevede, quindi, che tale fattispecie di revoca ha effetto dal giorno del decesso dell'assistito, ma non prevede in alcun modo che
'nel caso in cui l'azienda non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione a suo carico ne derivi l'effetto dell'inefficacia dell'evento, vale a dire del decesso dell'assistito, con conseguente protrazione degli obblighi a carico dell'azienda stessa fino a quando non abbia provveduto a comunicare l'evento ai sanitari interessati' (Cass. 13235/2009). Sul punto, infatti, la S.C. ha statuito che 'la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato (Cass. 13235/2009). Tale principio è stato, successivamente, sempre ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui 'l'art. 28 dell'accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale, approvato con d.P.R. n. 314 del 1990, secondo cui la revoca della scelta del medico convenzionato per morte dell'assistito "ha effetto dal giorno del decesso" e "l'azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento", si interpreta nel senso che il diritto dei sanitari ai compensi per l'attività a favore degli assistiti cessa al verificarsi dell'evento morte, senza che assuma rilievo la formale notizia di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato'. (cfr. Cass. n. 20737 del 14 ottobre 2015). Pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente la mancata osservanza, da parte dell' , degli Controparte_4 adempimenti imposti dalle richiamate disposizioni della contrattazione collettiva non rende, di per sé, illegittima la richiesta, di restituzione delle somme percepite. La corresponsione dei compensi al medico convenzionato è ispirata al principio generale secondo il quale ogni attribuzione patrimoniale è tutelata dall'ordinamento giuridico soltanto quando giustificata in relazione alla funzione giuridico-economica del negozio, per cui in difetto di tale giustificazione che si arricchisce è tenuto alla restituzione di quanto ha ricevuto (articolo 2033
c.c.). È pacifico, nel caso di specie, che nessuna prestazione è stata erogata anche in astratto agli assistiti per i quali è stata disposta la revoca, per cui ponendosi la corresponsione del compenso a carico dell' in un rapporto sinallagmatico con la Controparte_4 prestazione da fornire da parte del medico agli assistiti la stessa non è dovuta quando alcuna prestazione viene resa. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte Parte dell' in ordine alle revoche avvenute non condiziona la cessazione del diritto al compenso del medico, cui si riferisce la revoca ma può legittimare una richiesta risarcitoria nel caso in
Pag. 4 di 5 cui da esso derivi un danno per il medico convenzionato. È il caso di mancato rimpiazzo del paziente deceduto da parte dei cd. medici massimalisti che, ignari della revoca, non Parte comunicatagli dalla continuino a prestare in concreto la propria opera a chi non è più assistibile, senza peraltro poterlo rimpiazzare nell'elenco", fattispecie che autorizza, ricorrendone le condizioni, ad un'azione di risarcimento danni, che richiede la deduzione dell'avvenuta assistenza, prestata nonostante la revoca, e la concreta impossibilità di rimpiazzare l'autore della revoca nell'elenco completo. Nel caso di specie, però, tale richiesta non è stata in alcun modo avanzata. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla mancata comunicazione, da parte dell' , delle revoche per decessi Controparte_4
e trasferimenti. Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto vertendosi in tema di ripetizione di indebito, la prescrizione applicabile è quella decennale ed il relativo termine non risulta decorso atteso gli atti interruttivi costituiti dalle comunicazioni inoltrate Parte dalla Infine, sebbene non dedotti non ricorrono neanche i presupposti della irripetibilità nel caso di accipens in buona fede. Difatti, 'il principio generale dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede dai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione è applicabile anche al medico convenzionato con la sempre che la ripetizione sia Pt_2 idonea a comprometterne in modo irreparabile le esigenze di vita in rapporto ai ricavi della sua complessiva attività professionale, assumendo carattere subordinato - rispetto all'accertamento di tale presupposto - l'indagine sul requisito, pure necessario, della buona fede dell'"accipiens" (Cass. n.13235\2009). Nel caso di specie non vi è alcuna allegazione in ordine ad una compromissione irreparabile delle esigenze di vita del professionista.
La complessità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ZI Di AU
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