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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 646/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
646 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Chef. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marraffino. Controparte_1 C.F._2
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Giudice. AR C.F._3
CP_4
e
(c.f. ), quale titolare della omonima ditta individuale, con sede in Parte_2 C.F._4
Ariano NO, C. da Cannelle n° 4/b (p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Albanese. P.IVA_1
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13.7.2022, in tema di azioni a difesa della proprietà; risarcimento danni in forma specifica”.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 10.4.2025 dalla difesa di , il 16.4.2025 dalla difesa di Controparte_1
, il 18.4.2025 dalla difesa di e il 22.4.2025 dalla difesa di . Parte_1 AR Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1 pec, il 6.2.2023), , (quale titolare della omonima ditta individuale con sede Controparte_1 Parte_2 in Ariano NO, C. da Cannelle n° 4/b) e , proponendo appello avverso la sentenza n. AR
1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento, pubblicata in data 13.7.2022.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_1
deducendo di essere proprietario di una porzione di fabbricato rurale ubicato in Ariano NO, contrada
[...]
[... NT (in catasto al foglio 29, p.lla 510, sub 1), sovrastata da altra porzione di immobile di proprietà della
(in catasto al foglio 29, p.lla 510, sub 3), lamentando che la convenuta, qualche anno addietro, avesse CP_1 effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile, che erano risultati difformi rispetto alla
D.I.A. inoltrata al Comune e lesivi del suo (dell'attore, si intende) diritto di proprietà e di (com)proprietà su parti comuni, e che avevano arrecato danni al proprio (dell'attore, si intende) immobile, meglio specificati in citazione.
Aveva chiesto, pertanto, che, accertata la sussistenza degli abusi alla sua proprietà esclusiva e alla proprietà comune ad opera della convenuta, quest'ultima fosse condannata: “1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità ; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce;
4)alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ; 5) ai lavori generali per la messa in sicurezza del fabbricato con la posa in opera Parte_1 del solaio di sottotetto e relativo cordolo in cls armato;
6) ai lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche nella proprietà
. Il tutto per un onere stimato di euro 20.000,00, così come quantificato dal geom nella perizia a sua firma che si Parte_1 Persona_1 produce”.
Aveva chiesto, inoltre, che, accertata la responsabilità esclusiva della nella produzione dei danni CP_1 procurati alla sua proprietà esclusiva a seguito dei lavori eseguiti dalla prima, la stessa convenuta fosse condannata al risarcimento, quantificato in euro 5.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese tutte di lite, con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
Iscritta la causa al n. 3217/2018 RG, si era costituita in giudizio , chiedendo Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. (quale direttore dei detti AR lavori) e dell'impresa edìle di IA IN (quale impresa esecutrice dei lavori), instando per il rigetto dell'avversa domanda.
Essendo stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata del terzo svolta da , Controparte_1 quest'ultima aveva instaurato, pertanto, un autonomo giudizio (recante il n. 5085/2018 R.G.), nei riguardi dell'arch. pagina 2 di 14 e della ditta di IA IN, al fine di essere manlevata da ogni pregiudizio di carattere AR economico e non, derivante dal giudizio n. 3217/2018 R,.G., chiedendo, previa riunione dei procedimenti, che C fosse accertata la responsabilità dell'arch. , direttore dei lavori, unitamente alla ditta chiavo AR
, rispetto alla situazione oggetto del procedimento n. 3217/2018 R.G., non avendo essi provveduto alla Pt_2 messa in sicurezza del cantiere.
Costituitosi nel giudizio recante il n. 5085/2018 R.G., aveva chiesto che fosse dichiarata AR
l'inammissibilità della domanda di garanzia per carenza di interesse, nonché la litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della domanda attorea nonchè, in via subordinata, l'infondatezza della domanda.
Costituitosi in giudizio anche , aveva chiesto: 1) il rigetto dell'istanza di riunione e la Parte_2 declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda per violazione del principio del ne bis in idem; 2) che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice; 3) in subordine, che fosse rigettata l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con la sentenza n. 1705/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Benevento, definendo i due giudizi
(riuniti) nn. 3217/2018 RG e 5085/2018 R.G., ha così statuito: “1) rigetta la domanda principale del giudizio recante r.g. n.
3217/2018; 2) dichiara assorbita sub 1) la domanda di manleva del giudizio riunito recante r.g. n. 5085/2018; 3) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del giudizio recante r.g. n. 3217/2018, nei confronti di , che liquida in €
[...] Controparte_1
2.430,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio recante r.g. n. 5085/2018; 5) le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 20.1.2022, vanno compensate integralmente.”.
In sintesi il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo:
1) che la domanda principale avanzata da , da qualificare come di risarcimento danni Parte_1 cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., fosse infondata per difetto di titolarità attiva, non avendo egli provato che i danni si fossero verificati successivamente all'acquisto, da parte sua (avvenuto in data 1.12.2010, con atto di donazione da parte del nonno ed in suo favore), dell'immobile in questione, essendo emerso dall'istruttoria, invece, che tali danni fossero gli stessi di cui si era doluto suo nonno già nel lontano 2006;
2) che, di conseguenza, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti dello e dello CP_1 CP_3
restasse assorbita;
Pt_2
3) che, in relazione alle spese di lite, mentre nei rapporti tra il e la dovessero seguire la Parte_1 CP_1 soccombenza, tra la , e fosse giustificato, invece, compensarle. CP_1 AR Parte_2
****
ha censurato la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento precisando di Parte_1 voler sottoporre a questa Corte soltanto le due seguenti questioni (non intendendo proporre appello avverso le altre esaminate dal giudice di primo grado): pagina 3 di 14 1. La realizzazione, da parte della convenuta, di un pozzo luce all'interno del fabbricato mediante una tramezzatura perimetrale conformata ad U tramite la foratura del solaio di copertura dal lato della sua
(dell'appellante, si intende) proprietà, con apposizione di una finestra a raso (lucernaio);
2. Il danneggiamento della strada comune.
E ha proposto i seguenti motivi di appello.
A. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. – DOMANDE PROPOSTE EX ART. 2058 C.C - LESIONE DEI DIRITTI
DEL COMPROPRIETARIO EX ART. 1102 E 1103 C.C. - REALIZZAZIONE DI UN POZZO LUCE E APPOSIZIONE DI FINESTRA A RASO IN PARTI
COMUNI
Con il primo motivo l'appellante, dopo avere premesso che la mansarda, o sottotetto, non fosse originariamente divisa in due, ha lamentato che la , arbitrariamente, l'avesse successivamente divisa due parti, Parte_3 seguendo la lunghezza con un muro divisorio posto sotto il colmo del tetto e, quindi, impedendogli, in tal modo, di utilizzarla integralmente, creando il pozzo luce all'interno della metà sovrastante la sua (dell'appellante, si intende) proprietà, limitando ulteriormente lo spazio disponibile e realizzando la finestra a raso sulla falda del tetto corrispondente a quella parte della mansarda sovrastante la sua proprietà.
Ciò avrebbe comportato, secondo il , una minore fruibilità dello spazio del sottotetto, in violazione Parte_1 dell'art. 1101 c.c., nonché la violazione dell'art. 1102 c.c., avendo alterato la destinazione d'uso della cosa comune, impedendo agli altri partecipanti di fare uso della detta porzione nonché della finestra a raso, posta a servizio unicamente della proprietà della , estendendo così il suo diritto sulla cosa comune mediante CP_1 un atto di forza.
L'appellante ha, quindi, sostenuto che il primo Giudice avesse errato nel qualificare, genericamente ed indistintamente, le domande da lui (dal , si intende) formulate “come di risarcimento per danni cagionato Parte_1 da cose in custodia ex art. 2051 c.c.”, evidenziando di avere chiesto, invece, in relazione al profilo in questione, la condanna della : “1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità CP_1 Parte_1
; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e manto di
[...] Parte_1 copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce”, ai fini della riduzione in pristino stato dello stato dei luoghi, ex art. 2058 c.c.
B. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. – DOMANDE PROPOSTE EX ART. 2058 C.C LESIONE DEI DIRITTI
DEL COMPROPRIETARIO EX ART. 1102 E 1103 C.C. -
Con il secondo motivo ha lamentato che anche la domanda volta ad ottenere la condanna Parte_1 della controparte “alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ” e, dunque, ad ottenere Parte_1 il ripristino dello stato di fatto alterato dal comportamento illecito della convenuta – avendo quest'ultima danneggiato la strada comune, facendo transitare mezzi meccanici (quali betoniere) sulla stessa, determinandone in particolare il cedimento ai due lati e, quindi, oltrepassando i limiti posti dall'art. 1102 c.c. - fosse stata erroneamente qualificata dal primo giudice come domanda di “risarcimento per danni cagionato da cose in
pagina 4 di 14 custodia ex art. 2051 c.c.”, essendo invece stata da lui formulata, come quella oggetto del precedente motivo di gravame, ai sensi dell'art. 2058 c.c.
****
L'appellante ha, dunque, sostenuto che il primo giudice, nell'affermare che il diritto al risarcimento del danno subìto da un bene spetti a colui che ne sia proprietario al momento dell'evento dannoso (non costituendo tale diritto un accessorio del diritto di proprietà bensì essendo un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale), non avesse erroneamente considerato che, nel caso di specie, fosse stato chiesto, innanzitutto, il ripristino dello status quo ante a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dalla ai sensi dell'art. CP_1
1102 c.c.; quindi al fine di rimuovere un fatto lesivo di un diritto reale.
E ha sostenuto che per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica non occorra dimostrare di essere proprietario del bene danneggiato, essendo oggetto della pretesa quello di ottenere il bene danneggiato nella sua integrità ed avendo, pertanto, la relativa azione, “natura di rimedio di tutela a natura reale a carattere ripristinatorio, in quanto volta a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma parziale
Parte_1 della Sentenza N. 1705/2022 pubblicata in data 13.07.2022 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio N.R.G. 3217/2018, non notificata, così provvedere: A) accertare e dichiarare che le opere disposte e realizzate dalla sig.ra sono state Controparte_1 effettuate in violazione degli artt. 1101 e 1102 c.c. in quanto lesive dei diritti del comproprietario sig. ; B) per l'effetto
Parte_1 condannare ai sensi dell'art. 2058 c.c. la sig.ra alla rimozione delle opere abusive realizzate nelle parti comuni ed Controparte_1 all'integrale ripristino dello stato dei luoghi preesistente, provvedendo in particolare: 1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità ; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e
Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce;
4) alla sistemazione della strada in comunione in cls di accesso alla proprietà ; C) In via istruttoria: si chiede il rinnovo della C.T.U. conferendo
Parte_1 mandato di indicare quali siano i lavori necessari e le relative modalità di esecuzione affinché venga ripristinato lo stato antecedente dei luoghi. D) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, compensazione delle spese di e vittoria di CP_5 spese per il presente grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 646/2023 del Ruolo Generale ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., in data 17.4.2023 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si
è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 22.6.2023, , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “- previa declaratoria di giudicato sui capi della sentenza non impugnata, rigettare il proposto appello, in quanto la domanda del è prescritta, ed in ogni caso infondata in fatto ed Parte_4 in diritto;
- in subordine, in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda proposta dal , condannare l'Architetto Parte_1
, quale direttore dei lavori, progettista e responsabile della sicurezza del cantiere di sito in Ariano AR Controparte_1
NO alla c.da Cupamorte, e , titolare della omonima ditta individuale esecutrice dei detti lavori, a manlevare e tenere Parte_2 indenne la sig.ra da ogni conseguenza inerente il presente procedimento;
- con conferma delle statuizioni della Controparte_1
Sentenza impugnata in merito alle spese di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario.”.
pagina 5 di 14 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata l'11.7.2023, ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'avverso gravame, nonché l'ammissibilità delle domande spiegate nei suoi confronti da e, Controparte_1 criticando la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Benevento in relazione al rapporto processuale intercorso tra lui (chiamato in causa in primo grado) e la stessa (la chiamante), ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “… in rito: dichiarare l'acquiescenza parziale alla sentenza e la circoscrizione dei motivi di gravame devoluti ai soli punti circa l'eliminazione pozzo luce all'interno del fabbricato di ed il risarcimento del danno alla strada CP_1 comune;
dichiarare inammissibile la domanda principale proposta dalla contro nel procedimento n° CP_1 Parte_2
5085/18 R.G. (riunito a quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ) per violazione del principio del né bis in idem;
Parte_1
prendere atto dell'acquiescenza di alla richiesta di “rigetto della domanda attorea” proposta dalla el Parte_2 Parte_5 procedimento n° 5085/18 R.G. (riunito a quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ) e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
nel merito in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione - breve o ordinaria – di ogni diritto preteso e/o azione proposta dalla nel procedimento n° 5085/18 R.G. (riunito a CP_1 quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ); in via gradata, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
in ogni caso condannare la al pagamento totale delle spese e competenze di lite del primo, tra cui quelle di CTU, e del CP_1 presente grado con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Albanese quale anticipatario e non percettore.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata l'11.9.2023, anche ha contestato la AR fondatezza dell'avverso gravame, nonché l'ammissibilità delle domande spiegate nei suoi confronti da CP_1
e, criticando la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Benevento in relazione al rapporto
[...] processuale intercorso tra lui (chiamato in causa in primo grado) e la stessa (la chiamante), Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva (impropria) avanzata nei confronti dell'Arch per carenza di interesse;
in subordine per la declaratoria della litis pendenza (all'epoca della proposizione CP_3 della domanda) stante la pendenza del Giudizio al RGn. 797/2018 della Corte di Appello di Napoli, Sezione IV, conclusosi con Sentenza
[... n. 2002/2020; Nel merito per l'accertamento e seguente declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle domande avanzate dalla
nei confronti dell'arch. ; Nel merito, in via subordinata per l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti CP_1 CP_3 dell'arch. nell'an come nel quantum;
Fermo comunque, nonostante i due giudizi, seppur riuniti, mantengano petitum e causa CP_3 petendi differenti, l'interesse del comparente a veder rigettate le domande delle domande del nei confronti della Parte_1 Parte_6 rispetto alle quali si è evidenziata da un lato la carenza di legittimazione attiva e dall'altro la prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio stante la carente motivazione offerta alla disposta compensazione delle spese di lite contenuta nella statuizione di primo grado, a distrarsi in favore dello scrivente procuratore.”.
Con ordinanza del 13.9.2023 la causa (sottoposta, ratione temporis, ex art. 35 del d.l.gs. n.149/2002, alla disciplina anteriore alle modifiche operate al codice di rito dal detto decreto legislativo, trattandosi di un giudizio introdotto prima del 28.2.2023) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.9.2024.
Indi, dopo essere stata rinviata, d'ufficio, al 22.4.2025, con successivo decreto presidenziale del 26.3.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. pagina 6 di 14 E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.4.2025 dalla difesa di , il 16.4.2025 Controparte_1 dalla difesa di , il 18.4.2025 dalla difesa di e il 22.4.2025 dalla difesa di Parte_1 AR
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025 (ritualmente Parte_2 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante non ha criticato specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. - in relazione alla ratio decidendi sottesa al rigetto delle domande da lui proposte, rappresentata dalla mancanza di titolarità, dal lato attivo, in capo allo stesso - quanto ritenuto, in fatto, dal Tribunale di Parte_1
Benevento, circa la riconducibilità degli eventi lesivi dallo stesso lamentati ad epoca precedente rispetto al trasferimento, in suo favore (mediante atto di donazione del nonno), della proprietà dell'immobile in questione (e, dunque, anche della comproprietà delle relative parti comuni) o, comunque, circa la mancanza di prova che fosse il proprietario di tale bene all'epoca in cui la convenuta aveva effettuato i lavori per cui è causa.
Ed invero, per contrastare quanto ritenuto, sul punto, in diritto, dal giudice di prime cure – che ha richiamato l'impostazione della Suprema Corte (espressa anche a Sezioni Unite) secondo cui il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, abbia subìto la relativa diminuzione patrimoniale (trasferendosi anche all'acquirente del bene il diritto al risarcimento dei danni solo laddove sia oggetto di uno specifico atto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/04/2024, n. 11478; Sez. I, Ord., 03/12/2021, n. 38196; Sez. III, Ord., 31/05/2018, n. 13795; Sez. I, 07/06/2016,
n. 11649; Sez. VI - 2, Ord., 12/11/2014, n. 24146; cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/12/2023, n. 34370 quanto alla precisazione che la proprietà del bene debba riferirsi al momento in cui il danno si manifesti) –
non ha contestato di essere divenuto proprietario dell'immobile dopo gli eventi lesivi cagionati Parte_1 dai lavori realizzati su incarico della , ma ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel qualificare CP_1 le domande da lui (dal , si intende) proposte ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo egli formulato, invece, Parte_1 innanzitutto, per le doglianze (ancora) in esame (dunque oggetto di gravame), domande qualificabili come di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c. e, quindi, a suo dire, di natura reale, il che non avrebbe richiesto la dimostrazione di essere proprietario del bene danneggiato al momento dell'evento lesivo (come invece ritenuto dal Tribunale di Benevento).
Ciò premesso, tale qualificazione giuridica della domanda operata dall'appellante, sebbene corretta con riferimento al lamentato danneggiamento strada comune asseritamente attribuibile alla (per aver fatto CP_1
pagina 7 di 14 transitare mezzi meccanici, quali betoniere, sulla stessa) - e, quindi, alla richiesta, formulata con l'atto introduttivo del primo grado e ribadita con l'atto di appello, di condanna della convenuta “alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ”- non comporta, tuttavia, sul punto, la fondatezza del gravame. Parte_1
Ed infatti, anche recependo tale qualificazione della domanda operata, al riguardo, dall'appellante, risulta corretta, ad avviso della Corte, la decisione del primo giudice concernente la mancanza di titolarità (o, comunque, la carenza di prova della stessa), dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo al . Parte_1
Ed infatti la domanda di risarcimento in forma specifica prevista dall'art. 2058 c.c. (espressamente invocato dall'appellante) non ha natura reale, bensì personale (al pari della domanda di risarcimento danni per equivalente monetario), trattandosi pur sempre di una domanda risarcitoria.
Precisato, invero, che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/05/2025, n. 13377), ossia quella che ha invocato espressamente l'appellante, va detto quanto segue.
La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale (come nel caso di specie), assume la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica, ex art. 2058 c.c., di natura personale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/07/2013, n.
16553; Sez. VI - 2, Ord., 17/01/2011, n. 884; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/09/2021, n. 24183; Sez. II,
Ord., 30/11/2020, n. 27301; Sez. II, Ord., 17/02/2020, n. 3853; Sez. II, 18/07/1991, n. 7984, quest'ultima proprio in tema di lesione del diritto di comproprietà, ex art. 1102 c.c.; Sez. 2, n. 1744 del 24/03/1979), in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito risarcitorio conseguente alla lesione del diritto reale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
20/02/2014, n. 4098; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/11/2020, n. 27301 cit.; Sez. II, Ord., 17/02/2020, n.
3853 cit.).
La domanda di risarcimento in forma specifica rappresenta pur sempre, infatti, una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere (distinguendosi, così, sia dall'azione di adempimento, che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso, sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare, che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/11/2023, n. 32898).
Tanto è vero che il risarcimento per equivalente rappresenta un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/01/2017, n. 1361; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/01/2025, n. 1470).
Quanto al risarcimento in forma specifica che sia invocato in conseguenza della lesione di diritti reali, la peculiarità risiede soltanto nella non operatività del limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2058 c.c., secondo pagina 8 di 14 cui “… il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”, secondo quanto affermato, più volte, dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/01/2025, n. 1470 cit.; Sez. II, Ord., 28/05/2024, n.
14833; Sez. II, 12/10/2017, n. 23995; Sez. II, 06/04/2017, n. 8920; Sez. Unite, 20/05/2016, n. 10499).
Ragion per cui, in base a quanto detto sino ad ora, essendo la domanda di risarcimento in forma specifica prevista dall'art. 2058 c.c. – norma invocata espressamente dall'appellante (lamentando la lesione del proprio diritto di (com)proprietà) - pur sempre di natura personale (in quanto fondata sul diritto di credito risarcitorio conseguente alla lesione del diritto reale), ad avviso di questa Corte risulta comunque corretta, si ribadisce, la decisione del primo giudice con riferimento al reputato difetto di titolarità, dal lato attivo, in capo al Parte_1
(avendo acquistato l'immobile dopo i lavori effettuati dalla convenuta, reputati lesivi del suo diritto sulle dette parti comuni), spettando comunque anche tale forma di risarcimento a colui che abbia subìto il danno al momento dell'evento lesivo e, quindi, a chi sia proprietario del bene danneggiato in tale momento.
E, per completezza, va anche detto che non può essere preso in considerazione, ai fini di una diversa interpretazione dei fatti, l'eventuale carattere permanente dell'illecito che, secondo l'appellante, la CP_1 avrebbe compiuto ai suoi danni.
In altri termini non può essere esaminata la questione concernente l'eventuale operatività del suddetto principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (e richiamato dal primo giudice) - secondo cui il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, abbia subìto la relativa diminuzione patrimoniale (trasferendosi anche all'acquirente del bene il diritto al risarcimento dei danni solo laddove sia oggetto di uno specifico atto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c.)- anche al caso di illecito permanente, ossia laddove i danni, iniziati quando il titolare del bene danneggiato sia un determinato soggetto, si protraggano anche dopo il trasferimento di tale bene ad un altro.
Ed infatti ha evidenziato tale aspetto tardivamente, ossia solo con la comparsa Parte_1 conclusionale depositata il 20.6.2025 (e, peraltro, al diverso fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti).
Al riguardo va infatti detto che la specificità dei motivi di appello deve essere assicurata con l'atto introduttivo del gravame e non può limitarsi a deduzioni svolte in comparsa conclusionale.
Un ricorso che ometta di censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza di primo grado e sollevi rilievi tardivi in comparsa conclusionale è, pertanto, affetto da genericità, in violazione dell'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
La comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. ha, invero, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
pertanto, non è consentito al giudice pronunciarsi su questioni pagina 9 di 14 nuove prospettate per la prima volta con tale atto nel procedimento d'appello (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n.
17592).
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Ciò premesso, non è corretto il riferimento, operato dal , al risarcimento in forma specifica previsto Parte_1 dall'art. 2058 c.c., in relazione all'altra doglianza espressa in primo grado (a fondamento delle domande volte ad ottenere la condanna della convenuta “alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità
; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo
[... luce”) e reiterata in questo grado di giudizio, concernente, specificamente, l'asserita violazione, da parte della
, dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., per avere determinato una minore fruibilità del sottotetto comune CP_1 mediante la creazione di un pozzo luce e la realizzazione di una finestra “a raso”.
Ed infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, l'azione con la quale il condominio di un edificio chieda la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale (e, peraltro, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui in facultativis non datur praescriptio;
Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5389;
Sez. II, Ord., 24/12/2021, n. 41490; Sez. VI - 2, Ord., 13/11/2020, n. 25677; Sez. VI - 2, Ord., 13/11/2020, n.
25677; 16/03/1981, n. 1455).
Ragion per cui, attesa la natura reale, sul punto, di tale azione, sussisteva effettivamente la titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo a , con riferimento specifico alle suddette domande Parte_1
(oggetto del primo motivo di gravame e concernenti, si ribadisce, l'asserito superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. in relazione al sottotetto), pur essendo divenuto titolare del bene immobile in questione (per atto di donazione del nonno) dopo la realizzazione delle dette opere da parte della . CP_1
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, l'appello proposto da non è Parte_1 fondato, sebbene per una ragione diversa (e successivamente esplicitata) rispetto a quella sottesa alla decisione impugnata.
Del resto, non è superfluo precisare, al riguardo, che, in base all'effetto devolutivo dell'appello, non è impedito a questa Corte né di qualificare tali domande in modo diverso rispetto all'inquadramento operato dal giudice di prime cure e dalla parte appellante, né di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dallo stesso Tribunale di Benevento.
Ed invero, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione pagina 10 di 14 giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 04/10/2024, n. 26061).
L'appello proposto da non è fondato, al riguardo, In particolare, perché, ad avviso della Parte_1
Corte, la realizzazione, da parte dell'appellata, della finestra “a raso” e la creazione del pozzo luce, non ha superato i limiti di utilizzazione della cosa comune (il sottotetto) consentiti (alla stessa ) dall'art. 1102 CP_1
c.c.
Ed infatti, a parte quanto stabilito al punto n. 6 dell'atto notarile di identificazione del 19/11/2005 (ridepositato dall'appellante in questo grado e richiamato dal ctu, arch. ; cfr. la relazione peritale esaminabile Persona_2 dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), in base al quale i titolari delle unità immobiliari in questione avevano stabilito: “resta precisato che ciascuna parte può utilizzare la porzione di sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare, accedendovi dalla rispettiva proprietà”, vi è che le dimensioni (di non particolare entità) delle dette opere (avendo il ctu accertato quanto segue: “La finestra a raso di cui al punto b) sopra riportato chiude un pozzo di luce di dimensioni pari a 100 x 88 cm, realizzato con una tramezzatura a C in laterizio al piano sottotetto
(dall'estradosso del solaio demolito all'intradosso di quello di copertura) e la mancanza di una prova convincente circa il fatto che tali opere gravassero soltanto sulla porzione di sottotetto sovrastante la proprietà del Parte_1
(ciò confrontando la foto della finestra in questione, riportata a pagina 18 della relazione peritale, con le foto delle unità immobiliari delle parti, come distinte dal ctu, tra cui quelle a pagina 28 della relazione peritale), porta a ritenere che sia stato comunque rispettato, da parte della , quanto previsto dall'art. 1102 c.c., secondo CP_1 cui ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, pure apportandovi opportune modificazioni (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
24/11/2020, n. 26703), purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti (da intendersi non quale uso concreto fatto dagli altri comproprietari in un determinato momento, ma quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8436; cfr. anche cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21117).
Al riguardo non appare superfluo precisare che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/03/2023, n. 6428) - in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/03/2022, n. 8177) – e che l'apertura di nuove finestre o la trasformazione di quelle esistenti sul muro comune verso gli spazi pagina 11 di 14 condominiali (ad esempio, un pozzo di luce destinato ad arieggiare e illuminare i locali interni che vi prospettano), in corrispondenza della proprietà del singolo, costituisce esercizio del diritto di proprietà e non di quello di servitù, per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondo altrui (art. 900, 907 c. c.), bensì quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e di non ledere i diritti degli altri condomini (art. 1102, 1139 c.c.; cfr. Cass. civ., 15/12/1982, n. 6929).
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L'infondatezza dei motivi di gravame rende superflua la rinnovazione della ctu chiesta dall'appellante al fine di individuare i lavori necessari e le relative modalità di esecuzione per il ripristino dello stato dei luoghi.
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Va ancora detto che non possono essere esaminate, in quanto inammissibili, le domande formulate da Pt_2
e da con le comparse di risposta depositate, rispettivamente, l'11.7.2023 e
[...] AR
l'11.9.2023, con cui, lamentando la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure in relazione al rapporto processuale intercorso (nel giudizio n. n. 5085/2018 RG) tra essi convenuti e , Controparte_1 hanno chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento totale delle spese e competenze di lite del primo grado.
Ed infatti, sul punto, avrebbero dovuto proporre – ma ciò non è avvenuto- rituale e tempestivo appello incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, , 20/08/2009, n. 18533; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/10/2024, n.
26623; Sez. II, Ord., 05/05/2023, n. 11799), ossia nel rispetto del termine perentorio di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 12.7.2023 (poi differita, di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 18.7.2023 e, poi, ancora, con decreto del 21.6.2023, al 12.9.2023; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 22/01/2015, n. 1127; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 30/01/2017, n. 2299).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., quanto al rapporto tra l'appellante e l'appellata . Controparte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di quest'ultima vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto pagina 12 di 14 decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.
5.200,01 ad €. 26.000,00 in base al valore della controversia.
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Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e gli altri appellati ( e AR Pt_2
) – chiamati a partecipare a questo giudizio di appello “al sol fine dell'integrità del contraddittorio come
[...] instaurato in primo grado” (come dedotto espressamente dal nell'atto di appello)- risulta giustificata, ai Parte_1 sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado, non essendovi una soccombenza in senso stretto (non avendo l'appellante proposto alcuna domanda nei loro confronti).
Ed infatti e erano convenuti, in primo grado, nel giudizio n. 5085/2018 RG, AR Parte_2 poi riunito al n. 3217/2018 RG.
Ragion per cui la notificazione dell'atto di appello è avvenuta, nei loro confronti, evidentemente, al mero scopo di
"litis denuntiatio", non assumendo, quindi, gli appellati, per ciò solo, la qualità di parti nella fase di impugnazione e, pertanto, non sussistendo i presupposti per la pronuncia in loro favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/02/2012, n. 2208; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
08/05/2024, n. 12500; Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8491; Sez. VI - 2, Ord., 03/11/2022, n. 32350; Sez. VI – 2,
Ord., 15/11/2021, n. 34174; Sez. I, 21/03/2016, n. 5508; Sez. III, 30/06/2015, n. 13355).
Ed invero, in caso di litisconsorzio facoltativo, derivante dalla riunione dei giudizi da parte del giudice di primo grado, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta
(come nel caso di specie), ai sensi dell'art. 332 c.p.c., non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., poiché integra solo una litis denuntiatio e non una vocatio in ius per integrare il contraddittorio (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/02/2025, n. 2471; Sez. VI - 2, Ord., 12/03/2020, n. 7031).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 646/2023 R.G.A.C., così provvede:
pagina 13 di 14 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata in data 13.7.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Luigi Marraffino, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra e gli altri appellati e Parte_1 AR
). Parte_2
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 31.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
646 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Chef. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marraffino. Controparte_1 C.F._2
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Giudice. AR C.F._3
CP_4
e
(c.f. ), quale titolare della omonima ditta individuale, con sede in Parte_2 C.F._4
Ariano NO, C. da Cannelle n° 4/b (p. iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Albanese. P.IVA_1
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13.7.2022, in tema di azioni a difesa della proprietà; risarcimento danni in forma specifica”.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 10.4.2025 dalla difesa di , il 16.4.2025 dalla difesa di Controparte_1
, il 18.4.2025 dalla difesa di e il 22.4.2025 dalla difesa di . Parte_1 AR Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1 pec, il 6.2.2023), , (quale titolare della omonima ditta individuale con sede Controparte_1 Parte_2 in Ariano NO, C. da Cannelle n° 4/b) e , proponendo appello avverso la sentenza n. AR
1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento, pubblicata in data 13.7.2022.
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In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_1
deducendo di essere proprietario di una porzione di fabbricato rurale ubicato in Ariano NO, contrada
[...]
[... NT (in catasto al foglio 29, p.lla 510, sub 1), sovrastata da altra porzione di immobile di proprietà della
(in catasto al foglio 29, p.lla 510, sub 3), lamentando che la convenuta, qualche anno addietro, avesse CP_1 effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile, che erano risultati difformi rispetto alla
D.I.A. inoltrata al Comune e lesivi del suo (dell'attore, si intende) diritto di proprietà e di (com)proprietà su parti comuni, e che avevano arrecato danni al proprio (dell'attore, si intende) immobile, meglio specificati in citazione.
Aveva chiesto, pertanto, che, accertata la sussistenza degli abusi alla sua proprietà esclusiva e alla proprietà comune ad opera della convenuta, quest'ultima fosse condannata: “1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità ; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce;
4)alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ; 5) ai lavori generali per la messa in sicurezza del fabbricato con la posa in opera Parte_1 del solaio di sottotetto e relativo cordolo in cls armato;
6) ai lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche nella proprietà
. Il tutto per un onere stimato di euro 20.000,00, così come quantificato dal geom nella perizia a sua firma che si Parte_1 Persona_1 produce”.
Aveva chiesto, inoltre, che, accertata la responsabilità esclusiva della nella produzione dei danni CP_1 procurati alla sua proprietà esclusiva a seguito dei lavori eseguiti dalla prima, la stessa convenuta fosse condannata al risarcimento, quantificato in euro 5.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese tutte di lite, con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
Iscritta la causa al n. 3217/2018 RG, si era costituita in giudizio , chiedendo Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. (quale direttore dei detti AR lavori) e dell'impresa edìle di IA IN (quale impresa esecutrice dei lavori), instando per il rigetto dell'avversa domanda.
Essendo stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata del terzo svolta da , Controparte_1 quest'ultima aveva instaurato, pertanto, un autonomo giudizio (recante il n. 5085/2018 R.G.), nei riguardi dell'arch. pagina 2 di 14 e della ditta di IA IN, al fine di essere manlevata da ogni pregiudizio di carattere AR economico e non, derivante dal giudizio n. 3217/2018 R,.G., chiedendo, previa riunione dei procedimenti, che C fosse accertata la responsabilità dell'arch. , direttore dei lavori, unitamente alla ditta chiavo AR
, rispetto alla situazione oggetto del procedimento n. 3217/2018 R.G., non avendo essi provveduto alla Pt_2 messa in sicurezza del cantiere.
Costituitosi nel giudizio recante il n. 5085/2018 R.G., aveva chiesto che fosse dichiarata AR
l'inammissibilità della domanda di garanzia per carenza di interesse, nonché la litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione della domanda attorea nonchè, in via subordinata, l'infondatezza della domanda.
Costituitosi in giudizio anche , aveva chiesto: 1) il rigetto dell'istanza di riunione e la Parte_2 declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda per violazione del principio del ne bis in idem; 2) che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice; 3) in subordine, che fosse rigettata l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con la sentenza n. 1705/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Benevento, definendo i due giudizi
(riuniti) nn. 3217/2018 RG e 5085/2018 R.G., ha così statuito: “1) rigetta la domanda principale del giudizio recante r.g. n.
3217/2018; 2) dichiara assorbita sub 1) la domanda di manleva del giudizio riunito recante r.g. n. 5085/2018; 3) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del giudizio recante r.g. n. 3217/2018, nei confronti di , che liquida in €
[...] Controparte_1
2.430,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio recante r.g. n. 5085/2018; 5) le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 20.1.2022, vanno compensate integralmente.”.
In sintesi il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo:
1) che la domanda principale avanzata da , da qualificare come di risarcimento danni Parte_1 cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., fosse infondata per difetto di titolarità attiva, non avendo egli provato che i danni si fossero verificati successivamente all'acquisto, da parte sua (avvenuto in data 1.12.2010, con atto di donazione da parte del nonno ed in suo favore), dell'immobile in questione, essendo emerso dall'istruttoria, invece, che tali danni fossero gli stessi di cui si era doluto suo nonno già nel lontano 2006;
2) che, di conseguenza, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti dello e dello CP_1 CP_3
restasse assorbita;
Pt_2
3) che, in relazione alle spese di lite, mentre nei rapporti tra il e la dovessero seguire la Parte_1 CP_1 soccombenza, tra la , e fosse giustificato, invece, compensarle. CP_1 AR Parte_2
****
ha censurato la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Benevento precisando di Parte_1 voler sottoporre a questa Corte soltanto le due seguenti questioni (non intendendo proporre appello avverso le altre esaminate dal giudice di primo grado): pagina 3 di 14 1. La realizzazione, da parte della convenuta, di un pozzo luce all'interno del fabbricato mediante una tramezzatura perimetrale conformata ad U tramite la foratura del solaio di copertura dal lato della sua
(dell'appellante, si intende) proprietà, con apposizione di una finestra a raso (lucernaio);
2. Il danneggiamento della strada comune.
E ha proposto i seguenti motivi di appello.
A. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. – DOMANDE PROPOSTE EX ART. 2058 C.C - LESIONE DEI DIRITTI
DEL COMPROPRIETARIO EX ART. 1102 E 1103 C.C. - REALIZZAZIONE DI UN POZZO LUCE E APPOSIZIONE DI FINESTRA A RASO IN PARTI
COMUNI
Con il primo motivo l'appellante, dopo avere premesso che la mansarda, o sottotetto, non fosse originariamente divisa in due, ha lamentato che la , arbitrariamente, l'avesse successivamente divisa due parti, Parte_3 seguendo la lunghezza con un muro divisorio posto sotto il colmo del tetto e, quindi, impedendogli, in tal modo, di utilizzarla integralmente, creando il pozzo luce all'interno della metà sovrastante la sua (dell'appellante, si intende) proprietà, limitando ulteriormente lo spazio disponibile e realizzando la finestra a raso sulla falda del tetto corrispondente a quella parte della mansarda sovrastante la sua proprietà.
Ciò avrebbe comportato, secondo il , una minore fruibilità dello spazio del sottotetto, in violazione Parte_1 dell'art. 1101 c.c., nonché la violazione dell'art. 1102 c.c., avendo alterato la destinazione d'uso della cosa comune, impedendo agli altri partecipanti di fare uso della detta porzione nonché della finestra a raso, posta a servizio unicamente della proprietà della , estendendo così il suo diritto sulla cosa comune mediante CP_1 un atto di forza.
L'appellante ha, quindi, sostenuto che il primo Giudice avesse errato nel qualificare, genericamente ed indistintamente, le domande da lui (dal , si intende) formulate “come di risarcimento per danni cagionato Parte_1 da cose in custodia ex art. 2051 c.c.”, evidenziando di avere chiesto, invece, in relazione al profilo in questione, la condanna della : “1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità CP_1 Parte_1
; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e manto di
[...] Parte_1 copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce”, ai fini della riduzione in pristino stato dello stato dei luoghi, ex art. 2058 c.c.
B. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. – DOMANDE PROPOSTE EX ART. 2058 C.C LESIONE DEI DIRITTI
DEL COMPROPRIETARIO EX ART. 1102 E 1103 C.C. -
Con il secondo motivo ha lamentato che anche la domanda volta ad ottenere la condanna Parte_1 della controparte “alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ” e, dunque, ad ottenere Parte_1 il ripristino dello stato di fatto alterato dal comportamento illecito della convenuta – avendo quest'ultima danneggiato la strada comune, facendo transitare mezzi meccanici (quali betoniere) sulla stessa, determinandone in particolare il cedimento ai due lati e, quindi, oltrepassando i limiti posti dall'art. 1102 c.c. - fosse stata erroneamente qualificata dal primo giudice come domanda di “risarcimento per danni cagionato da cose in
pagina 4 di 14 custodia ex art. 2051 c.c.”, essendo invece stata da lui formulata, come quella oggetto del precedente motivo di gravame, ai sensi dell'art. 2058 c.c.
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L'appellante ha, dunque, sostenuto che il primo giudice, nell'affermare che il diritto al risarcimento del danno subìto da un bene spetti a colui che ne sia proprietario al momento dell'evento dannoso (non costituendo tale diritto un accessorio del diritto di proprietà bensì essendo un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale), non avesse erroneamente considerato che, nel caso di specie, fosse stato chiesto, innanzitutto, il ripristino dello status quo ante a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dalla ai sensi dell'art. CP_1
1102 c.c.; quindi al fine di rimuovere un fatto lesivo di un diritto reale.
E ha sostenuto che per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica non occorra dimostrare di essere proprietario del bene danneggiato, essendo oggetto della pretesa quello di ottenere il bene danneggiato nella sua integrità ed avendo, pertanto, la relativa azione, “natura di rimedio di tutela a natura reale a carattere ripristinatorio, in quanto volta a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo”.
Dunque, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma parziale
Parte_1 della Sentenza N. 1705/2022 pubblicata in data 13.07.2022 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio N.R.G. 3217/2018, non notificata, così provvedere: A) accertare e dichiarare che le opere disposte e realizzate dalla sig.ra sono state Controparte_1 effettuate in violazione degli artt. 1101 e 1102 c.c. in quanto lesive dei diritti del comproprietario sig. ; B) per l'effetto
Parte_1 condannare ai sensi dell'art. 2058 c.c. la sig.ra alla rimozione delle opere abusive realizzate nelle parti comuni ed Controparte_1 all'integrale ripristino dello stato dei luoghi preesistente, provvedendo in particolare: 1) alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità ; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e
Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo luce;
4) alla sistemazione della strada in comunione in cls di accesso alla proprietà ; C) In via istruttoria: si chiede il rinnovo della C.T.U. conferendo
Parte_1 mandato di indicare quali siano i lavori necessari e le relative modalità di esecuzione affinché venga ripristinato lo stato antecedente dei luoghi. D) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, compensazione delle spese di e vittoria di CP_5 spese per il presente grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 646/2023 del Ruolo Generale ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., in data 17.4.2023 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si
è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 22.6.2023, , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “- previa declaratoria di giudicato sui capi della sentenza non impugnata, rigettare il proposto appello, in quanto la domanda del è prescritta, ed in ogni caso infondata in fatto ed Parte_4 in diritto;
- in subordine, in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda proposta dal , condannare l'Architetto Parte_1
, quale direttore dei lavori, progettista e responsabile della sicurezza del cantiere di sito in Ariano AR Controparte_1
NO alla c.da Cupamorte, e , titolare della omonima ditta individuale esecutrice dei detti lavori, a manlevare e tenere Parte_2 indenne la sig.ra da ogni conseguenza inerente il presente procedimento;
- con conferma delle statuizioni della Controparte_1
Sentenza impugnata in merito alle spese di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario.”.
pagina 5 di 14 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata l'11.7.2023, ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'avverso gravame, nonché l'ammissibilità delle domande spiegate nei suoi confronti da e, Controparte_1 criticando la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Benevento in relazione al rapporto processuale intercorso tra lui (chiamato in causa in primo grado) e la stessa (la chiamante), ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “… in rito: dichiarare l'acquiescenza parziale alla sentenza e la circoscrizione dei motivi di gravame devoluti ai soli punti circa l'eliminazione pozzo luce all'interno del fabbricato di ed il risarcimento del danno alla strada CP_1 comune;
dichiarare inammissibile la domanda principale proposta dalla contro nel procedimento n° CP_1 Parte_2
5085/18 R.G. (riunito a quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ) per violazione del principio del né bis in idem;
Parte_1
prendere atto dell'acquiescenza di alla richiesta di “rigetto della domanda attorea” proposta dalla el Parte_2 Parte_5 procedimento n° 5085/18 R.G. (riunito a quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ) e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
nel merito in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione - breve o ordinaria – di ogni diritto preteso e/o azione proposta dalla nel procedimento n° 5085/18 R.G. (riunito a CP_1 quello n° 3217/2018 R.G. già pendente tra la stessa e ); in via gradata, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
in ogni caso condannare la al pagamento totale delle spese e competenze di lite del primo, tra cui quelle di CTU, e del CP_1 presente grado con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Albanese quale anticipatario e non percettore.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata l'11.9.2023, anche ha contestato la AR fondatezza dell'avverso gravame, nonché l'ammissibilità delle domande spiegate nei suoi confronti da CP_1
e, criticando la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Benevento in relazione al rapporto
[...] processuale intercorso tra lui (chiamato in causa in primo grado) e la stessa (la chiamante), Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva (impropria) avanzata nei confronti dell'Arch per carenza di interesse;
in subordine per la declaratoria della litis pendenza (all'epoca della proposizione CP_3 della domanda) stante la pendenza del Giudizio al RGn. 797/2018 della Corte di Appello di Napoli, Sezione IV, conclusosi con Sentenza
[... n. 2002/2020; Nel merito per l'accertamento e seguente declaratoria dell'intervenuta prescrizione delle domande avanzate dalla
nei confronti dell'arch. ; Nel merito, in via subordinata per l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti CP_1 CP_3 dell'arch. nell'an come nel quantum;
Fermo comunque, nonostante i due giudizi, seppur riuniti, mantengano petitum e causa CP_3 petendi differenti, l'interesse del comparente a veder rigettate le domande delle domande del nei confronti della Parte_1 Parte_6 rispetto alle quali si è evidenziata da un lato la carenza di legittimazione attiva e dall'altro la prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio stante la carente motivazione offerta alla disposta compensazione delle spese di lite contenuta nella statuizione di primo grado, a distrarsi in favore dello scrivente procuratore.”.
Con ordinanza del 13.9.2023 la causa (sottoposta, ratione temporis, ex art. 35 del d.l.gs. n.149/2002, alla disciplina anteriore alle modifiche operate al codice di rito dal detto decreto legislativo, trattandosi di un giudizio introdotto prima del 28.2.2023) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.9.2024.
Indi, dopo essere stata rinviata, d'ufficio, al 22.4.2025, con successivo decreto presidenziale del 26.3.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. pagina 6 di 14 E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 10.4.2025 dalla difesa di , il 16.4.2025 Controparte_1 dalla difesa di , il 18.4.2025 dalla difesa di e il 22.4.2025 dalla difesa di Parte_1 AR
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025 (ritualmente Parte_2 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
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La Corte rileva, innanzitutto, che l'appellante non ha criticato specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. - in relazione alla ratio decidendi sottesa al rigetto delle domande da lui proposte, rappresentata dalla mancanza di titolarità, dal lato attivo, in capo allo stesso - quanto ritenuto, in fatto, dal Tribunale di Parte_1
Benevento, circa la riconducibilità degli eventi lesivi dallo stesso lamentati ad epoca precedente rispetto al trasferimento, in suo favore (mediante atto di donazione del nonno), della proprietà dell'immobile in questione (e, dunque, anche della comproprietà delle relative parti comuni) o, comunque, circa la mancanza di prova che fosse il proprietario di tale bene all'epoca in cui la convenuta aveva effettuato i lavori per cui è causa.
Ed invero, per contrastare quanto ritenuto, sul punto, in diritto, dal giudice di prime cure – che ha richiamato l'impostazione della Suprema Corte (espressa anche a Sezioni Unite) secondo cui il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, abbia subìto la relativa diminuzione patrimoniale (trasferendosi anche all'acquirente del bene il diritto al risarcimento dei danni solo laddove sia oggetto di uno specifico atto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/04/2024, n. 11478; Sez. I, Ord., 03/12/2021, n. 38196; Sez. III, Ord., 31/05/2018, n. 13795; Sez. I, 07/06/2016,
n. 11649; Sez. VI - 2, Ord., 12/11/2014, n. 24146; cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/12/2023, n. 34370 quanto alla precisazione che la proprietà del bene debba riferirsi al momento in cui il danno si manifesti) –
non ha contestato di essere divenuto proprietario dell'immobile dopo gli eventi lesivi cagionati Parte_1 dai lavori realizzati su incarico della , ma ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel qualificare CP_1 le domande da lui (dal , si intende) proposte ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo egli formulato, invece, Parte_1 innanzitutto, per le doglianze (ancora) in esame (dunque oggetto di gravame), domande qualificabili come di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c. e, quindi, a suo dire, di natura reale, il che non avrebbe richiesto la dimostrazione di essere proprietario del bene danneggiato al momento dell'evento lesivo (come invece ritenuto dal Tribunale di Benevento).
Ciò premesso, tale qualificazione giuridica della domanda operata dall'appellante, sebbene corretta con riferimento al lamentato danneggiamento strada comune asseritamente attribuibile alla (per aver fatto CP_1
pagina 7 di 14 transitare mezzi meccanici, quali betoniere, sulla stessa) - e, quindi, alla richiesta, formulata con l'atto introduttivo del primo grado e ribadita con l'atto di appello, di condanna della convenuta “alla sistemazione della strada in cls di accesso alla proprietà ”- non comporta, tuttavia, sul punto, la fondatezza del gravame. Parte_1
Ed infatti, anche recependo tale qualificazione della domanda operata, al riguardo, dall'appellante, risulta corretta, ad avviso della Corte, la decisione del primo giudice concernente la mancanza di titolarità (o, comunque, la carenza di prova della stessa), dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo al . Parte_1
Ed infatti la domanda di risarcimento in forma specifica prevista dall'art. 2058 c.c. (espressamente invocato dall'appellante) non ha natura reale, bensì personale (al pari della domanda di risarcimento danni per equivalente monetario), trattandosi pur sempre di una domanda risarcitoria.
Precisato, invero, che la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce un elemento dal quale debba necessariamente dedursi la natura reale dell'azione proposta, potendo essa essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/05/2025, n. 13377), ossia quella che ha invocato espressamente l'appellante, va detto quanto segue.
La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale (come nel caso di specie), assume la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica, ex art. 2058 c.c., di natura personale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/07/2013, n.
16553; Sez. VI - 2, Ord., 17/01/2011, n. 884; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/09/2021, n. 24183; Sez. II,
Ord., 30/11/2020, n. 27301; Sez. II, Ord., 17/02/2020, n. 3853; Sez. II, 18/07/1991, n. 7984, quest'ultima proprio in tema di lesione del diritto di comproprietà, ex art. 1102 c.c.; Sez. 2, n. 1744 del 24/03/1979), in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito risarcitorio conseguente alla lesione del diritto reale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
20/02/2014, n. 4098; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/11/2020, n. 27301 cit.; Sez. II, Ord., 17/02/2020, n.
3853 cit.).
La domanda di risarcimento in forma specifica rappresenta pur sempre, infatti, una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere (distinguendosi, così, sia dall'azione di adempimento, che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso, sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare, che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/11/2023, n. 32898).
Tanto è vero che il risarcimento per equivalente rappresenta un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/01/2017, n. 1361; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/01/2025, n. 1470).
Quanto al risarcimento in forma specifica che sia invocato in conseguenza della lesione di diritti reali, la peculiarità risiede soltanto nella non operatività del limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2058 c.c., secondo pagina 8 di 14 cui “… il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”, secondo quanto affermato, più volte, dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/01/2025, n. 1470 cit.; Sez. II, Ord., 28/05/2024, n.
14833; Sez. II, 12/10/2017, n. 23995; Sez. II, 06/04/2017, n. 8920; Sez. Unite, 20/05/2016, n. 10499).
Ragion per cui, in base a quanto detto sino ad ora, essendo la domanda di risarcimento in forma specifica prevista dall'art. 2058 c.c. – norma invocata espressamente dall'appellante (lamentando la lesione del proprio diritto di (com)proprietà) - pur sempre di natura personale (in quanto fondata sul diritto di credito risarcitorio conseguente alla lesione del diritto reale), ad avviso di questa Corte risulta comunque corretta, si ribadisce, la decisione del primo giudice con riferimento al reputato difetto di titolarità, dal lato attivo, in capo al Parte_1
(avendo acquistato l'immobile dopo i lavori effettuati dalla convenuta, reputati lesivi del suo diritto sulle dette parti comuni), spettando comunque anche tale forma di risarcimento a colui che abbia subìto il danno al momento dell'evento lesivo e, quindi, a chi sia proprietario del bene danneggiato in tale momento.
E, per completezza, va anche detto che non può essere preso in considerazione, ai fini di una diversa interpretazione dei fatti, l'eventuale carattere permanente dell'illecito che, secondo l'appellante, la CP_1 avrebbe compiuto ai suoi danni.
In altri termini non può essere esaminata la questione concernente l'eventuale operatività del suddetto principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (e richiamato dal primo giudice) - secondo cui il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, abbia subìto la relativa diminuzione patrimoniale (trasferendosi anche all'acquirente del bene il diritto al risarcimento dei danni solo laddove sia oggetto di uno specifico atto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c.)- anche al caso di illecito permanente, ossia laddove i danni, iniziati quando il titolare del bene danneggiato sia un determinato soggetto, si protraggano anche dopo il trasferimento di tale bene ad un altro.
Ed infatti ha evidenziato tale aspetto tardivamente, ossia solo con la comparsa Parte_1 conclusionale depositata il 20.6.2025 (e, peraltro, al diverso fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti).
Al riguardo va infatti detto che la specificità dei motivi di appello deve essere assicurata con l'atto introduttivo del gravame e non può limitarsi a deduzioni svolte in comparsa conclusionale.
Un ricorso che ometta di censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza di primo grado e sollevi rilievi tardivi in comparsa conclusionale è, pertanto, affetto da genericità, in violazione dell'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
La comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. ha, invero, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
pertanto, non è consentito al giudice pronunciarsi su questioni pagina 9 di 14 nuove prospettate per la prima volta con tale atto nel procedimento d'appello (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n.
17592).
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Ciò premesso, non è corretto il riferimento, operato dal , al risarcimento in forma specifica previsto Parte_1 dall'art. 2058 c.c., in relazione all'altra doglianza espressa in primo grado (a fondamento delle domande volte ad ottenere la condanna della convenuta “alla demolizione della tamponatura per pozzo luce nel sottotetto unità
; 2) alla rimozione della finestra a raso nella copertura lato e ripristino del solaio e Parte_1 Parte_1 manto di copertura;
3) al rifacimento della piattabanda in cls armato e della parte di solaio demolita per pozzo
[... luce”) e reiterata in questo grado di giudizio, concernente, specificamente, l'asserita violazione, da parte della
, dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., per avere determinato una minore fruibilità del sottotetto comune CP_1 mediante la creazione di un pozzo luce e la realizzazione di una finestra “a raso”.
Ed infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, l'azione con la quale il condominio di un edificio chieda la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale (e, peraltro, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui in facultativis non datur praescriptio;
Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5389;
Sez. II, Ord., 24/12/2021, n. 41490; Sez. VI - 2, Ord., 13/11/2020, n. 25677; Sez. VI - 2, Ord., 13/11/2020, n.
25677; 16/03/1981, n. 1455).
Ragion per cui, attesa la natura reale, sul punto, di tale azione, sussisteva effettivamente la titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo a , con riferimento specifico alle suddette domande Parte_1
(oggetto del primo motivo di gravame e concernenti, si ribadisce, l'asserito superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. in relazione al sottotetto), pur essendo divenuto titolare del bene immobile in questione (per atto di donazione del nonno) dopo la realizzazione delle dette opere da parte della . CP_1
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, l'appello proposto da non è Parte_1 fondato, sebbene per una ragione diversa (e successivamente esplicitata) rispetto a quella sottesa alla decisione impugnata.
Del resto, non è superfluo precisare, al riguardo, che, in base all'effetto devolutivo dell'appello, non è impedito a questa Corte né di qualificare tali domande in modo diverso rispetto all'inquadramento operato dal giudice di prime cure e dalla parte appellante, né di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dallo stesso Tribunale di Benevento.
Ed invero, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione pagina 10 di 14 giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 04/10/2024, n. 26061).
L'appello proposto da non è fondato, al riguardo, In particolare, perché, ad avviso della Parte_1
Corte, la realizzazione, da parte dell'appellata, della finestra “a raso” e la creazione del pozzo luce, non ha superato i limiti di utilizzazione della cosa comune (il sottotetto) consentiti (alla stessa ) dall'art. 1102 CP_1
c.c.
Ed infatti, a parte quanto stabilito al punto n. 6 dell'atto notarile di identificazione del 19/11/2005 (ridepositato dall'appellante in questo grado e richiamato dal ctu, arch. ; cfr. la relazione peritale esaminabile Persona_2 dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), in base al quale i titolari delle unità immobiliari in questione avevano stabilito: “resta precisato che ciascuna parte può utilizzare la porzione di sottotetto sovrastante la propria unità immobiliare, accedendovi dalla rispettiva proprietà”, vi è che le dimensioni (di non particolare entità) delle dette opere (avendo il ctu accertato quanto segue: “La finestra a raso di cui al punto b) sopra riportato chiude un pozzo di luce di dimensioni pari a 100 x 88 cm, realizzato con una tramezzatura a C in laterizio al piano sottotetto
(dall'estradosso del solaio demolito all'intradosso di quello di copertura) e la mancanza di una prova convincente circa il fatto che tali opere gravassero soltanto sulla porzione di sottotetto sovrastante la proprietà del Parte_1
(ciò confrontando la foto della finestra in questione, riportata a pagina 18 della relazione peritale, con le foto delle unità immobiliari delle parti, come distinte dal ctu, tra cui quelle a pagina 28 della relazione peritale), porta a ritenere che sia stato comunque rispettato, da parte della , quanto previsto dall'art. 1102 c.c., secondo CP_1 cui ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, pure apportandovi opportune modificazioni (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
24/11/2020, n. 26703), purché non ne alteri la destinazione o comprometta il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti (da intendersi non quale uso concreto fatto dagli altri comproprietari in un determinato momento, ma quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8436; cfr. anche cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21117).
Al riguardo non appare superfluo precisare che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/03/2023, n. 6428) - in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/03/2022, n. 8177) – e che l'apertura di nuove finestre o la trasformazione di quelle esistenti sul muro comune verso gli spazi pagina 11 di 14 condominiali (ad esempio, un pozzo di luce destinato ad arieggiare e illuminare i locali interni che vi prospettano), in corrispondenza della proprietà del singolo, costituisce esercizio del diritto di proprietà e non di quello di servitù, per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondo altrui (art. 900, 907 c. c.), bensì quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e di non ledere i diritti degli altri condomini (art. 1102, 1139 c.c.; cfr. Cass. civ., 15/12/1982, n. 6929).
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L'infondatezza dei motivi di gravame rende superflua la rinnovazione della ctu chiesta dall'appellante al fine di individuare i lavori necessari e le relative modalità di esecuzione per il ripristino dello stato dei luoghi.
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Va ancora detto che non possono essere esaminate, in quanto inammissibili, le domande formulate da Pt_2
e da con le comparse di risposta depositate, rispettivamente, l'11.7.2023 e
[...] AR
l'11.9.2023, con cui, lamentando la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure in relazione al rapporto processuale intercorso (nel giudizio n. n. 5085/2018 RG) tra essi convenuti e , Controparte_1 hanno chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento totale delle spese e competenze di lite del primo grado.
Ed infatti, sul punto, avrebbero dovuto proporre – ma ciò non è avvenuto- rituale e tempestivo appello incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, , 20/08/2009, n. 18533; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/10/2024, n.
26623; Sez. II, Ord., 05/05/2023, n. 11799), ossia nel rispetto del termine perentorio di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 12.7.2023 (poi differita, di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 18.7.2023 e, poi, ancora, con decreto del 21.6.2023, al 12.9.2023; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 22/01/2015, n. 1127; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 30/01/2017, n. 2299).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., quanto al rapporto tra l'appellante e l'appellata . Controparte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di quest'ultima vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto pagina 12 di 14 decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.
5.200,01 ad €. 26.000,00 in base al valore della controversia.
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Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'appellante e gli altri appellati ( e AR Pt_2
) – chiamati a partecipare a questo giudizio di appello “al sol fine dell'integrità del contraddittorio come
[...] instaurato in primo grado” (come dedotto espressamente dal nell'atto di appello)- risulta giustificata, ai Parte_1 sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado, non essendovi una soccombenza in senso stretto (non avendo l'appellante proposto alcuna domanda nei loro confronti).
Ed infatti e erano convenuti, in primo grado, nel giudizio n. 5085/2018 RG, AR Parte_2 poi riunito al n. 3217/2018 RG.
Ragion per cui la notificazione dell'atto di appello è avvenuta, nei loro confronti, evidentemente, al mero scopo di
"litis denuntiatio", non assumendo, quindi, gli appellati, per ciò solo, la qualità di parti nella fase di impugnazione e, pertanto, non sussistendo i presupposti per la pronuncia in loro favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/02/2012, n. 2208; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
08/05/2024, n. 12500; Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8491; Sez. VI - 2, Ord., 03/11/2022, n. 32350; Sez. VI – 2,
Ord., 15/11/2021, n. 34174; Sez. I, 21/03/2016, n. 5508; Sez. III, 30/06/2015, n. 13355).
Ed invero, in caso di litisconsorzio facoltativo, derivante dalla riunione dei giudizi da parte del giudice di primo grado, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta
(come nel caso di specie), ai sensi dell'art. 332 c.p.c., non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., poiché integra solo una litis denuntiatio e non una vocatio in ius per integrare il contraddittorio (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/02/2025, n. 2471; Sez. VI - 2, Ord., 12/03/2020, n. 7031).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 646/2023 R.G.A.C., così provvede:
pagina 13 di 14 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022 emessa da Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata in data 13.7.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Luigi Marraffino, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra e gli altri appellati e Parte_1 AR
). Parte_2
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 31.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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