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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2944/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SA CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto,
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Lagos - Nigeria in data 25/03/2004)
[...]
3) Darsi atto che i coniugi vivono separati da ormai molti anni e che l'originaria casa famigliare sita da ultimo in Modena, Via Carlo Zucchi è stata da tempo rilasciata da entrambi.
4) La figlia minor (nata a [...] il [...]) è affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori, ma è collocata prevalentemente presso la madre con la quale convive e presso la quale avrà la residenza.
I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare armonico sviluppo della sua personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione di maggiore interesse che riguardi l'istruzione, educazione e formazione della figlia riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia degli spazi di rispettiva frequentazione della minore pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti.
5) In riferimento alle modalità di visita tra il padre e la figlia minore le parti Per_1
convengono che, stante l'età di quest'ultima (che ha appena compiuto 16 anni) il padre si organizzi direttamente con la figlia per stabilire tempi e modalità di incontro, come di fatto già
avviene.
6) Per il mantenimento ordinario della figlia il padre Per_1 Controparte_1
si impegna, oltre che a provvedere direttamente al mantenimento della stessa nei periodi in cui la terrà presso di sè, a corrispondere a un importo mensile pari ad € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) per dodici mensilità annue sino a che non potrà dirsi Per_1
economicamente autosufficiente.
Tale contributo mensile verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sulla Postepay Evolution
intestata a IBAN [...] ed è assoggettato ad Parte_1
aggiornamento annuale ISTAT.
7) Si da atto che allo stato la figlia maggiorenn nata a [...] – Nigeria il 18/03/2003), Per_2
seppure studentessa, è economicamente autosufficiente e vive da sola pertanto nessun contributo al mantenimento ordinario viene stabilito per quest'ultima, impegnandosi comunque sin d'ora i genitori a rivedere la presente condizione nel caso in cui dovesse verificarsi un cambiamento della situazione economica della figlia maggiorenne.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madr tenuto conto della Parte_1
collocazione prevalente della minore presso quest'ultima e tenuto altresì conto della mancata possibilità di assegnazione della casa famigliare. Qualora dovesse essere percepito dal padre,
quest'ultimo si impegna ad accreditare le relative somme in favore della madre.
9) Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise al 50% e si adotterà la seguente tabella
(Protocollo del Tribunale di Modena).
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) Darsi atto che, allo stato, i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproca.
11) il Sig si riconosce debitore per la propria quota del 50% delle Controparte_1
somme a ruolo relative a tasse scolastiche e servizio mensa delle figlie di cui in premessa, nonché
ad eventuali ulteriori somme per lo stesso titolo o comunque inerenti spese scolastiche per le figlie non ancora a ruolo ma comunque precedenti alla presente richiesta di separazione.
Il Sig i impegna pertanto a pagare direttamente all'Ente Creditore Controparte_1
la propria quota del 50% delle suddette somme o – laddove anticipate dalla Sig.ra Parte_1
– a rifondere a quest'ultima il 50% di propria competenza (precisando che anche
[...] eventuali sanzioni ed interessi per ritardato pagamento dovranno essere divisi in pari misura)
dietro esibizione della ricevuta di pagamento.
12) I coniugi dichiarano di aver così definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto e salva la richiesta di restituzione per la quota parte di importi relativi ad utenze per il periodo di convivenza eventualmente anticipati dall'una o dall'altra parte che, se del caso, sarà risolta nella competente sede.
13) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di Legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
14) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena (MO), perché
provveda alle annotazioni di Legge”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(NIGERIA) il 24/10/1972 e ato in LAGOS (NIGERIA) Controparte_1
il 19/05/1966.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SA CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto,
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto a Lagos - Nigeria in data 25/03/2004)
[...]
3) Darsi atto che i coniugi vivono separati da ormai molti anni e che l'originaria casa famigliare sita da ultimo in Modena, Via Carlo Zucchi è stata da tempo rilasciata da entrambi.
4) La figlia minor (nata a [...] il [...]) è affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori, ma è collocata prevalentemente presso la madre con la quale convive e presso la quale avrà la residenza.
I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare armonico sviluppo della sua personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione di maggiore interesse che riguardi l'istruzione, educazione e formazione della figlia riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia degli spazi di rispettiva frequentazione della minore pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti.
5) In riferimento alle modalità di visita tra il padre e la figlia minore le parti Per_1
convengono che, stante l'età di quest'ultima (che ha appena compiuto 16 anni) il padre si organizzi direttamente con la figlia per stabilire tempi e modalità di incontro, come di fatto già
avviene.
6) Per il mantenimento ordinario della figlia il padre Per_1 Controparte_1
si impegna, oltre che a provvedere direttamente al mantenimento della stessa nei periodi in cui la terrà presso di sè, a corrispondere a un importo mensile pari ad € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) per dodici mensilità annue sino a che non potrà dirsi Per_1
economicamente autosufficiente.
Tale contributo mensile verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sulla Postepay Evolution
intestata a IBAN [...] ed è assoggettato ad Parte_1
aggiornamento annuale ISTAT.
7) Si da atto che allo stato la figlia maggiorenn nata a [...] – Nigeria il 18/03/2003), Per_2
seppure studentessa, è economicamente autosufficiente e vive da sola pertanto nessun contributo al mantenimento ordinario viene stabilito per quest'ultima, impegnandosi comunque sin d'ora i genitori a rivedere la presente condizione nel caso in cui dovesse verificarsi un cambiamento della situazione economica della figlia maggiorenne.
8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madr tenuto conto della Parte_1
collocazione prevalente della minore presso quest'ultima e tenuto altresì conto della mancata possibilità di assegnazione della casa famigliare. Qualora dovesse essere percepito dal padre,
quest'ultimo si impegna ad accreditare le relative somme in favore della madre.
9) Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise al 50% e si adotterà la seguente tabella
(Protocollo del Tribunale di Modena).
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) Darsi atto che, allo stato, i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproca.
11) il Sig si riconosce debitore per la propria quota del 50% delle Controparte_1
somme a ruolo relative a tasse scolastiche e servizio mensa delle figlie di cui in premessa, nonché
ad eventuali ulteriori somme per lo stesso titolo o comunque inerenti spese scolastiche per le figlie non ancora a ruolo ma comunque precedenti alla presente richiesta di separazione.
Il Sig i impegna pertanto a pagare direttamente all'Ente Creditore Controparte_1
la propria quota del 50% delle suddette somme o – laddove anticipate dalla Sig.ra Parte_1
– a rifondere a quest'ultima il 50% di propria competenza (precisando che anche
[...] eventuali sanzioni ed interessi per ritardato pagamento dovranno essere divisi in pari misura)
dietro esibizione della ricevuta di pagamento.
12) I coniugi dichiarano di aver così definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto e salva la richiesta di restituzione per la quota parte di importi relativi ad utenze per il periodo di convivenza eventualmente anticipati dall'una o dall'altra parte che, se del caso, sarà risolta nella competente sede.
13) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di Legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
14) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena (MO), perché
provveda alle annotazioni di Legge”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(NIGERIA) il 24/10/1972 e ato in LAGOS (NIGERIA) Controparte_1
il 19/05/1966.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale