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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/11/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli - presidente
- dott.ssa Irene Colladet - giudice
- dott. Beniamino Margiotta - giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 739/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, c.f. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dagli avv.ti Paolo Zaglio e Enrica Zanin ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Belluno, come da procura in atti e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Manola Parte_2 C.F._2
Lise, elettivamente domiciliato presso il difensore in Feltre, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in data 26 giugno
2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni in pari data;
il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 11 settembre 2025;
- FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 15 maggio 2023, proponeva ricorso nei confronti di per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori Per_1
e .
[...] Per_2
Con decreto del 3 luglio 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti 26 ottobre 2023.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 ottobre 2023 Parte_2
Seguivano alcuni rinvii del procedimento al fine di consentire alle parti di terminare il percorso di mediazione.
In data 26 giugno 2025, ed in vista dell'udienza celebrata in pari data con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti dimettevano una nota scritta contenente le conclusioni congiunte.
In data 11 settembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti nei confronti dei figli nata a [...] il [...] Persona_1
( ), maggiorenne ma non autosufficiente, e C.F._3 CP_1 nato a [...] il [...] ), minorenne, siano
[...] C.F._4 disciplinati dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 26 giugno 2025 ed in vista dell'udienza ex art. 127ter
c.p.c. celebrata in pari data, e che qui di seguito si trascrivono:
1) Sia dato atto che non vi è luogo a provvedere circa l'affidamento della figlia ora maggiore in età; Per_1
2) Sia affidato il minore alla responsabilità condivisa dei genitori;
Persona_3
3) Sia disposto il collocamento paritario di presso il padre e presso la madre, Persona_3 nell'abitazione dei quali egli sarà accolto alternativamente di settimana in settimana e che provvederanno
– quanto al mantenimento ordinario – in via diretta;
a) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie: seguendo il criterio dell'alternanza il minore trascorrerà il giorno di Natale un anno con uno e, l'anno dopo, con l'altro genitore oltre alla metà delle vacanze natalizie. Lo stesso per quanto riguarda le vacanze pasquali: seguendo il criterio dell'alternanza il minore dal giovedì Santo a Pasqua rimarrà con un genitore, ed il periodo da lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro. L'anno successivo la situazione sarà invertita e così via.
b) Per quanto riguarda le vacanze estive: fermo il calendario settimanale ordinario di cui sopra, per il rimanente periodo, i genitori stabiliranno di anno in anno entro il 30 maggio i periodi da trascorrere con il figlio durante l'estate a seconda delle rispettive esigenze lavorative, garantendo comunque che il minore trascorra con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore la località in cui soggiornerà con il figlio minore, l'indirizzo della struttura individuata ed il numero di telefono.
4) Sia stabilito che i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nella vita del figlio, quali quelle relative all' istruzione, alle cure mediche e trattamenti sanitari e all'educazione da impartire;
5) Sia stabilito che la Sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario della figlia (oggi Pt_2 Per_1 maggiorenne) mediante versamento direttamente alla medesima di €.125,00 mensili su conto corrente che sarà indicato al suo procuratore costituito;
6) I genitori parteciperanno al 50% alle spese extra assegno necessarie per i figli, operando – all'interno di queste – la distinzione schematizzata nel Protocollo predisposto tra il Tribunale di Belluno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno il 21.7.2019, ai fini della individuazione delle spese rimborsabili al genitore che le abbia anticipate e delle spese rimborsabili solo a condizione che siano state precedentemente concordate. Con riferimento al medesimo schema anche quanto alle modalità di comunicazioni e acquisizione dell'assenso tacito alla anticipazione delle spese non preventivamente concordate. Il versamento delle spese straordinarie avverrà a favore del genitore che le abbia anticipate, operando le opportune compensazioni con cadenza bimestrale;
7) Sia stabilito che l'Assegno Unico erogato da INPS a beneficio dei figli sia riscosso per l'intero dal padre, stabilendo l'obbligo per la Sig.ra di mettere a disposizione i documenti e formalizzare gli Pt_2 assensi che eventualmente siano necessari;
8) Sia autorizzato il rilascio dei documenti validi all'espatrio, sia per i genitori che per i figli minori.
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli - presidente
- dott.ssa Irene Colladet - giudice
- dott. Beniamino Margiotta - giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 739/2023 per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, c.f. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dagli avv.ti Paolo Zaglio e Enrica Zanin ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Belluno, come da procura in atti e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Manola Parte_2 C.F._2
Lise, elettivamente domiciliato presso il difensore in Feltre, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in data 26 giugno
2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni in pari data;
il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 11 settembre 2025;
- FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 15 maggio 2023, proponeva ricorso nei confronti di per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori Per_1
e .
[...] Per_2
Con decreto del 3 luglio 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti 26 ottobre 2023.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 ottobre 2023 Parte_2
Seguivano alcuni rinvii del procedimento al fine di consentire alle parti di terminare il percorso di mediazione.
In data 26 giugno 2025, ed in vista dell'udienza celebrata in pari data con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti dimettevano una nota scritta contenente le conclusioni congiunte.
In data 11 settembre 2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della figlia minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti nei confronti dei figli nata a [...] il [...] Persona_1
( ), maggiorenne ma non autosufficiente, e C.F._3 CP_1 nato a [...] il [...] ), minorenne, siano
[...] C.F._4 disciplinati dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nelle note di trattazione scritta dimesse in data 26 giugno 2025 ed in vista dell'udienza ex art. 127ter
c.p.c. celebrata in pari data, e che qui di seguito si trascrivono:
1) Sia dato atto che non vi è luogo a provvedere circa l'affidamento della figlia ora maggiore in età; Per_1
2) Sia affidato il minore alla responsabilità condivisa dei genitori;
Persona_3
3) Sia disposto il collocamento paritario di presso il padre e presso la madre, Persona_3 nell'abitazione dei quali egli sarà accolto alternativamente di settimana in settimana e che provvederanno
– quanto al mantenimento ordinario – in via diretta;
a) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie: seguendo il criterio dell'alternanza il minore trascorrerà il giorno di Natale un anno con uno e, l'anno dopo, con l'altro genitore oltre alla metà delle vacanze natalizie. Lo stesso per quanto riguarda le vacanze pasquali: seguendo il criterio dell'alternanza il minore dal giovedì Santo a Pasqua rimarrà con un genitore, ed il periodo da lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro. L'anno successivo la situazione sarà invertita e così via.
b) Per quanto riguarda le vacanze estive: fermo il calendario settimanale ordinario di cui sopra, per il rimanente periodo, i genitori stabiliranno di anno in anno entro il 30 maggio i periodi da trascorrere con il figlio durante l'estate a seconda delle rispettive esigenze lavorative, garantendo comunque che il minore trascorra con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore la località in cui soggiornerà con il figlio minore, l'indirizzo della struttura individuata ed il numero di telefono.
4) Sia stabilito che i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nella vita del figlio, quali quelle relative all' istruzione, alle cure mediche e trattamenti sanitari e all'educazione da impartire;
5) Sia stabilito che la Sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario della figlia (oggi Pt_2 Per_1 maggiorenne) mediante versamento direttamente alla medesima di €.125,00 mensili su conto corrente che sarà indicato al suo procuratore costituito;
6) I genitori parteciperanno al 50% alle spese extra assegno necessarie per i figli, operando – all'interno di queste – la distinzione schematizzata nel Protocollo predisposto tra il Tribunale di Belluno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno il 21.7.2019, ai fini della individuazione delle spese rimborsabili al genitore che le abbia anticipate e delle spese rimborsabili solo a condizione che siano state precedentemente concordate. Con riferimento al medesimo schema anche quanto alle modalità di comunicazioni e acquisizione dell'assenso tacito alla anticipazione delle spese non preventivamente concordate. Il versamento delle spese straordinarie avverrà a favore del genitore che le abbia anticipate, operando le opportune compensazioni con cadenza bimestrale;
7) Sia stabilito che l'Assegno Unico erogato da INPS a beneficio dei figli sia riscosso per l'intero dal padre, stabilendo l'obbligo per la Sig.ra di mettere a disposizione i documenti e formalizzare gli Pt_2 assensi che eventualmente siano necessari;
8) Sia autorizzato il rilascio dei documenti validi all'espatrio, sia per i genitori che per i figli minori.
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta