Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 941/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 2558/22
RG e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1
Savinelli;
- ricorrente -
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva Per 1 nel opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. giudizio RG 2558/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per ottenere l'assegno mensile di assistenza, con condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite.
L' CP_1 ritualmente evocato in giudizio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e richiesta di chiarimenti al CTU già nominato in fase di ATP. Essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
In primis, va chiarito che il ricorso e la dichiarazione di dissenso sono stati tempestivamente proposti nei termini di legge.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di "contestare le conclusioni
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile, avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, ed avendo altresì allegato documentazione medica successivamente formata, comprovante un aggravamento.
Quanto alle doglianze contenute in opposizione, esse si risolvono, essenzialmente, in una differente lettura, ad opera del ricorrente, del quadro patologico tracciato dal CTU. Esse, in altri termini, si risolvono in un mero dissenso diagnostico, volto a sostituire la propria valutazione a quella offerta dal consulente.
Quanto, poi, al dedotto aggravamento, si condividono le osservazioni rese dal CTU Dott. Per_1 nominato già in fase di ATP, effettuate a seguito di ulteriore visita del ricorrente;
esse appaiono dirimenti, corrette e condivisibili. Egli, invero, su richiesta del Tribunale di fornire il proprio giudizio in ordine alla situazione dell'istante, anche alla luce delle nuove certificazioni allegate in fase di opposizione, ha affermato, previa rinnovazione delle operazioni peritali: "All'esito dei presenti accertamenti medico-legali è possibile affermare che il quadro clinico complessivo si è aggravato per il manifestarsi della cardiopatia ipertensiva collocata dallo specialista cardiologo in II classe funzionale NYHA e dalla necessità di ricorrere a terapia normogliceizzante per la presenza di insulino-resistenza. Pertanto, si rende necessaria, alla luce dei nuovi dati clinici, una riformulazione del giudizio diagnostico cui consegue anche una rivalutazione del tasso complessivo di invalidità civile. All'atto della precedente visita peritale, effettuata in data 19/05/2023, fu possibile formulare la seguente diagnosi: "Epatopatia cronica HCV correlata. Bronchite asmatica cronica. Obesità con complicanze artrosiche. Stato ansioso-depressivo reattivo”.
Questo complesso morboso venne valutato dal sottoscritto CTU nella misura del 67% con decorrenza dalla data di verifica CP_1 (24/03/2022). Alle suddette infermità, dopo l'espletamento di questa visita peritale e sulla scorta della ulteriore documentazione sanitaria esibita, devono essere aggiunte per completezza diagnostica la malattia ipertensiva non ben controllata dalal terapia e l'insulino-resistenza che comporta l'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti orali. Pertanto, al 67% determinato dal precedente complesso morboso si deve aggiungere con la formula a scalare il 41% (previsto per le cardiopatie in II NYHA –
-
codice 6442). Si perviene, quindi, ad un tasso di invalidità civile globale pari all'81% (ottantuno per cento).
Detta percentuale è da collocare all'atto della visita medica peritale, epoca in cui sono stati rilevati valori della pressione arteriosa elevati (rilievo confermato dalla visita specialistica cardiologica fatta praticare) ed in assenza di documentazione sanitaria probante questa condizione morbosa precedentemente al secondo accertamento medico-legale. Si ha, pertanto, materia sufficiente per riassumere e rassegnare alla SVI la seguente risposta integrativa: Il Sig. Parte_1 nato a [...] il [...], all'esito dei presenti accertamenti medico-legali,
,
presenta un aggravamento del quadro clinico per l'insorgenza di nuova infermità rispetto a quelle diagnosticate. Tale aggravamento determina un tasso di invalidità civile globale valutabile nella misura dell'81% con decorrenza, per quanto esplicitato in precedenza, dalla data della presente visita peritale
(10/01/2025).".
Il Tribunale, allora, ritiene di dover confermare il giudizio espresso dal CTU. Le conclusioni del perito si fondano su di una analisi di tutte le risultanze documentali, alla luce anche della documentazione successiva, e delle censure mosse in ricorso. Dirimente si è rivelata, poi, per come esposto in perizia, la nuova visita del ricorrente, nella quale il CTU ha constatato il sensibile aggravamento delle condizioni dell'istante.
Il giudizio formulato dal consulente, dunque, appare particolarmente approfondito ed accuratamente motivato. Esso, pertanto, è condiviso dal Giudice nella sua interezza e poste alla base della presente decisione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va accolto, con declaratoria in capo al ricorrente dell'invalidità all'81% con decorrenza dal 10 gennaio 2025.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento per epoca ben successiva al deposito del ricorso in opposizione.
Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che il ricorrente è invalido all'81% dal 10.01.25;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 4.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli