TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 106883/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione e divorzio su domanda congiunta depositato in data 26.9.2025 da 1) (c.f.: ) nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1 20060 – IO d'AD (MI) via per Trezzo n. 47, cittadina marocchina, con l' Parte_2 Avv. stabilito del foro di Ivrea che agisce di intesa con l'avv. Cristina Lana dello
[...] stesso foro, presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) (c.f.: ) nato il [...] in [...], residente in Parte_3 C.F._2 24042 – Capriate AN Gervasio (BG) via Bergamo n. 18, cittadino marocchino (doc. 3), con l'avv. Elena D'AD del foro di Bergamo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ME (MI) il 26 marzo 2014, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di ME (atto n. 2 P.I) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune Brembate al n. 4 parte II serie C anno 2014 In separazione dei beni, con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e nato a Parte_4 Persona_1 ON AN PI (BG) il 30.09.2015 entrambi cittadini marocchini FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: A) I figli minori saranno affidati in via esclusiva alla madre, con collazione prevalente presso la stessa, il padre lavorando all'estero, potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
B) la casa familiare sita in IO d'AD, in via Trezzo n. 47, già di proprietà della signora, resterà affidata alla stessa che vi abiterà con i due figli minori;
C) entrambi i genitori potranno, salvo congruo preavviso all'altro e salvo urgenze famigliari;
recarsi in visita in Marocco con i figli, D) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1 mantenime mma di € 450,00 (€ 2 o di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Poste Italiane intestato alla signora Iban: [...] a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
E) il padre verserà alla madre, che le anticipa, il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
F) la signora a titolo di contributo al mantenimento, tratterà l'intero l'importo dell'assegno Pt_1 unico e/o del sostegno economico erogato dall'Inps in favore delle famiglie con figli a carico;
G) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, ognuno presso la propria residenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in ME il 26.03.2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________