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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 802/2023, promossa
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in ABBIATEGRASSO, VIALE MANZONI, 50, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BASTUBBE, che li rappresenta e difende giusta procura allegata in atti,
APPELLANTI
pagina 1 di 4 nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. ),
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliate in MILANO, VIA DELLA GUASTALLA, 1, presso lo studio dell'avvocato
ADRIANA BARBARA CORINNA ANDREOTTI, che le rappresenta e difende giuste deleghe allegate telematicamente in appello,
APPELLATA e TERZA INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Pt_1 Pt_3 Parte_2
giudizio davanti al tribunale di Milano il affinchè fosse accertata l'intervenuta Controparte_1
novazione o modifica di un contratto di mutuo e il conseguente diritto del mutuatario di proseguire nel programma restitutorio originario e fosse accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata a garanzia di tale rapporto per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva ritualmente in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande svolte, Controparte_1
svolgendo domanda riconvenzionale di pagamento delle somme dovute.
Il tribunale di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.06.2022.
Nelle more, la sopravvenuta nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'attore Parte_4
, con attribuzione espressa all'amministratore del potere di agire e di resistere in giudizio,
[...]
previa autorizzazione del giudice tutelare, imponeva la rimessione della causa sul ruolo, affinché fosse regolarizzata la rappresentanza in giudizio di detto attore;
la causa, quindi, veniva nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 20.12.2022.
pagina 2 di 4 Il tribunale di Milano, con sentenza n. 210/2023, pubblicata il 13.01.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e accolto la domanda di parte convenuta, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la riforma della Pt_1 Parte_2
pronuncia per errata interpretazione dei fatti storici ed errata interpretazione giuridica dell'accordo del
30.01.2019, nonché errata applicazione dell'orientamento giurisprudenziale in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., e chiedendo, comunque, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. è intervenuta in giudizio Controparte_2
quale cessionaria del credito oggetto di causa in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 08 giugno 2022 con il la quale ha formulato conclusioni Controparte_1
analoghe all'appellata.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 22.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione di termini.
Nelle more, in data 12.03.2024, gli appellanti hanno depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio,
regolarmente notificata alle controparti, che hanno accettato tale rinuncia con atti notificati,
rispettivamente, in data 14.03.2024 e in data 19.03.2024.
La Corte, su tali premesse, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 306, ai commi 1, 2 e 3, c.p.c. dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del
giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla
prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di
rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente
all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
Questa è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui gli appellanti, dopo essersi costituiti, hanno dichiarato, in esecuzione agli accordi intercorsi, di rinunciare agli atti del presente giudizio pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, alle domande ivi spiegate nonché ad ogni azione o pretesa direttamente o indirettamente connessa ai fatti di causa, eccezioni e deduzioni svolte nel presente giudizio e l'appellata e la terza intervenuta, costituite, hanno accettato tale rinuncia e tutte le parti hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere le une dalle altre, a spese compensate, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.F..
Pertanto, verificata la regolarità della rinunzia da parte degli appellanti e della sua accettazione dei legali rappresentanti dell'appellata e della terza intervenuta, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando dichiara estinto il processo, a spese compensate, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.F..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 802/2023, promossa
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in ABBIATEGRASSO, VIALE MANZONI, 50, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BASTUBBE, che li rappresenta e difende giusta procura allegata in atti,
APPELLANTI
pagina 1 di 4 nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. ),
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliate in MILANO, VIA DELLA GUASTALLA, 1, presso lo studio dell'avvocato
ADRIANA BARBARA CORINNA ANDREOTTI, che le rappresenta e difende giuste deleghe allegate telematicamente in appello,
APPELLATA e TERZA INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Pt_1 Pt_3 Parte_2
giudizio davanti al tribunale di Milano il affinchè fosse accertata l'intervenuta Controparte_1
novazione o modifica di un contratto di mutuo e il conseguente diritto del mutuatario di proseguire nel programma restitutorio originario e fosse accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata a garanzia di tale rapporto per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva ritualmente in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande svolte, Controparte_1
svolgendo domanda riconvenzionale di pagamento delle somme dovute.
Il tribunale di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.06.2022.
Nelle more, la sopravvenuta nomina di un amministratore di sostegno in favore dell'attore Parte_4
, con attribuzione espressa all'amministratore del potere di agire e di resistere in giudizio,
[...]
previa autorizzazione del giudice tutelare, imponeva la rimessione della causa sul ruolo, affinché fosse regolarizzata la rappresentanza in giudizio di detto attore;
la causa, quindi, veniva nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 20.12.2022.
pagina 2 di 4 Il tribunale di Milano, con sentenza n. 210/2023, pubblicata il 13.01.2023, ha rigettato le domande di parte attrice e accolto la domanda di parte convenuta, condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la riforma della Pt_1 Parte_2
pronuncia per errata interpretazione dei fatti storici ed errata interpretazione giuridica dell'accordo del
30.01.2019, nonché errata applicazione dell'orientamento giurisprudenziale in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., e chiedendo, comunque, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. è intervenuta in giudizio Controparte_2
quale cessionaria del credito oggetto di causa in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 08 giugno 2022 con il la quale ha formulato conclusioni Controparte_1
analoghe all'appellata.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 22.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione di termini.
Nelle more, in data 12.03.2024, gli appellanti hanno depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio,
regolarmente notificata alle controparti, che hanno accettato tale rinuncia con atti notificati,
rispettivamente, in data 14.03.2024 e in data 19.03.2024.
La Corte, su tali premesse, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 306, ai commi 1, 2 e 3, c.p.c. dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del
giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla
prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di
rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente
all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
Questa è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui gli appellanti, dopo essersi costituiti, hanno dichiarato, in esecuzione agli accordi intercorsi, di rinunciare agli atti del presente giudizio pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, alle domande ivi spiegate nonché ad ogni azione o pretesa direttamente o indirettamente connessa ai fatti di causa, eccezioni e deduzioni svolte nel presente giudizio e l'appellata e la terza intervenuta, costituite, hanno accettato tale rinuncia e tutte le parti hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere le une dalle altre, a spese compensate, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.F..
Pertanto, verificata la regolarità della rinunzia da parte degli appellanti e della sua accettazione dei legali rappresentanti dell'appellata e della terza intervenuta, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando dichiara estinto il processo, a spese compensate, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.F..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini pagina 4 di 4