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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 345 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 345 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Bastia Umbra (PG), Via Girolamo Gambara, 2
APPELLANTE
Contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Francesca Chiaranti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Terni, Via Giordano Bruno, 24
APPELLATA
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies
[...] pagina 1 di 8 c.p.c. n. 1780/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 3593/2019, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità transitoria sofferto dall'attrice in conseguenza di sinistro verificatosi in data
10.01.2018 e rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente nonché degli ulteriori danni patrimoniali avanzate dalla medesima attrice. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “–condanna la società
[...]
e la sig.ra al pagamento a titolo di Controparte_1 CP_3 risarcimento del danno della somma di euro € 850,90, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva;
compensa le spese di lite;
pone a carico di parte attrice le spese di CTU per come già liquidate con separato decreto”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi del vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado in ragione dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte attrice, reiterando domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente e transitoria (rispettivamente pari ad € 25.839,00 ed a € 8.452,99) e del danno patrimoniale da perdita occupazionale sofferto in conseguenza della forzata rinunzia della stessa alla proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal datore di lavoro relativamente al periodo
27.03.2019-04.11.2018, pari a complessivi € 9.583,08, del danno da perdita di chance occupazione e d'impresa correlato all'interruzione dell'attività dell'Azienda Agricola Mondino, stimato in € 30.000,00, delle spese documentate pari ad € 2.570,00 e del danno correlato all'esigenza di fare ricorso ad un prestito al consumo dell'importo di € 5.000,00, altresì proponendo istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale ed istanza di assunzione di prova testimoniale.
In data 22.01.2025 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi alle istanze istruttorie dalla medesima avanzate.
pagina 2 di 8 3. Con ordinanza del 05.05.2025 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale e ritenuto l'inammissibilità delle prove orali richieste.
All'udienza del 16.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto involgenti circostanze documentalmente provate o da provarsi documentalmente, valutative ovvero superflue al fine di decidere.
5. Con unico motivo d'impugnazione l'appellante si duole del vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado in ragione dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte attrice.
Nondimeno, fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Consulente tecnico nominato, dott.ssa medico specialista in Medicina Legale e Persona_1 delle Assicurazioni, sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. Da tanto consegue il rigetto dell'istanza Persona_2 di rinnovazione di C.T.U. medico-legale. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza di postumi permanenti causalmente ascrivibili al sinistro de quo e ritenuto l'invalidità transitoria limitata a giorni 10 di invalidità transitoria parziale al 75%, giorni 15 di invalidità transitoria parziale al 50%, giorni 10 di invalidità transitoria parziale al 25%.
5.1 L'appellante si duole precipuamente dell'omessa valutazione della documentazione medica in atti, asseritamente idonea a comprovare l'invalidità permanente sofferta dalla IG.ra in conseguenza del Pt_1 sinistro de quo, dell'erroneo accertamento della sussistenza di patologia pagina 3 di 8 pregressa in alcun modo aggravata dal sinistro stradale, della sottostima dell'invalidità transitoria sofferta dalla danneggiata, altresì dolendosi dell'omesso vaglio critico delle osservazioni del Consulente tecnico di parte. Nondimeno, il Consulente nominato ha già operato un'ampia disamina della documentazione medica in atti, il cui contenuto è stato integralmente e singolarmente richiamato nella C.T.U. medico-legale (pagg. 3,4,5,6), nonché della Consulenza tecnica di parte redatta dal C.T.P., dott. Per_2
; ha raccolto l'anamnesi della paziente;
ha debitamente riportato i
[...] riscontri dell'esame clinico obiettivo della paziente, all'esito del quale
è emerso: “rachide in asse. La digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose vertebrali non evoca dolore. Movimenti attivi del collo e del tronco completi. Arto superiore sinistro ed arti inferiori normoatteggiati. Tono e trofismo muscolare buono. Nulla da segnalare a carico delle grosse e piccole articolazioni i cui movimenti sono nella norma. Spalla ed arto superiore destro: normoatteggiati. Tono e trofismo muscolare buono in destrimane. ROM spalla completi. Non apprezzabili deficit di forza. Null'altro da segnalare”. All'esito di tali valutazioni, il Consulente nominato ha, dunque, correttamente evidenziato che la
“presenza di tendinopatia della cuffia dei rotatori, cervicalgia da uncocervicoartrosi intersomatica ed interapofisaria del rachide cervico- dorsale, con osteofitosi, discopatie degenerative multiple, ernia discale
C4-C5, radicolopatia C5-C6 bilaterale, epicondilite bilaterale, tenosivite del primo compartimento dei tendini estensori dei polsi” – patologia in ragione della quale il medico curante prescrisse alla IG.ra un Pt_1 lungo periodo di riposo certificando la guarigione clinica in data
12.06.2018 – non è avvinta da nesso di causalità materiale con il trauma del 10.01.2018. Ciò in quanto “l'entità del trauma subito da parte attrice fu certamente di contenuta lieve entità e tale affermazione discende dall'osservazione fatta dai sanitari che per primi ebbero in cura la IG.ra
. Il tipo di prescrizione medica e la prognosi formulata (terapia Pt_1 medica antalgica al bisogno, collare ortopedico, riposo per gg. 7), fa comprendere come la lesione fosse stata di minima entità e localizzata solo
a carico del rachide cervicale. Non vennero, infatti, eseguiti accertamenti clinico-strumentali a carico di altri distretti anatomici. Del resto, giova ricordare che il trauma agì con una forza diretta in senso antero- posteriore, dimostrato dal danno auto limitato alla parte posteriore del veicolo, rendendo quindi non comprensibile l'interessamento traumatico pagina 4 di 8 delle spalle, stante l'uso delle cinture di sicurezza, e dei gomiti”. Tanto premesso, il Consulente ha, dunque, correttamente evidenziato che “le affezioni evidenziate strumentalmente e clinicamente nei mesi successivi sono totalmente riconducibili a patologia degenerativa preesistente e certamente non aggravata nel suo decorso/evoluzione dalla lesione traumatica subita per l'inidoneità dell'efficienza lesiva di cui fu dotata.
Del resto, la IG.ra riferisce di aver indossato collare ortopedico Pt_1 per gg. 15 e di aver effettuato FKT, consentendo di ritenere che la inabilità temporanea conseguente alla malattia traumatica sia stata solo parziale al 75% per gg. 10, parziale al 50% per gg. 15, parziale al 25% per ulteriori gg. 10 al massimo. […] Il soggetto può essere stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare quotidiano in modo marginale, senza incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita. Il grado di sofferenza fisica costituito dal dolore nocicettivo fu certamente lieve, alla luce della prescrizione medica di terapia antalgica al bisogno. L'esame clinico condotto nel corso delle attuali operazioni di consulenza con particolare riferimento ai distretti anatomici coinvolti dal trauma è risultato sostanzialmente negativo. Il rachide non è risultato dolente, non sono state rilevate contratture muscolari, ROM del collo e del tronco nella norma. Nulla è emerso a carico delle spalle e degli arti superiori. Non sono emersi, infine, deficit neuro-psichici. In definitiva, dalle lesioni traumatiche non sono derivati esiti permanenti”.
5.2 Né le osservazioni del Consulente tecnico di parte – già puntualmente valutate dal Consulente tecnico nominato – sono in alcun modo idonee a scalfire le summenzionate conclusioni. Come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, infatti, il C.T.P. ha, in primo luogo, espressamente condiviso “la metodologia osservata [dal C.T.U.] e condotta con rigorosità medico legale nonché la diagnosi espressa sulla periziata
”. Con riguardo al periodo di inabilità temporanea, il Consulente Pt_1 tecnico di parte ha inopinatamente invocato una valutazione equitativa
(“appare equo”) maggiore in ragione della “riduzione e sostanziale azzeramento dei postumi permanenti richiesti”. Nondimeno, l'ontologica difformità dell'invalidità transitoria, consistente nell'incapacità transitoria di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana, rispetto all'invalidità permanente, consistente nella perdita definitiva delle ordinarie funzioni fisiche ovvero cognitive dell'individuo, non pagina 5 di 8 consente certamente di barattare punti percentuali dell'una con periodi dell'altra né può ammettersi una valutazione equitativa dell'invalidità transitoria sofferta in deroga a tassativi criteri di accertamento medico- legali. Il C.T.P. ha, inoltre, invocato una maggiorazione dell'invalidità transitoria in quanto “il decorso della malattia, giustificato come detto da ampia documentazione sanitaria, si è protratto anche dopo la certificata guarigione”. Tuttavia, il Consulente tecnico nominato ha già correttamente stimato l'invalidità transitoria avendo riguardo alle sole lesioni causalmente ascrivibili al sinistro de quo e, non già, alla patologia pregressa sofferta dalla IG.ra di cui alla documentazione Pt_1 sanitaria richiamata dal C.T.P. Con riguardo ai postumi permanenti, il medesimo Consulente tecnico di parte ha condiviso il riscontro obiettivo e la attuale diagnosi effettuata dal C.T.U., motivando la rilevante difformità fra le valutazioni previamente effettuate e quelle del C.T.U. in ragione del “notevole lasso di tempo intercorso tra la primordiale valutazione del sottoscritto CTP e l'esame obiettivo eseguito dall'ausiliario del Giudice (circa 4 anni)”. Né è possibile riconoscere due punti percentuali di invalidità permanente meramente in ragione della sintomatologia dolorosa riferita dalla danneggiata, al collo ed alla spalla sinistra, specie dopo l'attività lavorativa protratta e l'assunzione di posture incongrue, nel difetto di riscontro medico-legale di alcuna lesione permanente al rachide cervicale, ferma l'ascrivibilità della sintomatologia dolorosa alla spalla a patologia pregressa non aggravata dal sinistro de quo. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente liquidato il solo pregiudizio dinamico-esistenziale correlato all'invalidità transitoria causalmente ascrivibile al sinistro stradale per cui è causa.
5.3 Tanto premesso, con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, da intendersi qui integralmente richiamata (capo 3.5 e 3.6) il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente rigettato le istanze di risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale da invalidità transitoria nonché delle istanze di personalizzazione del medesimo danno in ragione dell'omessa allegazione e prova, rispettivamente, delle sofferenze interiori eventualmente derivanti dall'invalidità transitoria - peraltro contraddette dall'insussistenza di alcuna compromissione sullo svolgimento delle attività quotidiane, dal grado lieve della sofferenza nocicettiva e dal carattere marginale degli effetti della malattia sul fare quotidiano accertati dal C.T.U. - nonché di conseguenze dannose del tutto anomale ed pagina 6 di 8 eccezionali rispetto ai pregiudizi dinamico-esistenziali ordinariamente conseguenti all'accertata invalidità transitoria.
5.4 Con riguardo al dedotto danno patrimoniale, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'insussistenza di qualsivoglia lesione invalidante permanente causalmente ascrivibile al sinistro de quo esclude già, in astratto, la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice e correlate al lucro cessante da perdita occupazionale, asseritamente sofferto in conseguenza della forzata rinunzia della stessa alla proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal datore di lavoro in data
04.01.2018, relativamente al periodo 27.03.2019-04.11.2018, pari a complessivi € 9.583,08. Ben avrebbe potuto, infatti, l'attrice espletare la dedotta attività lavorativa all'esito del periodo di inabilità temporanea ascrivibile al sinistro de quo (conclusosi in data 15.02.2018) né
l'eventuale impossibilità di attendere alla medesima attività in conseguenza dell'ulteriore sintomatologia dolorosa alla spalla ed agli arti, causalmente ascrivibile a patologia pregressa, può in alcun modo imputarsi alla Compagnia assicurativa appellata, in quanto assolutamente indipendente dal sinistro de quo. Analogamente, l'insussistenza di qualsivoglia lesione invalidante permanente causalmente ascrivibile al sinistro de quo esclude già, in astratto, la fondatezza delle pretese risarcitorie inerenti l'asserita perdita di chance di impresa correlate all'attività autonoma che l'attrice aveva avviato, non risultando in alcun modo provato come il modesto e transitorio pregiudizio fisico sofferto in conseguenza dell'incidente stradale abbia potuto radicalmente pregiudicare l'attività di impresa avviata dall'attrice. Né risulta in alcun modo provato il nesso causale fra il sinistro de quo ed il finanziamento sottoscritto dall'attrice, pari ad € 5.000,00 ovvero le ragioni per cui l'intero importo del finanziamento – e, non già, eventualmente, i soli interessi pagati - costituisca un danno per l'attrice suscettibile di ristoro. Le spese mediche sostenute e debitamente comprovate sono state, infine, già correttamente liquidate dal Giudice di prime cure, non risultando, per converso, comprovato l'effettivo esborso economico con riguardo alle ulteriori spese mediche richieste.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di pagina 7 di 8 cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale reiterazione delle medesime doglianze avanzate nel giudizio di primo grado nonché della esigua complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 1780/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 22.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 3593/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado in favore dell'avv. Francesca Chiaranti, dichiaratasi antistataria, che si liquidano nella somma di € 4.997,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 345 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Bastia Umbra (PG), Via Girolamo Gambara, 2
APPELLANTE
Contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Francesca Chiaranti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Terni, Via Giordano Bruno, 24
APPELLATA
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies
[...] pagina 1 di 8 c.p.c. n. 1780/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 22.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 3593/2019, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità transitoria sofferto dall'attrice in conseguenza di sinistro verificatosi in data
10.01.2018 e rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente nonché degli ulteriori danni patrimoniali avanzate dalla medesima attrice. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “–condanna la società
[...]
e la sig.ra al pagamento a titolo di Controparte_1 CP_3 risarcimento del danno della somma di euro € 850,90, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva;
compensa le spese di lite;
pone a carico di parte attrice le spese di CTU per come già liquidate con separato decreto”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi del vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado in ragione dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte attrice, reiterando domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente e transitoria (rispettivamente pari ad € 25.839,00 ed a € 8.452,99) e del danno patrimoniale da perdita occupazionale sofferto in conseguenza della forzata rinunzia della stessa alla proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal datore di lavoro relativamente al periodo
27.03.2019-04.11.2018, pari a complessivi € 9.583,08, del danno da perdita di chance occupazione e d'impresa correlato all'interruzione dell'attività dell'Azienda Agricola Mondino, stimato in € 30.000,00, delle spese documentate pari ad € 2.570,00 e del danno correlato all'esigenza di fare ricorso ad un prestito al consumo dell'importo di € 5.000,00, altresì proponendo istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale ed istanza di assunzione di prova testimoniale.
In data 22.01.2025 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi alle istanze istruttorie dalla medesima avanzate.
pagina 2 di 8 3. Con ordinanza del 05.05.2025 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale e ritenuto l'inammissibilità delle prove orali richieste.
All'udienza del 16.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre rilevare l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto involgenti circostanze documentalmente provate o da provarsi documentalmente, valutative ovvero superflue al fine di decidere.
5. Con unico motivo d'impugnazione l'appellante si duole del vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado in ragione dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche del Consulente tecnico di parte attrice.
Nondimeno, fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Consulente tecnico nominato, dott.ssa medico specialista in Medicina Legale e Persona_1 delle Assicurazioni, sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dal Consulente tecnico di parte attrice, dott. Da tanto consegue il rigetto dell'istanza Persona_2 di rinnovazione di C.T.U. medico-legale. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza di postumi permanenti causalmente ascrivibili al sinistro de quo e ritenuto l'invalidità transitoria limitata a giorni 10 di invalidità transitoria parziale al 75%, giorni 15 di invalidità transitoria parziale al 50%, giorni 10 di invalidità transitoria parziale al 25%.
5.1 L'appellante si duole precipuamente dell'omessa valutazione della documentazione medica in atti, asseritamente idonea a comprovare l'invalidità permanente sofferta dalla IG.ra in conseguenza del Pt_1 sinistro de quo, dell'erroneo accertamento della sussistenza di patologia pagina 3 di 8 pregressa in alcun modo aggravata dal sinistro stradale, della sottostima dell'invalidità transitoria sofferta dalla danneggiata, altresì dolendosi dell'omesso vaglio critico delle osservazioni del Consulente tecnico di parte. Nondimeno, il Consulente nominato ha già operato un'ampia disamina della documentazione medica in atti, il cui contenuto è stato integralmente e singolarmente richiamato nella C.T.U. medico-legale (pagg. 3,4,5,6), nonché della Consulenza tecnica di parte redatta dal C.T.P., dott. Per_2
; ha raccolto l'anamnesi della paziente;
ha debitamente riportato i
[...] riscontri dell'esame clinico obiettivo della paziente, all'esito del quale
è emerso: “rachide in asse. La digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose vertebrali non evoca dolore. Movimenti attivi del collo e del tronco completi. Arto superiore sinistro ed arti inferiori normoatteggiati. Tono e trofismo muscolare buono. Nulla da segnalare a carico delle grosse e piccole articolazioni i cui movimenti sono nella norma. Spalla ed arto superiore destro: normoatteggiati. Tono e trofismo muscolare buono in destrimane. ROM spalla completi. Non apprezzabili deficit di forza. Null'altro da segnalare”. All'esito di tali valutazioni, il Consulente nominato ha, dunque, correttamente evidenziato che la
“presenza di tendinopatia della cuffia dei rotatori, cervicalgia da uncocervicoartrosi intersomatica ed interapofisaria del rachide cervico- dorsale, con osteofitosi, discopatie degenerative multiple, ernia discale
C4-C5, radicolopatia C5-C6 bilaterale, epicondilite bilaterale, tenosivite del primo compartimento dei tendini estensori dei polsi” – patologia in ragione della quale il medico curante prescrisse alla IG.ra un Pt_1 lungo periodo di riposo certificando la guarigione clinica in data
12.06.2018 – non è avvinta da nesso di causalità materiale con il trauma del 10.01.2018. Ciò in quanto “l'entità del trauma subito da parte attrice fu certamente di contenuta lieve entità e tale affermazione discende dall'osservazione fatta dai sanitari che per primi ebbero in cura la IG.ra
. Il tipo di prescrizione medica e la prognosi formulata (terapia Pt_1 medica antalgica al bisogno, collare ortopedico, riposo per gg. 7), fa comprendere come la lesione fosse stata di minima entità e localizzata solo
a carico del rachide cervicale. Non vennero, infatti, eseguiti accertamenti clinico-strumentali a carico di altri distretti anatomici. Del resto, giova ricordare che il trauma agì con una forza diretta in senso antero- posteriore, dimostrato dal danno auto limitato alla parte posteriore del veicolo, rendendo quindi non comprensibile l'interessamento traumatico pagina 4 di 8 delle spalle, stante l'uso delle cinture di sicurezza, e dei gomiti”. Tanto premesso, il Consulente ha, dunque, correttamente evidenziato che “le affezioni evidenziate strumentalmente e clinicamente nei mesi successivi sono totalmente riconducibili a patologia degenerativa preesistente e certamente non aggravata nel suo decorso/evoluzione dalla lesione traumatica subita per l'inidoneità dell'efficienza lesiva di cui fu dotata.
Del resto, la IG.ra riferisce di aver indossato collare ortopedico Pt_1 per gg. 15 e di aver effettuato FKT, consentendo di ritenere che la inabilità temporanea conseguente alla malattia traumatica sia stata solo parziale al 75% per gg. 10, parziale al 50% per gg. 15, parziale al 25% per ulteriori gg. 10 al massimo. […] Il soggetto può essere stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare quotidiano in modo marginale, senza incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita. Il grado di sofferenza fisica costituito dal dolore nocicettivo fu certamente lieve, alla luce della prescrizione medica di terapia antalgica al bisogno. L'esame clinico condotto nel corso delle attuali operazioni di consulenza con particolare riferimento ai distretti anatomici coinvolti dal trauma è risultato sostanzialmente negativo. Il rachide non è risultato dolente, non sono state rilevate contratture muscolari, ROM del collo e del tronco nella norma. Nulla è emerso a carico delle spalle e degli arti superiori. Non sono emersi, infine, deficit neuro-psichici. In definitiva, dalle lesioni traumatiche non sono derivati esiti permanenti”.
5.2 Né le osservazioni del Consulente tecnico di parte – già puntualmente valutate dal Consulente tecnico nominato – sono in alcun modo idonee a scalfire le summenzionate conclusioni. Come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, infatti, il C.T.P. ha, in primo luogo, espressamente condiviso “la metodologia osservata [dal C.T.U.] e condotta con rigorosità medico legale nonché la diagnosi espressa sulla periziata
”. Con riguardo al periodo di inabilità temporanea, il Consulente Pt_1 tecnico di parte ha inopinatamente invocato una valutazione equitativa
(“appare equo”) maggiore in ragione della “riduzione e sostanziale azzeramento dei postumi permanenti richiesti”. Nondimeno, l'ontologica difformità dell'invalidità transitoria, consistente nell'incapacità transitoria di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana, rispetto all'invalidità permanente, consistente nella perdita definitiva delle ordinarie funzioni fisiche ovvero cognitive dell'individuo, non pagina 5 di 8 consente certamente di barattare punti percentuali dell'una con periodi dell'altra né può ammettersi una valutazione equitativa dell'invalidità transitoria sofferta in deroga a tassativi criteri di accertamento medico- legali. Il C.T.P. ha, inoltre, invocato una maggiorazione dell'invalidità transitoria in quanto “il decorso della malattia, giustificato come detto da ampia documentazione sanitaria, si è protratto anche dopo la certificata guarigione”. Tuttavia, il Consulente tecnico nominato ha già correttamente stimato l'invalidità transitoria avendo riguardo alle sole lesioni causalmente ascrivibili al sinistro de quo e, non già, alla patologia pregressa sofferta dalla IG.ra di cui alla documentazione Pt_1 sanitaria richiamata dal C.T.P. Con riguardo ai postumi permanenti, il medesimo Consulente tecnico di parte ha condiviso il riscontro obiettivo e la attuale diagnosi effettuata dal C.T.U., motivando la rilevante difformità fra le valutazioni previamente effettuate e quelle del C.T.U. in ragione del “notevole lasso di tempo intercorso tra la primordiale valutazione del sottoscritto CTP e l'esame obiettivo eseguito dall'ausiliario del Giudice (circa 4 anni)”. Né è possibile riconoscere due punti percentuali di invalidità permanente meramente in ragione della sintomatologia dolorosa riferita dalla danneggiata, al collo ed alla spalla sinistra, specie dopo l'attività lavorativa protratta e l'assunzione di posture incongrue, nel difetto di riscontro medico-legale di alcuna lesione permanente al rachide cervicale, ferma l'ascrivibilità della sintomatologia dolorosa alla spalla a patologia pregressa non aggravata dal sinistro de quo. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente liquidato il solo pregiudizio dinamico-esistenziale correlato all'invalidità transitoria causalmente ascrivibile al sinistro stradale per cui è causa.
5.3 Tanto premesso, con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, da intendersi qui integralmente richiamata (capo 3.5 e 3.6) il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente rigettato le istanze di risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale da invalidità transitoria nonché delle istanze di personalizzazione del medesimo danno in ragione dell'omessa allegazione e prova, rispettivamente, delle sofferenze interiori eventualmente derivanti dall'invalidità transitoria - peraltro contraddette dall'insussistenza di alcuna compromissione sullo svolgimento delle attività quotidiane, dal grado lieve della sofferenza nocicettiva e dal carattere marginale degli effetti della malattia sul fare quotidiano accertati dal C.T.U. - nonché di conseguenze dannose del tutto anomale ed pagina 6 di 8 eccezionali rispetto ai pregiudizi dinamico-esistenziali ordinariamente conseguenti all'accertata invalidità transitoria.
5.4 Con riguardo al dedotto danno patrimoniale, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'insussistenza di qualsivoglia lesione invalidante permanente causalmente ascrivibile al sinistro de quo esclude già, in astratto, la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice e correlate al lucro cessante da perdita occupazionale, asseritamente sofferto in conseguenza della forzata rinunzia della stessa alla proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal datore di lavoro in data
04.01.2018, relativamente al periodo 27.03.2019-04.11.2018, pari a complessivi € 9.583,08. Ben avrebbe potuto, infatti, l'attrice espletare la dedotta attività lavorativa all'esito del periodo di inabilità temporanea ascrivibile al sinistro de quo (conclusosi in data 15.02.2018) né
l'eventuale impossibilità di attendere alla medesima attività in conseguenza dell'ulteriore sintomatologia dolorosa alla spalla ed agli arti, causalmente ascrivibile a patologia pregressa, può in alcun modo imputarsi alla Compagnia assicurativa appellata, in quanto assolutamente indipendente dal sinistro de quo. Analogamente, l'insussistenza di qualsivoglia lesione invalidante permanente causalmente ascrivibile al sinistro de quo esclude già, in astratto, la fondatezza delle pretese risarcitorie inerenti l'asserita perdita di chance di impresa correlate all'attività autonoma che l'attrice aveva avviato, non risultando in alcun modo provato come il modesto e transitorio pregiudizio fisico sofferto in conseguenza dell'incidente stradale abbia potuto radicalmente pregiudicare l'attività di impresa avviata dall'attrice. Né risulta in alcun modo provato il nesso causale fra il sinistro de quo ed il finanziamento sottoscritto dall'attrice, pari ad € 5.000,00 ovvero le ragioni per cui l'intero importo del finanziamento – e, non già, eventualmente, i soli interessi pagati - costituisca un danno per l'attrice suscettibile di ristoro. Le spese mediche sostenute e debitamente comprovate sono state, infine, già correttamente liquidate dal Giudice di prime cure, non risultando, per converso, comprovato l'effettivo esborso economico con riguardo alle ulteriori spese mediche richieste.
6. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di pagina 7 di 8 cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale reiterazione delle medesime doglianze avanzate nel giudizio di primo grado nonché della esigua complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 1780/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 22.11.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 3593/2019;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado in favore dell'avv. Francesca Chiaranti, dichiaratasi antistataria, che si liquidano nella somma di € 4.997,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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