Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
Non è possibile contestare con l'atto di impugnazione una circostanza aggravante (nella specie, l'esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto del reato di danneggiamento) la cui esistenza non si rilevi dalla descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 11002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11002 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
Al 1 10 02/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. V. 184 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DA VIGO REGISTRO GENERALE N. 41005/2014- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ST N. IL 05/04/1971 avverso la sentenza n. 872/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 23/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A Cowbe che ha concluso per l'em blema seuse chro Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. шепwei Ролето евих гробе е motivi di ricorse RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari condannava il CU alla pena di mesi sei giorni 20 di reclusione per il reato di danneggiamento di autovettura. La Corte riconosceva l'aggravante dell'art. 635 comma 2 n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore generale con l'atto di appello. La sanzione veniva determinata individuando la pena base nel minimo indicato dall'art. 635 comma 2 cod. pen., ovvero sei mesi;
pena aggravata per la recidiva contestata fino a nove mesi di reclusione, diminuita di un terzo per il rito abbreviato a mesi sei gg. 20 di reclusione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che deduceva:
2.1.violazione dell'art. 522 cod. pen. Si deduceva che il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in seguito all'impugnazione del pubblico ministero generava un'immutazione del fatto con violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., dato che l'aggravante in questione non era stata contestata con le forme dell'art. 517 cod. proc. pen.; 2.2. violazione dell'art. 63 cod. pen.: si deduceva che la Corte territoriale aveva calcolato la pena violando la disciplina prevista dal quarto comma dell'art. 63 cod. pen. che prevede in caso di riconoscimento di due aggravanti ad effetto speciale, l'applicazione dell'aggravante di maggiore gravità con ulteriore eventuale aumento nel massimo di un terzo per l'altra aggravante contestata CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. In materia di correlazione tra accusa e sentenza il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, sicchè la violazione del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (Cass. sez. 1 n. 13408 del 14/02/2008 Rv. 239903). Con specifico riferimento alle circostanze, si condivide la giurisprudenza che esclude la loro inquadrabilità nella categoria del fatto diverso. Secondo un orientamento che si condivide «la "diversità" del fatto, per 2 cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al P.M., va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: non può quindi riguardare l'esistenza di una circostanza aggravante perché a tale situazione (come a quelle della connessione con altro reato e della continuazione) provvede appunto l'art. 517 cod.proc.pen. [...], che autorizza, in buona sostanza, le contestazioni non a modifica ma suppletive di quella contenuta nel decreto che dispone il giudizio. E la distinzione non è di poco momento, posto che l'omessa contestazione di una o più circostanze aggravanti non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 604 cod.proc.pen., che possono determinare l'annullamento della sentenza di primo grado". Sicché al giudice d'appello - diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna "per un fatto diverso" - non è consentito rimediare all'omessa contestazione di talune circostanze aggravanti emerse nel giudizio di primo grado neppure annullando la decisione impugnata e rimettendo gli atti al pubblico ministero» (Cass. Sez. 5, n. 38795, del 25/9/2001, Maggi).
1.2. Può pertanto essere affermato che le circostanze aggravanti pertanto, ove non si inducano dalla descrizione del fatto in contestazione, devono essere contestate dal pubblico ministero rispettando la disciplina prevista dall'art. 517 cod. proc. pen. verificandosi in caso contrario la nullità parziale prevista dall'art. 522 coomma cod. proc. pen cod. proc. pen.
1.3. Nel caso di specie, l'esistenza dell'aggravante non si rileva dalla descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, il suo riconoscimento da parte del giudice d'appello è pertanto illegittima come stabilito dall'art. 522 comma 2 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione al riconoscimento di tale aggravante.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto gli aumenti di pena per le aggravanti sono stati determinati in violazione della regola prevista dall'art. 63 comma 4 cod. proc. pen. che prevede che l'aumento per la seconda aggravante ad effetto speciale riconosciuta non può essere superiore al terzo.
1.3. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, con riferimento al riconoscimento della aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede.
P.Q.M.
i. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'estensore Il Presidente, SECONDA SEZIONE PENALE Sandra Recchione Ugo De Crescienzo 16 MAR 2016 IL DI CANCELLERZ PREMA 3 Claudia Pianelli ८४०० W i