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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4757/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]5 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Pia Casalegno (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...]11, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Sabina Cecchetti (C.F. ) e Marco Giulio Roncato (C.F. C.F._4
), che lo rappresentano e lo difendono, anche disgiuntamente fra loro, C.F._5 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1802/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova in data 24/07/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 19/07/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
in modo condiviso.
e avranno la propria residenza anagrafica e la prevalente collocazione Per_1 Per_2
presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre in Lugano (Svizzera) Via Monte
Carmen 12/5. I genitori eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per le minori (scuola, salute, educazione, residenza etc.).
2) il signor avrà ampia facoltà di vedere le figlie e di tenerle con sé, secondo le CP_1
seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
In particolare:
2a) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati recandosi in Svizzera, con facoltà di pernottamento in Italia ovvero portandole con sé a Genova dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. La madre si rende disponibile a facilitare tali incontri accompagnando, se le sarà possibile, le figlie a metà strada nel tragitto
Lugano/Genova. Al fine di garantire una solida organizzazione dei weekend alle minori e la conseguente pianificazione logistica, i genitori si accorderanno sui weekend assegnati a ciascuno al piu' tardi un mese prima dell'inizio della scuola sulla base del calendario scolastico già a disposizione di entrambi i genitori. I genitori si accordano fin d'ora che, in caso di eventuali impegni sportivi delle figlie nel corso dei fine settimana di competenza paterna, si potranno concordare possibilità di scambio e/o di recupero dei weekend in modo da consentire il pieno esercizio della bigenitorialità in capo al padre;
2b) Al fine di garantire la piena bigenitorialità e di consentire alle figlie di continuare a vivere l'ambiente genovese paterno, le vacanze scolastiche estive, a partire dall'estate 2026, verranno ripartite tra i genitori nella misura di 2/3 con il padre ed 1/3 con la madre;
i periodi di spettanza di ciascun genitore dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
2c) Le vacanze natalizie saranno suddivise in 2/3 con il padre ed 1/3 con la madre ferma l'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno che le figlie trascorreranno con l'uno o l'altro genitore;
le vacanze pasquali verranno trascorse con il padre così come tutti i ponti festivi nel corso dell'anno. Le pause scolastiche stabilite nel calendario della scuola internazionale in Svizzera saranno trascorse con il padre, salvo eventuali diversi accordi in ordine ad esempio alla settimana bianca qualora risultasse più confacente all'interesse delle minori trascorrere la settimana in montagna con la madre. 3) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando, un assegno CP_1
mensile pari ad € 320,00 complessivi, (ossia € 160,00 per ogni figlia) annualmente rivalutati secondo indici Istat, con versamento entro il giorno 5 di ogni a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora IBAN CH28002212211214 3640 H;
Pt_1
4) Per le spese straordinarie afferenti le figlie si farà riferimento, anche per quanto attiene alla concertazione e documentazione delle stesse, al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Genova, fatta eccezione per quanto attiene alle spese della retta scolastica dell'istituto di studi internazionali di Lugano già concordemente individuato dai genitori, che rimarrà a carico esclusivo della Signora I genitori concorreranno alle spese straordinarie per Pt_1 le figlie nella misura del 80% in capo alla madre e 20% in capo al padre;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere;
6) I coniugi concordemente stabiliscono che le condizioni di cui al presente ricorso prenderanno a decorrere dal 1 settembre 2025, ma che fin d'ora le due figlie minori potranno essere iscritte all' istituto scolastico scelto in Lugano.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2012, Numero 409, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]5 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Pia Casalegno (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...]11, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Sabina Cecchetti (C.F. ) e Marco Giulio Roncato (C.F. C.F._4
), che lo rappresentano e lo difendono, anche disgiuntamente fra loro, C.F._5 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1802/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova in data 24/07/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 19/07/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
in modo condiviso.
e avranno la propria residenza anagrafica e la prevalente collocazione Per_1 Per_2
presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre in Lugano (Svizzera) Via Monte
Carmen 12/5. I genitori eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per le minori (scuola, salute, educazione, residenza etc.).
2) il signor avrà ampia facoltà di vedere le figlie e di tenerle con sé, secondo le CP_1
seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
In particolare:
2a) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati recandosi in Svizzera, con facoltà di pernottamento in Italia ovvero portandole con sé a Genova dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. La madre si rende disponibile a facilitare tali incontri accompagnando, se le sarà possibile, le figlie a metà strada nel tragitto
Lugano/Genova. Al fine di garantire una solida organizzazione dei weekend alle minori e la conseguente pianificazione logistica, i genitori si accorderanno sui weekend assegnati a ciascuno al piu' tardi un mese prima dell'inizio della scuola sulla base del calendario scolastico già a disposizione di entrambi i genitori. I genitori si accordano fin d'ora che, in caso di eventuali impegni sportivi delle figlie nel corso dei fine settimana di competenza paterna, si potranno concordare possibilità di scambio e/o di recupero dei weekend in modo da consentire il pieno esercizio della bigenitorialità in capo al padre;
2b) Al fine di garantire la piena bigenitorialità e di consentire alle figlie di continuare a vivere l'ambiente genovese paterno, le vacanze scolastiche estive, a partire dall'estate 2026, verranno ripartite tra i genitori nella misura di 2/3 con il padre ed 1/3 con la madre;
i periodi di spettanza di ciascun genitore dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
2c) Le vacanze natalizie saranno suddivise in 2/3 con il padre ed 1/3 con la madre ferma l'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno che le figlie trascorreranno con l'uno o l'altro genitore;
le vacanze pasquali verranno trascorse con il padre così come tutti i ponti festivi nel corso dell'anno. Le pause scolastiche stabilite nel calendario della scuola internazionale in Svizzera saranno trascorse con il padre, salvo eventuali diversi accordi in ordine ad esempio alla settimana bianca qualora risultasse più confacente all'interesse delle minori trascorrere la settimana in montagna con la madre. 3) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando, un assegno CP_1
mensile pari ad € 320,00 complessivi, (ossia € 160,00 per ogni figlia) annualmente rivalutati secondo indici Istat, con versamento entro il giorno 5 di ogni a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora IBAN CH28002212211214 3640 H;
Pt_1
4) Per le spese straordinarie afferenti le figlie si farà riferimento, anche per quanto attiene alla concertazione e documentazione delle stesse, al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Genova, fatta eccezione per quanto attiene alle spese della retta scolastica dell'istituto di studi internazionali di Lugano già concordemente individuato dai genitori, che rimarrà a carico esclusivo della Signora I genitori concorreranno alle spese straordinarie per Pt_1 le figlie nella misura del 80% in capo alla madre e 20% in capo al padre;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere;
6) I coniugi concordemente stabiliscono che le condizioni di cui al presente ricorso prenderanno a decorrere dal 1 settembre 2025, ma che fin d'ora le due figlie minori potranno essere iscritte all' istituto scolastico scelto in Lugano.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2012, Numero 409, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca