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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.11.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 1534/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Letizia Filomena ed elettivamente domiciliata Parte_1
sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 iciliato come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27.02.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 67% al fine di poter accedere ai benefici connessi ed indicati in ricorso status invalidante non riconosciuto in sede amministrativa. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che concludeva come in atti per il rigetto del ricorso
Disposta la nomina di un ctu, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
********
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da “AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA.
INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI DI LIEVE ENTITA'. ASMA
BRONCHIALE. OBESITA' (BMI: 41,91) IN SOGGETTO CON NOTE DI TR
POLISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE SENZA SOFFERENZA
RADICOLARE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITA'.
” e che tali patologie determinano la sussistenza di un grado di invalidità pari al 58 % (cfr. relazione peritale depositata in data 11.10.2025 ).
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tal ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte ricorrente sono liquidate come da separato decreto
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
3) pone a definitivo carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 iciliato come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27.02.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 67% al fine di poter accedere ai benefici connessi ed indicati in ricorso status invalidante non riconosciuto in sede amministrativa. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che concludeva come in atti per il rigetto del ricorso
Disposta la nomina di un ctu, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da “AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA.
INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI DI LIEVE ENTITA'. ASMA
BRONCHIALE. OBESITA' (BMI: 41,91) IN SOGGETTO CON NOTE DI TR
POLISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE SENZA SOFFERENZA
RADICOLARE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITA'.
” e che tali patologie determinano la sussistenza di un grado di invalidità pari al 58 % (cfr. relazione peritale depositata in data 11.10.2025 ).
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tal ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte ricorrente sono liquidate come da separato decreto
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
3) pone a definitivo carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella