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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1752/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
) CP_1 Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 13,23 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. DE LUCA MICHELA Parte_1 Per ( ) l'avv. D'ANTONIO CP_1 Controparte_2 IG e l'avv. MENICONI FRANCESCA e il legale rappresentante Controparte_3 E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sofia Favilli. L'avv. De Luca si riporta alle difese in atti e alla memoria difensiva, contestando le difese avversarie;
conclude come da ricorso anche in via istruttoria L'avv. D'Antonio conclude richiamando le difese in atti e conclude come da memoria difensiva, anche in via istruttoria;
eccepisce l'inammissibilità del capitolo di prova formulato da controparte nella propria memoria difensiva del 25.10.2025 e la tardività dei documenti ivi allegati, che non sono stati nemmeno elencati. L'avv. De Luca contesta le odierne deduzioni di controparte, che avrebbero dovuto essere sviluppata alla scorsa udienza del 4.11.2025.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,29, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1 MICHELA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA REPUBBLICA 179 PRATO presso il difensore avv. DE LUCA MICHELA Parte ricorrente contro
( ) (C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'ANTONIO IG e dell'avv. MENICONI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA NOVELLI 45 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANTONIO IG Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“- accertare l'insussistenza del fatto contestato e conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo e/illegittimo e quindi privo di ogni il licenziamento irrogato in data 12.09.2024, impugnato dall'odierna ricorrente e lavoratrice tramite raccomandata a/r in data 18.11.2024 perché intimato in difetto di giusta causa;
- disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed a seguito della opzione esercitata dalla Sig.ra condannare il datore di lavoro a versare alla dipendente un indennizzo Parte_1 commisurato alla retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità e/o nella misura ritenuta di giustizia;
- disporre a carico del datore il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
- condannare il datore di lavoro a corrispondere all'odierna ricorrente quanto spettanteLe per legge in qualità di dalla data della Sua assunzione sino alla data di cessazione de Persona_1 rapporto di lavoro come stabilità dal Giudice;
- condannare la alla rifusione dei compensi relativi al Giudizio”. CP_1
La ricorrente, dipendente della società resistente dal 1992 quale impiegata con mansioni amministrative addetta alla registrazione delle presenze del personale e al pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'azienda, ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatole dal datore di lavoro con comunicazione del 12.9.2024, preceduto da lettera di contestazione del 18.7.2024 (ricevuta il
30.7.2024); ha negato la sussistenza dell'illecito disciplinare e del fatto contestato (aver effettuato in proprio favore, da ottobre 2017 ad agosto 2022, versamenti a mezzo bonifici bancari dal c/c aziendale per importi mensili superiori a quelli netti della busta paga per un totale di € 55.872,00); ha altresì domandato il pagamento dell'elemento perequativo di cui all'art. 50 del CCNL Chimico-Farmaceutico applicato, mai corrisposto durante il rapporto.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnativa del licenziamento per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 6 L. 604/1966; ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale estintiva delle somme richieste a titolo di elemento perequativo per il periodo anteriore al 24.7.2020
(considerato che il ricorso è stato notificato il 24.7.2025) e ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 55.872,00.
Contestata dalla ricorrente la fondatezza della domanda riconvenzionale mediante deposito di rituale memoria di replica, la causa – istruita allo stato degli atti – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Impugnazione del licenziamento
Il licenziamento per cui è causa è stato irrogato alla ricorrente dopo che alla medesima il datore di lavoro aveva applicato un precedente provvedimento espulsivo per giusta causa (comunicazione del
28.9.2023) per una differente condotta (“[…]irregolare, dolosa, scritturazione del foglio presenze a mezzo della quale azione Lei si è registrata come presente in azienda quando invece non lo era[…]: vd. pagg.
3-4 ricorso), impugnato giudizialmente da (RG 1676/2024) e definito in primo Parte_1 grado con sentenza (pe la quale pende l'appello) emessa dal Tribunale di Firenze che ha rigettato il ricorso (sentenza n. 948/2025: doc. 1 fasc. res.).
Il mancato passaggio in giudicato di tale pronuncia impone al giudicante di esaminare le domande di impugnazione di questo secondo licenziamento, pur espressamente considerato dal datore di lavoro produttivo di effetti “solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente intimato in data 29 settembre 2023”.
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte, “vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106). Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento.
Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento. Ciò evidenzia come sia inappropriato, rispetto a questo caso, anche il richiamo all'art. 336 c.p.c. operato dalla Corte territoriale, perché qui non vi è un provvedimento o un atto esecutivo che sia conseguenziale ad altra pronuncia, ma vi sono due atti sostanziali autonomi, di cui il primo nasce come inefficace perché successivo ad altro munito di analoghi effetti, ma può divenire successivamente efficace o definitivamente inefficace, allorquando il processo sul primo si definisca con sentenza passata in giudicato” (così, in motivazione, Cass., 2274/2024).
Ciò posto, è fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per decadenza dall'impugnazione del licenziamento, in quanto l'atto stragiudiziale di impugnazione del recesso datato
18.11.2023 è avvenuto oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di recesso, da individuare nel 17.9.2024 (data di deposito dell'avviso di giacenza lasciato nella cassetta postale) e non nel 17.10.2024 (data di scadenza del termine di trenta giorni per la compiuta giacenza): come rilevato dalla Suprema Corte, “La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo
e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove
l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527
/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra
l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013). Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza” (così, in motivazione, Cass, 23589/2018; vedi anche
Cass., 6527/2023, Css., 27526/2013).
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito le domande di impugnazione del recesso, nella contestazione a base del licenziamento per giusta causa si legge (doc. 8 fasc. ric.): “[…]abbiamo Pt_ appreso da un suo ex collega dell'ufficio amministrativo che , quando prestava servizio presso la
era l'unica dipendente che, avendo le credenziali per operare con l'home banking, CP_1 effettuava bonifici per il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'Azienda, compreso il Suo stipendio. Tale circostanza, alla luce delle gravi mancanze da Lei già commesse a danno dell'Azienda
e che hanno determinato il Suo licenziamento, avvenuto in data 28 settembre 2023, ha indotto la
a verificare, con riguardo alla Sua posizione, la conformità tra quanto è riportato nelle CP_1
Sue buste paga a titolo di retribuzione e quanto effettivamente Lei si è versata effettuandosi i bonifici.
Tale riscontro, che è stato incrociato con i dati che ci sono stati forniti dall'Istituto di Credito ove è aperto il conto aziendale, ha permesso di constatare che nel solo anno 2023 Lei, a fronte di retribuzioni dovute per un totale di euro 15.008,00 ha effettuato, a suo favore, dei versamenti a mezzo bonifici bancari dal c/c aziendale per euro 28.815,00, appropriandosi in modo indebito di euro
13.807,00. Nel dettaglio per l'anno 2023 abbiamo riscontrato le seguenti anomalie[…]
La ricerca dei bonifici da Lei eseguiti sul Suo conto corrente, retrodatando la verifica al 2017, ha permesso di appurare che Lei si è impossessata, a danno dell'Azienda, di un totale pari ad euro
55.872,00 come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente contestazione disciplinare[…]”.
La ricorrente non ha contestato l'effettuazione delle operazioni bancarie riportate nella lettera di contestazione e nell'elenco ivi allegato, né che esse abbiano avuto ad oggetto somme superiori all'importo netto della busta paga relativa alla sua retribuzione del mese di effettuazione del bonifico.
Piuttosto, ha dedotto che le credenziali per l'accesso all'home banking aziendale erano nella Parte_1 disponibilità anche del collega e, soprattutto, che sussisteva in azienda “la prassi”, Controparte_4 estesa a tutto il personale, di richiedere verbalmente al datore di lavoro una anticipazione sul TFR “in deroga a quanto previsto dall'art. 2120 c.c.” e che gli importi a sé bonificati con le operazioni contestate hanno appunto costituito anticipazione del proprio TFR verbalmente autorizzate dal datore di lavoro.
Anche a ritenere che le credenziali bancarie aziendali fossero nella disponibilità pure di
[...]
e che sussistesse “la prassi” invocata dalla ricorrente, le circostanze sono ininfluenti ai fini CP_4 della decisione (da qui il rigetto delle relative istanze di prova per testi formulate in ricorso), perché – quanto al primo aspetto – è pacifico che le operazioni contestate siano state poste in essere dalla ricorrente e – quanto al secondo – sussistono elementi documentali in atti che in ogni caso escludono che tale prassi abbia riguardato le operazioni de quibus.
Invero, anche qualora sorretti da tale prassi di autorizzazione verbale, vi è prova che gli anticipi sul
TFR pacificamente fruiti dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro abbiano comunque poi ricevuto riscontro documentale nelle buste paga del mese corrispondente (es. maggio 2018, per il quale è documentato anche un precedente scambio di email tra la ricorrente e la consulente del lavoro: doc. 11 fasc. ric.), oltre che nelle CU relative agli anni 2017-2023 (doc. 10 fasc. res.) e nei prospetti di conteggio per il Fondo di accantonamento del TFR della ricorrente per il periodo 2022-2023 (doc. 2 fasc. ric.).
Al contrario, le operazioni contestate non rinvengono traccia in alcuno di questi documenti e nulla la ricorrente ha riferito per giustificare tale difformità nel comportamento datoriale (è inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione allegata alla memoria difensiva del 25.10.2025, in quanto necessariamente posta a fondamento anche delle domande di impugnazione del licenziamento).
In aggiunta, non si comprende – seguendo la tesi della ricorrente – come avrebbe potuto maturare, alla cessazione del rapporto di lavoro, un credito di € 41.513,26 a titolo di saldo del TFR riconosciuto dal datore di lavoro con la busta paga ottobre 2023 in atti: invero, se alla somma di € 48.361,28 per anticipazioni TFR risultante dalla CU 2024 (doc. 12 fasc. res.) dovessimo sommare l'ulteriore importo di € 55.872,00, il totale delle anticipazioni TFR corrisposte in corso di rapporto sarebbe addirittura superiore al totale del TFR maturato dalla lavoratrice al termine del rapporto di lavoro (€ 89.874,54, pari ad € 71.795,92 + € 18.078,62, rispettivamente TFR maturato dal 1.1.2001 e TFR maturato fino al
31.12.2000: vd. CUD 2024 doc. 12 cit.).
Infine, non hanno pregio le osservazioni svolte dalla ricorrente (vd. pag. 13 ricorso) relativamente alle operazioni di luglio 2018 e luglio 2019, in quanto riferite a corrispondenti buste paga le cui copie prodotte (docc.
3.2. e 3.3.) riportano importi, nelle parti “netto busta” e “Irpef a credito (mod. 730), diversi e superiori a quelli presenti negli originali inviati dallo studio di elaborazione dati con e-mail, rispettivamente, del 2.8.2018 e del 1.8.2019 (docc. 14 e 15 fasc. res.) e sulla cui base sono stati tramessi all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 di tali anni (doc. 4 fasc. res.).
Ravvisata la sussistenza materiale delle condotte contestate, la gravità delle stesse – in ragione della loro reiterazione, della componente intenzionale del comportamento e della circostanza che a porle in essere è stata la dipendente incaricata di eseguire i pagamenti degli stipendi di tutti i dipendenti e a disporre quindi delle credenziali bancarie aziendali – rende il comportamento nel suo complesso tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario a base del contratto di lavoro e a integrare, quindi, gli estremi della giusta causa.
Pagamento dell'elemento perequativo
Con riferimento a questa domanda, la resistente ha eccepito in via preliminare la prescrizione estintiva quinquennale rispetto alla data di notifica del ricorso del 24.7.2025.
Sul punto deve richiamarsi il principio di diritto statuito da Cass., 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Nel caso di specie, il diritto di credito azionato risulta prescritto per il periodo fino al 18.7.2007, ovvero fino a 5 anni antecedenti alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della L. 92/2012, mentre non è prescritto per il periodo successivo dal 19.7.2007 alla data di termine del rapporto di lavoro (da identificare nella data del 12.9.2024 di irrogazione del licenziamento per cui è qui causa).
Nella versione applicabile ratione temporis, il CCNL Chimico Farmaceutico ha riconosciuto la spettanza dell'elemento perequativo in favore dei lavoratori i cui datori di lavoro non avessero concordato in sede di contrattazione secondaria l'erogazione del premio di partecipazione o premio variabile: per quel che qui rileva, tale voce retributiva è stata prevista all'art. 19, par. 10, del CCNL
2006-2009 (per le imprese fino a 100 dipendenti) ed è stata poi confermata dall'art. 18, par. 13, del
CCNL 2010-2012, dall'art. 26 del CCNL 2012-2015 e dall'art. 50 del CCNL 2016-2018, del CCNL
2019-2022 e del 2022-2025 (doc. 2 fasc. ric.). E' pacifico e, comunque, non è stato provato dalla resistente, che la medesima non abbia erogato ai propri dipendenti il premio di partecipazione o il premio variabile, mentre è irrilevante che la ricorrente abbia fruito, durante il rapporto di lavoro, di un superminimo mensile di € 230,00 e di premio forfetizzato mensile di € 1.116,50 (voci che, in base alla regolamentazione contrattuale, non si pongono quale alternativa all'elemento perequativo).
Sussiste quindi il diritto della ricorrente al pagamento dell'elemento perequativo, limitatamente al periodo non prescritto (18.7.2007-12.9.2024).
La relativa quantificazione può essere operata alla luce dei valori riconosciuti dal CCNL per il settore chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche, e in considerazione del livello C1 di inquadramento della ricorrente (come ricavabile dalle buste paga in atti: doc. 3 fasc. ric.):
a) € 26,00 al mese dall'agosto 2007 fino a dicembre 2009, oltre € 15,60 per luglio 20071, secondo quanto riportato all'appendice 2 del CCNL 2006-2009, per un totale di € 769,60 (€ 26,00 x 29 mesi + €
15,60);
b) € 28,00 al mese da gennaio 2010 a dicembre 2017, secondo quanto previsto dall'appendice 2 del
CCNL 2010-2012, per un totale di € 2.688,00 (€ 28,00 x 96 mesi);
c) € 30,00 al mese da gennaio 2018 al 12.9.2024, secondo quanto previsto dall'art. 50 del CCNL 2016-
2018, per un totale di € 2.412,00 (€ 30,00 x 80 mesi + € 12,00 per il mese di settembre 2024)2.
L'importo totale ammonta quindi ad € 5.869,60.
E' appena il caso di osservare che tale importo è stato quantificato dal Tribunale sulla scorta dei dati risultanti agli atti ed è stata legittimamente operata anche in difetto di conteggio elaborato in ricorso, avendo comunque la ricorrente fornito ed allegato tutti gli elementi (di fatto e contrattuali) che hanno permesso tale quantificazione.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente, a titolo di elemento perequativo, la somma di € 5.869,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Domanda riconvenzionale della resistente
Le considerazioni precedentemente svolte per la disamina delle domande di impugnazione del licenziamento valgono, altresì, per fondare l'accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente, che ha domandato la condanna di alla restituzione della somma complessiva di € Parte_1
55.872,00 indebitamente conseguita tramite le operazioni bancarie eseguite dalla ricorrente. deve quindi essere condannata a restituire alla resistente tale somma, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda (1.9.2025) al saldo.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/3 e poste a carico della ricorrente per la restante quota di 2/3; esse sono liquidate come da dispositivo già nella quota di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare alla ricorrente a titolo di elemento perequativo e CP_1 Parte_1 al netto della prescrizione estintiva quinquennale maturata, la somma di € 5.869,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) dichiara inammissibili le domande del ricorso di impugnazione del licenziamento per giusta causa del 12.9.2024;
3) condanna la ricorrente a pagare alla resistente la somma di € Parte_1 CP_1
55.872,00, oltre interessi legali dal 1.9.2025 al saldo;
4) compensa per 1/3 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 2/3 a carico della ricorrente e, per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 4.466,00 per compensi, € 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario
15%, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importo determinato dividendo per 30 il valore di € 26,00 e moltiplicando il risultato per 18. 2 Anche qui l'importo è stato determinato dividendo per 30 il valore di € 30,00 e moltiplicando il risultato per 12.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1752/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
) CP_1 Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 13,23 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. DE LUCA MICHELA Parte_1 Per ( ) l'avv. D'ANTONIO CP_1 Controparte_2 IG e l'avv. MENICONI FRANCESCA e il legale rappresentante Controparte_3 E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sofia Favilli. L'avv. De Luca si riporta alle difese in atti e alla memoria difensiva, contestando le difese avversarie;
conclude come da ricorso anche in via istruttoria L'avv. D'Antonio conclude richiamando le difese in atti e conclude come da memoria difensiva, anche in via istruttoria;
eccepisce l'inammissibilità del capitolo di prova formulato da controparte nella propria memoria difensiva del 25.10.2025 e la tardività dei documenti ivi allegati, che non sono stati nemmeno elencati. L'avv. De Luca contesta le odierne deduzioni di controparte, che avrebbero dovuto essere sviluppata alla scorsa udienza del 4.11.2025.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,29, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1 MICHELA, elettivamente domiciliata in VIALE DELLA REPUBBLICA 179 PRATO presso il difensore avv. DE LUCA MICHELA Parte ricorrente contro
( ) (C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'ANTONIO IG e dell'avv. MENICONI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA NOVELLI 45 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANTONIO IG Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“- accertare l'insussistenza del fatto contestato e conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo e/illegittimo e quindi privo di ogni il licenziamento irrogato in data 12.09.2024, impugnato dall'odierna ricorrente e lavoratrice tramite raccomandata a/r in data 18.11.2024 perché intimato in difetto di giusta causa;
- disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed a seguito della opzione esercitata dalla Sig.ra condannare il datore di lavoro a versare alla dipendente un indennizzo Parte_1 commisurato alla retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità e/o nella misura ritenuta di giustizia;
- disporre a carico del datore il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
- condannare il datore di lavoro a corrispondere all'odierna ricorrente quanto spettanteLe per legge in qualità di dalla data della Sua assunzione sino alla data di cessazione de Persona_1 rapporto di lavoro come stabilità dal Giudice;
- condannare la alla rifusione dei compensi relativi al Giudizio”. CP_1
La ricorrente, dipendente della società resistente dal 1992 quale impiegata con mansioni amministrative addetta alla registrazione delle presenze del personale e al pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'azienda, ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatole dal datore di lavoro con comunicazione del 12.9.2024, preceduto da lettera di contestazione del 18.7.2024 (ricevuta il
30.7.2024); ha negato la sussistenza dell'illecito disciplinare e del fatto contestato (aver effettuato in proprio favore, da ottobre 2017 ad agosto 2022, versamenti a mezzo bonifici bancari dal c/c aziendale per importi mensili superiori a quelli netti della busta paga per un totale di € 55.872,00); ha altresì domandato il pagamento dell'elemento perequativo di cui all'art. 50 del CCNL Chimico-Farmaceutico applicato, mai corrisposto durante il rapporto.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnativa del licenziamento per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 6 L. 604/1966; ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale estintiva delle somme richieste a titolo di elemento perequativo per il periodo anteriore al 24.7.2020
(considerato che il ricorso è stato notificato il 24.7.2025) e ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 55.872,00.
Contestata dalla ricorrente la fondatezza della domanda riconvenzionale mediante deposito di rituale memoria di replica, la causa – istruita allo stato degli atti – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Impugnazione del licenziamento
Il licenziamento per cui è causa è stato irrogato alla ricorrente dopo che alla medesima il datore di lavoro aveva applicato un precedente provvedimento espulsivo per giusta causa (comunicazione del
28.9.2023) per una differente condotta (“[…]irregolare, dolosa, scritturazione del foglio presenze a mezzo della quale azione Lei si è registrata come presente in azienda quando invece non lo era[…]: vd. pagg.
3-4 ricorso), impugnato giudizialmente da (RG 1676/2024) e definito in primo Parte_1 grado con sentenza (pe la quale pende l'appello) emessa dal Tribunale di Firenze che ha rigettato il ricorso (sentenza n. 948/2025: doc. 1 fasc. res.).
Il mancato passaggio in giudicato di tale pronuncia impone al giudicante di esaminare le domande di impugnazione di questo secondo licenziamento, pur espressamente considerato dal datore di lavoro produttivo di effetti “solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente intimato in data 29 settembre 2023”.
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte, “vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106). Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento.
Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento. Ciò evidenzia come sia inappropriato, rispetto a questo caso, anche il richiamo all'art. 336 c.p.c. operato dalla Corte territoriale, perché qui non vi è un provvedimento o un atto esecutivo che sia conseguenziale ad altra pronuncia, ma vi sono due atti sostanziali autonomi, di cui il primo nasce come inefficace perché successivo ad altro munito di analoghi effetti, ma può divenire successivamente efficace o definitivamente inefficace, allorquando il processo sul primo si definisca con sentenza passata in giudicato” (così, in motivazione, Cass., 2274/2024).
Ciò posto, è fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per decadenza dall'impugnazione del licenziamento, in quanto l'atto stragiudiziale di impugnazione del recesso datato
18.11.2023 è avvenuto oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di recesso, da individuare nel 17.9.2024 (data di deposito dell'avviso di giacenza lasciato nella cassetta postale) e non nel 17.10.2024 (data di scadenza del termine di trenta giorni per la compiuta giacenza): come rilevato dalla Suprema Corte, “La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo
e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove
l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527
/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra
l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013). Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza” (così, in motivazione, Cass, 23589/2018; vedi anche
Cass., 6527/2023, Css., 27526/2013).
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito le domande di impugnazione del recesso, nella contestazione a base del licenziamento per giusta causa si legge (doc. 8 fasc. ric.): “[…]abbiamo Pt_ appreso da un suo ex collega dell'ufficio amministrativo che , quando prestava servizio presso la
era l'unica dipendente che, avendo le credenziali per operare con l'home banking, CP_1 effettuava bonifici per il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'Azienda, compreso il Suo stipendio. Tale circostanza, alla luce delle gravi mancanze da Lei già commesse a danno dell'Azienda
e che hanno determinato il Suo licenziamento, avvenuto in data 28 settembre 2023, ha indotto la
a verificare, con riguardo alla Sua posizione, la conformità tra quanto è riportato nelle CP_1
Sue buste paga a titolo di retribuzione e quanto effettivamente Lei si è versata effettuandosi i bonifici.
Tale riscontro, che è stato incrociato con i dati che ci sono stati forniti dall'Istituto di Credito ove è aperto il conto aziendale, ha permesso di constatare che nel solo anno 2023 Lei, a fronte di retribuzioni dovute per un totale di euro 15.008,00 ha effettuato, a suo favore, dei versamenti a mezzo bonifici bancari dal c/c aziendale per euro 28.815,00, appropriandosi in modo indebito di euro
13.807,00. Nel dettaglio per l'anno 2023 abbiamo riscontrato le seguenti anomalie[…]
La ricerca dei bonifici da Lei eseguiti sul Suo conto corrente, retrodatando la verifica al 2017, ha permesso di appurare che Lei si è impossessata, a danno dell'Azienda, di un totale pari ad euro
55.872,00 come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente contestazione disciplinare[…]”.
La ricorrente non ha contestato l'effettuazione delle operazioni bancarie riportate nella lettera di contestazione e nell'elenco ivi allegato, né che esse abbiano avuto ad oggetto somme superiori all'importo netto della busta paga relativa alla sua retribuzione del mese di effettuazione del bonifico.
Piuttosto, ha dedotto che le credenziali per l'accesso all'home banking aziendale erano nella Parte_1 disponibilità anche del collega e, soprattutto, che sussisteva in azienda “la prassi”, Controparte_4 estesa a tutto il personale, di richiedere verbalmente al datore di lavoro una anticipazione sul TFR “in deroga a quanto previsto dall'art. 2120 c.c.” e che gli importi a sé bonificati con le operazioni contestate hanno appunto costituito anticipazione del proprio TFR verbalmente autorizzate dal datore di lavoro.
Anche a ritenere che le credenziali bancarie aziendali fossero nella disponibilità pure di
[...]
e che sussistesse “la prassi” invocata dalla ricorrente, le circostanze sono ininfluenti ai fini CP_4 della decisione (da qui il rigetto delle relative istanze di prova per testi formulate in ricorso), perché – quanto al primo aspetto – è pacifico che le operazioni contestate siano state poste in essere dalla ricorrente e – quanto al secondo – sussistono elementi documentali in atti che in ogni caso escludono che tale prassi abbia riguardato le operazioni de quibus.
Invero, anche qualora sorretti da tale prassi di autorizzazione verbale, vi è prova che gli anticipi sul
TFR pacificamente fruiti dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro abbiano comunque poi ricevuto riscontro documentale nelle buste paga del mese corrispondente (es. maggio 2018, per il quale è documentato anche un precedente scambio di email tra la ricorrente e la consulente del lavoro: doc. 11 fasc. ric.), oltre che nelle CU relative agli anni 2017-2023 (doc. 10 fasc. res.) e nei prospetti di conteggio per il Fondo di accantonamento del TFR della ricorrente per il periodo 2022-2023 (doc. 2 fasc. ric.).
Al contrario, le operazioni contestate non rinvengono traccia in alcuno di questi documenti e nulla la ricorrente ha riferito per giustificare tale difformità nel comportamento datoriale (è inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione allegata alla memoria difensiva del 25.10.2025, in quanto necessariamente posta a fondamento anche delle domande di impugnazione del licenziamento).
In aggiunta, non si comprende – seguendo la tesi della ricorrente – come avrebbe potuto maturare, alla cessazione del rapporto di lavoro, un credito di € 41.513,26 a titolo di saldo del TFR riconosciuto dal datore di lavoro con la busta paga ottobre 2023 in atti: invero, se alla somma di € 48.361,28 per anticipazioni TFR risultante dalla CU 2024 (doc. 12 fasc. res.) dovessimo sommare l'ulteriore importo di € 55.872,00, il totale delle anticipazioni TFR corrisposte in corso di rapporto sarebbe addirittura superiore al totale del TFR maturato dalla lavoratrice al termine del rapporto di lavoro (€ 89.874,54, pari ad € 71.795,92 + € 18.078,62, rispettivamente TFR maturato dal 1.1.2001 e TFR maturato fino al
31.12.2000: vd. CUD 2024 doc. 12 cit.).
Infine, non hanno pregio le osservazioni svolte dalla ricorrente (vd. pag. 13 ricorso) relativamente alle operazioni di luglio 2018 e luglio 2019, in quanto riferite a corrispondenti buste paga le cui copie prodotte (docc.
3.2. e 3.3.) riportano importi, nelle parti “netto busta” e “Irpef a credito (mod. 730), diversi e superiori a quelli presenti negli originali inviati dallo studio di elaborazione dati con e-mail, rispettivamente, del 2.8.2018 e del 1.8.2019 (docc. 14 e 15 fasc. res.) e sulla cui base sono stati tramessi all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 di tali anni (doc. 4 fasc. res.).
Ravvisata la sussistenza materiale delle condotte contestate, la gravità delle stesse – in ragione della loro reiterazione, della componente intenzionale del comportamento e della circostanza che a porle in essere è stata la dipendente incaricata di eseguire i pagamenti degli stipendi di tutti i dipendenti e a disporre quindi delle credenziali bancarie aziendali – rende il comportamento nel suo complesso tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario a base del contratto di lavoro e a integrare, quindi, gli estremi della giusta causa.
Pagamento dell'elemento perequativo
Con riferimento a questa domanda, la resistente ha eccepito in via preliminare la prescrizione estintiva quinquennale rispetto alla data di notifica del ricorso del 24.7.2025.
Sul punto deve richiamarsi il principio di diritto statuito da Cass., 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Nel caso di specie, il diritto di credito azionato risulta prescritto per il periodo fino al 18.7.2007, ovvero fino a 5 anni antecedenti alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della L. 92/2012, mentre non è prescritto per il periodo successivo dal 19.7.2007 alla data di termine del rapporto di lavoro (da identificare nella data del 12.9.2024 di irrogazione del licenziamento per cui è qui causa).
Nella versione applicabile ratione temporis, il CCNL Chimico Farmaceutico ha riconosciuto la spettanza dell'elemento perequativo in favore dei lavoratori i cui datori di lavoro non avessero concordato in sede di contrattazione secondaria l'erogazione del premio di partecipazione o premio variabile: per quel che qui rileva, tale voce retributiva è stata prevista all'art. 19, par. 10, del CCNL
2006-2009 (per le imprese fino a 100 dipendenti) ed è stata poi confermata dall'art. 18, par. 13, del
CCNL 2010-2012, dall'art. 26 del CCNL 2012-2015 e dall'art. 50 del CCNL 2016-2018, del CCNL
2019-2022 e del 2022-2025 (doc. 2 fasc. ric.). E' pacifico e, comunque, non è stato provato dalla resistente, che la medesima non abbia erogato ai propri dipendenti il premio di partecipazione o il premio variabile, mentre è irrilevante che la ricorrente abbia fruito, durante il rapporto di lavoro, di un superminimo mensile di € 230,00 e di premio forfetizzato mensile di € 1.116,50 (voci che, in base alla regolamentazione contrattuale, non si pongono quale alternativa all'elemento perequativo).
Sussiste quindi il diritto della ricorrente al pagamento dell'elemento perequativo, limitatamente al periodo non prescritto (18.7.2007-12.9.2024).
La relativa quantificazione può essere operata alla luce dei valori riconosciuti dal CCNL per il settore chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche, e in considerazione del livello C1 di inquadramento della ricorrente (come ricavabile dalle buste paga in atti: doc. 3 fasc. ric.):
a) € 26,00 al mese dall'agosto 2007 fino a dicembre 2009, oltre € 15,60 per luglio 20071, secondo quanto riportato all'appendice 2 del CCNL 2006-2009, per un totale di € 769,60 (€ 26,00 x 29 mesi + €
15,60);
b) € 28,00 al mese da gennaio 2010 a dicembre 2017, secondo quanto previsto dall'appendice 2 del
CCNL 2010-2012, per un totale di € 2.688,00 (€ 28,00 x 96 mesi);
c) € 30,00 al mese da gennaio 2018 al 12.9.2024, secondo quanto previsto dall'art. 50 del CCNL 2016-
2018, per un totale di € 2.412,00 (€ 30,00 x 80 mesi + € 12,00 per il mese di settembre 2024)2.
L'importo totale ammonta quindi ad € 5.869,60.
E' appena il caso di osservare che tale importo è stato quantificato dal Tribunale sulla scorta dei dati risultanti agli atti ed è stata legittimamente operata anche in difetto di conteggio elaborato in ricorso, avendo comunque la ricorrente fornito ed allegato tutti gli elementi (di fatto e contrattuali) che hanno permesso tale quantificazione.
La resistente deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente, a titolo di elemento perequativo, la somma di € 5.869,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Domanda riconvenzionale della resistente
Le considerazioni precedentemente svolte per la disamina delle domande di impugnazione del licenziamento valgono, altresì, per fondare l'accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente, che ha domandato la condanna di alla restituzione della somma complessiva di € Parte_1
55.872,00 indebitamente conseguita tramite le operazioni bancarie eseguite dalla ricorrente. deve quindi essere condannata a restituire alla resistente tale somma, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda (1.9.2025) al saldo.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/3 e poste a carico della ricorrente per la restante quota di 2/3; esse sono liquidate come da dispositivo già nella quota di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare alla ricorrente a titolo di elemento perequativo e CP_1 Parte_1 al netto della prescrizione estintiva quinquennale maturata, la somma di € 5.869,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) dichiara inammissibili le domande del ricorso di impugnazione del licenziamento per giusta causa del 12.9.2024;
3) condanna la ricorrente a pagare alla resistente la somma di € Parte_1 CP_1
55.872,00, oltre interessi legali dal 1.9.2025 al saldo;
4) compensa per 1/3 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 2/3 a carico della ricorrente e, per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 4.466,00 per compensi, € 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario
15%, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importo determinato dividendo per 30 il valore di € 26,00 e moltiplicando il risultato per 18. 2 Anche qui l'importo è stato determinato dividendo per 30 il valore di € 30,00 e moltiplicando il risultato per 12.