Articolo 25 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
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Versione
23 aprile 1981
Art. 25.
Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981