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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ACRI Parte_1
MELANIA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1 rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.CASTRENZE GRAZIELLA
Resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.1.2025 e ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024
9010386624/000 notificata dall' Controparte_2
il 13.12.2024 con la quale veniva intimato
[...] il pagamento all'odierno ricorrente, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro 28.920,55, sulla base dei seguenti avvisi di addebito :
- avviso di addebito n. 334 20170000200622000, dell'importo di € 1.802,84 relativo ai contributi I.V.S.
– Gestione Commercianti, per gli anni 2015/2016;
- avviso di addebito n. 334 20170001789710000, , dell'importo di € 4.136,32 relativo ai contributi I.V.S.
– Gestione Commercianti, per l'anno 2016;
- avviso di addebito n. 334 20180001807477000, , dell'importo di € 4.157,12 relativo ai contributi I.V.S.
– Gestione Commercianti, per gli anni 2017.
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione,l'illegittimità dell'intimazione per omessa prova dell'esistenza del credito .
e l' si Controparte_3 CP_1 costituivano eccependo la tardività e l'infondatezza del ricorso.
Fissata l'udienza per l'11.6.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc, all'esito del deposito la causa veniva decisa.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizio formale che doveva essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 13.12.2024 mentre il ricorso è stato depositato il 13.1.2025
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento alla eccepita prescrizione va osservato che l' costituendosi ha provato l'avvenuta notifica CP_1 via PEC degli avvisi di addebito.
Parte ricorrente ha eccepito la non riferibilità dell'indirizzo pec ma detta censura non appare meritevole di accoglimento atteso che detto indirizzo pec risulta da infocamere (cfr visura prodotta dall' ) . CP_1
dalla notifica degli avvisi alla notifica della comunicazione oggi opposta non è decorso il termine prescrizionale quinquennale ove si consideri che sono intervenuti atti interruttivi e in particolare in data
03.02.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
03420199012937240000 (all.5 e all.6) e in data
02.03.2023 è stato notificato l'avviso di intimazione n.
03420229006879548000 (all.7 e all.8)
Quanto poi alla dedotta omessa prova dell'esistenza del credito si osserva che trattasi di eccezione che doveva essere fatta valere con l'impugnativa degli avvisi di addebito regolarmente notificati.
Peraltro non risulta che la cessazione dell'impresa , per come dedotto dalla ricorrente, sia stata comunicata all'istituto previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,19.6.2025 Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino