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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE LI RT - Presidente
NZ NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 767/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Valenza Ignazio) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24.06.1999, matrimonio concordatario con , dalla CP_1 cui unione erano nati due figli, oramai maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale intrattenendo una relazione extraconiugale e disinteressandosi della famiglia.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'udienza presidenziale del 12.07.2023, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza dell'11.11.2025, sulle conclusioni della ricorrente e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , che CP_1 non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni. L'unico mezzo istruttorio formulato dalla ricorrente è l'interrogatorio formale del convenuto che, oltre ad essere inammissibile perché vertente su diritti indisponibili- si riferiva a circostanze non utili a dimostrare le violazioni imputate al convenuto e l'eziologia con la crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, devono essere confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto delle situazioni reddituali delle parti in comparazione tra loro (il convenuto percepisce un assegno mensile di euro 1.600,00 mentre la ricorrente lavora come insegnante precaria) e del fatto che i figli, sebbene maggiorenni, non sono ancora studenti e non autonomi. Pertanto, verserà a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno complessivo di euro
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra i coniugi.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con lei conviventi. Parte_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite siano dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
NU (AG) il 08/02/1970 e , nato a [...] il [...]; CP_1
rigetta la domanda di addebito;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di concorso CP_1 Parte_1 nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli che con lei convivono;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NZ NN SE LI RT
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE LI RT - Presidente
NZ NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 767/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Valenza Ignazio) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24.06.1999, matrimonio concordatario con , dalla CP_1 cui unione erano nati due figli, oramai maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale intrattenendo una relazione extraconiugale e disinteressandosi della famiglia.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'udienza presidenziale del 12.07.2023, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza dell'11.11.2025, sulle conclusioni della ricorrente e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , che CP_1 non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni. L'unico mezzo istruttorio formulato dalla ricorrente è l'interrogatorio formale del convenuto che, oltre ad essere inammissibile perché vertente su diritti indisponibili- si riferiva a circostanze non utili a dimostrare le violazioni imputate al convenuto e l'eziologia con la crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, devono essere confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto delle situazioni reddituali delle parti in comparazione tra loro (il convenuto percepisce un assegno mensile di euro 1.600,00 mentre la ricorrente lavora come insegnante precaria) e del fatto che i figli, sebbene maggiorenni, non sono ancora studenti e non autonomi. Pertanto, verserà a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno complessivo di euro
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra i coniugi.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con lei conviventi. Parte_1
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite siano dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
NU (AG) il 08/02/1970 e , nato a [...] il [...]; CP_1
rigetta la domanda di addebito;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di concorso CP_1 Parte_1 nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli che con lei convivono;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NZ NN SE LI RT
(atto firmato digitalmente)