Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Al giudice d'appello, diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna per un fatto diverso, non è consentito annullare la sentenza di primo grado rimettendo gli atti al pubblico ministero, in ragione dell'omessa considerazione di una circostanza aggravante pur contestata all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2008, n. 43108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43108 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Та
43108/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/10/2008
SENTENZA
N.1690/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1. Dott. LICARI CARLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. KÖVERECH OSCAR " N. 038033/2005
3. Dott. BIANCHI LUISA
4. Dott. AMENDOLA ADELAIDE IT
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDEANZA sul ricorso proposto da :
1) CC IO N. IL 23/04/1962
avverso SENTENZA del 12/07/2005
CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
LICARI CARLO 1
в
Ricorso -
イ OSSERVA
Con sentenza in data 12/11/2004 il Tribunale di Macerata ha, a seguito di giudizio abbreviato, ritenuto CU AN colpevole del reato di tentato furto ai danni di un negozio e, concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p., ritenuta in concreto sussistente, al contrario di quella contestata, ma esclusa, della violenza sulle cose, lo ha condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 200 di multa.
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del
12/7/2005 - ritenuta non accoglibile la richiesta difensiva di pronunciare declaratoria di improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità, per essere il reato di tentato furto, aggravato dalla sola circostanza del tempo di notte, perseguibile a querela ha dichiarato la
-
nullità della sentenza di primo grado e rimesso gli atti al P.M. di Macerata, avendo considerato si che, sussistendo in concreto gli estremi dell'esclusa aggravante della violenza sulle cose, versasse nell'ipotesi del fatto diverso da quello contestato", disciplinata dall'art. 522 c.p.p..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CU, deducendo erronea applicazione della legge, sul rilievo che al giudice di appello non sarebbe consentito rimediare all'omessa rilevanza attribuita nel giudizio di primo grado a talune circostanze contestate all'imputato, annullando, in assenza di impugnazione sul punto da parte del P.M., la decisione impugnata e rimettendo gli atti al pubblico ministero.
Il ricorso è fondato.
Invero, la Corte di merito ha confuso la nozione di "fatto diverso" impiegata nell'art. 516 c.p.p., con quella di "fatto diversamente circostanziato", presa in considerazione dal successivo art. 517.
La "diversità" del fatto, per cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al P.M., va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero in un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: non può, quindi, riguardare l'esistenza di una circostanza aggravante, perché a tale situazione (come a quelle della connessione con altro reato e della continuazione) provvede appunto l'art. 517 c.p.p. cit., che autorizza, in buona sostanza, le contestazioni non a modifica, ma suppletive di quella contenuta nel decreto che dispone il giudizio.
E la distinzione non è di poco momento, posto che l'omessa rilevanza di una o più circostanze aggravanti non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art.604 c.p.p., che possono determinare l'annullamento della sentenza di primo grado.
Ed invero, al giudice d'appello - diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna
"per un fatto diverso" - non è consentito rimediare all'omessa rilevanza attribuita nel giudizio di
1 primo grado a talune circostanze aggravanti, pur contestate all'imputato, annullando la decisione impugnata e rimettendo gli atti al pubblico ministero.
D'altronde, non si comprende come dal principio di correlazione tra accusa e sentenza, erroneamente applicato nella specie dalla Corte Anconetana, possa ricavarsene quello esattamente opposto, ossia che l'imputato appellante, possa, in assenza di impugnazione del
P.M., essere di nuovo processato in primo grado al fine di ritenere l'esistenza di un'aggravante, già contestata ma esclusa, cioè in sostanza un fatto diversamente circostanziato, andando, così, incontro a palese violazione del principio di devoluzione in grado di appello, oltre del divieto della reformatio in peius.
In tale erronea direzione, in definitiva, ha operato la Corte territoriale, la cui decisione deve Если глапиные мре вы M. semu pertanto essere annullata rinvio alla Corte di Appello più vicina, la quale procederà al nuovo giudizio, nel rispetto del principio di diritto su enunciato, verificando anche la ritualità e tempestività della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Perugia per il giudizio.
Così deciso, in Roma, all'udienza pubblica del giorno 9 Ottobre 2008. п11 Coflsigliere e est. Il Presidente Lican
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angeli
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