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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 9825/2024 R.G.L., promossa
D A
IL Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. CECCIO GIANFILIPPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARI MASSIMO
MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA e dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, via F.
LAURANA n. 59
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallo CP_4
avv. DI SALVO LOREDANA, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Istituto in
PALERMO, VIALE DEL FANTE n. 58/D
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente, l' CP_5
l' e l' anche quale mandatario della hanno depositato note CP_4 CP_2 CP_3 scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva CP_3
e annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249023568284000, limitatamente alla
[...]
cartella di pagamento opposta n. 29620180036888230000 relativa a contributi ed CP_4
annulla quest'ultima di cui dichiara l'intervenuta prescrizione unitamente a quella delle rate premio con essa cartella intimate ed agli avvisi di addebito opposti: n.
59620140008987582000, n. 59620180002563133000 e n. 59620180004249766000, relativi a contributi e annulla questi ultimi AVA, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, CP_2
unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Rigetta il ricorso in relazione agli avvisi di addebito: n. 59620180000175558000, n.
59620180004799072000, n. 59620180004819591000 e n. 59620180007381341000, relativi a contributi che dichiara dovuti dalla parte ricorrente. CP_2
Compensa fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023568284000, notificata il 06.06.2024 per il complessivo importo di € 410.236,75, limitatamente alla cartella di pagamento ruolo n. 29620180036888230000, per € 961,96 asseritamente notificata il 04.07.2018; CP_4
all'avviso di addebito n. 59620140008987582000 per € 21.737,08, asseritamente notificato dall' il 19.02.2015; avviso di addebito n. 59620180000175558000, per € 1.149,62, CP_2
asseritamente notificato dall' il 15.02.2018; avviso di addebito n. CP_2
59620180002563133000, per € 564,24, asseritamente notificato dall' il 09.07.2018; CP_2
avviso di addebito n. 59620180004249766000, per € 11.472,01, asseritamente notificato dall' il 26.07.2018; avviso di addebito n. 59620180004799072000 per € 6.417,79, CP_2
asseritamente notificato dall' il 13.11.2018; avviso di addebito n. CP_2
59620180004819591000, per € 6.438,44, asseritamente notificato dall' il 13.11.2018 CP_2 e avviso di addebito n. 59620180007381341000, per € 13.981,28, asseritamente notificato dall' il 25.12.2018, per un totale complessivo di € 62.722,42, deducendo di non avere CP_2
mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_6
, l' e l' anche quale mandatario della eccependo il
[...] CP_4 CP_2 Controparte_3
difetto di legittimazione passiva della e depositando in atti prova della Controparte_3
notifica a mezzo PEC al ricorrente degli avvisi di addebito opposti, mentre l' la CP_5
notifica all'indirizzo PEC della parte ricorrente della cartella di pagamento ruolo CP_4
n. 29620180036888230000, per € 961,96, notificata il 04.07.2018 nonché la notifica delle intimazioni di pagamento n. 29620189012269710000, n. 29620229012553583000,
n. 29620229016731614000 e n. 29620229020880424000, relative ai succitati AVA e, tutti gli anzidetti Enti convenuti, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti con le quali insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
eccepito dall' CP_2
Tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31.12. 2005, ai sensi dell'art. CP_2
13, comma 8, della L. 448/98 che lo indica quale litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito opposto riguarda contribuzione relativa alle annualità decorrenti dal 2012 al 2017, non sussiste la legittimazione passiva di detta società.
Relativamente alla contestazione di parte ricorrente della “…produzione documentale di controparte atta – a suo dire – ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, in quanto priva di attestazione di conformità all'originale come previsto ex lege.”, la Corte di Cassazione, Sez. lavoro con l'ordinanza 07.10.2024, n. 26200, chiarisce che nessuna attestazione è richiesta per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal
Codice civile. A tal proposito, gli icordano che il disconoscimento di conformità Parte_2
all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche, depositate telematicamente, va effettuata a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia che si intendano contestare, non essendo sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni come eccepito dalla parte ricorrente nelle proprie note.
In ordine all'eccezione di parte ricorrente circa l'irregolarità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento e di tutte le intimazioni di pagamento nonché degli avvisi di addebito notificati dall' in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente CP_2
nei pubblici registri, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio
2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ., n. 564/2024). Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente ( utilizzato per notificare la cartella di Email_1
pagamento ruolo e l'intimazione di pagamento n. 29620189012269710000, reca la CP_4
univoca indicazione dell'Agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio.
Parimenti, lo stesso ragionamento vale anche per l'eventuale utilizzo dell'indirizzo PEC del mittente ( t), trattandosi anch'esso di Email_2
un indirizzo di posta elettronica istituzionale in uso all' . Controparte_6
Peraltro, il ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo PEC all'Agente di riscossione.
Le superiori argomentazioni valgono, altresì, a giustificare il corretto utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica impiegato dall' ) per CP_2 Email_3
notificare a mezzo PEC gli avvisi di addebito opposti al contribuente. Tutto ciò chiarito, il ricorrente lamenta, altresì, la mancata notifica della cartella di pagamento ruolo n. 29620180036888230000 e degli avvisi di addebito richiamati CP_4
nella impugnata intimazione di pagamento n. 29620249023568284000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che la detta cartella di pagamento ruolo , è stata validamente notificata da allo CP_4 Controparte_7
indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente in data 04.07.2018 e l' ha CP_5
prodotto in atti la relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Viceversa, gli importi richiesti dall' con l'avviso di addebito n. CP_2
59620140008987582000 - atto prodromico all'intimazione opposta - risultano prescritti, atteso che dalla documentazione prodotta dall' si ricava esclusivamente un CP_2
messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” - attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento
(06.06.2024), oggi impugnata, i crediti contributivi di cui al succitato avviso di addebito – nullo perché mai validamente notificato – si erano già da lungo tempo prescritti.
I rimanenti avvisi di addebito, richiamati nella predetta intimazione di pagamento opposta n. 29620249023568284000, invece, risultano essere stati tutti validamente notificati dall' presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente e le relative CP_2
ricevute di avvenuta consegna depositate al cartiglio di parte dell' CP_2
Specificatamente, l'avviso di addebito n. 59620180000175558000, risulta notificato dall' a mezzo PEC il 15.02.2018; l'avviso di addebito n. 59620180002563133000, CP_2
risulta notificato dall' a mezzo PEC il 09.07.2018; l'avviso di addebito n. CP_2
59620180004249766000, risulta notificato dall' a mezzo PEC il 26.07.2018; l'avviso CP_2
di addebito n. 59620180004799072000 risulta notificato dall' a mezzo PEC il CP_2
13.11.2018; l'avviso di addebito n. 59620180004819591000, risulta notificato dall' a CP_2 mezzo PEC il 13.11.2018 ed infine l'avviso di addebito n. 59620180007381341000, risulta notificato dall' a mezzo PEC il 25.12.2018. CP_2
Ciò detto, l' ha prodotto in atti la prova della notifica a mezzo PEC del 14.01.2019, CP_5
dell'intimazione di pagamento n. 29620189012269710000, relativamente all'AVA n.
59620140008987582000, nullo perché non validamente notificato (notifica in atti in formato “.xml”) il 19.02.2015; sicché, la relativa intimazione non può spiegare i suoi effetti ai fini della prescrizione quinquennale ed il credito portato dall'AVA risulta irrimediabilmente prescritto.
L' inoltre, ha prodotto intimazione di pagamento n. 29620229012553583000, CP_5
regolarmente notificata a mani dell'amministratore l'08.09.2022, relativamente all'AVA
59620180000175558000 (notifica PEC del 15.02.2018) e, pertanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (06.06.2024), il credito portato dall'AVA non risulta prescritto ed è dovuto all'Ente creditore, in assenza, da parte del ricorrente, di contestazioni di merito relative alla debenza.
Ed ancora, ai fini della interruzione della prescrizione quinquennale, relativa alla cartella di pagamento ruolo n. 29620180036888230000 (notifica PEC del 04.07.2018) ed agli CP_4
avvisi di addebito n. 59620180002563133000 (notifica PEC del 09.07.2018) e n.
59620180004249766000 (notifica PEC del 26.07.2018) l' ha prodotto l'intimazione CP_5
di pagamento n. 29620229016731614000, non offrendo prova della regolare notifica della stessa. Invero, l' ha prodotto in atti la sola cartolina di notifica che Controparte_6
riporta la data del 25.11.2022 e l'annotazione “sconosciuto” e “sconosciuto riferito dai condomini” ma non vi è prova che sia seguita altra attività informativa dell'agente postale, al fine del regolare perfezionamento dell'iter notificatorio dell'intimazione al destinatario;
pertanto, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (06.06.2024) i crediti portati dalla cartella di pagamento ruolo e da entrambi i suddetti avvisi di addebito erano CP_4
prescritti.
Ed infine, ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, relativamente agli AVA n.
59620140008987582000 ( nullo per notifica non provata perché prodotta in formato .xml),
n. 59620180004799072000 (notifica PEC del 13.11.2018), n. 59620180004819591000
(notifica PEC del 13.11.2018) e n. 59620180007381341000 (notifica PEC del 25.12.2018) l' ha depositato l'intimazione di pagamento n. Controparte_6
29620229020880424000 con la cartolina di notifica che reca l' annotazione “assente” e la data 21.02.2023 e 24.02.2023, apposta dall' agente postale a seguito di due diversi tentativi di recapito nonché il relativo avviso di deposito nella Casa comunale (02.03.2023) e l'avviso di ricevimento del , sottoscritto in data 09.03.2023 per Parte_3
il ritiro, a nulla rilevando l'assunto che “…non vi sono indicate le qualità del soggetto che ha ricevuto
l'atto” come lamentato dal ricorrente, posto che deve presumersi che la raccomandata venga ritirata personalmente e, nella specie, parte ricorrente non ha espressamente dichiarato di non aver sottoscritto la cartolina né ha disconosciuto la firma apposta su di essa.
Peraltro, la consegna della posta raccomandata, a garanzia del prenditore, avviene solo a seguito identificazione da parte dell'Ufficio del destinatario della corrispondenza personalmente ovvero ad un suo delegato.
Pertanto, alla luce dell'anzidetto, i crediti dell' (con esclusione dell'AVA n. CP_2
59620140008987582000, atteso il mancato raggiungimento della prova della notifica) portati dai restanti AVA n. 59620180004799072000, n. 59620180004819591000 e n.
59620180007381341000 non risultano prescritti, stante che è stato prodotto in giudizio l'atto interruttivo della prescrizione (09.03.2023) successivo alla notifica degli stessi
(rispettivamente il 13.11.2018 ed il 25.12.2018) e precedente all'intimazione di pagamento n. 29620249023568284000 (06.06.2024) oggi impugnata, in cui risultano richiamati i suddetti avvisi di addebito. Sicché, in assenza di contestazioni di merito relative alla loro debenza, deve dichiararsi che i contributi previdenziali e Mod. DM 10, portati dai relativi
AVA opposti sono dovuti all'Ente creditore.
Conclusivamente, in ordine alla sospensione VI eccepita dai resistenti ed CP_2
, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020 ha stabilito una CP_4
sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a
129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo
11 del Dl 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Più specificamente, alla luce della detta normativa emergenziale, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del
2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di
129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021, è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dei del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno compensate fra tutte le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/05/2025
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino