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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1482/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Comune di Falciano Del Massico - Corso Garibaldi 1 81030 Falciano Del Massico CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6110/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5557/8/2024 del 19 novembre 2024, depositata il 19 dicembre 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro il Comune di Falciano del Massico avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 2022/3053 – ID
182020220003053, emessa dal Comune di Falciano del Massico per il recupero della TARI 2018, dell'importo complessivo di € 816,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e soprattasse), notificata in data 27 marzo 2024.
Nel proprio ricorso, il contribuente ha eccepito diversi motivi di doglianza: la decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata dal Comune, poiché il termine massimo di notifica era scaduto il 31 dicembre 2023; la mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'ingiunzione per difetti di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
l'illegittimità dell'applicazione di sanzioni e interessi, imputata a una mala gestio dell'Ente; la violazione dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il Comune di Falciano del Massico non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare citazione. Tuttavia, dagli atti risultava un accesso del resistente in data 5 settembre 2024 e la presenza della ricevuta di protocollo in entrata n. 4560 del 17 maggio 2024.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha condannato il Comune di Falciano del Massico al pagamento delle spese di giudizio.
Ha proposto appello il Comune di Falciano del Massico che, nel contestare il presunto difetto di motivazione dell'atto, ha sostenuto che l'avviso di accertamento n. 378/2024 contenesse tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente della propria posizione debitoria. In primo luogo, l'avviso aveva riportato in modo chiaro la dicitura “omesso e/o parziale versamento”, circostanza che di per sé metteva il destinatario nella condizione di comprendere di trovarsi in una situazione di irregolarità fiscale nei confronti dell'Ente.
A ciò si aggiunge che, ben prima della notifica dell'avviso di accertamento, i contribuenti avevano ricevuto i cosiddetti avvisi bonari, con i quali era stato determinato e comunicato l'importo della tassa dovuta, così da permettere loro di conoscere con precisione l'entità della pretesa impositiva.
L'avviso impugnato, inoltre, non si era limitato a una formula generica, ma aveva riportato un elenco dettagliato di tutti gli immobili nella disponibilità del contribuente, indicando per ciascun locale i dati essenziali: indirizzo, superficie, tariffa applicata, eventuali addizionali e il totale dell'imposta dovuta, sia con riferimento al singolo bene sia in relazione all'intero patrimonio immobiliare.
Nell'atto era stato anche evidenziato che, per l'importo contestato, la voce “versato” risultava pari a zero, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa del 30%, prevista dalla legge in caso di omesso pagamento.
Secondo la difesa dell'Ente, la motivazione dell'avviso era dunque pienamente conforme a quanto stabilito dall'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, che individua come presupposto della TARI il semplice possesso o la detenzione di locali suscettibili di utilizzazione.
A sostegno di questa tesi, il Comune ha richiamato anche la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16836/2014, 22003/2014, ordinanza 13334/2020, ordinanza 8335/2021), secondo la quale l'obbligo motivazionale può considerarsi assolto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di approntare una difesa consapevole.
È stato poi precisato che non può ritenersi necessario allegare all'avviso le delibere comunali relative alle tariffe TARI, trattandosi di atti generali pubblicati e quindi conoscibili dai cittadini. Tali delibere, infatti, costituiscono meri presupposti dell'accertamento e non elementi che debbano far parte della motivazione specifica dell'atto notificato.
Alla luce di queste considerazioni, il Comune ha infine rimarcato come la sentenza di primo grado non abbia minimamente tenuto conto di tali principi, limitandosi ad accogliere il ricorso del contribuente sulla base di una motivazione ritenuta “sintetica, lacunosa e non suffragata da alcuna norma di legge”.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il contribuente appellato e in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza dello ius postulandi. Ha osservato che la determinazione n. 311 del giugno 2024, utilizzata per il mandato difensivo, era stata emanata ben prima del deposito della sentenza di primo grado e che la procura alle liti era stata conferita solo nel gennaio 2025, dopo la notificazione della sentenza. Per questo, a suo avviso, sarebbe stata necessaria una nuova determina e un mandato specifico, non potendosi considerare sufficiente un atto generico che faceva ancora riferimento alla “Commissione
Tributaria”, nel frattempo trasformata in Corte di Giustizia Tributaria.
Ha inoltre ricordato che in primo grado il Comune non si era costituito, con la conseguenza che anche in appello il processo dovrebbe fondarsi sugli atti già prodotti dal contribuente. Ha quindi ribadito tutte le doglianze sollevate nel ricorso originario, ritenute fondate dal giudice, compresa la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione del 30% e al calcolo degli interessi, che erano stati determinati sommando tassi riferiti ad annualità estranee alla TARI 2018, caricando sul contribuente errori gestionali dell'Ente.
È stata poi riproposta l'eccezione di decadenza, dal momento che l'atto era stato notificato il 27 marzo 2024, oltre il termine quinquennale. Anche considerando la sospensione CO (85 giorni), tale proroga non poteva applicarsi indiscriminatamente, ma solo per gli atti in scadenza nel 2020, circostanza non ricorrente nel caso della TARI 2018.
Infine, è stato denunciato un vizio di forma: l'atto era stato definito dal Comune come “avviso di sollecito/ accertamento”, espressione ritenuta ambigua e fuorviante. Se fosse stato un sollecito, l'Ente avrebbe dovuto dimostrare la previa notifica della liquidazione;
se un accertamento, avrebbe dovuto provare l'esistenza degli atti prodromici. Tale genericità, secondo la difesa, confermava il difetto motivazionale già riconosciuto in primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
ll Comune di Falciano del Massico ha depositato una memoria di replica alle osservazioni del contribuente, articolando difese sia in via preliminare che nel merito.
In primo luogo, il Comune ha contestato l'eccezione relativa alla carenza dello ius postulandi, osservando che la determinazione n. 311 del 25 giugno 2024 aveva già previsto la costituzione nei giudizi tributari e il conferimento dell'incarico legale all'avv. Dif_1, e che la procura alle liti del Sindaco era stata rilasciata il 16 gennaio 2025 per il presente appello. È stato richiamato, a sostegno, l'orientamento della Cassazione (sent.
n. 1571/2024), che riconosce la validità della procura del Sindaco senza ulteriori formalità.
Il Comune ha poi criticato la sentenza impugnata, definendola lacunosa e priva di una reale motivazione, poiché aveva accolto il ricorso del contribuente limitandosi a richiamare un generico “difetto di motivazione”.
Secondo l'Ente, invece, l'avviso di accertamento n. 378/2024 era chiaro: riportava la dicitura “omesso e/o parziale versamento”, indicava gli immobili del contribuente con tutti i dati (indirizzo, superficie, tariffa, addizionali e totale dovuto), segnalava l'assenza di pagamenti e applicava la sanzione del 30%. La motivazione era dunque pienamente conforme all'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, che individua il possesso o la detenzione dei locali come presupposto della TARI. Inoltre, il. Res_1 aveva già ricevuto gli avvisi bonari, e non era necessaria l'allegazione delle delibere sulle tariffe, trattandosi di atti generali pubblici e conoscibili. L'Ente ha contestato anche l'eccezione di decadenza. Richiamando la Cassazione n. 21810/2022, ha ribadito che la notifica degli avvisi deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e che, per la TARI
2018, il termine era il 26 marzo 2024 (inclusa la proroga CO di 85 giorni).
L'avviso n. 378/2024 era stato consegnato all'Ufficio postale il 22 marzo 2024, quindi tempestivamente, come dimostrato dalla relata di notifica. È stato richiamato anche il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica, per cui conta la data di consegna all'agente notificatore e non quella di ricezione del contribuente.
In conclusione, il Comune ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità dell'avviso di sollecito/accertamento n. 378/2024 – TARI 2018 con condanna del contribuente al pagamento delle spese.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Falciano del Massico è pienamente fondato, non potendosi condividere le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo che l'ingiunzione impugnata fosse priva di adeguata motivazione. Tale valutazione, tuttavia, risulta errata, in quanto non tiene conto né della reale struttura dell'avviso di accertamento impugnato né dei principi consolidati in materia di obbligo motivazionale degli atti tributari.
L'avviso di accertamento n. 378/2024, riferito alla TARI 2018, espone in modo completo e comprensibile tutti gli elementi costitutivi della pretesa impositiva. La chiara dicitura “omesso e/o parziale versamento” consente immediatamente al destinatario di comprendere che la contestazione riguarda il mancato pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento.
L'atto contiene, inoltre, un dettagliato prospetto degli immobili nella disponibilità del contribuente, con l'indicazione di indirizzo, superficie, tariffa applicata, addizionali e totale dovuto per ciascuna unità. Nella colonna dedicata ai versamenti figura la voce “versato = 0”, che evidenzia l'omissione del pagamento e giustifica l'applicazione della sanzione del 30% prevista dalla normativa vigente.
Tali elementi dimostrano che il contribuente era perfettamente in grado di individuare la ragione della pretesa, la sua entità e la base di calcolo, potendo così esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
Sotto il profilo normativo, la motivazione dell'atto rispetta pienamente quanto stabilito dall'art. 63 del D.Lgs.
n. 507/1993, che individua nel possesso o nella detenzione di locali suscettibili di utilizzazione il presupposto impositivo della TARI. L'avviso di accertamento ha correttamente correlato tale presupposto ai dati catastali e alle superfici dichiarate, integrando tutti i requisiti previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante (tra le altre, Cass. nn. 16836/2014, 22003/2014, ord.
13334/2020 e 8335/2021), ha chiarito che l'obbligo motivazionale è assolto quando l'atto consente al contribuente di comprendere la pretesa impositiva e di difendersi consapevolmente, senza che sia necessaria l'allegazione materiale di tutti i documenti richiamati.
In tale prospettiva, non può essere accolto il rilievo relativo alla mancata allegazione delle delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI, trattandosi di atti generali di pubblico dominio, consultabili da chiunque e quindi non soggetti a specifica notificazione. Essi costituiscono meri presupposti normativi e non elementi intrinseci della motivazione dell'avviso. Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze del contribuente.
Non sussiste, innanzitutto, alcuna decadenza dell'azione accertativa. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della
L. 296/2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Per la TARI 2018, il termine ordinario sarebbe quindi scaduto il 31 dicembre
2023; tuttavia, la sospensione dei termini di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale legata al periodo
CO – applicabile anche in materia tributaria, come riconosciuto dalla Cassazione (sent. n. 21810/2022) – ha prorogato il termine fino al 26 marzo 2024.
Nel caso in esame, l'avviso è stato consegnato all'Ufficio postale il 22 marzo 2024, come risulta dalla relata di notifica, e deve pertanto considerarsi pienamente tempestivo. Trova applicazione, in proposito, il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica, in forza del quale, per il notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore, indipendentemente dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto materiale conoscenza.
Infondata è anche l'eccezione di carenza dello ius postulandi. La determinazione n. 311 del 25 giugno 2024 aveva già previsto la costituzione dell'Ente nei giudizi tributari e il conferimento dell'incarico difensivo all'avv.
Dif_1; la procura alle liti rilasciata dal Sindaco il 16 gennaio 2025 è perfettamente idonea a legittimare la difesa nel presente grado. In proposito, la Cassazione (sent. n. 1571/2024) ha chiarito che la procura del
Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, è di per sé sufficiente a garantire la validità della costituzione in giudizio, senza necessità di ulteriori formalità.
Del tutto priva di consistenza è, poi, la censura relativa alla presunta ambiguità della denominazione dell'atto
(“avviso di sollecito/accertamento”). Tale espressione non genera alcuna incertezza, ma descrive correttamente la duplice funzione dell'atto: quella di sollecitare il pagamento e, al contempo, di accertare l'omissione. L'atto contiene tutti gli elementi tipici dell'accertamento tributario e non presenta profili di indeterminatezza tali da inficiarne la validità.
Anche le contestazioni in merito alla quantificazione di sanzioni e interessi devono essere respinte. La sanzione del 30% è espressamente prevista per l'omesso versamento, mentre gli interessi sono stati correttamente calcolati applicando i tassi legali vigenti per ciascun periodo di riferimento. Non vi è, dunque, alcuna “mala gestio” dell'Ente né errori di calcolo imputabili all'Amministrazione.
In definitiva, la motivazione posta dal Giudice di primo grado a fondamento dell'accoglimento del ricorso – basata sul presunto difetto motivazionale dell'atto – risulta del tutto generica e priva di fondamento. L'avviso impugnato è, al contrario, pienamente motivato, tempestivo, formalmente corretto e conforme ai principi sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in euro 310,00 per il primo grado ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1482/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Comune di Falciano Del Massico - Corso Garibaldi 1 81030 Falciano Del Massico CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6110/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5557/8/2024 del 19 novembre 2024, depositata il 19 dicembre 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro il Comune di Falciano del Massico avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 2022/3053 – ID
182020220003053, emessa dal Comune di Falciano del Massico per il recupero della TARI 2018, dell'importo complessivo di € 816,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e soprattasse), notificata in data 27 marzo 2024.
Nel proprio ricorso, il contribuente ha eccepito diversi motivi di doglianza: la decadenza e la prescrizione dell'azione esercitata dal Comune, poiché il termine massimo di notifica era scaduto il 31 dicembre 2023; la mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'ingiunzione per difetti di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
l'illegittimità dell'applicazione di sanzioni e interessi, imputata a una mala gestio dell'Ente; la violazione dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il Comune di Falciano del Massico non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare citazione. Tuttavia, dagli atti risultava un accesso del resistente in data 5 settembre 2024 e la presenza della ricevuta di protocollo in entrata n. 4560 del 17 maggio 2024.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto impugnato ed ha condannato il Comune di Falciano del Massico al pagamento delle spese di giudizio.
Ha proposto appello il Comune di Falciano del Massico che, nel contestare il presunto difetto di motivazione dell'atto, ha sostenuto che l'avviso di accertamento n. 378/2024 contenesse tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente della propria posizione debitoria. In primo luogo, l'avviso aveva riportato in modo chiaro la dicitura “omesso e/o parziale versamento”, circostanza che di per sé metteva il destinatario nella condizione di comprendere di trovarsi in una situazione di irregolarità fiscale nei confronti dell'Ente.
A ciò si aggiunge che, ben prima della notifica dell'avviso di accertamento, i contribuenti avevano ricevuto i cosiddetti avvisi bonari, con i quali era stato determinato e comunicato l'importo della tassa dovuta, così da permettere loro di conoscere con precisione l'entità della pretesa impositiva.
L'avviso impugnato, inoltre, non si era limitato a una formula generica, ma aveva riportato un elenco dettagliato di tutti gli immobili nella disponibilità del contribuente, indicando per ciascun locale i dati essenziali: indirizzo, superficie, tariffa applicata, eventuali addizionali e il totale dell'imposta dovuta, sia con riferimento al singolo bene sia in relazione all'intero patrimonio immobiliare.
Nell'atto era stato anche evidenziato che, per l'importo contestato, la voce “versato” risultava pari a zero, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa del 30%, prevista dalla legge in caso di omesso pagamento.
Secondo la difesa dell'Ente, la motivazione dell'avviso era dunque pienamente conforme a quanto stabilito dall'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, che individua come presupposto della TARI il semplice possesso o la detenzione di locali suscettibili di utilizzazione.
A sostegno di questa tesi, il Comune ha richiamato anche la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16836/2014, 22003/2014, ordinanza 13334/2020, ordinanza 8335/2021), secondo la quale l'obbligo motivazionale può considerarsi assolto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di approntare una difesa consapevole.
È stato poi precisato che non può ritenersi necessario allegare all'avviso le delibere comunali relative alle tariffe TARI, trattandosi di atti generali pubblicati e quindi conoscibili dai cittadini. Tali delibere, infatti, costituiscono meri presupposti dell'accertamento e non elementi che debbano far parte della motivazione specifica dell'atto notificato.
Alla luce di queste considerazioni, il Comune ha infine rimarcato come la sentenza di primo grado non abbia minimamente tenuto conto di tali principi, limitandosi ad accogliere il ricorso del contribuente sulla base di una motivazione ritenuta “sintetica, lacunosa e non suffragata da alcuna norma di legge”.
Con proprie controdeduzioni si è costituito il contribuente appellato e in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza dello ius postulandi. Ha osservato che la determinazione n. 311 del giugno 2024, utilizzata per il mandato difensivo, era stata emanata ben prima del deposito della sentenza di primo grado e che la procura alle liti era stata conferita solo nel gennaio 2025, dopo la notificazione della sentenza. Per questo, a suo avviso, sarebbe stata necessaria una nuova determina e un mandato specifico, non potendosi considerare sufficiente un atto generico che faceva ancora riferimento alla “Commissione
Tributaria”, nel frattempo trasformata in Corte di Giustizia Tributaria.
Ha inoltre ricordato che in primo grado il Comune non si era costituito, con la conseguenza che anche in appello il processo dovrebbe fondarsi sugli atti già prodotti dal contribuente. Ha quindi ribadito tutte le doglianze sollevate nel ricorso originario, ritenute fondate dal giudice, compresa la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione del 30% e al calcolo degli interessi, che erano stati determinati sommando tassi riferiti ad annualità estranee alla TARI 2018, caricando sul contribuente errori gestionali dell'Ente.
È stata poi riproposta l'eccezione di decadenza, dal momento che l'atto era stato notificato il 27 marzo 2024, oltre il termine quinquennale. Anche considerando la sospensione CO (85 giorni), tale proroga non poteva applicarsi indiscriminatamente, ma solo per gli atti in scadenza nel 2020, circostanza non ricorrente nel caso della TARI 2018.
Infine, è stato denunciato un vizio di forma: l'atto era stato definito dal Comune come “avviso di sollecito/ accertamento”, espressione ritenuta ambigua e fuorviante. Se fosse stato un sollecito, l'Ente avrebbe dovuto dimostrare la previa notifica della liquidazione;
se un accertamento, avrebbe dovuto provare l'esistenza degli atti prodromici. Tale genericità, secondo la difesa, confermava il difetto motivazionale già riconosciuto in primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
ll Comune di Falciano del Massico ha depositato una memoria di replica alle osservazioni del contribuente, articolando difese sia in via preliminare che nel merito.
In primo luogo, il Comune ha contestato l'eccezione relativa alla carenza dello ius postulandi, osservando che la determinazione n. 311 del 25 giugno 2024 aveva già previsto la costituzione nei giudizi tributari e il conferimento dell'incarico legale all'avv. Dif_1, e che la procura alle liti del Sindaco era stata rilasciata il 16 gennaio 2025 per il presente appello. È stato richiamato, a sostegno, l'orientamento della Cassazione (sent.
n. 1571/2024), che riconosce la validità della procura del Sindaco senza ulteriori formalità.
Il Comune ha poi criticato la sentenza impugnata, definendola lacunosa e priva di una reale motivazione, poiché aveva accolto il ricorso del contribuente limitandosi a richiamare un generico “difetto di motivazione”.
Secondo l'Ente, invece, l'avviso di accertamento n. 378/2024 era chiaro: riportava la dicitura “omesso e/o parziale versamento”, indicava gli immobili del contribuente con tutti i dati (indirizzo, superficie, tariffa, addizionali e totale dovuto), segnalava l'assenza di pagamenti e applicava la sanzione del 30%. La motivazione era dunque pienamente conforme all'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, che individua il possesso o la detenzione dei locali come presupposto della TARI. Inoltre, il. Res_1 aveva già ricevuto gli avvisi bonari, e non era necessaria l'allegazione delle delibere sulle tariffe, trattandosi di atti generali pubblici e conoscibili. L'Ente ha contestato anche l'eccezione di decadenza. Richiamando la Cassazione n. 21810/2022, ha ribadito che la notifica degli avvisi deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e che, per la TARI
2018, il termine era il 26 marzo 2024 (inclusa la proroga CO di 85 giorni).
L'avviso n. 378/2024 era stato consegnato all'Ufficio postale il 22 marzo 2024, quindi tempestivamente, come dimostrato dalla relata di notifica. È stato richiamato anche il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica, per cui conta la data di consegna all'agente notificatore e non quella di ricezione del contribuente.
In conclusione, il Comune ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità dell'avviso di sollecito/accertamento n. 378/2024 – TARI 2018 con condanna del contribuente al pagamento delle spese.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Falciano del Massico è pienamente fondato, non potendosi condividere le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo che l'ingiunzione impugnata fosse priva di adeguata motivazione. Tale valutazione, tuttavia, risulta errata, in quanto non tiene conto né della reale struttura dell'avviso di accertamento impugnato né dei principi consolidati in materia di obbligo motivazionale degli atti tributari.
L'avviso di accertamento n. 378/2024, riferito alla TARI 2018, espone in modo completo e comprensibile tutti gli elementi costitutivi della pretesa impositiva. La chiara dicitura “omesso e/o parziale versamento” consente immediatamente al destinatario di comprendere che la contestazione riguarda il mancato pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento.
L'atto contiene, inoltre, un dettagliato prospetto degli immobili nella disponibilità del contribuente, con l'indicazione di indirizzo, superficie, tariffa applicata, addizionali e totale dovuto per ciascuna unità. Nella colonna dedicata ai versamenti figura la voce “versato = 0”, che evidenzia l'omissione del pagamento e giustifica l'applicazione della sanzione del 30% prevista dalla normativa vigente.
Tali elementi dimostrano che il contribuente era perfettamente in grado di individuare la ragione della pretesa, la sua entità e la base di calcolo, potendo così esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
Sotto il profilo normativo, la motivazione dell'atto rispetta pienamente quanto stabilito dall'art. 63 del D.Lgs.
n. 507/1993, che individua nel possesso o nella detenzione di locali suscettibili di utilizzazione il presupposto impositivo della TARI. L'avviso di accertamento ha correttamente correlato tale presupposto ai dati catastali e alle superfici dichiarate, integrando tutti i requisiti previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante (tra le altre, Cass. nn. 16836/2014, 22003/2014, ord.
13334/2020 e 8335/2021), ha chiarito che l'obbligo motivazionale è assolto quando l'atto consente al contribuente di comprendere la pretesa impositiva e di difendersi consapevolmente, senza che sia necessaria l'allegazione materiale di tutti i documenti richiamati.
In tale prospettiva, non può essere accolto il rilievo relativo alla mancata allegazione delle delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI, trattandosi di atti generali di pubblico dominio, consultabili da chiunque e quindi non soggetti a specifica notificazione. Essi costituiscono meri presupposti normativi e non elementi intrinseci della motivazione dell'avviso. Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze del contribuente.
Non sussiste, innanzitutto, alcuna decadenza dell'azione accertativa. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della
L. 296/2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Per la TARI 2018, il termine ordinario sarebbe quindi scaduto il 31 dicembre
2023; tuttavia, la sospensione dei termini di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale legata al periodo
CO – applicabile anche in materia tributaria, come riconosciuto dalla Cassazione (sent. n. 21810/2022) – ha prorogato il termine fino al 26 marzo 2024.
Nel caso in esame, l'avviso è stato consegnato all'Ufficio postale il 22 marzo 2024, come risulta dalla relata di notifica, e deve pertanto considerarsi pienamente tempestivo. Trova applicazione, in proposito, il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica, in forza del quale, per il notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore, indipendentemente dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto materiale conoscenza.
Infondata è anche l'eccezione di carenza dello ius postulandi. La determinazione n. 311 del 25 giugno 2024 aveva già previsto la costituzione dell'Ente nei giudizi tributari e il conferimento dell'incarico difensivo all'avv.
Dif_1; la procura alle liti rilasciata dal Sindaco il 16 gennaio 2025 è perfettamente idonea a legittimare la difesa nel presente grado. In proposito, la Cassazione (sent. n. 1571/2024) ha chiarito che la procura del
Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, è di per sé sufficiente a garantire la validità della costituzione in giudizio, senza necessità di ulteriori formalità.
Del tutto priva di consistenza è, poi, la censura relativa alla presunta ambiguità della denominazione dell'atto
(“avviso di sollecito/accertamento”). Tale espressione non genera alcuna incertezza, ma descrive correttamente la duplice funzione dell'atto: quella di sollecitare il pagamento e, al contempo, di accertare l'omissione. L'atto contiene tutti gli elementi tipici dell'accertamento tributario e non presenta profili di indeterminatezza tali da inficiarne la validità.
Anche le contestazioni in merito alla quantificazione di sanzioni e interessi devono essere respinte. La sanzione del 30% è espressamente prevista per l'omesso versamento, mentre gli interessi sono stati correttamente calcolati applicando i tassi legali vigenti per ciascun periodo di riferimento. Non vi è, dunque, alcuna “mala gestio” dell'Ente né errori di calcolo imputabili all'Amministrazione.
In definitiva, la motivazione posta dal Giudice di primo grado a fondamento dell'accoglimento del ricorso – basata sul presunto difetto motivazionale dell'atto – risulta del tutto generica e priva di fondamento. L'avviso impugnato è, al contrario, pienamente motivato, tempestivo, formalmente corretto e conforme ai principi sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in euro 310,00 per il primo grado ed in Euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori