Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 19439
CASS
Sentenza 17 gennaio 2012

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Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione.

Il danno, necessariamente diverso da quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico, risarcibile in favore delle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati ambientali, può avere natura, oltre che patrimoniale, anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

Commentario1

  • 1Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: la Cassazione ribadisce i requisiti
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 14 febbraio 2015

    Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: la Cassazione ribadisce i requisiti di rappresentanza delle parti civili ed i limiti al danno risarcibile in sede penale. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 3345 Presidente Mannino - Relatore Franco Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81, 53 bis d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per avere, il D. quale legale rappresentante della Masan srl, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 19439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19439
Data del deposito : 17 gennaio 2012

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