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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2024, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 832/2024 R.G. e promossa da
(avv.C.Del Prete) Parte_1 attrice contro
(avv.P.Fumelli) CP_1 convenuta
1 e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Non vi sono contestazioni circa l'affido di nato il [...]. Per_1
D'altra parte è questa la regolamentazione seguita da anni, dalla fine della convivenza, avvenuta nel 2019.
Quanto alla collocazione, attualmente i genitori si alternano nella casa ex famigliare sita a
Roccosambaccio, dividendo il tempo con in maniera sostanzialmente paritetica. Per_1
Peraltro nei giorni di pertinenza del padre trascorre le sue giornate a Pesaro, presso Per_1
l'abitazione dei nonni, per fare ritorno a Roccosambaccio solamente per dormire.
sentito in corso di causa, ha riferito di volersi stabilire a Pesaro, dove va a scuola e dove ha Per_1 amici ed interessi.
Non si può prescindere nel caso di specie dalle volontà del minore, stante l'età raggiunta e tenuto conto che – come riconosciuto dagli stessi genitori – è praticamente impossibile per Per_1 quando sta con la madre, frequentare Pesaro, sia per la distanza sia per gli impegni lavorativi della madre.
D'altra parte entrambi i genitori lavorano a Pesaro, per cui un loro trasferimento a Pesaro non comporterebbe eccessivi problemi.
In quest'ottica va disposto il trasferimento di a Pesaro presso l'abitazione del padre, già Per_1 peraltro – come sopra spiegato – abitualmente frequentata da Per_1
Non sono di ostacolo gli impegni scolastici del minore, in quanto potrà essere certamente Per_1 seguito anche a Pesaro dall'insegante che lo aiuta nel corso dei pomeriggi.
Tempi di frequentazione sostanzialmente paritetici come richiesto.
Nessuna decisione va quindi presa sull'assegnazione della casa coniugale, detenuta in comodato.
Quanto alle condizioni economiche, l'attrice lavora attualmente con contratti a chiamata, percepisce un reddito di circa 4.000,00 euro l'anno ed ha ricavato € 70 mila dalla vendita di un
2 immobile ricevuto in eredità, mentre il convenuto ha un reddito da lavoro dipendente di circa 20 mila euro l'anno e potrà beneficiare dell'abitazione dei genitori sita in Pesaro.
Appare quindi logico prevedere in favore della madre, anche a titolo compensativo per le spese di locazione dell'abitazione che dovrà reperire a Pesaro, un assegno mensile di € 300,00 e l'attribuzione alla stessa dell'assegno unico, stante la differenza reddituale dei due genitori.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dispone l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre sita Per_1 in Pesaro;
dispone che potrà vedere liberamente il figlio, compatibilmente ai suoi impegni e Parte_1 comunque, e comunque salvo diverso accordo:
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola sino al mattino successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola;
• due week end alternati al mese prendendolo con sé il venerdì pomeriggio e accompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
dispone che il minore trascorrerà festività e vacanze con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo e durante l'estate due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
€ 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi all'attrice entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della presentazione del ricorso, secondo le modalità che l'attrice gli comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale;
attribuisce all'attrice per intero l'assegno unico;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore dott. Davide Storti Il Presidente dott.ssa Lorena Mussoni
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