Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10113
CASS
Sentenza 11 luglio 2002

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Massime1

Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, anche al rapporto di lavoro dirigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza di esso, del licenziamento è necessaria una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti posti alla base del licenziamento e quest'ultimo, anche ai fini della configurabilità di un effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.

Commentario1

  • 1Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigentiAccesso limitato
    Mario Meucci · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10113
Data del deposito : 11 luglio 2002

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