Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, anche al rapporto di lavoro dirigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza di esso, del licenziamento è necessaria una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti posti alla base del licenziamento e quest'ultimo, anche ai fini della configurabilità di un effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.
Commentario • 1
- 1. Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigentiAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AB & CO. S.R.L. (già Commerciale Generale San Babila S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE 47, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ZANGARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO TREGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GN DI, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VIT. EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAGLIAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 370/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/12/00 R.G.N. 515/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato TREGLIA;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega R.SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UD GN, già direttore generale del Grand Hotel Duomo di Milano, di proprietà della Commerciale Generale San Babila s.p.a., ora Marabini e Co. s.r.l., adiva con ricorso il Tribunale di Milano quale giudice del lavoro, dolendosi del licenziamento in tronco intimatogli con lettera del 13.11.1998 e chiedendo la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento delle indennità di preavviso e supplementare per licenziamento ingiustificato, al risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso e per la dequalificazione subita a partire dal gennaio 1998, nonché al pagamento di varie altre spettanze economiche.
La convenuta, costituendosi in giudizio, resisteva alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dello GN al risarcimento dei danni subiti a causa dell'operato del medesimo, indicati in L. 1.762.783.558
Il Tribunale con sentenza 16.12.1999, per quanto ancora rileva, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato allo GN e condannava la ex datrice di lavoro al pagamento di 30 mensilità di retribuzione al parametro mensile di L. 8.677.620, di cui 18 per indennità supplementare e 12 per indennità sostitutiva del preavviso, mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta.
A seguito di appello principale della s.r.l. Marabini e Co. e di appello incidentale dello GN, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado non prendeva posizione circa la questione dell'applicabilità dell'art. 7 legge n. 300/1970 al licenziamento del dirigente e riteneva decisiva innanzitutto la lamentata genericità dei motivi del licenziamento. Al riguardo osservava che l'art. 30, 3^ comma, del c.c.n.l. 14 gennaio 1998, richiede che la motivazione del licenziamento sia "fornita contestualmente" alla comunicazione del recesso, e che, in difetto, è consentito il ricorso al collegio arbitrale ai fini del riconoscimento dell'indennità supplementare (ricorso cui la giurisprudenza consolidata - ricorda la Corte d'appello di Milano - assimila, con carattere alternativo, la via giurisdizionale ordinaria, dando alla regola anche valenza sostanziale). La citata clausola contrattuale, interpretata alla stregua della volontà delle parti, deve intendersi tesa a rendere immutabile la causale del licenziamento e a renderlo altrimenti ingiustificato, e altresì a consentire una meditata contestazione da parte del lavoratore della causale medesima, sulla base di quanto emergente dalla stessa comunicazione scritta di recesso. Conseguentemente deve ritenersi necessaria l'allegazione per iscritto di fatti enunciati con un tasso di specificità a tal fine sufficiente, con esclusione della idoneità di contestazioni di fatti non descritti in modo circostanziato, con le relative coordinate temporali e spaziali, ovvero di contestazioni risolventisi in giudizi.
Ad avviso della Corte milanese, in base a detti criteri, tutti i motivi del licenziamento intimato allo GN, desumibili dalla lettera di contestazione, a tale scopo richiamata dall'atto di recesso, non erano idonei a giustificare lo stesso. Nè la puntuale contestazione degli stessi da parte del ricorrente nella sua lettera di giustificazione incideva su tale conclusione, non elidendo il difetto di una idonea contestuale motivazione scritta, anche perché la conoscenza da parte del lavoratore degli effettivi più specifici motivi di licenziamento poteva essere stata conseguita in diverse maniere, per esempio con informazioni orali, inidonee alla stregua della normativa collettiva.
La Corte di merito osservava ancora che la carenza di specificazioni temporali pregiudicava anche la possibilità di scrutinio della tempestività del recesso, la quale è richiesta non solo ai fini della sussistenza di una giusta causa, ma anche della stessa giustificatezza del medesimo, in quanto la tempestività esprime il collegamento del licenziamento alla sua causale e l'uso non strumentale di quest'ultima per legittimare il recesso dopo che la medesima non ha avuto in precedenza alcuna valenza per il datore di lavoro.
La tempestività del licenziamento doveva essere esclusa anche in considerazione al ruolo svolto nella società dal dott. BO - professionista esperto, abituato ad operare in situazioni di gestione difficili in aziende di altissimo livello -, che ne era diventato presidente circa due anni prima del recesso in questione, con la funzione di supervisione e controllo dei costi, delle spese rilevanti, ecc., e che, secondo lo stesso assunto della appellante, si era visto costretto a collaborare direttamente con lo GN e a controllarne da vicino l'operato. In particolare, anche da questo punto di vista, risultava l'intempestività del licenziamento quanto ai motivi inerenti ai lavori di ristrutturazione - peraltro affidati alla direzione di un architetto di fiducia della società -, alla sorveglianza interna, ai rapporti con la forza lavoro, all'uso di personale esterno e dei servizi di una cooperativa. Ciò tanto più che dalla documentazione prodotta dal ricorrente il BO aveva avuto una pregnante ingerenza operativa, approvando ogni spesa superiore a L. 10.000.000, intrattenendo rapporti intensi con i professionisti coinvolti nella ristrutturazione dell'albergo, con voce in capitolo decisiva, e svolgendo un ruolo significativo nelle relazioni con il personale.
Detta ingerenza, inoltre, togliendo valenza alle responsabilità dello GN per quanto addebitatogli in relazione ai predetti aspetti, escludeva non solo la giusta causa, ma anche la giustificatezza del licenziamento, dimostrandone anzi la pretestuosità. La presidenza della società - e cioè il datore di lavoro - conosceva infatti il modo di comportarsi del suo dirigente e nulla aveva avuto da eccepire per tanto tempo, così facendo ritenere la corrispondenza di tale comportamento ai propri obiettivi e interessi, ne' poteva validamente sostenere di avere conseguito la conoscenza dei medesimi comportamenti solo nel settembre e nell'ottobre del 1998.
Tali elementi rendevano infondata anche la domanda riconvenzionale risarcitoria.
Sia quanto alla domanda principale che a quella riconvenzionale la Corte rilevava la superfluità della prova testimoniale richiesta, in relazione alle ragioni della decisione.
La Soc. Marabini e Co. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Lo GN resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300,degli artt. 1, 2 e 3 1. 15 luglio 1966 n. 604,
degli artt. 1362 ss. e 2119 c.c. e difetto di motivazione, in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
Sostiene che la sentenza impugnata, ritenendo inidonea la motivazione del licenziamento, non adeguatamente specifica e formulata per relationem, abbia violato il principio secondo cui per l'atto di recesso, anche quando è il contratto collettivo a prevedere espressamente l'indicazione dei motivi, non è richiesta una motivazione penetrante, analoga a quella degli atti giurisdizionali, e la considerazione delle giustificazioni rese dal lavoratore, essendo sufficiente, invece, il richiamo per relationem delle iniziali contestazioni. D'altra parte la tesi della genericità della motivazione era immediatamente smentita dalla lettura dei documenti. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione delle norme di legge già indicate e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la non tempestività degli addebiti, facendone discendere anche l'inammissibilità delle prove dedotte. Al riguardo osserva che nella specie vi era stata, nell'arco di meno di due anni, l'emersione in maniera prima confusa e poi sempre più precisa di situazioni e sintomi che gradualmente erano pervenuti a determinare una situazione insostenibile, e che nel corso del tempo vi erano state richieste di chiarimenti, e poi, in mancanza degli stessi, lo svolgimento di indagini autonome, che avevano evidenziato un'imprevedibile enorme entità di danni, come dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall'avversario e dalle prove richieste. Sostiene, poi, che il difetto di tempestività può costituire vizio del procedimento disciplinare solo se sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, mentre nel caso in esame ciò non si era verificato, visto che lo GN era stato in grado di formulare tempestivamente una dettagliata difesa. La tempestività in ogni caso - rileva la ricorrente - deve essere valutata con ragionevole elasticità, in relazione alla particolarità delle infrazioni commesse e alla necessità di un certo margine temporale per il loro accertamento, e anche in relazione all'eventualità che una serie di fatti, convergendo a comporre un'unica condotta, esigano una valutazione globale e unitaria.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1227, 1453, primo comma, 2043, 2056, 2697 e 2934 segg. cod. civ., con riferimento all'art. 7 l. n. 300/1970, agli artt. 1, 2 e 3 l. n. 604/1966 e all'art. 2119 cod. civ., nonché difetto di motivazione,
in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
Censura che il giudice di merito abbia posto a base del rigetto della domanda riconvenzionale l'affermazione che la datrice di lavoro conosceva da molto tempo il comportamento dello GN e non gli aveva mosso alcun rilievo, osservando che il diritto al risarcimento deriva dal fatto che un altro soggetto abbia provocato un danno contrattuale o extracontrattuale, mentre l'eventuale comportamento del danneggiato che abbia concorso ad aggravare il danno può rilevare solo ai fini della quantificazione del danno.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3
e 5 c.p.c. Premesso che entrambe le sentenze di merito sono partite esplicitamente o implicitamente dal presupposto che al licenziamento del dirigente si applica l'art. 7 dello statuto dei lavoratori, si osserva che, ove si condividesse l'orientamento ormai consolidato della Cassazione che esclude tale applicabilità, e la correlata affermazione secondo cui la tempestività e la specificità delle contestazioni non sono richieste per il licenziamento del dirigente, cadrebbero le premesse sulla cui base la Corte di merito ha dichiarato illegittimo il licenziamento.
1 quattro motivi, per la loro evidente connessione, vengono esaminati congiuntamente.
È opportuno preliminarmente rilevare che la censura sviluppata nel primo motivo, con cui si addebita al giudice a quo di avere ritenuto inidonea una motivazione del licenziamento fondata sul richiamo della lettera di contestazione, è basata sull'erroneo presupposto che la Corte d'appello abbia appunto ritenuto inidonea la motivazione del licenziamento per il fatto in sè del richiamo di quanto addebitato con la precedente lettera di contestazione. In realtà le considerazioni del giudice di merito non si basano affatto su tale dato formale, ma sul tenore sostanziale della motivazione, quale desumibile, per relationem, dalla lettera contestazione. Deve poi rilevarsi che il giudice di merito ha proceduto, da un lato, all'interpretazione della normativa contrattuale collettiva, ricavando dalla stessa - oltre che dai principi che regolano il licenziamento per giusta causa - l'esigenza di una formulazione specifica dei motivi del licenziamento, all'atto stesso della comunicazione per iscritto del medesimo, e l'esigenza di una sufficiente contiguità temporale tra fatti posti a base del licenziamento e quest'ultimo, ai fini anche della configurabilità di un effettivo nesso causale tra detti fatti e il recesso. E, d'altro lato, ha accertato la mancanza nella specie di riferimenti temporali nella contestazione, rilevando che da detta mancanza conseguiva l'impossibilità di verificare un'adeguata correlazione tra il licenziamento e le sue causali. Del resto per tutta una serie importante di contestazioni (qui precedentemente ricordate in narrativa) era stata accertata l'ingerenza del presidente della società riguardo alle relative attività, ingerenza che faceva venire meno la stessa rilevanza delle contestazioni, ai fini della giusta causa o della "giusticatezza" del licenziamento, dovendosi, in sostanza, ritenere, il consenso della datrice di lavoro, e che dimostrava anzi la pretestuosità del licenziamento. A fronte del complesso di tali giudizi di merito, costituenti interpretazioni contrattuali, accertamenti di fatto e correlate valutazioni, la ricorrente non ha formulato censure specifiche, idonee - in questa sede di legittimità - a dimostrare l'esistenza di violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale, l'illogicità dei giudizi e l'omessa considerazione di fatti decisivi. Con riferimento al primo e, soprattutto, al secondo motivo, si osserva inoltre, con più particolare riferimento alle varie censure, che:
- è senza dubbio applicabile anche al rapporto di lavoro dirigenziale il principio relativo alla necessaria tempestività del licenziamento per giusta causa;
- l'interpretazione contrattuale, formulata dalla Corte di merito e riferita sia alla giusta causa che alla giustificatezza del licenziamento, circa la necessità di una contestazione tempestiva e specifica, contenuta nella motivazione per iscritto dell'atto risolutivo, non è stata adeguatamente censurata e il giudice di merito ha correlato l'irrilevanza delle giustificazioni del lavoratore a escludere gli effetti della genericità delle contestazioni a dette considerazioni interpretative;
- non è sufficiente la generica affermazione della ricorrente che la semplice lettura della motivazione del licenziamento basta ad evidenziare la sua non genericità, in difetto di precisazioni su quali sono le ragioni della erroneità del rilievo del giudice di merito, anche se complessivo, circa la mancanza di parametri temporali;
- è apodittica l'affermazione della ricorrente secondo cui vi era stata una progressione di condotte censurabili e fonte di danni, tale da giustificare una contestazione posticipata e solo complessiva;
- le deduzioni, secondo cui la tempestività della contestazione deve essere valutata con una certa elasticità e deve tenersi conto dei tempi necessari per gli accertamenti, non sono correlate ad elementi fattuali specifici;
- analogamente, non sono censurati adeguatamente gli importanti rilievi specifici della Corte d'appello - che sorreggono l'affermazione della stessa Corte circa la pretestuosità del licenziamento - sulla conoscenza da parte del presidente della società delle condotte e delle scelte che poi sono state contestate al dirigente, in relazione ad aspetti importanti della gestione aziendale, e sulle significative ingerenze del medesimo presidente in merito a intere categorie di atti e a interi settori di direzione dell'impresa.
Le considerazioni che precedono rilevano anche riguardo alle doglianze di cui al terzo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. La motivazione formulata dal giudice di merito in merito a tale domanda si basa non solo sulla conoscenza delle condotte e modalità operative dello GN da parte del datore di lavoro, ma anche - come evidenzia la menzione della mancanza di rilievi da parte del datore - sulla valutazione, già esplicitata dalla Corte nel valutare la legittimità del licenziamento, che il comportamento datoriale faceva ritenere la corrispondenza ai suoi obiettivi ed interessi delle linee di condotta del dirigente: si allude in sostanza al consenso della società, presunta danneggiata. D'altronde la mancanza di riferimenti specifici anche nel motivo in esame (eventualmente relativi anche a voci di danno per cui non sarebbe stato pertinente il rilievo del giudice di merito) comporta la mancata evidenziazione di effettive illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata. Il quarto motivo è infondato per l'assorbente ragione che il giudice di merito, lungi da affermare, espressamente o implicitamente, l'applicabilità al licenziamento del dirigente delle regole di cui all'art. 7 legge n. 300/1970, ha espressamente escluso ogni riferimento a tale disciplina, facendo riferimento, infatti, sulla base della disciplina contrattuale, alla necessità di una motivazione non generica (e per iscritto) del licenziamento, e non anche alla necessità di una previa contestazione degli addebiti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre a Euro novemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2002