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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 2125/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2125/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIOLI CRISTIAN presso il cui domicilio digitale: è elettivamente domiciliata Email_1
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PANCIROLI ELISABETTA presso il cui studio sito in Castellarano (RE), via Chiaviche n. 35 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: mantenimento figlia maggiorenne non autosufficiente
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di mantenimento di nataa NO (RE) in data 01.10.2007 Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 30.10.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
- contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia stabilito in € 350,00 mensili con rivalutazione ISTAT annuale, versato tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
- suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023)
- Assegno Unico percepito per intero dalla ricorrente;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed avuto riguardo all'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c. - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA NE AM AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2125/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIOLI CRISTIAN presso il cui domicilio digitale: è elettivamente domiciliata Email_1
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PANCIROLI ELISABETTA presso il cui studio sito in Castellarano (RE), via Chiaviche n. 35 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: mantenimento figlia maggiorenne non autosufficiente
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di mantenimento di nataa NO (RE) in data 01.10.2007 Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 30.10.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni
- contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia stabilito in € 350,00 mensili con rivalutazione ISTAT annuale, versato tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
- suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. 13.06.2023)
- Assegno Unico percepito per intero dalla ricorrente;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed avuto riguardo all'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c. - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA NE AM AZ