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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PESANDO MARIA Controparte_1 LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 GIAGLIONE il 06.10.2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAGLIONE (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.08.2010. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18.12.2018.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAGLIONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, e collocamento, residenza e dimora abituale presso la madre, anche in caso di trasferimento dell'attuale residenza anagrafica;
DISPONE che il figlio possa incontrare il padre secondo la propria volontà ed i Persona_1 propri desideri, tenuto conto anche degli impegni lavorativi dei genitori. In difetto di accordo, le parti concordano che il padre potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario:
• due giorni infrasettimanali, dal martedì dall'uscita da scuola al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui il ragazzo trascorrerà il fine settimana con la madre;
• a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 25 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, con possibilità per il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con il figlio di tenerlo con sé il giorno della vigilia;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni Pasqua e Pasquetta con la mamma o con il papà;
• durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, ovvero in difetto dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 agosto al 31 agosto con l'altro genitore;
• il giorno del compleanno del figlio , ad anni alterni, con possibilità per entrambi i genitori Per_1 di trascorrere almeno un paio d'ore con il figlio. Lo stesso trascorrerà, inoltre, il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo e pernottamento secondo il calendario normale.
• le festività infrasettimanali verranno gestite alternativamente tra i genitori.
DISPONE che il signor orrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 la somma di Euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive, mediche non coperte dal S.S.N. previamente concordate e documentale, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la signora percepirà per intero l'assegno unico per il figlio minore a carico. Pt_1
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale sita in Bruzolo (TO), alla Via dei Mille, n. 25/e censita al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al Foglio 18, mappale 760, subalterni 1-11, e il terreno sul quale la suddetta abitazione è stata costruita, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al foglio 18, mappale 760 ex 381/a (ente urbano), di proprietà di entrambi i coniugi, resteranno nella piena disponibilità del signor il quale, a decorrere dal mese di luglio 2024, si accollerà Per_1 per intero la rata mensile del mutuo gravante sull'immobile, in essere presso Banca BTM, filiale di Fossano;
il signor si impegna a porre in essere, entro e non oltre il giorno 15.12.2024, Per_1 compatibilmente con la disponibilità del proprio Istituto Bancario, tutte le formalità atte ad intestare, in via esclusiva, a sé detto mutuo, trasferendolo su un conto corrente a sé intestato;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che allo stato l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Bruzolo (TO), alla Via Dei Mille, n. 25/e, è libero e che il signor potrà prenderne possesso a Per_1 decorrere dal deposito in Tribunale del presente ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, avendo già provveduto la signora a prelevare gli effetti personali ivi conservati. Pt_1
DÀ ATTO che al compimento della maggiore età del figlio minore, i signori e si Pt_1 Per_1 impegnano a cedere la nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale, sito in Bruzolo, alla Via Dei Mille, n. 25/e, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al Foglio 18, mappale 760, subalterni 1-11, e del terreno sul quale la suddetta abitazione è stata costruita, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al foglio 18, mappale 760 ex 381/a (ente urbano), al figlio con contestuale costituzione di usufrutto vitalizio sull'intero immobile in favore Persona_1 del signor Controparte_1
DÀ ATTO che i genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già provveduto a definire ogni vicenda economica e/o patrimoniale riguardante i loro rapporti.
DÀ ATTO che a regolazione definitiva dei rapporti economici fra coniugi, null'altro sarà dovuto reciprocamente tra le parti;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BONAVERO CHIARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PESANDO MARIA Controparte_1 LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 GIAGLIONE il 06.10.2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAGLIONE (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31.08.2010. Persona_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18.12.2018.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAGLIONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, e collocamento, residenza e dimora abituale presso la madre, anche in caso di trasferimento dell'attuale residenza anagrafica;
DISPONE che il figlio possa incontrare il padre secondo la propria volontà ed i Persona_1 propri desideri, tenuto conto anche degli impegni lavorativi dei genitori. In difetto di accordo, le parti concordano che il padre potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario:
• due giorni infrasettimanali, dal martedì dall'uscita da scuola al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui il ragazzo trascorrerà il fine settimana con la madre;
• a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 25 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, con possibilità per il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con il figlio di tenerlo con sé il giorno della vigilia;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni Pasqua e Pasquetta con la mamma o con il papà;
• durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, ovvero in difetto dal 1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 agosto al 31 agosto con l'altro genitore;
• il giorno del compleanno del figlio , ad anni alterni, con possibilità per entrambi i genitori Per_1 di trascorrere almeno un paio d'ore con il figlio. Lo stesso trascorrerà, inoltre, il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo e pernottamento secondo il calendario normale.
• le festività infrasettimanali verranno gestite alternativamente tra i genitori.
DISPONE che il signor orrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 la somma di Euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive, mediche non coperte dal S.S.N. previamente concordate e documentale, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la signora percepirà per intero l'assegno unico per il figlio minore a carico. Pt_1
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale sita in Bruzolo (TO), alla Via dei Mille, n. 25/e censita al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al Foglio 18, mappale 760, subalterni 1-11, e il terreno sul quale la suddetta abitazione è stata costruita, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al foglio 18, mappale 760 ex 381/a (ente urbano), di proprietà di entrambi i coniugi, resteranno nella piena disponibilità del signor il quale, a decorrere dal mese di luglio 2024, si accollerà Per_1 per intero la rata mensile del mutuo gravante sull'immobile, in essere presso Banca BTM, filiale di Fossano;
il signor si impegna a porre in essere, entro e non oltre il giorno 15.12.2024, Per_1 compatibilmente con la disponibilità del proprio Istituto Bancario, tutte le formalità atte ad intestare, in via esclusiva, a sé detto mutuo, trasferendolo su un conto corrente a sé intestato;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che allo stato l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Bruzolo (TO), alla Via Dei Mille, n. 25/e, è libero e che il signor potrà prenderne possesso a Per_1 decorrere dal deposito in Tribunale del presente ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, avendo già provveduto la signora a prelevare gli effetti personali ivi conservati. Pt_1
DÀ ATTO che al compimento della maggiore età del figlio minore, i signori e si Pt_1 Per_1 impegnano a cedere la nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale, sito in Bruzolo, alla Via Dei Mille, n. 25/e, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al Foglio 18, mappale 760, subalterni 1-11, e del terreno sul quale la suddetta abitazione è stata costruita, censito al catasto fabbricati del Comune di Bruzolo (TO), al foglio 18, mappale 760 ex 381/a (ente urbano), al figlio con contestuale costituzione di usufrutto vitalizio sull'intero immobile in favore Persona_1 del signor Controparte_1
DÀ ATTO che i genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già provveduto a definire ogni vicenda economica e/o patrimoniale riguardante i loro rapporti.
DÀ ATTO che a regolazione definitiva dei rapporti economici fra coniugi, null'altro sarà dovuto reciprocamente tra le parti;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.