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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'TO TO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via Toro 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500017568 IMU 2014
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 48 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5084/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 16/05/2025 e depositato in data 5/06/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 202500017568 notificata in data
26/03/2025 e relativa all'ingiunzione di pagamento n.48 asseritamente notificata il 13/01/2023, per IMU 2014 per l'importo complessivo pari ad euro 43.326,76, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso il Comune di Ravello e la Credit Network e Finance Spa, eccependo la mancanza di visto di conformità ed il difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione, la violazione del contraddittorio minimo, il difetto di notifica ed il ricalcolo analitico degli oneri. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio.
Si costituiva la società concessionaria Credit Network e Finance Spa che controdeduceva innanzitutto la tardività a seguito di regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'avviso di intimazione impugnato ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 546/1992,
l'infondatezza dei contestati vizi formali in ordine alla mancanza di visto e all'assenza della sottoscrizione dell'atto impugnato. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Ravello che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico, oltre che la sufficiente motivazione. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. La resistente società Credit Network e Finance Spa documenta la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n.516 del 3/09/2019 effettuata in data 18/10/2019 e sia del successivo atto interruttivo della prescrizione l'avviso di intimazione di pagamento n.48-1 del 23/12/2022 effettuata in data
13/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici in quanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
Infondata anche l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Ravello risulta notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di debenza del tributo e il successivo atto di intimazione è avvenuto nel 2023 interrompendo la prescrizione.
In ordine all'eccezione della mancanza del visto di conformità si evidenzia che il documento notificato al ricorrente non è null'altro che un documento nativo digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato e non richiede l'attestazione di conformità. Infondata anche l'eccezione della mancata sottoscrizione dell'atto impugnato in quanto in calce all'atto vi è l'indicazione del funzionario Responsabile del Tributo ossia del legale rappresentante della Credit Network e Finance Spa quale concessionaria dell'accertamento dei tributi per il Comune di Ravello, così come previsto dalla normativa.
Superata anche l'eccezione della carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto è sufficiente il riferimento agli atti prodromici che, tra l'altro, sono stati regolarmente notificati. Inoltre va richiamata la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 38116 del 29 dicembre 2022, rigettando il ricorso presentato dal contribuente, ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. D'altro canto, si evidenzia anche che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, vale a dire che il suo contenuto non è stabilito discrezionalmente, ma è previsto già dalla legge in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli ulteriori motivi il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
LIQUIDATE IN EURO 1.000,00 OGNUNO IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE COSTITUITA OLTRE
ONERI COME PER LEGGE SE DOVUTI, CON ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE ANTISTATARIO DI
CREDIT NETWORK & FINANCE SPA.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'TO TO, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello - Via Toro 1 84010 Ravello SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500017568 IMU 2014
contro
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 48 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5084/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 16/05/2025 e depositato in data 5/06/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 202500017568 notificata in data
26/03/2025 e relativa all'ingiunzione di pagamento n.48 asseritamente notificata il 13/01/2023, per IMU 2014 per l'importo complessivo pari ad euro 43.326,76, comprensivo di sanzioni ed interessi, avverso il Comune di Ravello e la Credit Network e Finance Spa, eccependo la mancanza di visto di conformità ed il difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione, la violazione del contraddittorio minimo, il difetto di notifica ed il ricalcolo analitico degli oneri. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio.
Si costituiva la società concessionaria Credit Network e Finance Spa che controdeduceva innanzitutto la tardività a seguito di regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'avviso di intimazione impugnato ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 546/1992,
l'infondatezza dei contestati vizi formali in ordine alla mancanza di visto e all'assenza della sottoscrizione dell'atto impugnato. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Ravello che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico, oltre che la sufficiente motivazione. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. La resistente società Credit Network e Finance Spa documenta la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n.516 del 3/09/2019 effettuata in data 18/10/2019 e sia del successivo atto interruttivo della prescrizione l'avviso di intimazione di pagamento n.48-1 del 23/12/2022 effettuata in data
13/01/2023. Infondata, pertanto, l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici in quanto l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
Infondata anche l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Ravello risulta notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di debenza del tributo e il successivo atto di intimazione è avvenuto nel 2023 interrompendo la prescrizione.
In ordine all'eccezione della mancanza del visto di conformità si evidenzia che il documento notificato al ricorrente non è null'altro che un documento nativo digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato e non richiede l'attestazione di conformità. Infondata anche l'eccezione della mancata sottoscrizione dell'atto impugnato in quanto in calce all'atto vi è l'indicazione del funzionario Responsabile del Tributo ossia del legale rappresentante della Credit Network e Finance Spa quale concessionaria dell'accertamento dei tributi per il Comune di Ravello, così come previsto dalla normativa.
Superata anche l'eccezione della carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto è sufficiente il riferimento agli atti prodromici che, tra l'altro, sono stati regolarmente notificati. Inoltre va richiamata la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 38116 del 29 dicembre 2022, rigettando il ricorso presentato dal contribuente, ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. D'altro canto, si evidenzia anche che l'avviso di intimazione è un atto a contenuto vincolato, vale a dire che il suo contenuto non è stabilito discrezionalmente, ma è previsto già dalla legge in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli ulteriori motivi il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore dei resistenti costituiti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
LIQUIDATE IN EURO 1.000,00 OGNUNO IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE COSTITUITA OLTRE
ONERI COME PER LEGGE SE DOVUTI, CON ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE ANTISTATARIO DI
CREDIT NETWORK & FINANCE SPA.