Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11595 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMARI CASSAZIONE Circolazione stradale15 95/02 Oggetto Sanzioni amministrative SEZIONE PRIMA CIVI dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp Dott. Antonio SAGGIO Presidente- R.G. 14320/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 28203 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Ud. 08/04/02 Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: KU AG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
- intimato avverso la sentenza n. 103/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 16/02/00; : 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 798 udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11 marzo 1999 NE Kuen- burg proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiun- zione n. 73426, emessa dal Prefetto di Verona in data 9 ottobre 1998, con la quale le era stata comminata la sanzione amministrativa di lire 470.000, oltre alle spese di procedimento, per violazione dell'art. 142 cod. strada, accertata dalla Polizia Municipale di Ve- rona il 7 gennaio 1998.La ricorrente deduceva, tra l'altro, che il Prefetto aveva emesso l'ordinanza sen- za il rispetto del termine prescritto dall'art. 204 cod. strada. Si costituiva in giudizio il Prefetto di Verona e depositava provvedimento di revoca dell'ordinanza- ingiunzione impugnata. Con sentenza dell'11-16 febbraio 2000 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spe- se del giudizio. 2 Avverso tale sentenza NE NB ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illu- strati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c.. La compensazione delle spese era stata disposta dal giudice senza che fosse stata chiesta dal Prefet- to.
2. Il motivo non è fondato. La condanna alle spese di lite, pronuncia accesso- ria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente an- che di ufficio, e pur in difetto di esplicita richie- sta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima (Cass. 7 dicembre 1999 n. 13724). Quanto alla compensazione delle spese processuali il potere del giudice di di- sporla è assolutamente discrezionale (Cass. 1 dicem- ° esercitato bre 2000 n. 15373), sicché esso può essere indipendentemente da qualsiasi richiesta di parte. denuncia 3. Con il secondo motivo la ricorrente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il giudice nel compensare le spese processuali aveva illogicamente attribuito una responsabilità pro- 3 fessionale alla parte vittoriosa, affermando che l'in- teressato, trascorso il termine di cui all'art. 204 C.d.S. avrebbe potuto verificare se era stato emesso il provvedimento e, in caso negativo, chiedere al Pre- fetto l'archiviazione degli atti senza attendere di conoscere l'ordinanza-ingiunzione per impugnarla ed eccepire che non era stata emessa nel termine pre- scritto. Il medesimo giudice inoltre, in altre senten- ze analoghe aveva sempre deciso di compensare le spese di giudizio con diverse e contraddittorie motivazioni.
4. Nemmeno questo motivo è fondato. Osserva il Collegio che il carattere discrezionale del potere del giudice di compensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile in sede di legittimità il positivo esercizio solo se fondato su ragioni palesemente illogiche od inconsistenti, come tali inidonee ad integrare base argomentativa della volontà decisionale espressa sul punto (v., ex pluri- bus, Cass. S.U. 15 novembre 1994 n. 9597). Nella specie, è vero che il Tribunale di Verona ha sottolineato che la parte interessata avrebbe potuto, trascorso il termine di cui all'art. 204 cod. strada, verificare se fosse stato emesso il provvedimento e, nel caso negativo, chiedere al prefetto l'archiviazio- ne degli atti, senza attendere di conoscere l'ordinan- 4 za-ingiunzione per impugnarla ed eccepire che non era stata emessa il termine prescritto, ma la decisione sulla compensazione è stata fondata su un altro ele- mento, e cioè sul comportamento processuale del Pre- fetto. In particolare, il giudice di merito ha osser- vato che il Prefetto, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e revocan- do il provvedimento impugnato a seguito dell'eccezione d'intempestività sollevata, aveva tenuto un comporta- mento processuale corretto che giustificava la deci- sione di dichiarare la compensazione delle spese. Ora, ritiene il Collegio che la motivazione su ta- le punto sia priva di elementi d'illogicità, valoriz- zando il comportamento tenuto una delle parti, e cioè dal Prefetto, che aveva prontamente riconosciuto il fondamento dell'opposizione sulla questione prelimina- re della tardività dell'atto punitivo impugnato.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di giudizio, dato l'esito del ricorso e la mancanza di difese dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 18 aprile 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Antonio Saggio Doty. Massimo BonomoMam a Boome Musu mai IL CANCELLIERE 5 Andied Bianchi