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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice MA De NE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 27.4.2022, avverso la sentenza n.
775/2021 del 25.10.2021, pubblicata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento
nel procedimento civile R.G. 1535/2021 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi domiciliato nella via Garibaldi n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ciotta,
APPELLANTE
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente nella via Paolo Rossi n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Balsamo,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accogliere l'Appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.775/2021 resa, inter partes,
dal Giudice di Pace di Agrigento in data 25.10.2021, accogliere le conclusioni tutte avanzate
nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente riportate:
1 Ritenere e dichiarare il diritto del sig. al pagamento della provvigione di Parte_1
mediazione in relazione alla compravendita in oggetto;
Ritenere e dichiarare il sig. tenuto a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
la provvigione di mediazione per la conclusione dell'affare in oggetto, nella misura
[...]
del 6% sul valore dell'affare come da contratto di mediazione intercorso tra le parti e pari a
complessivi €.4758,00, IVA inclusa;
Conseguentemente, condannare il sig. al pagamento in favore del Controparte_1
sig. della complessiva somma di €.4758,00 (3900,00 + 858,00 Iva) o della Parte_1
diversa somma che ad esito del giudizio risulterà di giustizia.
Condannare il sig. a rimborsare al sig. tutte le somme Controparte_1 Parte_1
pagate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato , come da comparsa di costituzione e risposta: “Ritenere Controparte_1
e dichiarare inammissibile, nulla, infondata e giuridicamente inesistente la domanda proposta da parte attrice;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso la nullità della clausola aggiuntiva ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1342 e 1341, secondo comma, cc;
per l'effetto, RIGETTARE, per tutte le motivazioni suesposte ed in ogni caso la domanda
avversaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
***
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda l'appello di (attore in primo grado) Parte_1
avverso la sentenza n. 775/2021 del 25.10.2021, pubblicata in pari data, emessa dal
Giudice di Pace di Agrigento nel procedimento civile R.G. 1535/2021. Parte_1
ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della provvigione da lui avanzata nei confronti di CP_1
2 , con condanna al pagamento delle spese processuali. L'appellante ha ritenuto CP_1
tale pronuncia viziata per avere erroneamente il giudice di prime cure valutato le risultanze istruttorie pervenendo così a ritenere che l'affare concluso dall'appellato – CP_1
avente ad oggetto la compravendita del terreno sito in Campobello di Licata nella contrada
Borginissimo – non fosse causalmente riconducibile all'intermediazione dell'appellante in qualità di agente immobiliare. A fondamento delle proprie argomentazioni, deduceva in particolare di avere ricevuto incarico di mediazione da il 16.4.2019 e Controparte_1
nella stessa data di avere formulato la proposta di preliminare di compravendita del terreno di contrada Borginissimo ricevendo un assegno in bianco – da utilizzare per l'acconto –
firmato dalla coniuge del . Tuttavia, a dire dell'appellante, pochi CP_1 CP_1
giorni dopo dichiarava di non avere più interesse alla conclusione dell'affare,
estromettendo pertanto il mediatore. Precisava che l'appellato aveva acquistato con trattativa privata lo stesso terreno segnalato dal mediatore giusto atto pubblico del
28.12.2020, devolvendo un primo acconto di € 10.000,00 sul prezzo complessivo mediante lo stesso assegno che aveva precedentemente consegnato all'appellante e che da questi gli era stato restituito allorché si era ritirato dalle trattative;
tale assegno era stato CP_1
emesso il 18.4.2019. Indi, deduceva che l'affare era stato concluso ben prima della data del rogito notarile di compravendita e, in particolare, durante la vigenza del contratto di intermediazione immobiliare. Concludeva affermando il proprio diritto alla corresponsione della provvigione in quanto il contratto tra e le alienanti era stato Controparte_1
concluso tramite il suo intervento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza resa in primo grado. A fondamento delle proprie difese, affermava che l'affare avente ad oggetto la vendita del terreno di contrada
Borginissimo non era inizialmente andato a buon fine per indisponibilità del bene. Invero, le alienanti avevano stipulato con un terzo, ovvero con , un contratto Parte_2
preliminare di compravendita il 29.1.2019. Tuttavia, tali contraenti non erano pervenuti
3 alla stipula del definitivo per difficoltà economiche del , il quale aveva informato di Pt_2
tale circostanza la coniuge di – – al fine di valutare Controparte_1 Persona_1
l'opportunità dell'acquisto, mettendola in contatto con le alienanti. Pertanto, a suo dire,
correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'affare fosse stato concluso per il tramite di e non già del Pt_2 Pt_1
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che aveva conferito Controparte_1
incarico di mediazione all'agenzia immobiliare Assitour – agente immobiliare Parte_1
– volto alla conclusione del contratto di compravendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile cui alla "proposta di acquisto/preliminare di compravendita" e della durata di un mese, dal 16.4.2019 al 16.5.2019. Consegnava a tal fine un assegno non trasferibile privo di data, intestazione e importo ma sottoscritto dal . Tale contratto di Persona_1
mediazione era privo di data. La richiamata proposta di acquisto preliminare di compravendita veniva sottoscritta dall'appellato il 16.4.2019 e aveva ad oggetto un terreno agricolo sito in Campobello di Licata – contrada Borginissimo – di proprietà di Parte_3
e ; il prezzo era convenuto in € 65.000,00. È inoltre pacifico tra
[...] Parte_4
le parti che l'assegno in bianco sia stato poi riconsegnato dal al . Pt_1 CP_1
All'udienza del 7.7.2021 davanti al GdP, veniva sentito il teste , il Parte_2
quale confermava di avere stipulato il contratto preliminare di vendita del terreno di contrada Borginissimo con e il 29.1.2019 ma di avere successivamente Parte_3 Pt_4
rinunciato alla stipulazione del definito per motivi personali, segnatamente di carattere economico.
Dal compendio probatorio si rileva innanzitutto una incongruenza tra le tempistiche della mediazione e della trattativa privata. L'appellante ha affermato di avere espletato in favore di una serie di attività – cd. messa in relazione tra le parti – volte alla CP_1
4 ricerca del fondo da acquistare e all'interlocuzione con le venditrici per conoscere le condizioni del bene e la richiesta economica, indi a formulare la proposta del preliminare.
Il dato pacifico, tuttavia, è che l'affare si è concluso con la stipulazione del rogito notarile solo più un anno e mezzo dopo il conferimento dell'incarico di mediazione, ossia il
28.12.2020, e senza che il ne fosse parte, in quanto il contratto è stato CP_1
stipulato tra la di lui moglie, , e le due venditrici. Persona_1
Sul punto rileva il seguente principio di diritto: “al fine del sorgere del diritto
alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio
ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver
messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere
dell'adeguatezza” (Cass. sez. 2, Ordinanza n. 538 del 08/01/2024 - Rv. 669966 - 01).
Sotto altro profilo, si osserva che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna
di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso
derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della
sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (Cass.
sez. 2, sentenza n. 2359 del 24/01/2024 - Rv. 669986 - 01).
Nel caso in esame, non può ritenersi titolo valido la proposta di preliminare del
16.4.2019 atteso che trattavasi di mera proposta di acquisto non accettata dalle alienanti,
le quali non si sono mai impegnate in un contratto preliminare di compravendita con e non avevano firmato il modulo. Semmai, tale contratto va ricondotto Controparte_1
a una fase embrionale delle trattative, non suscettibile di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.
5 Come anticipato, l'affare è stato poi concluso solo un anno e mezzo dopo, a condizioni diverse da quelle indicate nella proposta del 16.4.2019 e tra parti diverse. Quest'ultimo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, è rilevante nella misura in cui il aveva asseritamente messo in relazione il con le venditrici Pt_1 CP_1
per formulare una proposta contrattuale non accettata, mentre non ha dato prova di aver messo in relazione la con le medesime venditrici ( che peraltro non è nemmeno Per_1 Per_1
parte del processo). Del resto, il non ha mai nemmeno richiesto la prova orale con Pt_1
le venditrici e;
quest'ultime, ove mai avessero avuto Parte_3 Parte_4
contatti con il mediatore per la conclusione dell'affare, ben avrebbero potuto confermarlo.
Ciò non fa che ribadire l'assenza di causalità tra l'attività del e la compravendita Pt_1
del dicembre 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 775/2021 del Giudice di Pace
del 25.10.2021;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di secondo grado, spese che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA e come per legge.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e l'appellante è quindi tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Agrigento, il 5.11.2025
Il giudice
MA De NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice MA De NE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 27.4.2022, avverso la sentenza n.
775/2021 del 25.10.2021, pubblicata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento
nel procedimento civile R.G. 1535/2021 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi domiciliato nella via Garibaldi n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ciotta,
APPELLANTE
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente nella via Paolo Rossi n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Balsamo,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Accogliere l'Appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.775/2021 resa, inter partes,
dal Giudice di Pace di Agrigento in data 25.10.2021, accogliere le conclusioni tutte avanzate
nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente riportate:
1 Ritenere e dichiarare il diritto del sig. al pagamento della provvigione di Parte_1
mediazione in relazione alla compravendita in oggetto;
Ritenere e dichiarare il sig. tenuto a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
la provvigione di mediazione per la conclusione dell'affare in oggetto, nella misura
[...]
del 6% sul valore dell'affare come da contratto di mediazione intercorso tra le parti e pari a
complessivi €.4758,00, IVA inclusa;
Conseguentemente, condannare il sig. al pagamento in favore del Controparte_1
sig. della complessiva somma di €.4758,00 (3900,00 + 858,00 Iva) o della Parte_1
diversa somma che ad esito del giudizio risulterà di giustizia.
Condannare il sig. a rimborsare al sig. tutte le somme Controparte_1 Parte_1
pagate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato , come da comparsa di costituzione e risposta: “Ritenere Controparte_1
e dichiarare inammissibile, nulla, infondata e giuridicamente inesistente la domanda proposta da parte attrice;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso la nullità della clausola aggiuntiva ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1342 e 1341, secondo comma, cc;
per l'effetto, RIGETTARE, per tutte le motivazioni suesposte ed in ogni caso la domanda
avversaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
***
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda l'appello di (attore in primo grado) Parte_1
avverso la sentenza n. 775/2021 del 25.10.2021, pubblicata in pari data, emessa dal
Giudice di Pace di Agrigento nel procedimento civile R.G. 1535/2021. Parte_1
ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della provvigione da lui avanzata nei confronti di CP_1
2 , con condanna al pagamento delle spese processuali. L'appellante ha ritenuto CP_1
tale pronuncia viziata per avere erroneamente il giudice di prime cure valutato le risultanze istruttorie pervenendo così a ritenere che l'affare concluso dall'appellato – CP_1
avente ad oggetto la compravendita del terreno sito in Campobello di Licata nella contrada
Borginissimo – non fosse causalmente riconducibile all'intermediazione dell'appellante in qualità di agente immobiliare. A fondamento delle proprie argomentazioni, deduceva in particolare di avere ricevuto incarico di mediazione da il 16.4.2019 e Controparte_1
nella stessa data di avere formulato la proposta di preliminare di compravendita del terreno di contrada Borginissimo ricevendo un assegno in bianco – da utilizzare per l'acconto –
firmato dalla coniuge del . Tuttavia, a dire dell'appellante, pochi CP_1 CP_1
giorni dopo dichiarava di non avere più interesse alla conclusione dell'affare,
estromettendo pertanto il mediatore. Precisava che l'appellato aveva acquistato con trattativa privata lo stesso terreno segnalato dal mediatore giusto atto pubblico del
28.12.2020, devolvendo un primo acconto di € 10.000,00 sul prezzo complessivo mediante lo stesso assegno che aveva precedentemente consegnato all'appellante e che da questi gli era stato restituito allorché si era ritirato dalle trattative;
tale assegno era stato CP_1
emesso il 18.4.2019. Indi, deduceva che l'affare era stato concluso ben prima della data del rogito notarile di compravendita e, in particolare, durante la vigenza del contratto di intermediazione immobiliare. Concludeva affermando il proprio diritto alla corresponsione della provvigione in quanto il contratto tra e le alienanti era stato Controparte_1
concluso tramite il suo intervento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conseguente conferma della sentenza resa in primo grado. A fondamento delle proprie difese, affermava che l'affare avente ad oggetto la vendita del terreno di contrada
Borginissimo non era inizialmente andato a buon fine per indisponibilità del bene. Invero, le alienanti avevano stipulato con un terzo, ovvero con , un contratto Parte_2
preliminare di compravendita il 29.1.2019. Tuttavia, tali contraenti non erano pervenuti
3 alla stipula del definitivo per difficoltà economiche del , il quale aveva informato di Pt_2
tale circostanza la coniuge di – – al fine di valutare Controparte_1 Persona_1
l'opportunità dell'acquisto, mettendola in contatto con le alienanti. Pertanto, a suo dire,
correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'affare fosse stato concluso per il tramite di e non già del Pt_2 Pt_1
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che aveva conferito Controparte_1
incarico di mediazione all'agenzia immobiliare Assitour – agente immobiliare Parte_1
– volto alla conclusione del contratto di compravendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile cui alla "proposta di acquisto/preliminare di compravendita" e della durata di un mese, dal 16.4.2019 al 16.5.2019. Consegnava a tal fine un assegno non trasferibile privo di data, intestazione e importo ma sottoscritto dal . Tale contratto di Persona_1
mediazione era privo di data. La richiamata proposta di acquisto preliminare di compravendita veniva sottoscritta dall'appellato il 16.4.2019 e aveva ad oggetto un terreno agricolo sito in Campobello di Licata – contrada Borginissimo – di proprietà di Parte_3
e ; il prezzo era convenuto in € 65.000,00. È inoltre pacifico tra
[...] Parte_4
le parti che l'assegno in bianco sia stato poi riconsegnato dal al . Pt_1 CP_1
All'udienza del 7.7.2021 davanti al GdP, veniva sentito il teste , il Parte_2
quale confermava di avere stipulato il contratto preliminare di vendita del terreno di contrada Borginissimo con e il 29.1.2019 ma di avere successivamente Parte_3 Pt_4
rinunciato alla stipulazione del definito per motivi personali, segnatamente di carattere economico.
Dal compendio probatorio si rileva innanzitutto una incongruenza tra le tempistiche della mediazione e della trattativa privata. L'appellante ha affermato di avere espletato in favore di una serie di attività – cd. messa in relazione tra le parti – volte alla CP_1
4 ricerca del fondo da acquistare e all'interlocuzione con le venditrici per conoscere le condizioni del bene e la richiesta economica, indi a formulare la proposta del preliminare.
Il dato pacifico, tuttavia, è che l'affare si è concluso con la stipulazione del rogito notarile solo più un anno e mezzo dopo il conferimento dell'incarico di mediazione, ossia il
28.12.2020, e senza che il ne fosse parte, in quanto il contratto è stato CP_1
stipulato tra la di lui moglie, , e le due venditrici. Persona_1
Sul punto rileva il seguente principio di diritto: “al fine del sorgere del diritto
alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio
ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver
messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere
dell'adeguatezza” (Cass. sez. 2, Ordinanza n. 538 del 08/01/2024 - Rv. 669966 - 01).
Sotto altro profilo, si osserva che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna
di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di
compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso
derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della
sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (Cass.
sez. 2, sentenza n. 2359 del 24/01/2024 - Rv. 669986 - 01).
Nel caso in esame, non può ritenersi titolo valido la proposta di preliminare del
16.4.2019 atteso che trattavasi di mera proposta di acquisto non accettata dalle alienanti,
le quali non si sono mai impegnate in un contratto preliminare di compravendita con e non avevano firmato il modulo. Semmai, tale contratto va ricondotto Controparte_1
a una fase embrionale delle trattative, non suscettibile di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.
5 Come anticipato, l'affare è stato poi concluso solo un anno e mezzo dopo, a condizioni diverse da quelle indicate nella proposta del 16.4.2019 e tra parti diverse. Quest'ultimo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, è rilevante nella misura in cui il aveva asseritamente messo in relazione il con le venditrici Pt_1 CP_1
per formulare una proposta contrattuale non accettata, mentre non ha dato prova di aver messo in relazione la con le medesime venditrici ( che peraltro non è nemmeno Per_1 Per_1
parte del processo). Del resto, il non ha mai nemmeno richiesto la prova orale con Pt_1
le venditrici e;
quest'ultime, ove mai avessero avuto Parte_3 Parte_4
contatti con il mediatore per la conclusione dell'affare, ben avrebbero potuto confermarlo.
Ciò non fa che ribadire l'assenza di causalità tra l'attività del e la compravendita Pt_1
del dicembre 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 775/2021 del Giudice di Pace
del 25.10.2021;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di secondo grado, spese che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA e come per legge.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e l'appellante è quindi tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Agrigento, il 5.11.2025
Il giudice
MA De NE
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