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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12091 2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Santa Maria di Licodia (CT), Via Paolo Borsellino n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Scuderi,
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 20.12.2024, ha impugnato l'avviso di addebito n.59320240006349828000, notificato a mezzo PEC in data 15.11.2024, con il quale, l' ha CP_1 chiesto il pagamento della complessiva somma di €.5.062,86, per contributi dovuti alla Gestione
Commercianti, per il periodo dal 06/2022 al 12/2023. Ha premesso che in data 02/05/2022, ha stipulato con la società un rapporto di lavoro subordinato nella forma del contratto di CP_2 apprendistato professionalizzante con la qualifica di "grafico pubblicitario" e con un impegno orario part-time di 30 ore settimanali, da svolgersi presso la sede aziendale di Catania;
che in data
02/06/2022, ha avviato attività autonoma di consulenza amministrativa, con attribuzione della partita
IVA; che dal 01/06/2023, l'orario di lavoro veniva ridotto a 24 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, fermi restando l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale. Ha eccepito in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante che dallo stesso non risulterebbero le ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ha, altresì, eccepito, l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva e che grava sull' CP_1
l'onere di provarne la sussistenza. Ha, sostegno dell'opposizione ha, comunque, dedotto la prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo sia sotto il profilo temporale, essendo il rapporto di lavoro subordinato precedente;
sia sotto il profilo qualitativo-quantitativo, stante la qualificazione professionale del rapporto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attività aziendale. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali non ha intaccato la prevalenza del rapporto subordinato atteso che il primo si svolge nella fascia centrale della giornata, dalle 10:00 alle 18:00 e dal lunedì al venerdì. Ritiene, pertanto, illegittima la pretesa contributiva dell' . Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, CP_1 annullare l'avviso di addebito n. 59320240006349828000 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione Commercianti in ragione della prevalenza dell'attività di lavoro subordinato. Condannare l' al pagamento delle spese di lite, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge.
Si è costituito, con memorie depositate 12.06.2025, l' il quale premessa la normativa sull'avviso CP_1 di addebito, ha precisato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti con decorrenza
02/06/2022, in quanto ditta individuale, a seguito di delibera Comunica di Iscrizione azienda. Ha precisato che il ricorrente ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione per causa di esclusione specificando di essere un apprendista – part time e che poiché tale casistica non rientra tra i casi di esclusione, l' ha proceduto alla iscrizione della ditta individuale. L' ha, inoltre, rilevato CP_1 CP_1 che la legittimità del suo operato scaturirebbe dai redditi di impresa dichiarati dal ricorrente per l'anno
2022 e 2023. Ha rilevato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scaturirebbe ex lege dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ha richiamato la normativa in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo: in via principale - Dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, che prevede
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: Cfr.: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010).
Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n.
12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente CP_1 convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente
Venendo alla fattispecie in esame il ricorrente ha eccepito con riferimento alla ditta individuale, di cui è stato titolare, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo egli svolto attività commerciale abituale e prevalente essendo invece prevalente l'attività subordinata, dallo stesso svolta per la società
CP_2
CP_ E' pacifico che il ricorrente è titolare di ditta individuale dal 27.06.2022 (visura camerale fasc e che l'iscrizione alla gestione commercianti è stata eseguita dall'Istituto a seguito dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, quale ditta individuale. Risulta, altresì, che il ricorrente con la dichiarazione, Comunica nel quadro AC ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto svolge attività di apprendistato per CP_1
CP_ numero 30 ore settimanali presso l'azienda p.iva (si veda modello AC doc. 4 fasc . CP_2
Parte ricorrente ha, altresì, documentato l'esistenza del rapporto di lavoro di apprendistato a tempo determinato prima, dal 02/05/2022, per numero di 30 ore settimanali (si veda Comunicazione
Obbligatoria Unificato UniLav doc.2 fasc. parte ricorrente) ed a seguito di modifica del contratto del
1.06.2023 per numero 24 ore settimanali con orario di lavoro così articolato: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalla ore 16,00 alle ore 18,00 (doc.4 fasc. parte ricorrente). Parte ricorrente ha, inoltre prodotto le buste paga. CP_ L' adduce, come fonte della sua pretesa;
l'scrizione della ditta presso il registro delle imprese;
che il contratto di apprendistato partime non rientra nei casi di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti;
ed i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2022 e 2023. Ha quindi prodotto visura camerale, le dichiarazioni dei redditi relative anni 2022 e 2023, quadro AC e l'estratto conto Co contributivo dal quale risulta la contribuzione versata dalla società hubing negli anni in questione e la retribuzione corrisposta.
Si ritiene che la documentazione prodotta dall' non sia idonea a provare la sussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, la produzione di un reddito superiore a quello scaturente dall'attività di lavoro subordinata non prova lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente con carattere abituale e prevalente. Il reddito può scaturire dal tipo di prestazione svolta e non dallo svolgimento dell'attività in maniera abituale e prevalente. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che
(ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni 2022 e 2023
e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la titolarità della ditta individuale e il reddito pronto stante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.12091/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 59320240006349828000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12091 2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Santa Maria di Licodia (CT), Via Paolo Borsellino n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Scuderi,
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 20.12.2024, ha impugnato l'avviso di addebito n.59320240006349828000, notificato a mezzo PEC in data 15.11.2024, con il quale, l' ha CP_1 chiesto il pagamento della complessiva somma di €.5.062,86, per contributi dovuti alla Gestione
Commercianti, per il periodo dal 06/2022 al 12/2023. Ha premesso che in data 02/05/2022, ha stipulato con la società un rapporto di lavoro subordinato nella forma del contratto di CP_2 apprendistato professionalizzante con la qualifica di "grafico pubblicitario" e con un impegno orario part-time di 30 ore settimanali, da svolgersi presso la sede aziendale di Catania;
che in data
02/06/2022, ha avviato attività autonoma di consulenza amministrativa, con attribuzione della partita
IVA; che dal 01/06/2023, l'orario di lavoro veniva ridotto a 24 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, fermi restando l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale. Ha eccepito in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante che dallo stesso non risulterebbero le ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ha, altresì, eccepito, l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva e che grava sull' CP_1
l'onere di provarne la sussistenza. Ha, sostegno dell'opposizione ha, comunque, dedotto la prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo sia sotto il profilo temporale, essendo il rapporto di lavoro subordinato precedente;
sia sotto il profilo qualitativo-quantitativo, stante la qualificazione professionale del rapporto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attività aziendale. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali non ha intaccato la prevalenza del rapporto subordinato atteso che il primo si svolge nella fascia centrale della giornata, dalle 10:00 alle 18:00 e dal lunedì al venerdì. Ritiene, pertanto, illegittima la pretesa contributiva dell' . Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, CP_1 annullare l'avviso di addebito n. 59320240006349828000 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione Commercianti in ragione della prevalenza dell'attività di lavoro subordinato. Condannare l' al pagamento delle spese di lite, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge.
Si è costituito, con memorie depositate 12.06.2025, l' il quale premessa la normativa sull'avviso CP_1 di addebito, ha precisato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti con decorrenza
02/06/2022, in quanto ditta individuale, a seguito di delibera Comunica di Iscrizione azienda. Ha precisato che il ricorrente ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione per causa di esclusione specificando di essere un apprendista – part time e che poiché tale casistica non rientra tra i casi di esclusione, l' ha proceduto alla iscrizione della ditta individuale. L' ha, inoltre, rilevato CP_1 CP_1 che la legittimità del suo operato scaturirebbe dai redditi di impresa dichiarati dal ricorrente per l'anno
2022 e 2023. Ha rilevato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scaturirebbe ex lege dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ha richiamato la normativa in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo: in via principale - Dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, che prevede
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: Cfr.: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010).
Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n.
12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente CP_1 convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente
Venendo alla fattispecie in esame il ricorrente ha eccepito con riferimento alla ditta individuale, di cui è stato titolare, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo egli svolto attività commerciale abituale e prevalente essendo invece prevalente l'attività subordinata, dallo stesso svolta per la società
CP_2
CP_ E' pacifico che il ricorrente è titolare di ditta individuale dal 27.06.2022 (visura camerale fasc e che l'iscrizione alla gestione commercianti è stata eseguita dall'Istituto a seguito dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, quale ditta individuale. Risulta, altresì, che il ricorrente con la dichiarazione, Comunica nel quadro AC ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto svolge attività di apprendistato per CP_1
CP_ numero 30 ore settimanali presso l'azienda p.iva (si veda modello AC doc. 4 fasc . CP_2
Parte ricorrente ha, altresì, documentato l'esistenza del rapporto di lavoro di apprendistato a tempo determinato prima, dal 02/05/2022, per numero di 30 ore settimanali (si veda Comunicazione
Obbligatoria Unificato UniLav doc.2 fasc. parte ricorrente) ed a seguito di modifica del contratto del
1.06.2023 per numero 24 ore settimanali con orario di lavoro così articolato: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalla ore 16,00 alle ore 18,00 (doc.4 fasc. parte ricorrente). Parte ricorrente ha, inoltre prodotto le buste paga. CP_ L' adduce, come fonte della sua pretesa;
l'scrizione della ditta presso il registro delle imprese;
che il contratto di apprendistato partime non rientra nei casi di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti;
ed i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2022 e 2023. Ha quindi prodotto visura camerale, le dichiarazioni dei redditi relative anni 2022 e 2023, quadro AC e l'estratto conto Co contributivo dal quale risulta la contribuzione versata dalla società hubing negli anni in questione e la retribuzione corrisposta.
Si ritiene che la documentazione prodotta dall' non sia idonea a provare la sussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, la produzione di un reddito superiore a quello scaturente dall'attività di lavoro subordinata non prova lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente con carattere abituale e prevalente. Il reddito può scaturire dal tipo di prestazione svolta e non dallo svolgimento dell'attività in maniera abituale e prevalente. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che
(ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni 2022 e 2023
e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la titolarità della ditta individuale e il reddito pronto stante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.12091/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 59320240006349828000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Catania, 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi