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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
833/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 833/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via S. Sergio,35, (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Equense il 12.11.1971 e residente in [...], (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avv. Stanislao De Liguori ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via G. Mazzini, 18 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 26.04.2001, nel corso del quale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], , nata a [...] Persona_1 Persona_2
Equense il 04.03.2006 e , nata a [...] il [...], tutti maggiorenni, CP_1
1 studenti universitari, quest'ultima residente in [...] ma tutt'oggi convivente con i genitori;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, hanno dedotto che risulta Parte_1 essere un libero professionista nel campo medico ed ha prodotto reddito lordo annuo pari ad euro
61.133,71 per il 2021, euro 60.639,44 per il 2022 ed euro 58.926,05 per il 2023; mentre
[...]
risulta essere dipendente presso il “Centro Medi S.r.l.” ed ha prodotto reddito lordo Parte_2 annuo pari ad euro 16.573,58 per il 2021, euro 16.817,29 per l'anno 2022 ed euro 20.788,58 per l'anno 2023.
Con decreto del 23.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data 01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di separarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
1) autorizza i ricorrenti a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di vivere e trasferire la propria residenza ove credono opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge della variazione di residenza;
2 2) la casa coniugale sita in Sant'Agnello alla Via San Sergio n. 35 è assegnata a
[...]
Per
unitamente ai figli , ed , maggiorenni ma non economicamente Parte_2 Per_1 CP_1 autosufficienti;
3) nessuna disciplina viene adottata in relazione alla frequentazione del padre con i figli vista la maggiore età di quest'ultimi;
4) in capo a è posto l'obbligo al pagamento a per il Parte_1 Parte_2
Per mantenimento dei figli , ed , entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Per_1 CP_1 euro 3.000,00, (tremila/00). Il detto importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli automatici adeguamenti Istat;
5) rinuncia alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento Parte_2 in suo favore in quanto è economicamente autosufficiente;
6) le spese straordinarie sono poste nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del
30% in capo alla madre. Le dette spese dovranno essere sempre preventivamente concordate e disciplinate secondo le linee guida adottate in materia dal Tribunale di Torre Annunziata;
7) , data la differenza dei redditi, onorerà per intero le tasse universitarie Parte_1
Per dei figli , ed;
Per_1 CP_1
8) le parti rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e, comunque si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi ed ai loro figli, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, dei registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 833/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via S. Sergio,35, (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Equense il 12.11.1971 e residente in [...], (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avv. Stanislao De Liguori ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Via G. Mazzini, 18 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento in data 26.04.2001, nel corso del quale sono nati tre figli: , nato a [...] il [...], , nata a [...] Persona_1 Persona_2
Equense il 04.03.2006 e , nata a [...] il [...], tutti maggiorenni, CP_1
1 studenti universitari, quest'ultima residente in [...] ma tutt'oggi convivente con i genitori;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, hanno dedotto che risulta Parte_1 essere un libero professionista nel campo medico ed ha prodotto reddito lordo annuo pari ad euro
61.133,71 per il 2021, euro 60.639,44 per il 2022 ed euro 58.926,05 per il 2023; mentre
[...]
risulta essere dipendente presso il “Centro Medi S.r.l.” ed ha prodotto reddito lordo Parte_2 annuo pari ad euro 16.573,58 per il 2021, euro 16.817,29 per l'anno 2022 ed euro 20.788,58 per l'anno 2023.
Con decreto del 23.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data 01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di separarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
1) autorizza i ricorrenti a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di vivere e trasferire la propria residenza ove credono opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge della variazione di residenza;
2 2) la casa coniugale sita in Sant'Agnello alla Via San Sergio n. 35 è assegnata a
[...]
Per
unitamente ai figli , ed , maggiorenni ma non economicamente Parte_2 Per_1 CP_1 autosufficienti;
3) nessuna disciplina viene adottata in relazione alla frequentazione del padre con i figli vista la maggiore età di quest'ultimi;
4) in capo a è posto l'obbligo al pagamento a per il Parte_1 Parte_2
Per mantenimento dei figli , ed , entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Per_1 CP_1 euro 3.000,00, (tremila/00). Il detto importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli automatici adeguamenti Istat;
5) rinuncia alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento Parte_2 in suo favore in quanto è economicamente autosufficiente;
6) le spese straordinarie sono poste nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del
30% in capo alla madre. Le dette spese dovranno essere sempre preventivamente concordate e disciplinate secondo le linee guida adottate in materia dal Tribunale di Torre Annunziata;
7) , data la differenza dei redditi, onorerà per intero le tasse universitarie Parte_1
Per dei figli , ed;
Per_1 CP_1
8) le parti rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e, comunque si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi ed ai loro figli, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, dei registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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