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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1794 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. VICARI FLAVIANA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO CP_1 P.IVA_1
MANLIO resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 5.8.2022, (c.f. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza C.F._1
ingiunzione n. OI-000401067 e notificata in data 7.07.2022 con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 dovuta a CP_1
titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del
D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2010 e basata sull'accertamento n.
.6500.10/11/2017.0160050 del 22.11.2017, nonché avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000222271 notificata in data 16.07.2022 con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 22.500,00 a CP_1
titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2011 e basata sull'accertamento n.
.6500.07/08/2017.0114977 del 16.08.2017. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha nel merito contestato le CP_1
eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto, specificando, con note del 4.2.2025, che la sanzione è stata rideterminata rispettivamente in €
2.206,34 ed € 1.612,24 ai sensi del d.l. 48/2023.
La ricorrente ha versato la metà di tali importi ai sensi dell'art. 9 co. 5
d.lgs. 8/2016, chiedendo la cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
L' , pur dando atto del pagamento parziale delle sanzioni, non ha CP_1
ritenuto che lo stesso fosse idoneo ad estinguere il procedimento sanzionatorio, giacché avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla rappresentazione in udienza dell'avvenuta rideterminazione, ed ha dichiarato di trattenere le somme in acconto sulle sanzioni dovute.
***
Il pagamento allegato dalla ricorrente, relativo alle ordinanze opposte, effettuato, come da documentazione versata in atti, è avvenuto oltre il
Pagina 2 di 4 termine di sessanta giorni dall'udienza del 4.02.2025. Difatti, la ricorrente, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016, applicabile alla fattispecie, avrebbe dovuto provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni e non avendolo fatto, è tenuta al pagamento dell'intero importo della sanzione, nella misura indicata nel provvedimento di rideterminazione, e dunque alla differenza rispetto a quanto già versato.
Tale pagamento è avvenuto spontaneamente, in quanto l'efficacia esecutiva delle ordinanze d'ingiunzione era stata sospesa con decreto dell'8.8.2022; e definitivamente, non avendo la ricorrente dedotto di averlo effettuato con animo di rivalsa (nel qual caso il pagamento non avrebbe nemmeno avuto alcuna giustificazione, essendo appunto l'ordinanza sospesa). Ne consegue che tale pagamento parziale comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell . CP_1
Il ricorso è comunque infondato.
Infatti l ha documentato la notificazione degli atti di accertamento CP_1
rispettivamente il 23.11.2017 e il 16.8.2017; la prescrizione non sussiste perché trattandosi di commessi anteriormente alla depenalizzazione, il termine di prescrizione quinquennale non può decorrere da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, ossia dal 6.2.2016, ed è interrotto dagli accertamenti di cui sopra;
e poi dalle ordinanze, notificate il 7 e il 16 luglio 2022; il pagamento delle ritenute è dedotto in maniera totalmente generica;
la doglianza relativa alla violazione del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è anzitutto di difficile comprensione, non essendo indicato quale sarebbe l'articolo di legge invocato nel quale sia il
“presente regolamento” menzionato, e comunque l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è sottoposta al solo termine di prescrizione (C.
10452/2006); le ordinanze sono compiutamente motivare, indicandosi l'illecito, l'atto di accertamento preventivamente notificato, la normativa applicabile, e la sanzione irrogata.
Pagina 3 di 4 Tuttavia le spese si compensano come richiesto dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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