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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2406/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 27 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 352 c.p.c.;
promossa da
C. F.: , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Mario
Travia;
appellante
Codice Fiscale , quale successore della Parte_2 P.IVA_2 già come da atto unico di fusione e scissione del Controparte_1
21.06.2023, a rogito Notaio Dott. di Milano, Rep. N. 59.037, Racc. N. Persona_1
27.767, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. William Lo Cicero;
appellata
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1469/2023, emessa in data 28.07.2023, dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria che, decidendo sulla richiesta di risarcimento dei pagina 1 di 9 danni avanzata dalla medesima società a seguito del sinistro stradale datato
26.11.2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 nonché di legittimazione passiva della condannando la Controparte_2 società appellante al pagamento delle spese processuali.
L'odierna appellante chiedeva di riformare la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Errata valutazione dell'oggetto del giudizio da parte del Giudice di primo grado;
- Difetto di legittimazione attiva e passiva;
violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art.
100 c.p.c.;
- Violazione dell'art. 1882 e segg. c.c.; violazione dell'art. 1914 c.c. e 2049 c.c.; violazione dell'art. 91 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, la società poneva le Parte_1 polizze assicurative per lo svolgimento dell'attività professionale n. 03625712000322
e n. 03625712000323, in forza delle quali la era tenuta a risarcire i Controparte_1 danni causati, da un proprio dipendente durante le operazioni di revisione dei veicoli, sia a terzi che alle vetture in custodia.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Reggio Calabria di riformare la sentenza n.
1469/2023 nella parte in cui quest'ultimo “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, nonché di legittimazione passiva della e di “condannare Controparte_3
l'odierna convenuta in persona del Controparte_4 legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma di € 2.680,24 (Euro duemilaseicentottanta,24), a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura
Fiat Punto, targata CY643ML, nonché, dal veicolo Mercedes Classe B, targata
DH095AD, quale conseguenza unica e diretta della responsabilità civile dell'appellante nei confronti dei terzi danneggiati;
in ogni caso tenere indenne
l'appellante da ogni esborso ritenuto congruo in tutto o in parte, già effettuato nei
pagina 2 di 9 confronti di detti terzi danneggiati e condannare l'appellata Compagnia al pagamento delle relative somme che saranno accertate in corso di causa”.
Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., depositato in data 18 dicembre
2023, si costituiva in giudizio la società titolare del rapporto Parte_2 giuridico controverso a partire dal 01.07.2023, quale successore della già
[...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_1
reiterando tutte le eccezioni sollevate innanzi al primo giudice e Controparte_5 concludendo per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della gravata pronuncia.
2. L'appello è infondato per quanto di seguito esposto.
L'azione esperita innanzi al primo giudice ha natura contrattuale e, di conseguenza, deve, in primo luogo, affermarsi la titolarità dell'odierna società appellante a domandare il pagamento dell'indennizzo nei confronti dell'avente causa dalla società di assicurazione con la quale ha pacificamente stipulato le polizze assicurative n.
03625712000322 e n. 03625712000323.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione di decadenza dalla garanzia per mancato rispetto delle condizioni generali di assicurazioni ed in particolare dell'art. SP1 (obblighi in caso di sinistro) che impone all'assicurato di comunicare alla compagnia assicurativa, entro 5 giorni, la verificazione del sinistro.
L'assicurato ha denunciato il sinistro in data 9 Parte_1 dicembre 2019 alla Agenzia di Reggio Calabria e, cioè, dopo 14 giorni dall'accadimento datato 26.11.2019.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai pagina 3 di 9 sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto
(ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta assolto dall'assicuratore.
Venendo al merito della controversia, l'attrice invoca l'operatività delle polizze per la responsabilità civile per i danni cagionati ai propri clienti e ai terzi nell'esercizio della propria attività professionale e chiede di essere indennizzata di quanto risarcito per i danni subiti dal veicolo Mercedes Classe B, targato DH095AD, in custodia per le operazioni di revisione e dal veicolo FIAT Punto Tg. CY643ML di proprietà di tale sig.ra . Per_2
In particolare, nell'atto di citazione allega che “in data 26.11.2019, durante le operazioni di revisione del veicolo Mercedes, Calasse B, targato DH095AD, in fase di esecuzione dell'operazione della prova di analisi gas di scarico, la suddetta autovettura veniva spostata al di fuori dell'officina, in retromarcia, immettendosi sulla via Padova di Reggio Calabria;
durante detta manovra sopraggiungeva
l'autovettura Fiat Punto, targata CY643ML, di proprietà della sig.ra che Per_2 veniva urtata nella fiancata destra con il paraurti lato sinistro della Mercedes”.
In ordine all'onere probatorio, si rammenta che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005,
19734/ 2011). In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il pagina 4 di 9 fatto dedotto in polizza e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto;
solo una volta fornita la prova di tali elementi, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Tenuti a mente i superiori principi, per quanto riguarda il danno subito dall'autovettura Fiat Punto, targata CY643ML, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 41 del 22.06.2020 nei confronti della società , si rileva Parte_1 che l'onere probatorio gravante sull'attrice non è stato integralmente adempiuto.
In particolare, non è dimostrato il nesso causale tra il danno e l'attività o le attività lavorative svolte dal contraente assicurato.
Nel verbale del sopralluogo del 14.05.2020, svolto dal perito fiduciario Per_3 della società di assicurazione e sottoscritto dal sig. , titolare e legale Persona_4 rappresentante della società attrice (oggi appellante), quest'ultimo ha fornito una differente ricostruzione del sinistro dichiarando che esso si sarebbe verificato per responsabilità della conducente della Fiat Punto che arrivava dalla Via Padova ed urtava la Mercedes, ferma entro la linea gialla del passo carrabile esterno (“Il giorno
21 novembre 2019, alle ore 10:30 il sig. stava eseguendo la revisione della Per_5 suddetta Mercedes entro i limiti della linea gialla del passo carrabile esterno, dalla via Padova arrivava la sig.ra con la propria Fiat Punto ed investiva la Per_2
facendo cadere il contagiri danneggiandolo irreparabilmente”). CP_6
A fronte delle dichiarazioni del legale rappresentante dell'assicurato che escludono che il sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto non potrebbe essere eventualmente sufficiente a fondare la tesi attrice la deposizione del teste (dipendente del e Testimone_1 Parte_1 conducente del veicolo Mercedes Classe B), in assenza di qualunque riscontro oggettivo, con conseguente assorbimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare, formulata dalla società convenuta e reiterata nel presente grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Per di più, nella relazione finale di perizia dell'01.10.2020, redatta dal medesimo perito fiduciario della società di assicurazione, si legge che è stato più volte richiesto di contattare la proprietaria della Fiat Punto “al fine di poter visionare i danni ed effettuare qualche foto”, senza che il contraente prestasse la collaborazione dovuta (v. allegato n. 7 del fascicolo di primo grado della società di assicurazione).
La domanda di pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dalla Fiat Punto, pertanto, non può trovare accoglimento.
Del pari, non è fondata la domanda di pagamento dell'indennizzo in ragione dei danni subiti dal veicolo Mercedes, in custodia alla Parte_1
Nella garanzia aggiuntiva RCT – Danni a veicoli in consegna o custodia – RC-F è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 300,00.
In citazione il danno riportato dal veicolo Mercedes è genericamente descritto come “rottura de paraurti” e viene indicato come equivalente ad € “300,00 +IVA”.
Al di là della mancata dimostrazione del danno, esso appare pressoché coperto dalla franchigia.
Chiede, infine, il contraente assicurato di essere indennizzato del danno consistito nella rottura del contagiri, stimato nel preventivo prodotto in € 2.070,24.
Null'altro viene allegato nell'atto introduttivo del giudizio sul contagiri e sulla riconducibilità del danno al contagiri nell'ambito dei danni indennizzabili (non essendo stato neppure specificato in quale oggetto delle polizze stipulate rientra).
Si legge nella relazione di parte dell'01.10.2020, già menzionata, redatta dal perito fiduciario della società di assicurazione che a causa dell'urto tra i veicoli “sarebbe rimasto danneggiato anche il macchinario contagiri dell'azienda assicurata, che a dire del sig. , amministratore del centro revisioni, era poggiato sul Persona_4 cofano della e che cadeva a terra danneggiandosi irreparabilmente”. CP_6
pagina 6 di 9 La società di assicurazione ha dedotto che il contagiri presuntivamente danneggiato non è stato esibito al perito.
La circostanza non è stata specificatamente contestata dall'assicurato.
Non vi è, comunque, prova della correlazione tra il danno dedotto e il sinistro denunciato.
Del tutto ad abundantiam, si aggiunge che la prova testimoniale articolata [“1) vero che in data 26/11/2019, in occasione delle operazioni di revisione della autovettura Mercedes Classe B targata DH095AD, detta autovettura veniva spostata in retromarcia e che, durante detta manovra, urtava la Fiat Punto targata CY643ML che sopraggiungeva sulla via Padova di Reggio Calabria;
2) vero che la Fiat Punto riportava danni sulla fiancata destra per € 610 mentre la riportava danni CP_6 per € 300 + Iva oltre € 2.070, Iva compresa;
3) vero che la ha Parte_1 risarcito entrambi i proprietari delle due autovetture coinvolte”] ed in disparte rimanendo i profili di inammissibilità dell'ultimo capitolo, non verteva espressamente sul fatto storico consistente nella presenza e caduta del contagiri.
In conclusione, non vi è alcuna prova del danno al contagiri (non essendo certamente sufficiente un preventivo, nel lacunoso quadro descritto in cui non è stata neppure consentita l'ispezione della cosa danneggiata), né che il preteso danno si è verificato in dipendenza di un rischio assicurato.
Non resta che confermare il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla società sia pure per le differenti ragioni esposte nella presente Parte_1 decisione.
3. Le spese e competenze del giudizio di appello non possono che seguire il principio della soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e delle complessive ragioni della decisione.
pagina 7 di 9 Non vi è spazio, invece, per l'invocata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta” (così, ex multis, Cass. 9 novembre 2017, n. 26515),
e, nel caso in esame, non può ritenersi che dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante emergesse la palese infondatezza della loro prospettazione, tanto più in ragione dell'integrazione delle ragioni di rigetto della domanda rispetto a quelle su cui
è stata fondata la decisione appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, si dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 1469/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di gravame, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed
IVA come nelle misure di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al pagina 8 di 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2406/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 27 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 352 c.p.c.;
promossa da
C. F.: , in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Mario
Travia;
appellante
Codice Fiscale , quale successore della Parte_2 P.IVA_2 già come da atto unico di fusione e scissione del Controparte_1
21.06.2023, a rogito Notaio Dott. di Milano, Rep. N. 59.037, Racc. N. Persona_1
27.767, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. William Lo Cicero;
appellata
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1469/2023, emessa in data 28.07.2023, dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria che, decidendo sulla richiesta di risarcimento dei pagina 1 di 9 danni avanzata dalla medesima società a seguito del sinistro stradale datato
26.11.2019, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 nonché di legittimazione passiva della condannando la Controparte_2 società appellante al pagamento delle spese processuali.
L'odierna appellante chiedeva di riformare la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Errata valutazione dell'oggetto del giudizio da parte del Giudice di primo grado;
- Difetto di legittimazione attiva e passiva;
violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art.
100 c.p.c.;
- Violazione dell'art. 1882 e segg. c.c.; violazione dell'art. 1914 c.c. e 2049 c.c.; violazione dell'art. 91 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, la società poneva le Parte_1 polizze assicurative per lo svolgimento dell'attività professionale n. 03625712000322
e n. 03625712000323, in forza delle quali la era tenuta a risarcire i Controparte_1 danni causati, da un proprio dipendente durante le operazioni di revisione dei veicoli, sia a terzi che alle vetture in custodia.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Reggio Calabria di riformare la sentenza n.
1469/2023 nella parte in cui quest'ultimo “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, nonché di legittimazione passiva della e di “condannare Controparte_3
l'odierna convenuta in persona del Controparte_4 legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma di € 2.680,24 (Euro duemilaseicentottanta,24), a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura
Fiat Punto, targata CY643ML, nonché, dal veicolo Mercedes Classe B, targata
DH095AD, quale conseguenza unica e diretta della responsabilità civile dell'appellante nei confronti dei terzi danneggiati;
in ogni caso tenere indenne
l'appellante da ogni esborso ritenuto congruo in tutto o in parte, già effettuato nei
pagina 2 di 9 confronti di detti terzi danneggiati e condannare l'appellata Compagnia al pagamento delle relative somme che saranno accertate in corso di causa”.
Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., depositato in data 18 dicembre
2023, si costituiva in giudizio la società titolare del rapporto Parte_2 giuridico controverso a partire dal 01.07.2023, quale successore della già
[...]
a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_1
reiterando tutte le eccezioni sollevate innanzi al primo giudice e Controparte_5 concludendo per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della gravata pronuncia.
2. L'appello è infondato per quanto di seguito esposto.
L'azione esperita innanzi al primo giudice ha natura contrattuale e, di conseguenza, deve, in primo luogo, affermarsi la titolarità dell'odierna società appellante a domandare il pagamento dell'indennizzo nei confronti dell'avente causa dalla società di assicurazione con la quale ha pacificamente stipulato le polizze assicurative n.
03625712000322 e n. 03625712000323.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione di decadenza dalla garanzia per mancato rispetto delle condizioni generali di assicurazioni ed in particolare dell'art. SP1 (obblighi in caso di sinistro) che impone all'assicurato di comunicare alla compagnia assicurativa, entro 5 giorni, la verificazione del sinistro.
L'assicurato ha denunciato il sinistro in data 9 Parte_1 dicembre 2019 alla Agenzia di Reggio Calabria e, cioè, dopo 14 giorni dall'accadimento datato 26.11.2019.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai pagina 3 di 9 sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto
(ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta assolto dall'assicuratore.
Venendo al merito della controversia, l'attrice invoca l'operatività delle polizze per la responsabilità civile per i danni cagionati ai propri clienti e ai terzi nell'esercizio della propria attività professionale e chiede di essere indennizzata di quanto risarcito per i danni subiti dal veicolo Mercedes Classe B, targato DH095AD, in custodia per le operazioni di revisione e dal veicolo FIAT Punto Tg. CY643ML di proprietà di tale sig.ra . Per_2
In particolare, nell'atto di citazione allega che “in data 26.11.2019, durante le operazioni di revisione del veicolo Mercedes, Calasse B, targato DH095AD, in fase di esecuzione dell'operazione della prova di analisi gas di scarico, la suddetta autovettura veniva spostata al di fuori dell'officina, in retromarcia, immettendosi sulla via Padova di Reggio Calabria;
durante detta manovra sopraggiungeva
l'autovettura Fiat Punto, targata CY643ML, di proprietà della sig.ra che Per_2 veniva urtata nella fiancata destra con il paraurti lato sinistro della Mercedes”.
In ordine all'onere probatorio, si rammenta che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005,
19734/ 2011). In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il pagina 4 di 9 fatto dedotto in polizza e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto;
solo una volta fornita la prova di tali elementi, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Tenuti a mente i superiori principi, per quanto riguarda il danno subito dall'autovettura Fiat Punto, targata CY643ML, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 41 del 22.06.2020 nei confronti della società , si rileva Parte_1 che l'onere probatorio gravante sull'attrice non è stato integralmente adempiuto.
In particolare, non è dimostrato il nesso causale tra il danno e l'attività o le attività lavorative svolte dal contraente assicurato.
Nel verbale del sopralluogo del 14.05.2020, svolto dal perito fiduciario Per_3 della società di assicurazione e sottoscritto dal sig. , titolare e legale Persona_4 rappresentante della società attrice (oggi appellante), quest'ultimo ha fornito una differente ricostruzione del sinistro dichiarando che esso si sarebbe verificato per responsabilità della conducente della Fiat Punto che arrivava dalla Via Padova ed urtava la Mercedes, ferma entro la linea gialla del passo carrabile esterno (“Il giorno
21 novembre 2019, alle ore 10:30 il sig. stava eseguendo la revisione della Per_5 suddetta Mercedes entro i limiti della linea gialla del passo carrabile esterno, dalla via Padova arrivava la sig.ra con la propria Fiat Punto ed investiva la Per_2
facendo cadere il contagiri danneggiandolo irreparabilmente”). CP_6
A fronte delle dichiarazioni del legale rappresentante dell'assicurato che escludono che il sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto non potrebbe essere eventualmente sufficiente a fondare la tesi attrice la deposizione del teste (dipendente del e Testimone_1 Parte_1 conducente del veicolo Mercedes Classe B), in assenza di qualunque riscontro oggettivo, con conseguente assorbimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare, formulata dalla società convenuta e reiterata nel presente grado di giudizio.
pagina 5 di 9 Per di più, nella relazione finale di perizia dell'01.10.2020, redatta dal medesimo perito fiduciario della società di assicurazione, si legge che è stato più volte richiesto di contattare la proprietaria della Fiat Punto “al fine di poter visionare i danni ed effettuare qualche foto”, senza che il contraente prestasse la collaborazione dovuta (v. allegato n. 7 del fascicolo di primo grado della società di assicurazione).
La domanda di pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dalla Fiat Punto, pertanto, non può trovare accoglimento.
Del pari, non è fondata la domanda di pagamento dell'indennizzo in ragione dei danni subiti dal veicolo Mercedes, in custodia alla Parte_1
Nella garanzia aggiuntiva RCT – Danni a veicoli in consegna o custodia – RC-F è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 300,00.
In citazione il danno riportato dal veicolo Mercedes è genericamente descritto come “rottura de paraurti” e viene indicato come equivalente ad € “300,00 +IVA”.
Al di là della mancata dimostrazione del danno, esso appare pressoché coperto dalla franchigia.
Chiede, infine, il contraente assicurato di essere indennizzato del danno consistito nella rottura del contagiri, stimato nel preventivo prodotto in € 2.070,24.
Null'altro viene allegato nell'atto introduttivo del giudizio sul contagiri e sulla riconducibilità del danno al contagiri nell'ambito dei danni indennizzabili (non essendo stato neppure specificato in quale oggetto delle polizze stipulate rientra).
Si legge nella relazione di parte dell'01.10.2020, già menzionata, redatta dal perito fiduciario della società di assicurazione che a causa dell'urto tra i veicoli “sarebbe rimasto danneggiato anche il macchinario contagiri dell'azienda assicurata, che a dire del sig. , amministratore del centro revisioni, era poggiato sul Persona_4 cofano della e che cadeva a terra danneggiandosi irreparabilmente”. CP_6
pagina 6 di 9 La società di assicurazione ha dedotto che il contagiri presuntivamente danneggiato non è stato esibito al perito.
La circostanza non è stata specificatamente contestata dall'assicurato.
Non vi è, comunque, prova della correlazione tra il danno dedotto e il sinistro denunciato.
Del tutto ad abundantiam, si aggiunge che la prova testimoniale articolata [“1) vero che in data 26/11/2019, in occasione delle operazioni di revisione della autovettura Mercedes Classe B targata DH095AD, detta autovettura veniva spostata in retromarcia e che, durante detta manovra, urtava la Fiat Punto targata CY643ML che sopraggiungeva sulla via Padova di Reggio Calabria;
2) vero che la Fiat Punto riportava danni sulla fiancata destra per € 610 mentre la riportava danni CP_6 per € 300 + Iva oltre € 2.070, Iva compresa;
3) vero che la ha Parte_1 risarcito entrambi i proprietari delle due autovetture coinvolte”] ed in disparte rimanendo i profili di inammissibilità dell'ultimo capitolo, non verteva espressamente sul fatto storico consistente nella presenza e caduta del contagiri.
In conclusione, non vi è alcuna prova del danno al contagiri (non essendo certamente sufficiente un preventivo, nel lacunoso quadro descritto in cui non è stata neppure consentita l'ispezione della cosa danneggiata), né che il preteso danno si è verificato in dipendenza di un rischio assicurato.
Non resta che confermare il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla società sia pure per le differenti ragioni esposte nella presente Parte_1 decisione.
3. Le spese e competenze del giudizio di appello non possono che seguire il principio della soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e delle complessive ragioni della decisione.
pagina 7 di 9 Non vi è spazio, invece, per l'invocata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta” (così, ex multis, Cass. 9 novembre 2017, n. 26515),
e, nel caso in esame, non può ritenersi che dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante emergesse la palese infondatezza della loro prospettazione, tanto più in ragione dell'integrazione delle ragioni di rigetto della domanda rispetto a quelle su cui
è stata fondata la decisione appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, si dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 1469/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di gravame, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed
IVA come nelle misure di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al pagina 8 di 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
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