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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8920/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8920/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ) già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 mandataria,
(C.F./P.I. , già a seguito di mero cambio di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via preliminare 1. accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, la mancanza di legittimazione attiva da parte della ricorrente, revocando il decreto ingiuntivo opposto e qualsiasi altro provvedimento necessario e consequenziale;
pagina 1 di 7
2. accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito essendo trascorsi 10 anni dall'anno 2011 all'anno 2021;
3. accertare e dichiarare che la domanda della ricorrente è improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la negoziazione assistita obbligatoria.
4. non concedere la provvisoria esecutività sino all'esito del giudizio in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e non di pronta soluzione: contestazioni formali di tutti i documenti prodotti e nonché produzione di documenti provenienti da terzi per i danni arrecati;
In via principale nel merito
1. per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3259/2022 (R.G. n. 7026/2022) emesso dal Tribunale di
Monza nei confronti del signor;
Parte_1 2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito che controparte sostiene essersi formato nel 2009
3. accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, che il signor nulla Parte_1 deve alla società e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
4. dichiarare, previo consulenza tecnica, la presenza della clausola usuraria, con applicazione dell'art. 1815 c.c., e per l'effetto che l'attore non è debitore della somma ingiunta;
5. dichiarare la nuova somma / saldo con ricalcolo senza interessi ex art. 1815 c.c. o, in subordine, ricalcolo unicamente con interessi legali;
6. dichiarare, in via subordinata, la somma realmente dovuta;
7. ordinare la cancellazione da tutte le centrali dei rischi;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e condanna del convenuto alla refusione delle spese eventuali del CTU.
9. Per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente il contratto di finanziamento prodotto dalla controparte e/o le condizioni contrattuali in quanto mai validamente pattuite;
10. rigettare tutte le domande avversarie.
In via istruttoria
Si chiede ammettere consulenza tecnico contabile al fine di determinare con esattezza e precisione somme e interessi ed eventuale ricalcolo con applicazione dell'art. 1815 c.c. o in via subordinata unicamente degli interessi legali, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 34.407,09 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, con
pagina 2 di 7 condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.3259/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 21 settembre 2022 e notificato in data 11 ottobre 2022 con il quale, su ricorso di gli era stato ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di euro 34.407,09=, oltre interessi e spese della procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 3235902 asseritamente sottoscritto con Consumit s.p.a. - Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito. Parte_1
1) il difetto di titolarità attiva in capo a per mancata prova dell'avvenuta Controparte_1 cessione del credito ex art. 58 T.U.B.;
2) la difformità all'originale ex art. 2712 e ss. c.c. del contratto di finanziamento prodotto in copia;
3) la prescrizione del diritto di credito oggetto dell'ingiunzione;
4) la mancata prova dell'erogazione del credito;
5) la nullità del regolamento contrattuale per superamento del cd. tasso soglia anti-usura.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha insistito per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione, ha concluso per la definitiva conferma dell'ingiunzione.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ L'opposizione non è fondata e merita rigetto.
L'opposta ha fornito adeguata prova della titolarità attiva del credito ingiunto attraverso la produzione dell'avviso di cessione in G.U. (doc. 4 monitorio) dei crediti da MPS Consum.it a con CP_4 relativa dichiarazione di cessione della cedente a (doc. 6), nonché del contratto di cessione del CP_1 credito (doc. 5 monitorio) e dell'estratto del relativo elenco dei crediti ceduti, omissato per evidenti ragioni di privacy (doc. 4) dal quale emerge chiaramente la riconducibilità del credito oggetto di ingiunzione alla relativa cessione, in forza della corrispondenza tra il riferimento numerico del contratto indicato nella comunicazione di IFIS (doc. 6 monitorio) e quello indicato nell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 4 comparsa). Risulta quindi documentalmente e compiutamente provata la titolarità attiva in capo a
[...]
della posizione creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_5 Passando all'esame degli altri motivi di opposizione, si osserva, innanzitutto, che l'opponente ha solo genericamente disconosciuto la conformità all'originale della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto telematicamente dall'opposta, chiedendo la produzione del documento in originale, ma senza nulla specificare nemmeno con il deposito degli atti difensivi successivi. L'eccezione, così formulata, è generica e, quindi, come tale, inammissibile e di conseguenza non ha reso necessario introdurre il giudizio di verificazione ex art. 214 e ss c.p.c. anche perché non attiene alla genuinità delle firme apposte sul documento che, quindi, sono pacificamente riconducibili a
Parte_1
pagina 4 di 7 Come da orientamento pacifico della giurisprudenza, il disconoscimento formale della conformità all'originale del documento prodotto in copia, perché sia ammissibile ed efficace, deve indicare gli elementi di differenza rispetto all'originale. “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. (cfr. Cass. sentenza 13 settembre 2021, n, 24634). Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e degli atti successivi non emerge quale sia l'oggetto del disconoscimento della copia rispetto all'originale. L'opponente ha semplicemente invocato il disposto di cui all'art. 2719 c.c., senza mai chiarire in cosa consista la asserita difformità tra copia e originale. In tal senso si è espressa di recente anche la giurisprudenza di merito: “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni” (Corte d'Appello di Roma, sent. 20 gennaio 2022); “In tema di prova documentale, nel caso di produzione di copie, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e nei termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma, che non richiede forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume che sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive. Il disconoscimento deve, quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale” (Corte d'Appello Torino, Sez. II, sent. del 29 settembre 2021);
“considerato, infatti, che il disconoscimento della conformità all'originale dei contratti di finanziamento prodotti in copia dalla parte opposta, oltre a non essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, non contiene un'articolata dichiarazione di diversità della copia all'originale, non avendo l'opponente indicato in quali parti la copia sarebbe diversa dall'originale; inoltre, esso non appare coerente con la linea difensiva adottata, poiché l'opponente, dopo aver genericamente effettuato il disconoscimento in esame, ha proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito che invece non avrebbe avuto alcun interesse a sollevare se non avesse effettivamente assunto l'obbligo di pagamento;
(…)
P.Q.M.
– visto l'art. 648 c.p.c., concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto” (cfr. Trib. Matera, ord. del 23 aprile 2021, in iusletter.com). Ancora l'opponente, in modo piuttosto generico, ha negato di aver ricevuto l'erogazione del credito, senza tuttavia negare espressamente e specificamente ex art. 115 c.p.c. di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto di finanziamento per cui è causa, circostanza che comunque si evince, unitamente all'erogazione del credito, dall'estratto conto depositato dall'opposta (doc. 5) le cui risultanze sono state anch'esso solo genericamente e quindi inefficacemente contestate. Il documento prodotto mostra invece l'importo erogato pari ad euro 30.000,00 e la data dell'erogazione
11/6/2009 e attesta l'accettazione del finanziamento da parte di MPS con sottoscrizione dello stesso opponente, sottoscrizione che non è stata disconosciuta. pagina 5 di 7 Anche l'eccezione di prescrizione del credito svolta dall'opponente è da respingere. Il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre, nei contratti di finanziamento, dalla data di scadenza dell'ultima rata, come da giurisprudenza costante: “Ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Posto che nel caso di specie il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 20/6/2017, ne abbia idoneamente interrotto il decorso, a fronte della scadenza dell'ultima rata, contrattualmente fissata alla data del 28/10/2007. Difatti in presenza di un accordo contrattuale (finanziamento), stipulato in data 28/10/2003, che prevede la restituzione della somma mutuata in 48 rate costanti mensili (28/10/2007), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento “alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 17798/2011ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004)” (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020, in iusletter.com; nello stesso senso: Cass., 10-9-2010, n. 19291 e Trib. Avellino, sent. n. 1436/2018). Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 10.06.2009 con scadenza ultima rata l'11.09.2019. Tuttavia, in data 31.07.2012, l'ente ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 8), con la conseguenza, che, facendo applicazione dei principi sopra richiamati
(Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2301/2004), il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art,
2946 c.c. è iniziato a decorre dal 31.07.2012 ovvero dalla data in cui la banca creditrice si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine. Considerando l'effetto interruttivo maturato con la notifica CP_ della comunicazione della cessione di con contestuale intimazione di pagamento ricevuta dal il 7/02/2022 (docc. 4/5 monitorio) e della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta l'11.10.2022, Pt_1 prescrizione non può dirsi maturata.
In merito al primo atto interruttivo, si osserva intanto che vi è effettiva corrispondenza del numero identificativo della raccomandata 68586378207-6 riportato nella lettera e nella busta, ma soprattutto che l'opponente in atto di citazione non solo non ne ha espressamente negato la ricezione ex art. 115 cpc, ma anzi ha espressamente e confessoriamente ammesso di averla ricevuta, affermando “Il credito infine risulta anche prescritto perché trattasi di rate NON pagate nell'anno 2011 e fino all'anno 2021 il signor non ha ricevuto alcun atto di interruzione, ovvero sono passati oltre 10 anni dalla Pt_1 missiva ricevuta nel febbraio 2022”. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Da ultimo, l'opponente ha lamentato l'usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto, tanto con riferimento al tasso corrispettivo che con riguardo al tasso di mora.
L'eccezione è infondata se sol si considera che per le operazioni tra cui rientra il credito in esame e per il periodo temporale di riferimento (prestito personale, II trimestre 2009) il tasso soglia antiusura è fissato al 15,87%, mentre in contratto è stato pattuito il TAN al 11,65% e il TAEG al 14,85%, per cui il tasso è documentalmente intra soglia (cfr. doc. 3 fasc. mon.); identici rilievi con riferimento al tasso di pagina 6 di 7 mora, pattuito al 15,96% a fronte di un tasso soglia del 19,85% (cfr. al tasso soglia per le operazioni e il periodo di riferimento aumentato della metà). L'opponente erra nell'indicare come categoria di riferimento i “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” in quanto il contratto è stato stipulato da Consum.it che, al tempo della stipula, era un intermediario finanziario. La categoria corretta è dunque “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”: Anche la censura relativa alla pretesa difformità del TAEG è infondata e va respinta.
Non sono infatti meritevoli di accoglimento le contestazioni in merito alla pretesa inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG. Ai fini dell'identificazione del TAEG, l'articolo 2 del D.M. Tesoro 6 maggio 2000, stabilisce che devono essere incluse nel calcolo del tasso soltanto “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore”, mentre devono essere escluse tutte le altre, come precisato al comma 4 del medesimo articolo. L'art. 121, comma 2, del TUB stabilisce inoltre che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Le assicurazioni sono quindi da includersi nel calcolo del TAEG solamente se obbligatorie.
Nel contratto in esame la assicurazione è espressamente indicata come facoltativa e l'opponente non ha offerto alcuna prova a dimostrazione del carattere obbligatorio, con la conseguenza che il relativo costo deve essere escluso dalla determinazione del TAEG.
Tutti gli altri costi che concorrono alla determinazione del TAEG sono regolarmente e chiaramente indicati in contratto. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e la liquidazione è compiuta direttamente in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contradittorio tra le parti, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3259/2022emesso dal Tribunale di Monza il 21 settembre 2022 nei confronti di dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.809,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza, il 5.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8920/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO Parte_1 C.F._1
ATTILIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ) già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 mandataria,
(C.F./P.I. , già a seguito di mero cambio di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via preliminare 1. accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, la mancanza di legittimazione attiva da parte della ricorrente, revocando il decreto ingiuntivo opposto e qualsiasi altro provvedimento necessario e consequenziale;
pagina 1 di 7
2. accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito essendo trascorsi 10 anni dall'anno 2011 all'anno 2021;
3. accertare e dichiarare che la domanda della ricorrente è improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la negoziazione assistita obbligatoria.
4. non concedere la provvisoria esecutività sino all'esito del giudizio in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e non di pronta soluzione: contestazioni formali di tutti i documenti prodotti e nonché produzione di documenti provenienti da terzi per i danni arrecati;
In via principale nel merito
1. per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3259/2022 (R.G. n. 7026/2022) emesso dal Tribunale di
Monza nei confronti del signor;
Parte_1 2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito che controparte sostiene essersi formato nel 2009
3. accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, che il signor nulla Parte_1 deve alla società e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
4. dichiarare, previo consulenza tecnica, la presenza della clausola usuraria, con applicazione dell'art. 1815 c.c., e per l'effetto che l'attore non è debitore della somma ingiunta;
5. dichiarare la nuova somma / saldo con ricalcolo senza interessi ex art. 1815 c.c. o, in subordine, ricalcolo unicamente con interessi legali;
6. dichiarare, in via subordinata, la somma realmente dovuta;
7. ordinare la cancellazione da tutte le centrali dei rischi;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e condanna del convenuto alla refusione delle spese eventuali del CTU.
9. Per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente il contratto di finanziamento prodotto dalla controparte e/o le condizioni contrattuali in quanto mai validamente pattuite;
10. rigettare tutte le domande avversarie.
In via istruttoria
Si chiede ammettere consulenza tecnico contabile al fine di determinare con esattezza e precisione somme e interessi ed eventuale ricalcolo con applicazione dell'art. 1815 c.c. o in via subordinata unicamente degli interessi legali, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 34.407,09 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, con
pagina 2 di 7 condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.3259/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 21 settembre 2022 e notificato in data 11 ottobre 2022 con il quale, su ricorso di gli era stato ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di euro 34.407,09=, oltre interessi e spese della procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 3235902 asseritamente sottoscritto con Consumit s.p.a. - Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito. Parte_1
1) il difetto di titolarità attiva in capo a per mancata prova dell'avvenuta Controparte_1 cessione del credito ex art. 58 T.U.B.;
2) la difformità all'originale ex art. 2712 e ss. c.c. del contratto di finanziamento prodotto in copia;
3) la prescrizione del diritto di credito oggetto dell'ingiunzione;
4) la mancata prova dell'erogazione del credito;
5) la nullità del regolamento contrattuale per superamento del cd. tasso soglia anti-usura.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha insistito per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione, ha concluso per la definitiva conferma dell'ingiunzione.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ L'opposizione non è fondata e merita rigetto.
L'opposta ha fornito adeguata prova della titolarità attiva del credito ingiunto attraverso la produzione dell'avviso di cessione in G.U. (doc. 4 monitorio) dei crediti da MPS Consum.it a con CP_4 relativa dichiarazione di cessione della cedente a (doc. 6), nonché del contratto di cessione del CP_1 credito (doc. 5 monitorio) e dell'estratto del relativo elenco dei crediti ceduti, omissato per evidenti ragioni di privacy (doc. 4) dal quale emerge chiaramente la riconducibilità del credito oggetto di ingiunzione alla relativa cessione, in forza della corrispondenza tra il riferimento numerico del contratto indicato nella comunicazione di IFIS (doc. 6 monitorio) e quello indicato nell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 4 comparsa). Risulta quindi documentalmente e compiutamente provata la titolarità attiva in capo a
[...]
della posizione creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_5 Passando all'esame degli altri motivi di opposizione, si osserva, innanzitutto, che l'opponente ha solo genericamente disconosciuto la conformità all'originale della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto telematicamente dall'opposta, chiedendo la produzione del documento in originale, ma senza nulla specificare nemmeno con il deposito degli atti difensivi successivi. L'eccezione, così formulata, è generica e, quindi, come tale, inammissibile e di conseguenza non ha reso necessario introdurre il giudizio di verificazione ex art. 214 e ss c.p.c. anche perché non attiene alla genuinità delle firme apposte sul documento che, quindi, sono pacificamente riconducibili a
Parte_1
pagina 4 di 7 Come da orientamento pacifico della giurisprudenza, il disconoscimento formale della conformità all'originale del documento prodotto in copia, perché sia ammissibile ed efficace, deve indicare gli elementi di differenza rispetto all'originale. “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. (cfr. Cass. sentenza 13 settembre 2021, n, 24634). Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione e degli atti successivi non emerge quale sia l'oggetto del disconoscimento della copia rispetto all'originale. L'opponente ha semplicemente invocato il disposto di cui all'art. 2719 c.c., senza mai chiarire in cosa consista la asserita difformità tra copia e originale. In tal senso si è espressa di recente anche la giurisprudenza di merito: “In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni” (Corte d'Appello di Roma, sent. 20 gennaio 2022); “In tema di prova documentale, nel caso di produzione di copie, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e nei termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma, che non richiede forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume che sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive. Il disconoscimento deve, quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale” (Corte d'Appello Torino, Sez. II, sent. del 29 settembre 2021);
“considerato, infatti, che il disconoscimento della conformità all'originale dei contratti di finanziamento prodotti in copia dalla parte opposta, oltre a non essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, non contiene un'articolata dichiarazione di diversità della copia all'originale, non avendo l'opponente indicato in quali parti la copia sarebbe diversa dall'originale; inoltre, esso non appare coerente con la linea difensiva adottata, poiché l'opponente, dopo aver genericamente effettuato il disconoscimento in esame, ha proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito che invece non avrebbe avuto alcun interesse a sollevare se non avesse effettivamente assunto l'obbligo di pagamento;
(…)
P.Q.M.
– visto l'art. 648 c.p.c., concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto” (cfr. Trib. Matera, ord. del 23 aprile 2021, in iusletter.com). Ancora l'opponente, in modo piuttosto generico, ha negato di aver ricevuto l'erogazione del credito, senza tuttavia negare espressamente e specificamente ex art. 115 c.p.c. di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto di finanziamento per cui è causa, circostanza che comunque si evince, unitamente all'erogazione del credito, dall'estratto conto depositato dall'opposta (doc. 5) le cui risultanze sono state anch'esso solo genericamente e quindi inefficacemente contestate. Il documento prodotto mostra invece l'importo erogato pari ad euro 30.000,00 e la data dell'erogazione
11/6/2009 e attesta l'accettazione del finanziamento da parte di MPS con sottoscrizione dello stesso opponente, sottoscrizione che non è stata disconosciuta. pagina 5 di 7 Anche l'eccezione di prescrizione del credito svolta dall'opponente è da respingere. Il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre, nei contratti di finanziamento, dalla data di scadenza dell'ultima rata, come da giurisprudenza costante: “Ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Posto che nel caso di specie il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 20/6/2017, ne abbia idoneamente interrotto il decorso, a fronte della scadenza dell'ultima rata, contrattualmente fissata alla data del 28/10/2007. Difatti in presenza di un accordo contrattuale (finanziamento), stipulato in data 28/10/2003, che prevede la restituzione della somma mutuata in 48 rate costanti mensili (28/10/2007), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento “alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 17798/2011ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004)” (cfr. Trib. Napoli, sent. 7823/2020, in iusletter.com; nello stesso senso: Cass., 10-9-2010, n. 19291 e Trib. Avellino, sent. n. 1436/2018). Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 10.06.2009 con scadenza ultima rata l'11.09.2019. Tuttavia, in data 31.07.2012, l'ente ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 8), con la conseguenza, che, facendo applicazione dei principi sopra richiamati
(Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2301/2004), il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art,
2946 c.c. è iniziato a decorre dal 31.07.2012 ovvero dalla data in cui la banca creditrice si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine. Considerando l'effetto interruttivo maturato con la notifica CP_ della comunicazione della cessione di con contestuale intimazione di pagamento ricevuta dal il 7/02/2022 (docc. 4/5 monitorio) e della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta l'11.10.2022, Pt_1 prescrizione non può dirsi maturata.
In merito al primo atto interruttivo, si osserva intanto che vi è effettiva corrispondenza del numero identificativo della raccomandata 68586378207-6 riportato nella lettera e nella busta, ma soprattutto che l'opponente in atto di citazione non solo non ne ha espressamente negato la ricezione ex art. 115 cpc, ma anzi ha espressamente e confessoriamente ammesso di averla ricevuta, affermando “Il credito infine risulta anche prescritto perché trattasi di rate NON pagate nell'anno 2011 e fino all'anno 2021 il signor non ha ricevuto alcun atto di interruzione, ovvero sono passati oltre 10 anni dalla Pt_1 missiva ricevuta nel febbraio 2022”. L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
Da ultimo, l'opponente ha lamentato l'usurarietà del tasso di interesse applicato in contratto, tanto con riferimento al tasso corrispettivo che con riguardo al tasso di mora.
L'eccezione è infondata se sol si considera che per le operazioni tra cui rientra il credito in esame e per il periodo temporale di riferimento (prestito personale, II trimestre 2009) il tasso soglia antiusura è fissato al 15,87%, mentre in contratto è stato pattuito il TAN al 11,65% e il TAEG al 14,85%, per cui il tasso è documentalmente intra soglia (cfr. doc. 3 fasc. mon.); identici rilievi con riferimento al tasso di pagina 6 di 7 mora, pattuito al 15,96% a fronte di un tasso soglia del 19,85% (cfr. al tasso soglia per le operazioni e il periodo di riferimento aumentato della metà). L'opponente erra nell'indicare come categoria di riferimento i “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” in quanto il contratto è stato stipulato da Consum.it che, al tempo della stipula, era un intermediario finanziario. La categoria corretta è dunque “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”: Anche la censura relativa alla pretesa difformità del TAEG è infondata e va respinta.
Non sono infatti meritevoli di accoglimento le contestazioni in merito alla pretesa inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG. Ai fini dell'identificazione del TAEG, l'articolo 2 del D.M. Tesoro 6 maggio 2000, stabilisce che devono essere incluse nel calcolo del tasso soltanto “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore”, mentre devono essere escluse tutte le altre, come precisato al comma 4 del medesimo articolo. L'art. 121, comma 2, del TUB stabilisce inoltre che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Le assicurazioni sono quindi da includersi nel calcolo del TAEG solamente se obbligatorie.
Nel contratto in esame la assicurazione è espressamente indicata come facoltativa e l'opponente non ha offerto alcuna prova a dimostrazione del carattere obbligatorio, con la conseguenza che il relativo costo deve essere escluso dalla determinazione del TAEG.
Tutti gli altri costi che concorrono alla determinazione del TAEG sono regolarmente e chiaramente indicati in contratto. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e la liquidazione è compiuta direttamente in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contradittorio tra le parti, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3259/2022emesso dal Tribunale di Monza il 21 settembre 2022 nei confronti di dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.809,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza, il 5.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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